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mercoledì 19 febbraio 2014

Contributi INPS in busta paga ecco le novità 2014



Il 2014 si apre con una serie di significative novità immediate in ambito previdenziale e alcuni possibili progetti di riforma e iniziative comunicative.

Retribuzioni minime Inps 2014 per il calcolo dei contributi dovuti. L’Inps con una circolare ha comunicato gli importi dei minimali di retribuzione giornaliera utili per il calcolo dei contributi da versare. Stabilita anche la misura per l’applicazione del contributo aggiuntivo dell’1% ed il limite per l’accredito dei mesi di contributi obbligatori e figurativi nell’estratto conto. Stabilito anche il massimale contributivo di retribuzione imponibile.

I contributi dovuti all’Inps per i rapporti di lavoro subordinato sono versati sulla base di aliquote contributive applicate all’imponibile mensile lordo previdenziale indicato in busta paga del lavoratore. La normativa Inps prevede un minimale di retribuzione giornaliera, ossia per la generalità dei lavoratori la contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge. L’Inps ogni anno comunica con una circolare l’entità delle retribuzioni minime.

La retribuzione da assumere ai fini contributivi, quindi,  deve essere determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti  in materia di retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale) e di minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge. La circolare Inps n. 20 del 6 febbraio 2014 fornisce i nuovi limiti e l’aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale.

I limiti di retribuzione giornaliera sono stati rivalutati per l’anno 2014 in base alla variazione percentuale da utilizzare ai fini della perequazione automatica delle pensioni che, secondo i calcoli dell’Istat per l’anno 2013, è stata pari all’1,1%.

La retribuzione da assumere ai fini contributivi (quindi come base di calcolo dei contributi previdenziali da versare all’Inps) deve essere determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale) e di minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge.

Il minimale di retribuzione dei CCNL e dell’Inps ai fini contributivi. L’art. 1, comma 1, del Decreto Legge n. 338 del 1989 stabilisce che “la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d’importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.

Anche i datori di lavoro non aderenti neppure di fatto alla disciplina collettiva (ai CCNL) posta in essere dalle citate organizzazioni sindacali, in forza della predetta norma, sono obbligati, agli effetti del versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla citata disciplina collettiva (quindi dei CCNL di settore). Per trattamenti retributivi si devono intendere quelli scaturenti dai vari istituti contrattuali incidenti sulla misura della retribuzione.

L’art. 2, comma 25, della legge n. 549 del 1995 recita “In caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria”. Il predetto minimo contrattuale non sopprime i preesistenti minimali di retribuzione giornaliera. Pertanto il reddito da lavoro dipendente da assoggettare a contribuzione, con l’osservanza delle disposizioni in materia di retribuzione minima imponibile, deve essere adeguato, se inferiore, ai minimali di retribuzione giornaliera.


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