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mercoledì 11 gennaio 2012

Mercato del lavoro e l’art 18. E’ un anomalia l’istituto del reintegro

La riforma del mercato del lavoro è un tema molto sentito dalle imprese e bisogna dimostrare il problema di competitività che esiste. Lo ha detto la presidente di Confindustria Emma Marcegaglia, al termine del direttivo, spiegando che Confindustria ha preparato «un documento di benchmark con i Paesi europei su tre temi: flessibilità in entrata, ammortizzatori sociali, flessibilità in uscita. I dati dimostrano alcune anomalie con l'Europa. Emma Marcegaglia anticipa che presenterà al ministro del Lavoro Elsa Fornero un confronto tra il mercato del lavoro in Italia e gli altri Paesi. Confindustria non affronta il tema ''in modo ideologico'',spiega: dai dati emergono ''anomalie nel sistema italiano'' sulle flessibilità in uscita, ''il reintegro in altri paesi europei non viene utilizzato''. ''Noi ci sediamo a questo tavolo senza ideologia, con grande senso di responsabilità, con grande apertura''. Lo dice il leader di Confindustria, Emma Marcegaglia, dopo il confronto con il ministro del Lavoro, Elsa Fornero: ''Il nostro atteggiamento deve essere ed è produttivo, ci aspettiamo che anche le altre parti sociali abbiano lo stesso''.
Quindi non ci sono eccessi di flessibilità in entrata, ma in uscita sì. Ed è onesto il nostro sistema di ammortizzatori sociali  Dal quadro stilato da Confindustria emerge che «non c'e un eccesso di flessibilità in entrata» nel mondo del lavoro. E che «il nostro sistema degli ammortizzatori sociali tutto sommato è buono». Mentre sulla flessibilità in uscita dai dati di Confindustria emerge «un benchmark europeo dove si evidenzia che il tema del reintegro esiste formalmente in altri paesi europei ma sostanzialmente non viene quasi mai utilizzato. Ci sono quindi alcune anomalie sul sistema italiano. Il reintegro in altri paesi europei non viene utilizzato».
Quello dell'articolo 18 è «un tema molto ideologico» e, garantisce la leader degli industriali, Confindustria guarda al confronto che si apre sul mercato del lavoro senza alcuna intenzione di «affrontarlo in modo ideologico: portiamo i dati per fare un confronto con gli altri paesi», spiega. Quanto agli altri due temi sul tavolo, dai dati che Confindustria presenterà oggi al ministro emerge «che non c'e un eccesso di flessibilità in entrata in termini di forme contrattuali, soprattutto nell'industria, la Cgil ne ha contate 46, non è assolutamente così, le forme sono 15 o 16. Quindi su questo tema bisogna essere cauti». Sono «dati in linea con l'Europa» guardando anche ai «paesi europei a maggior tutela sociale», dimostrano quindi che «non abbiamo un problema di eccesso di flessibilità in entrata. e soprattutto nell'industria; se c'e un problema è nella pubblica amministrazione ed in alcune aree dei servizi».
Mentre «il nostro sistema degli ammortizzatori sociali è tutto sommato buono, i dati dimostrano che le imprese si sono sostanzialmente autofinanziata Cig, Cig straordinaria, e mobilità. Abbiamo un sistema assicurativo per l'industria, pagato dalle imprese, che funziona. Quindi anche su questo, sicuramente siamo disponibili a ragionare per vedere se ci sono eccessi o anomalie, ma è un sistema interessante».
Vediamo alcuni aspetti del reintegro del posto del lavoro ch è visto, a volte, come rimedio "normale ed esclusivo" in caso di licenziamento valutato come illegittimo dal giudice esiste nell'Unione europea oltre che in Italia solo in Austria e in Portogallo. E' quanto si legge nella scheda sui licenziamenti nell'Ue contenuta nel libro "I licenziamenti individuali in Italia e nell'Unione europea".
In Italia la legge n 604 del 1966 prevede che il licenziamento individuale possa avvenire solo per giusta causa o giustificato motivo. L'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori (l. n 300 del 1970) prevede che il giudice che valuti il licenziamento illegittimo "ordini" al datore di lavoro (nelle aziende con oltre 15 dipendenti) il reintegro del dipendente nel posto di lavoro. Il dipendente può scegliere in alternativa il risarcimento pari a 15 mensilità. Nelle aziende più piccole il lavoratore illegittimamente licenziato ha diritto solo a un risarcimento (da 2,5 a 14 mensilità).
Mentre in Francia non esiste il reintegro nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo. Si ha diritto a un risarcimento del danno pari a 6 mesi di retribuzione più una quota delle retribuzione per ogni anno di anzianità aziendale.
In Germania il reintegro è teoricamente previsto ma il giudice su richiesta delle parti può non disporlo.
In Gran Bretagna il reintegro esiste in teoria ma il datore di lavoro può rifiutare la reintegrazione pagando un compenso aggiuntivo. L'indennità risarcitoria può essere pari al massimo a 90.000 euro.
In Spagna non esiste il reintegro nel posto di lavoro mentre è prevista una quota di risarcimento sulla retribuzione legata agli anni di anzianità fino a un massimo di 42 mesi di salario.
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