domenica 9 dicembre 2012

Uniemens invio dati mensili da parte del datore di lavoro

I soggetti tenuti all’ invio dei dati mensili UNIEMENS sono:

i datori di lavoro già tenuti alla compilazione della parte C, dati previdenziali ed assistenziali INPS, del modello 770 semplificato;

i committenti che hanno l’ obbligo di compilare il modello GLA annualmente e gli associanti in partecipazione.
I dati devono essere inviati da parte di tutti i datori di lavoro ad esclusione dei datori di lavoro domestico e dei datori di lavoro agricolo per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato. (OTD e OTI)

I datori di lavoro, i committenti e gli associanti in partecipazione devono inviare mensilmente i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l’ implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’ erogazione delle prestazioni

A partire dalle retribuzioni corrisposte, i sostituti d’ imposta (datore di lavoro) tenuti al rilascio della certificazione unica (CUD), devono trasmettere mensilmente agli Enti previdenziali in via telematica (direttamente o tramite gli incaricati), entro l’ ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, i dati retributivi e le informazioni utili all’ Istituto necessarie per:

il calcolo dei contributi;
l’implementazione delle posizioni assicurative individuali;
l'erogazione delle prestazioni.

La trasmissione dei flussi informativi, attraverso un nuovo modello di denuncia telematica denominato "EMens", riguarderà i lavoratori dipendenti, nonché i lavoratori iscritti alla Gestione separata, e gli associati in partecipazione. I dati  si trovano già valorizzati nelle procedure di formazione delle buste paga. Per i datori di lavoro, l’ invio deve avvenire entro l’ ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza, analogamente a quanto avviene per la trasmissione del modello DM10/2 telematico.

Per i committenti/associanti, l’ invio deve avvenire entro l’ ultimo giorno del mese successivo a quello di pagamento del corrispettivo della prestazione.

L’Inps ha dato il via alla nuova procedura che consente la trasmissione unificata dei dati retributivi (EMens) e contributivi (DM10). L’invio si articolerà in due fasi: la prima consente immediatamente di aggregare gli attuali flussi DM10 e EMens la seconda comporterà, con un breve periodo sperimentale, l’effettiva unificazione dei dati a livello di singolo lavoratore.

Di fatto, in fase di inizio attività con dipendenti, i datori di lavoro sono tenuti alla costituzione di una posizione contributiva unica, con rilascio del relativo numero di matricola.
L’apertura della suddetta posizione contributiva potrà essere effettuata dal datore di lavoro esclusivamente in modalità telematica. Quando il datore di lavoro costituisca una nuova unità operativa con dipendenti, dovrà comunicare i dati identificativi dell’unità operativa nella quale sono occupati i dipendenti nonché, ove nota, la durata temporale della stessa. Alla stessa verrà attribuito un numero progressivo identificativo da inserire, a partire dalla denuncia contributiva relativa al mese di Gennaio 2011, per ogni lavoratore interessato nel flusso Uniemens.

La comunicazione della prima unità operativa comporterà anche la modifica del codice ‘Tipo Azienda’ attribuito alla posizione aziendale, il quale assumerà i seguenti significati:
La comunicazione della prima unità operativa comporterà anche la modifica del codice ‘Tipo Azienda’ attribuito alla posizione aziendale, il quale assumerà i seguenti significati:
A1: azienda con una sola posizione, senza unità operative, non autorizzata all’accentramento contributivo;
A2: azienda con più posizioni, senza unità operative, non autorizzata all’accentramento contributivo – Principale;
A3: azienda con più posizioni, senza unità operative, non autorizzata all’accentramento contributivo-Secondaria;
B1: azienda con una sola posizione, con più unità operative ovvero autorizzata all’accentramento contributivo;
B2: azienda con più posizioni, con più unità operative, ovvero autorizzata all’accentramento contributivo– Principale;
B3: azienda con più posizioni, con più unità operative,  autorizzata all’accentramento contributivo-Secondaria.

Nell’ipotesi di operazioni societarie, il datore di lavoro subentrante dovrà comunicare i dati identificativi – nelle quali sono occupati i dipendenti dell’azienda cedente – delle unità operative acquisite.

Alla fine del periodo d’imposta, i datori di lavoro devono infatti effettuare alcune operazioni di conguaglio riferite ai contributi previdenziali e assistenziali con lo scopo di:
pervenire ad una precisa determinazione dell’imponibile contributivo;

applicare con esattezza le aliquote correlate all’imponibile stesso;

imputare, all’anno di competenza, gli elementi variabili della retribuzione imponibile per i quali gli adempimenti contributivi vengono assolti.

Le variabili della retribuzione che comportino variazioni nella retribuzione imponibile tra cui:
compensi per lavoro straordinario;
indennità di trasferta o missione;
indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell’INPS;
indennità riposi per allattamento;
giornate retribuite per donatori sangue;
riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall’INAIL;
permessi non retribuiti;
astensioni dal lavoro;
indennità per ferie non godute;
congedi matrimoniali.

I datori di lavoro possono tenere conto delle variabili retributive in occasione degli adempimenti e del connesso versamento dei contributi relativi al mese successivo a quello interessato dall’intervento di tali fattori.

Per gestire le variabili retributive e contributive in aumento e in diminuzione occorre compilare l’elemento «varretributive» nel modello di denuncia individuale UniEmens.

Il Software di controllo messo a disposizione dall’INPS validerà il file predisposto dalla procedura paghe, verificandone la conformità ed effettuerà, inoltre, gli opportuni controlli di merito. Il software di controllo servirà a certificare il file apponendo l’opportuno codice di controllo che ne consentirà la trasmissione via telematica - Internet. Le modalità d’invio sono analoghe a quelle in uso per i flussi DM10, vale a dire che, ultimata la validazione e la certificazione del file prodotto dalla procedura paghe, accedendo all’ apposita funzione del sito www.inps.it riservata agli utenti registrati (intermediari e aziende), è possibile effettuare l’invio telematico ed ottenere la ricevuta dell’avvenuto invio.

Indennità disoccupazione ordinaria 2012-2013

La crisi occupazionale spinge molti lavoratori a verificare presso le sedi Inps la fondatezza della propria posizione contributiva dei requisiti per il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione. E’ vero infatti che una quota dei contributi versati dai lavoratori dipendenti e autonomi serve a coprire situazioni di emergenza e di disoccupazione ma devono sussistere dei precisi requisiti.

Una quota dei contributi versati per i lavoratori regolarmente iscritti all'INPS serve per assicurarsi contro la perdita del lavoro e la disoccupazione, causata dall'estinzione di un rapporto di lavoro per cause non attribuibili alla volontà del lavoratore stesso.

Innanzitutto per il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione è necessario che il rapporto lavorativo non sia giunto a termine per cause imputabili o attribuili al lavoratore. Le dimissioni non sono ostative se date per giusta causa.

I requisiti per accedere all’indennità di disoccupazione ordinaria sono:
almeno 52 settimane di contribuzione nei due anni che precedono la data di cessazione del rapporto di lavoro;
almeno 2 anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria, quindi almeno un contributo settimanale versato prima del biennio antecedente alla domanda;
dichiarazione, effettuata presso il Centro per l’Impiego competente, di disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.

Non è necessario che lo stato di disoccupazione sia assoluto:
l'indennità è riconosciuta quando si perde l'attività principale da cui si ricava il reddito maggiore;
si può ricevere l'indennità di disoccupazione anche se si sta svolgendo un'attività stagionale.

Esistono diverse forme di indennità di disoccupazione, che differiscono in base al settore di lavoro e ai requisiti richiesti:
indennità ordinaria; indennità ordinaria con requisiti ridotti; trattamento speciale per l'edilizia; trattamento speciale per operai agricoli.

I trattamenti sono detti 'speciali' in quanto comportano percentuali di indennità superiori a quelle delle altre forme di disoccupazione, rivolgendosi a lavoratori di settori produttivi spesso soggetti a interruzioni del rapporto di lavoro.

L'indennità di disoccupazione ordinaria spetta:
ai lavoratori licenziati ( non a quelli che si dimettono volontariamente, a meno che non si tratti di dimissioni per giusta causa);
a partire dal 17 marzo 2005, ai lavoratori che sono stati sospesi da aziende colpite da eventi temporanei non causati nè dai lavoratori nè dal datore di lavoro.

Il lavoratore per avere diritto all'indennità deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
almeno 52 settimane di contribuzione nei due anni che precedono la data di cessazione del rapporto di lavoro;

almeno 2 anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria, vale a dire almeno un contributo settimanale versato prima del biennio precedente la domanda;

dichiarazione, effettuata presso il Centro per l’Impiego competente, di disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.

L’indennità di disoccupazione ordinaria è pari al 60% della retribuzione percepita nei tre mesi precedenti la fine del rapporto di lavoro per i primi 6 mesi, poi scende al 50% per il settimo e ottavo mese e infine al 40% per i mesi successivi. L’indennità dura otto mesi estendibili a 12 se il disoccupato ha più di 50 anni. La domanda va presentata entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Le modalità di pagamento sono tramite assegno circolare, bonifico bancario o postale oppure riscossione diretta presso lo sportello di un qualsiasi ufficio postale.

Il pagamento delle indennità di disoccupazione cessa quando il lavoratore:
ha percepito l'indennità per tutte le giornate previste;
viene avviato dalle agenzie di lavoro ad una nuova attività;
diventa titolare di un trattamento pensionistico diretto (pensione di vecchiaia, di anzianità, pensione anticipata, pensione di inabilità o assegno di invalidità).

Per la disoccupazione in pagamento dal 1° gennaio 2008, l’indennità di disoccupazione ordinaria è pari al 60% della retribuzione – percepita nei tre mesi precedenti la fine del rapporto di lavoro – per i primi 6 mesi, al 50% per il settimo e ottavo mese e al 40% per i mesi successivi.

Sempre dal 1° gennaio 2008 l’indennità di disoccupazione ordinaria viene corrisposta per un periodo di 8 mesi, che diventano 12 se il disoccupato ha un’età pari o superiore a 50. anni (L’età da considerare è quella posseduta dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro).

Esistono delle condizioni agevolate che permettono di accedere all’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti. Il lavoratore deve dimostrare di aver maturato almeno 78 giornate di lavoro nell’anno precedente e di essere assicurato da almeno due anni (quindi di aver versato almeno un contributo settimanale entro il 31 dicembre dell’anno precedente al biennio in cui si contano i 78 giorni di lavoro).
La domanda per ottenere l’ indennità di disoccupazione ordinaria non agricola (mod. DS 21), può essere presentata, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, direttamente alla sede INPS competente per residenza.

Mercatini di natale 2012 opportunità di lavoro e occasioni

Circa 23 milioni di italiani quest'anno frequenteranno i mercatini di Natale alla ricerca di doni per parenti e amici. E' quanto viene evidenziato da un'analisi Coldiretti-Swg secondo la quale il mercato è l'unica forma commerciale a crescere in tempo di crisi. I mercatini più amati (dal 34% degli italiani) sono quelli di prodotti tipici enogastronimici. Ma si passeggia tra le bancarelle anche alla ricerca di decori natalizi (32%), di piccoli oggetti per la casa (26%), di dolciumi e caramelle (22%) o di oggetti artigianali (17%).

Certamente i mercatini di Natale rappresentano una delle usanze più radicate e più amate del periodo prenatalizio, e sono occasioni per comprare decori natalizi o regali, ma anche di vedere il lavoro che si è sviluppato per esporre ai visitatori generalmente sono opere di artigiani che sono legati ancora ai valori sociali e morali del lavoro. A testimonianza del lavoro artigiano che sta dietro ogni singolo pezzo, molti espositori mostrano sul posto la lavorazione del proprio prodotto.

Nei mercatini di solito vi sono offerte di lavoro per commesse, o esperti nella gestione di mostre e banchi di vendita, perché oltre ad avere un significati simbolico ha un suo valore commerciale.

Si cercano di solito per i mercatini di Natale espositori di presepi, candele, decorazioni per la casa, giocattoli in legno e stoffa, prodotti dell'artigianato artistico, ceramica, terracotta e sculture in legno.
Proponiamo alcuni indirizzi online
 http://www.mercatinodinatale.tn.it/,
http://www.bolzano-bozen.it/mercatino/,
http://www.mercatini-natale.com/mercatini-natale-com/,
www.sienanews.it.

La rete dei mercati e dei punti vendita degli agricoltori di Campagna Amica comprende 4.739 aziende agricole, 877 agriturismi, 1.105 mercati, 178 botteghe ai quali si aggiungono 131 ristoranti per un totale di quasi settemila punti vendita. Per il 30 per cento di italiani che dichiara che effettuerà acquisti tramite internet non mancano le idee di solidarietà come la possibilità offerta dalla Coldiretti attraverso il Consorzio dei produttori di Campagna Amica di acquistare in tutta Italia direttamente dai produttori alcune delle migliori specialità che hanno reso la Toscana celebre in tutto il mondo, per aiutare i produttori colpiti dall’alluvione.

Su www.coldiretti.it e possibile ordinare i cesti della solidarietà tramite email all’indirizzo cestisolidali@cpca.it.
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