Visualizzazione post con etichetta sostituto d’imposta. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta sostituto d’imposta. Mostra tutti i post

venerdì 9 dicembre 2016

Conguaglio IRPEF di fine anno: criteri e modalità



Il conguaglio tra le ritenute fiscali IRPEF già trattenute ogni mese e l'imposta IRPEF dovuta e ricalcolata su base annua viene operato dai datori di lavoro con la busta paga del mese di dicembre oppure al momento della cessazione del rapporto.

A dicembre di ogni anno le retribuzioni nette dei lavoratori dipendenti e collaboratori risultano quasi sempre ridotte rispetto le mensilità dei mesi precedenti. Questa riduzione è causata dal prelievo fiscale che scaturisce dalle cosiddette “operazioni di conguaglio fiscale di fine anno”.

Emolumenti da includere nel conguaglio

Il datore di lavoro deve riconsiderare tutti gli emolumenti percepiti dal lavoratore dipendente durante l'anno in dipendenza del rapporto di lavoro subordinato.

In presenza di successivi rapporti con lo stesso dipendente, in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio (di fine anno o in corso di anno) il datore di lavoro deve tener conto delle somme e dei valori complessivamente corrisposti nel corso dei diversi periodi lavorativi dell'anno.

Emolumenti esclusi

Sono quei compensi che per la loro natura sono già stati o saranno assoggettati a tassazione separata e quindi sono di conseguenza esclusi dal conguaglio di fine anno:

gli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti;

le indennità di fine rapporto.

I datori di lavoro sono chiamati, in occasione della elaborazione del libro unico del lavoro - LUL di dicembre, ad effettuare il conguaglio fiscale sulle retribuzioni erogate ai lavoratori dipendenti nel corso del anno 2016. Per il corretto svolgimento delle operazioni di conguaglio, il sostituto d’imposta deve tenere conto delle detrazioni spettanti al lavoratore e degli altri redditi da questi comunicati. Inoltre, deve verificare l’effettiva spettanza del bonus IRPEF e l’eventuale applicazione del contributo di solidarietà.

Le imposte sul reddito da lavoro dipendente si calcolano mensilmente con la stessa tabella fiscale annuale, ma i valori sono divisi per 12 perché dodici sono i mesi di calendario; il Testo Unico delle Imposte sui Redditi stabilisce infatti che per il calcolo dell’Irpef mensile si applicano le aliquote di legge sugli scaglioni di reddito fiscale mensili che sono quelli annuali diviso dodici (a volte per diminuire l’impatto del conguaglio di fine anno le fasce annuali sono divise per 13 o 14, fermo restando che a conguaglio bisogna usare le fasce annue).

Per definire correttamente il periodo d’imposta, ai fini del conguaglio, nel totale delle retribuzioni da sottoporre a tassazione definitiva vanno ricomprese anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio 2017, se riferiti a spettanze del 2016. Le operazioni di trattenuta e versamento, o di rimborso e compensazione derivanti dalle risultanze del conguaglio devono essere effettuate entro il 28 febbraio 2017. Infatti, una volta determinata l’imposta lorda è necessario procedere al calcolo delle detrazioni spettanti e porle a confronto con quelle già fruite dal lavoratore per determinare l’imposta netta complessivamente dovuta dal lavoratore.

Più rapporti di lavoro con lo stesso dipendente

Nel caso in cui, nel corso del 2016, siano intercorsi tra l’azienda e lo stesso dipendente più rapporti di lavoro, in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno, il sostituto d’imposta deve tener conto delle somme e dei valori complessivamente corrisposti al lavoratore nei diversi periodi lavorativi dell’anno, indipendentemente dalla circostanza che lo stesso ne abbia fatto richiesta.

Il lavoratore dipendente può chiedere al sostituto di tenere conto anche dei redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti nel corso di precedenti rapporti, consegnando al datore di lavoro, entro il 12 gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati percepiti, la certificazione unica concernente i redditi di lavoro dipendente o assimilati erogati da altri soggetti.

Addizionali regionale e comunale
Qualora l’IRPEF risulti dovuta, i sostituti d’imposta devono procedere anche al calcolo le addizionali comunali e regionali dovute da dipendenti e percettori di redditi assimilati per l’anno d’imposta 2015.

Detrazioni per lavoro dipendente e familiari a carico
Ai titolari di reddito di lavoro dipendente, anche non residenti, spetta una detrazione d’imposta rapportata al periodo di lavoro nell’anno e proporzionata in relazione all'ammontare del reddito complessivo. I giorni per i quali spetta la detrazione coincidono con quelli che hanno dato diritto alla retribuzione assoggettata a ritenuta, comprese le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi.

Bonus IRPEF lavoratori dipendenti
E’ stata confermata a regime l’erogazione del c.d. “Bonus Renzi” in favore dei lavoratori percettori di redditi di lavoro dipendente o di alcune tipologie di redditi assimilati. Il bonus spetta a condizione che il reddito lordo annuo complessivo, con esclusione di quelli soggetti a tassazione separata, conseguito dal lavoratore nel periodo d’imposta 2015 non superi i 26.000 euro. Ne deriva che il sostituto d’imposta a fine anno deve verificare l’effettivo rispetto dei requisiti e dunque la legittima spettanza del bonus, tenendo in considerazione anche gli eventuali ulteriori dati reddituali forniti dal lavoratore.

L’ammontare del credito è stabilito:
- in misura fissa pari a 640 euro per coloro che conseguono un reddito annuo complessivo che non supera € 24.000;
- in misura decrescente per i redditi eccedenti fino al limite di 26.000 euro, calcolata secondo la seguente proporzione: (26.000-reddito complessivo )/2.000.

I contribuenti che non avevano i presupposti per il riconoscimento del beneficio erano tenuti a darne comunicazione al sostituto d’imposta il quale deve recuperare il credito eventualmente erogato dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è stata resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto.

Sì può verificarsi che un dipendente, in corso d’anno, abbia pagato più imposte del dovuto rispetto il reddito complessivo annuo, in tal caso dalle operazioni di conguaglio può scaturire un credito d’imposta che dà diritto ad un rimborso dell’IRPEF. E’ il caso, ad esempio, del dipendente che da tempo pieno passa a tempo parziale, o quando per varie ragioni, quali la cassa integrazione guadagni, il reddito mensile e conseguentemente l’IRPEF degli ultimi mesi dell’anno è inferiore rispetto i mesi precedenti. Se dal conguaglio fiscale deriva un importo di IRPEF a credito il datore di lavoro lo rimborsa con il cedolino paga di dicembre.


domenica 3 gennaio 2016

Operazioni di conguaglio anno 2015: arrivano le istruzioni dall’INPS


A dicembre di ogni anno le retribuzioni nette dei lavoratori dipendenti e collaboratori risultano quasi sempre ridotte rispetto le mensilità dei mesi precedenti. Questa riduzione è causata dal prelievo fiscale che scaturisce dalle cosiddette “operazioni di conguaglio fiscale di fine anno”.

Ogni datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, ovvero di soggetto che si sostituisce all’Ufficio Imposte per operare le ritenute fiscali attraverso il cedolino paga, ha l’obbligo, in applicazione alla normativa fiscale, di effettuare il conguaglio fiscale ovvero il ricalcolo, su base annuale, delle imposte dovute dai propri lavoratori e pagate mensilmente in forma di ritenuta d’acconto.

Conguaglio di fine anno 2015 dei contributi previdenziali e assistenziali. I datori di lavoro potranno effettuare le operazioni di conguaglio, oltre che con la denuncia di competenza del mese di “dicembre 2015” (scadenza di pagamento 16/1/2016), anche con quella di competenza di “gennaio 2016” (scadenza di pagamento 16/2/2016, attenendosi alle modalità indicate con riferimento alle singole fattispecie.

Con la circolare n. 209 del 30 dicembre 2015, l’INPS ha fornito le istruzioni sulle modalità da seguire per lo svolgimento delle operazioni di conguaglio dei contributi previdenziali e assistenziali, relative all’anno 2015, finalizzate alla corretta quantificazione dell’imponibile contributivo, anche con riguardo alla misura degli elementi variabili della retribuzione.

La circolare si sofferma in particolare sulle modalità di rendicontazione delle seguenti fattispecie:

- elementi variabili della retribuzione;

- massimale contributivo e pensionabile;

- contributo aggiuntivo IVS 1%;

- conguagli sui contributi versati sui compensi ferie a seguito fruizione delle stesse;

- “fringe benefits” esenti non superiori al limite di € 258,23 nel periodo d'imposta;

- auto aziendali ad uso promiscuo;

- prestiti ai dipendenti;

- conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria;

- rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria;

- gestione delle operazioni societarie.

L’INPS comunque sottolinea la possibilità di effettuare le operazioni di conguaglio inserendole anche nella denuncia di “febbraio 2016” (scadenza di pagamento 16 marzo 2016),senza aggravio di oneri accessori tenuto conto che dal 2007, i conguagli possono riguardare anche il TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative. Resta fermo l'obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2016.

Per i lavoratori nei confronti dei quali nell’anno 2015 sono state versate quote di TFR al Fondo di Tesoreria, i datori di lavoro dovranno determinare la rivalutazione ex art. 2120 c.c. (separatamente da quella spettante sul TFR accantonato in azienda) e calcolare sulla stessa l'imposta sostitutiva del 17 per cento che sarà recuperato in sede di conguaglio con i contributi dovuti all’INPS.

Qualora nel corso del mese intervengano elementi o eventi che comportino variazioni nella retribuzione imponibile, il datore di lavoro può tener conto delle variazioni in occasione degli adempimenti e del connesso versamento dei contributi relativi al mese successivo a quello interessato dall'intervento di tali fattori.

Gli eventi o elementi considerati sono: compensi per lavoro straordinario; indennità di trasferta o missione; indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell'INPS; indennità riposi per allattamento; giornate retribuite per donatori sangue; riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall'INAIL; permessi non retribuiti; astensioni dal lavoro; indennità per ferie non godute; congedi matrimoniali; integrazioni salariali (non a zero ore).

Gli eventi o elementi che hanno determinato l'aumento o la diminuzione delle retribuzioni imponibili, di competenza del mese di dicembre 2015, i cui adempimenti contributivi sono assolti nel mese di gennaio 2016, vanno evidenziati nel flusso UniEmens valorizzando l’elemento “VarRetributive” di “DenunciaIndividuale”, per gestire le variabili retributive e contributive in aumento e in diminuzione e anche gli “imponibili negativi” con il conseguente recupero delle contribuzioni non dovute.

Sul punto, è bene ricordare che ai fini dell’imputazione nella posizione assicurativa e contributiva del lavoratore, gli elementi variabili della retribuzione sopra indicati si considerano secondo il principio della competenza (dicembre 2015), mentre, ai fini dell'assoggettamento al regime contributivo (aliquote, massimali, agevolazioni, ecc.), si considerano retribuzione del mese di gennaio 2016, salvo il caso di imponibile negativo in relazione al quale la contribuzione non dovuta va recuperata nel suo effettivo ammontare.

Il massimale retributivo. I datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori soggetti alle disposizioni di cui all’art. 2, c. 18, della L. n. 335/1995 che superano nel mese di verifica il massimale retributivo, pari a € 100.324 per l’anno 2015, devono: valorizzare nel limite massimo stesso l’elemento “Imponibile” di “Denuncia Individuale”, “Dati Retributivi”; indicare la parte eccedente nell’elemento “EccedenzaMassimale” di “DatiParticolari” con la relativa contribuzione minore.

Contributo aggiuntivo dell’1% - Quanto alle modalità operative per la gestione del contributo aggiuntivo dell’1%, l’INPS precisa che, ove gli adempimenti contributivi vengano assolti con la denuncia del mese di gennaio 2016, gli elementi variabili della retribuzione non incidono sulla determinazione del tetto massimo di € 46.123 per l’anno 2015. Il contributo aggiuntivo, inoltre, va inserito nell’elemento “ContribuzioneAggiuntiva” di “DatiRetributivi”.

Fringe benefits. Con riferimento ai fringe benefits (benefici accessori), che sono tecnicamente quegli emolumenti retributivi esposti in busta paga allo scopo di quantificare i beni e i servizi di cui il lavoratore può usufruire gratuitamente ovvero a condizioni più vantaggiose rispetto a chi si rivolge al mercato per acquistarli, non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente se il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati è di importo non superiore, nel periodo di imposta, a € 258,23. In caso contrario, ossia se si oltrepassa tale soglia, il valore dei fringe benefits concorre interamente a formare il reddito.

Ai fini del compimento delle operazioni di conguaglio di fine anno il dipendente può chiedere al sostituto d’imposta di tener conto anche di altri redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, percepiti nell’ambito di precedenti rapporti intrattenuti nel corso dell’anno e anche se erogati da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d’imposta.

Le imposte sul reddito da lavoro dipendente si calcolano mensilmente con la stessa tabella fiscale annuale, ma i valori sono divisi per 12 perché dodici sono i mesi di calendario; il Testo Unico delle Imposte sui Redditi stabilisce infatti che per il calcolo dell’Irpef mensile si applicano le aliquote di legge sugli scaglioni di reddito fiscale mensili che sono quelli annuali diviso dodici (a volte per diminuire l’impatto del conguaglio di fine anno le fasce annuali sono divise per 13 o 14, fermo restando che a conguaglio bisogna usare le fasce annue).

Dalle operazioni di conguaglio di fine anno deriva, generalmente, un debito d’imposta e quindi un maggior prelievo fiscale per il lavoratore perché l’IRPEF si calcola mensilmente sulle tredici o quattordici mensilità corrisposte per contratto collettivo, mente la progressione delle imposte è riferita ai dodici mesi di calendario.

Sostanzialmente la maggiore IRPEF che si paga a dicembre deriva dal ricalcolo della tredicesima e quattordicesima che fanno alzare il reddito ad uno scaglione d’imposta superiore, inoltre le detrazioni d’imposta competono solo per dodici mesi, non sono dovute su tredicesima e quattordicesima mensilità, pertanto quanto si paga di più a dicembre è riferito alle operazioni di ricalcolo di tutto il reddito annuo comprese le mensilità aggiuntive.

In fase di conguaglio fiscale a dicembre vengono calcolate, sull’imponibile fiscale annuo, le addizionali regionale e comunale che saranno trattenute in undici rate nel 2015, con decorrenza dal mese di gennaio.

Sì, può verificarsi che un dipendente, in corso d’anno, abbia pagato più imposte del dovuto rispetto il reddito complessivo annuo, in tal caso dalle operazioni di conguaglio può scaturire un credito d’imposta che dà diritto ad un rimborso dell’IRPEF. E’ il caso, ad esempio, del dipendente che da tempo pieno passa a tempo parziale, o quando per varie ragioni, quali la cassa integrazione guadagni, il reddito mensile e conseguentemente l’IRPEF degli ultimi mesi dell’anno è inferiore rispetto i mesi precedenti. Se dal conguaglio fiscale deriva un importo di IRPEF a credito il datore di lavoro lo rimborsa con il cedolino paga di dicembre.


lunedì 19 gennaio 2015

Certificazione Unica entro il 28 febbraio 2015 per autonomi, pensionati e dipendenti



Il modello per certificare i redditi non si chiamerà più CUD, ma CU, (Certificazione Unica). Tra le principali novità si segnala il fatto che il sostituto d’imposta (datore di lavoro):

dovrà utilizzare il Modello CU per attestare sia i redditi di lavoro dipendenti e assimilati, finora riportati sul CUD, sia i redditi di lavoro autonomo e i redditi diversi, fino ad oggi certificati in forma libera;

è tenuto alla consegna della Certificazione Unica ai dipendenti, equiparati e assimilati, nonché ai lavoratori autonomi entro il 28 febbraio 2015;

è tenuto, per la prima volta, alla trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle predette Certificazioni entro il 7 marzo 2015.

E’ prevista una sanzione pari a 100 euro per ogni certificazione omessa, tardiva o errata, salvo che detta certificazione non venga corretta entro i 5 giorni successiva alla scadenza.

Ma vediamo con maggiore dettaglio:

Il nuovo CUD 2015 si chiama CU, Certificazione Unica  dei redditi e, a partire dal periodo d’imposta 2014, il datore di lavoro, sostituto d’imposta, lo utilizzerà per certificare:

i redditi da lavoro dipendente, equiparati e assimilati (borse di studio, collaborazioni coordinate e continuative, compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione delle società);

i redditi di lavoro autonomo, dei professionisti, i redditi diversi, le provvigioni, non più certificati in “forma libera”.

Il Decreto Legislativo si è posto l’obiettivo, già dal periodo d’imposta 2014, di inviare al domicilio dei contribuenti il modello 730 precompilato ed è stato appunto previsto questo nuovo modello CU che certificherà  anche i redditi  dei lavoratori autonomi e dei professionisti. Ciò significa che se un contribuente ha percepito, nel corso del 2014, più redditi, ad esempio, di lavoro dipendente e per prestazioni occasionali o collaborazioni, riceverà al proprio domicilio, via internet, un modello 730 che riporterà tutti i redditi percepiti, le ritenute fiscali subite e le detrazioni applicate, modello 730 che il contribuente potrà correggere o integrare se incompleto.

Il sostituto d’imposta, pertanto, dovrà provvedere:
alla consegna della Certificazione Unica ai dipendenti, equiparati e assimilati, nonché ai lavoratori autonomi entro il 28 febbraio 2015;

nonché, per la prima volta, alla trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle predette certificazioni entro il 7 marzo 2015 (scadenza prorogata al 9 marzo perché il 7 cade di sabato).

Per ogni certificazione omessa,  tardiva o errata è prevista una sanzione di 100 euro. La sanzione non si applica se la trasmissione è effettuata o rettificata entro i 5 giorni successivi alla scadenza.

Poiché devono essere certificati solo i redditi corrisposti, rammentiamo che se non sono state retribuite tutte le mensilità relative all’anno  2014 è necessario che ciò venga comunicato immediatamente allo studio al fine di provvedere allo storno di quanto non pagato perché, trasmesso il modello CU all’Agenzia delle Entrate e trascorsi i termini di cui sopra, non potrà più essere rettificato.

Come funziona per Pensionati, dipendenti e autonomi?
Nuovo Modello CUD 2015 pensionati, dipendenti e autonomi cos'è? Il nuovo modello CU 2015 è la nuova certificazione unica dei redditi par autonomi, pensionati e dipendenti che parte dal 2015 per i redditi relativi al 2014 e che sostituisce il vecchio CUD.

Come funziona il nuovo modello CU 2015? La Certificazione Unica mod. CU 2015 pensionati, dipendenti e lavoratori autonomi, dovrà essere infatti utilizzata dai sostituiti di imposta per certificare le ritenute operate su dipendenti e pensionati che potranno decidere anche, sempre a partire dal nuovo anno, di presentare la dichiarazione dei redditi tramite modello 730 2015 precompilato, e certificare per la prima volta le ritenute operate sui lavoratori autonomi. Tale certificazione unica, dovrà poi essere rilasciata al lavoratore autonomo, al dipendete e al pensionato, entro il 28 febbraio 2015, ovvero, la stessa scadenza di consegna che aveva il vecchio CUD. Per cui, il compito dei sostituti di imposta a partire dal 2015 sarà quindi di certificare, per la prima volta, anche le ritenute operate sui lavoratori autonomi, oltre che quelle effettuate su dipendenti e pensionati. Una volta consegnato il CU 2015 al lavoratore, il sostituito di imposta, provvederà ad inviarlo per via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro il 7 marzo 2015.

Altra novità introdotta con certificazione unica 2015 è l'inserimento delle somme pagate dalle imprese per i Lavori socialmente utili con la quota esente che dovrà essere distinta tra la base imponibile e le ritenute Irpef effettuate, oltre che l'indicazione delle addizionali regionali Irpef e quelle complessive ancora sospese e le ritenute operate e sospese. Nel CU 2015 spazio anche alla nuova sezione dedicata a l’incremento della produttività del lavoro per il quale il sostituto di imposta  dovrà indicare anche i redditi non imponibili e l'operazione ordinaria. Per vedere la bozza della certificazione unica pensionati, dipendenti e autonomi:

La consegna CU 2015 da parte dei sostituti di imposta al lavoratore, dipendente o pensionato dovrà essere entro il 28 febbraio 2015 mentre l'invio online certificazione unica 2015 all'Agenzia delle Entrate dovrà avvenire entro il 7 marzo 2015.

Un'altra novità introdotta con la certificazione unica 2015 per pensionati e dipendenti e si trova propria sulla prima pagina del modello CU. Tale novità, consiste nel fatto che i sostituti di imposta, datori di lavoro o ente pensionistico, dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate anche i dati relativi al coniuge e a familiari a carico del dipendente.

Viene richiesto al sostituto di imposta, di indicare per il dipendente con familiari a carico: il coniuge, il primo figlio e i figli successivi, familiari e i figli con disabilità. Per ciascun familiare a carico, saranno indicati il codice fiscale e il numero dei mesi a carico e per figli anche se minori di tre anni, la percentuale di detrazione spettante, e la detrazione al 100% per l’affidamento dei figli. Nell'ultimo rigo, trova spazio invece la casella relativa alle famiglie numerose, che  il sostituto dovrà barrare indicando la relativa percentuale di detrazione spettante. Inoltre, vi saranno campi separati per l'indicazione esatta dei redditi percepiti, ossia, se trattasi di redditi da pensione o da dipendente, assegni al coniuge o redditi assimilati, spazio anche ai crediti non ancora rimborsati, agli oneri detraibili e deducibili, e visto che il modello CU presentato dall'Agenzia delle Entrate è una bozza e quindi soggetta a future modifiche, è già sicura quella che porterà all'inserimento di una apposita casella per il bonus Irpef da 80 euro.

Il modello CUD 2015 per gli autonomi è il nuovo modello di Certificazione Unica che dal 2015 deve essere rilasciato anche agli autonomi per certificare i redditi percepiti nel 2014. Tale CU, dovrà essere quindi compilato da tutte quelle imprese che nel corso del 2014 si sono avvalse di professionisti con Partita IVA e di collaboratori anche occasionali, per lo svolgimento di prestazioni di lavoro autonomo.

Queste stesse aziende, saranno quindi intese come "datori di lavoro" del lavoratore autonomo e quindi come sostituiti di imposta e per questo tenute alla consegna del nuovo CUD entro al 28 febbraio 2015 al lavoratore e al suo invio per via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2015.

Cosa cambia per professionisti e collaboratori?
Il CUD, a partire dal 2015 diventa Certifcazione Unica modello CU 2015 è la grande novità introdotta dall'Agenzia delle Entrate per i lavoratori autonomi, professionisti con Partita IVA o collaboratori anche occasionali. Ma chi sono i lavoratori autonomi? Sono lavoratori esterni all'azienda che svolgono un'attività intellettuale, artistica e non piccoli imprenditori, nei confronti di un committente, con lavoro proprio e senza vincoli di subordinazione. Rientra quindi nel lavoro autonomo: la collaborazione parasubordinata, il lavoro autonomo occasionale, i professionisti con Partita IVA, il contratto a progetto o gli studi associati intesi come collaborazione tra professionisti iscritti allo stesso o diverso albo professionale.

A partire dal 2015, per questi lavoratori autonomi ci sarà una grande novità, ossia, otterranno per la prima volta dai loro "datori di lavoro" la certificazione unica redditi relativi al 2014. Cosa cambia per professionisti con partita IVA e collaboratori con modello CU 2015? Per capire meglio cosa cambia per le aziende che si avvalgono del lavoratori autonomi e per gli stessi autonomi con l'introduzione del modello CU, dobbiamo fare un piccolo esempio.

Fino adesso infatti un’azienda che si avvaleva di una consulenza esterna da parte di un professionista autonomo Partita IVA nel forfettino, doveva certificare il compenso dato senza sbrigare alcuna formalità, essendo sufficiente la sola carta intestata dell’impresa. Il professionista dal canto suo, che riceveva il compenso per la sua prestazione doveva inserire il relativo corrispettivo nella dichiarazione dei redditi mediante la certificazione dei corrispettivi ai fini di calcolo delle imposte.

Con il nuovo modello CU 2015, l'impresa che si avvale di una consulenza di un lavoratore autonomo, diventa essa stessa "datore di lavoro" del professionista e deve emettere un Cud da inoltrare al professionista e all’Agenzia delle entrate per via telematica entro il 7 marzo di ogni anno. E il modello 770 che fine farà? Per il momento rimane, anche se è allo studio un modello 770 semplificato per evitare le doppie informazioni che il Fisco riceverà sul lavoratore autonomo con il modello 770 2015 e il CU 2015.

Come va compilata la certificazione unica autonomi 2015? Il modello CU 2015 è stato completamente rinnovato in tutte le sue sezioni, è costituito da 3 pagine contenenti una serie di informazioni che il sostituito dovrà compilare e trasmettere all'Agenzia delle Entrate per la prima volta. Una nuova sezione del nuovo modello CU è per esempio la Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi che dovrà essere compilata dall'azienda che si è avvalsa di lavoratori autonomi, quindi collaboratori anche a progetto o occasionali o professionisti con partita IVA, nel corso del 2014. Queste aziende, essendo ora intese come datori di lavori e quindi sostituti di imposta, sono tenute a partire dal 2015 a certificare ufficialmente i corrispettivi pagati a lavoratori autonomi, collaboratori e professionisti per ogni singola collaborazione o prestazione professionale ricevuta dovranno essere indicati i seguenti dati:

Compensi lordi corrisposti al lavoratore autonomo distinguendo tra somme non soggette a ritenuta, imponibili, le ritenute operate in acconto e a titolo di imposta, le addizionali regionali e comunali.
Contributi previdenziali dei lavoratori autonomi che sono a carico di chi ha richiesto la prestazione, o la collaborazione, e pagato i corrispettivi. In questa sezione va indicata anche la quota dei contributi a carico del lavoratore autonomo.

Dati su rimborsi spesa e ritenute restituite.
Somme corrisposte al lavoratore autonomo in caso fallimento indicando le somme erogate prima del fallimento aziendale, oppure,  le somme corrisposte dal curatore fallimentare o dal commissario, a seguito di liquidazione coatta amministrata.



martedì 18 novembre 2014

Lavoro e tasse di fine anno le novità e i balzelli alle porte



A dicembre di ogni anno le retribuzioni nette dei lavoratori dipendenti e collaboratori risultano quasi sempre ridotte rispetto le mensilità dei mesi precedenti. Questa riduzione è causata dal prelievo fiscale che scaturisce dalle cosiddette “operazioni di conguaglio fiscale di fine anno”.

Ogni datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, ovvero di soggetto che si sostituisce all’Ufficio Imposte per operare le ritenute fiscali attraverso il cedolino paga, ha l’obbligo, in applicazione alla normativa fiscale, di effettuare il conguaglio fiscale ovvero il ricalcolo, su base annuale, delle imposte dovute dai propri lavoratori e pagate mensilmente in forma di ritenuta d’acconto.

Per i contribuenti minimi scade il 1° dicembre il termine per il versamento del secondo acconto dell'imposta sostitutiva del 5%. Coloro che nel 2014 hanno cambiato regime, passando dai minimi a quello ordinario o viceversa, non sono tenuti al versamento del secondo acconto in scadenza.

Il datore di lavoro deve effettuare il conguaglio tra l’ammontare delle ritenute operate sulle somme e i valori corrisposti in ciascun periodo di paga, compreso quello eventualmente terminato il 12 gennaio dell’anno successivo e l’imposta dovuta, ottenuta applicando le aliquote progressive Irpef/Ire sull’ammontare complessivo delle somme e i valori corrisposti nel corso dell’anno, tenendo conto delle detrazioni fiscali spettanti.

In sede di conguaglio il sostituto d’imposta dovrà riconoscere anche le detrazioni per oneri compresi nell’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 917/86 e, se richieste dal lavoratore, le detrazioni per canoni di locazione.

Ai fini del compimento delle operazioni di conguaglio di fine anno il dipendente può chiedere al sostituto d’imposta di tener conto anche di altri redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, percepiti nell’ambito di precedenti rapporti intrattenuti nel corso dell’anno e anche se erogati da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d’imposta.

In 61 giorni lo Stato si farà un’abbuffata di tasse e balzelli da 91 miliardi di euro a spese di famiglie e imprese. È quanto ha rilevato la Cgia di Mestre. A novembre e dicembre i contribuenti saranno impegnati in un vero e proprio tour de force per assolvere a una serie di obblighi fiscali che prosciugheranno le casse del sistema-Italia. Giusto per fare qualche esempio, si tratta del versamento delle ritenute Irpef dei dipendenti, delle ritenute per i lavoratori autonomi e dell’Iva. A queste si aggiungeranno gli acconti Irpef, Ires e Irap, il versamento dell’ultima rata dell’Imu e della Tasi per un totale di 25 scadenze fiscali che, escludendo sabati e domeniche, significano una tassa da pagare ogni due giorni.

Ricordiamo che il bonus Renzi di 80 euro potrebbe comunque presentare delle spiacevoli sorprese, infatti per effetto del calcolo del Bonus, che tiene conto del periodo di paga, si potrà ricevere un bonus diminuito.

Il datore di lavoro a dicembre 2014 avendo a disposizione tutti i dati per il calcolo dell'imponibile fiscale complessivo, potrà eseguire un controllo finale. Nei casi in cui i lavoratori si siano avvalsi della facoltà di chiedere il conguaglio riassuntivo all'ultimo datore di lavoro, questi avrà a disposizione anche il modello Cud rilasciato dal precedente datore di lavoro da cui potrà ricavare il reddito e l'ammontare del bonus che i lavoratori hanno percepito nel corso dell'altro rapporto di lavoro. Il venir meno delle condizioni di spettanza del credito obbligherà il sostituto di imposta che esegue il conguaglio al recupero immediato di quanto erogato in precedenza perché non più spettante.

Le imposte sul reddito da lavoro dipendente si calcolano mensilmente con la stessa tabella fiscale annuale, ma i valori sono divisi per 12 perché dodici sono i mesi di calendario; il Testo Unico delle Imposte sui Redditi stabilisce infatti che per il calcolo dell’Irpef mensile si applicano le aliquote di legge sugli scaglioni di reddito fiscale mensili che sono quelli annuali diviso dodici (a volte per diminuire l’impatto del conguaglio di fine anno le fasce annuali sono divise per 13 o 14, fermo restando che a conguaglio bisogna usare le fasce annue).

Dalle operazioni di conguaglio di fine anno deriva, generalmente, un debito d’imposta e quindi un maggior prelievo fiscale per il lavoratore perché l’IRPEF si calcola mensilmente sulle tredici o quattordici mensilità corrisposte per contratto collettivo, mente la progressione delle imposte è riferita ai dodici mesi di calendario.

Sostanzialmente la maggiore IRPEF che si paga a dicembre deriva dal ricalcolo della tredicesima e quattordicesima che fanno alzare il reddito ad uno scaglione d’imposta superiore, inoltre le detrazioni d’imposta competono solo per dodici mesi, non sono dovute su tredicesima e quattordicesima mensilità, pertanto quanto si paga di più a dicembre è riferito alle operazioni di ricalcolo di tutto il reddito annuo comprese le mensilità aggiuntive.

In fase di conguaglio fiscale a dicembre vengono calcolate, sull’imponibile fiscale annuo, le addizionali regionale e comunale che saranno trattenute in undici rate nel 2015, con decorrenza dal mese di gennaio.

Sì, può verificarsi che un dipendente, in corso d’anno, abbia pagato più imposte del dovuto rispetto il reddito complessivo annuo, in tal caso dalle operazioni di conguaglio può scaturire un credito d’imposta che dà diritto ad un rimborso dell’IRPEF pagata in più. E’ il caso, ad esempio, del dipendente che da tempo pieno passa a tempo parziale, o quando per varie ragioni, quali la cassa integrazione guadagni, il reddito mensile e conseguentemente l’IRPEF degli ultimi mesi dell’anno è inferiore rispetto i mesi precedenti. Se dal conguaglio fiscale deriva un importo di IRPEF a credito il datore di lavoro lo rimborsa con il cedolino paga di dicembre.




lunedì 16 giugno 2014

Bonus 80 euro: il panorama degli esclusi:: pensionati e non solo



Per chiarire chi sono gli esclusi dal beneficio. Oltre ai pensionati, restano fuori dall’agevolazione, i cosiddetti incapienti, ossia i contribuenti che hanno IRPEF pari a zero per effetto delle detrazioni; più esattamente, la norma dispone che il credito viene riconosciuto quando l’imposta lorda calcolata sui redditi che danno diritto al bonus supera la detrazione per lavoro dipendente, cioè la “no tax area”. Fortunatamente, non rilevano le eventuali detrazioni per carichi di famiglia e quelle per oneri (ad esempio, le spese mediche, gli interessi passivi sul mutuo,ecc.). Perciò, se non si paga IRPEF, ciò non vuol dire necessariamente che il bonus non spetta: se infatti l’imposta è azzerata non dalla detrazione per lavoro dipendente ma da altre detrazioni (per esempio, quella per il coniuge a carico), il credito spetta ugualmente.

Dal "bonus 80 euro" sono esclusi i pensionati, mentre i redditi determinati da forme di previdenza complementare rientrano tra quelli che danno diritto all'agevolazione. L'incongruenza, contenuta nel decreto legge 66/2014 che ha introdotto il bonus Irpef, viene evidenziata dalla circolare della Fondazione studi dei consulenti del lavoro dedicata al bonus. «Lascia perplessi – si legge nel documento – la circostanza che sono destinatari del credito anche coloro che siano titolari di una prestazione pensionistica di cui al Dlgs 124/1993 – anche senza necessariamente svolgere o aver svolto nel corso del 2014 un'attività di lavoro – atteso che per espressa volontà legislativa e politica sono stati esclusi dal credito i titolari di reddito da pensione in genere».

Dubbi anche in merito alla possibilità di poter richiedere il bonus se nel 2014 si ha un reddito da lavoro dipendente ma non si lavora, perché il decreto legge prevede che il reddito sia rapportato al periodo di impiego nell'anno. L'ipotesi riguarda, per esempio, chi ha perso il lavoro a dicembre 2013 e nel 2014 incassa l'indennità di disoccupazione (quindi ha un reddito ma non lavora). Ma si può trovare in questa situazione anche chi incassa un risarcimento stabilito dal giudice nell'ambito di una controversia in materia di lavoro, ma quest'anno non ha impiego.

Secondo i consulenti del lavoro il dubbio a questo riguardo potrebbe essere risolto tenendo conto proprio dell'anomalia relativa ai pensionati.
Cioè se il bonus spetta al titolare di una prestazione di previdenza complementare che quindi non lavora, allora il «periodo di lavoro» a cui fa riferimento la norma non va inteso come periodo di svolgimento dell'attività ma di maturazione del reddito che dà diritto all'agevolazione.

Maggiore chiarezza, invece, si ha in merito alle voci che rientrano nella definizione di reddito complessivo, che non deve essere superiore a 26mila euro. Si considera l'importo determinato dalla somma di tutte le categorie di reddito indicate all'articolo 6 del Tuir, esclusi quelle soggette a tassazione separata, al netto dei contributi previdenziali obbligatori. Sono esclusi il reddito dell'abitazione principale e gli importi legati all'incremento di produttività.
Per quanto riguarda l'importo del bonus, secondo la circolare i sostituti d'imposta devono calcolarlo su base giornaliera. Quindi per chi ha diritto all'importo massimo di 640 euro da suddividere negli stipendi da maggio a dicembre, l'agevolazione oscillerà tra i 78,77 euro per i mesi con 30 giorni e gli 80,98 euro per i mesi con 31 giorni. Per un contratto a termine con scadenza il 31 ottobre, invece, il bonus complessivo è di 533,04 euro (640:365 moltiplicato per 304 giorni), che sarà suddiviso nei mesi da maggio a ottobre.

Gli importi sono anticipati, per conto dell'amministrazione, dal sostituto d'imposta che poi li recupera compensando con le ritenute e, nel caso, i contributi previdenziali.
Secondo i consulenti del lavoro, poiché il Dl fa riferimento alle ritenute disponibili in ciascun periodo di paga, si devono utilizzare solo le ritenute di lavoro dipendente e assimilato correnti determinate nello stesso mese in cui viene calcolato il bonus, comprese quelle operate su redditi arretrati e corrisposti nello stesso periodo di paga.

A fronte di incapienza delle ritenute, si possono utilizzare i contributi previdenziali previsti per il medesimo periodo di paga. A questo riguardo viene evidenziato che a fronte della differente determinazione degli importi tra fisco e previdenza, i bonus di maggio potranno essere compensati con i contributi da versare entro il 16 giugno e così via nei mesi successivi.

È bene tener presente che i sostituti d’imposta sono tenuti a riconoscere il bonus in via automatica sulla base delle informazioni in loro possesso. Chi non ha i presupposti per il riconoscimento del beneficio, ad esempio perché titolare di un reddito complessivo superiore a 26.000 euro derivante da ulteriori redditi, deve darne comunicazione al sostituto d’imposta e quest’ultimo recupererà le somme eventualmente già erogate (e non spettanti) dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale ha ricevuto la comunicazione da parte del lavoratore e, comunque, entro i termini delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto.

Se per qualche motivo ciò non dovesse accadere, l’interessato dovrà restituire il bonus in sede di dichiarazione dei redditi.




martedì 29 aprile 2014

Busta paga di maggio 2014 come applicare il credito di 80 euro



Arrivano a tempo record le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate per applicare a partire dalla busta paga di maggio il bonus Irpef da 80 euro. E' stata infatti pubblicata la circolare con le indicazioni per riconoscere il credito ai lavoratori dipendenti "e assimilati" con un reddito fino a 26 mila euro.

Il bonus per lavoratori dipendenti e assimilati sarà riconosciuto in busta paga, a partire da maggio, senza dover fare alcuna domanda. Il credito, riservato a chi guadagna fino a 26mila euro, sarà infatti erogato direttamente dai datori di lavoro in tutti i casi in cui l'imposta lorda dell'anno è superiore alle detrazioni per lavoro dipendente.

Chi ha tutti i requisiti per ricevere il bonus, ma non ha un sostituto d'imposta, ad esempio perché il rapporto di lavoro si è concluso prima del mese di maggio, chiarisce l'Agenzia, potrà comunque richiederlo nella dichiarazione dei redditi per il 2014.

I soggetti titolari nel 2014 di redditi da lavoro dipendente, le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto di imposta, tenuto al riconoscimento del credito in via automatica, per esempio le colf casalinghe, e tutti i soggetti il cui rapporto di lavoro si è concluso prima di maggio, potranno chiedere il credito nella dichiarazione dei redditi 2014, utilizzarlo in compensazione, o richiederlo a rimborso. E' uno dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate in merito al bonus Irpef.

"Siamo in presenza di un bonus, che è in media annua di 54 euro, e non di un intervento strutturale. Meglio di niente, però non è quello che era stato detto", anche per quanto riguarda "la platea, che non è larga come si era detto all'inizio". E’ quanto ha sostenuto il leader della Cisl, Raffaele Bonanni sottolineando che comunque questo da solo non basta per rilanciare i consumi e quindi l'economia. "Mi pare - ha aggiunto - siano provvedimenti che hanno il sapore elettoralistico".

I contribuenti che hanno diritto al credito sono i soggetti che nel 2014 percepiscono redditi da lavoro dipendente (e alcuni redditi assimilati) - al netto del reddito da abitazione principale - fino a 26 mila euro, purché l'imposta lorda dell'anno sia superiore alle detrazioni per lavoro dipendente. Il bonus spetta invece se l'imposta lorda è azzerata da altre categorie di detrazioni, ad esempio quelle per carichi di famiglia.

Il credito complessivo di 640 euro, 80 euro mensili a partire da maggio, vale per i redditi fino a 24mila euro. Se il reddito supera i 24mila il bonus si riduce gradualmente fino a 26 mila. Il bonus (che non concorre alla formazione del reddito) andrà ai lavoratori dipendenti e assimilati la cui imposta lorda sia superiore all'importo della propria detrazione per lavoro dipendente. Inoltre, per espressa previsione del Decreto legge, il credito "è rapportato al periodo di lavoro nell'anno". Per questo motivo il credito dovrà essere calcolato in relazione alla durata del rapporto di lavoro, considerando il numero di giorni lavorati nell'anno.

I sostituti d'imposta riconosceranno il credito spettante ai beneficiari a partire dalle retribuzioni erogate nel mese di maggio. Nel caso in cui ciò non sia possibile per ragioni tecniche legate alle procedure di pagamento degli stipendi, i sostituti riconosceranno il credito a partire dalle retribuzioni del mese di giugno, ma dovranno comunque assicurare al lavoratore tutto il credito spettante nel corso del 2014.

I soggetti titolari nel corso dell'anno 2014 di redditi di lavoro dipendente, le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto di imposta, tenuto al riconoscimento del credito in via automatica, e tutti i soggetti il cui rapporto di lavoro si è concluso prima del mese di maggio, potranno chiedere il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2014, utilizzarlo in compensazione, oppure richiederlo a rimborso.

I contribuenti che non hanno i requisiti per ricevere il bonus, ad esempio perché hanno un reddito complessivo superiore a 26 mila euro per via di altri redditi (oltre a quelli erogati dal sostituto d'imposta), devono comunicarlo al sostituto che recupererà il credito nelle successive buste paga. Se un contribuente ha comunque percepito un credito in tutto o in parte non spettante dovrà restituirlo nella dichiarazione dei redditi.

I soggetti titolari nel 2014 di redditi da lavoro dipendente, le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto di imposta, tenuto al riconoscimento del credito in via automatica, per esempio le colf casalinghe, e tutti i soggetti il cui rapporto di lavoro si è concluso prima di maggio, potranno chiedere il credito nella dichiarazione dei redditi 2014, utilizzarlo in compensazione, o richiederlo a rimborso.

Per consentirne una rapida fruizione da parte dei beneficiari, il decreto prevede che il credito sia riconosciuto automaticamente da parte dei datori di lavoro, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari stessi. Il credito spettante è attribuito dai datori di lavoro ripartendone il relativo ammontare sulle retribuzioni erogate a partire dal primo periodo di paga utile successivo alla data di entrata in vigore del decreto.

I sostituti di imposta devono determinare la spettanza del credito e il relativo importo sulla base dei dati reddituali a loro disposizione. In particolare, i sostituti d’imposta devono effettuare le verifiche di spettanza del credito e del relativo importo in base al reddito previsionale e alle detrazioni riferiti alle somme e valori che il sostituto corrisponderà durante l’anno, nonché in base ai dati di cui i sostituti d’imposta entrano in possesso, ad esempio, per effetto di comunicazioni da parte del lavoratore, relative ai redditi rivenienti da altri rapporti di lavoro intercorsi nell’anno 2014.

Il credito “è rapportato al periodo di lavoro nell’anno”. Per tale ragione, ove ricorrano i presupposti per fruirne, il credito di euro 640, o il minore importo spettante per effetto della riduzione prevista per i titolari di reddito complessivo superiore a euro 24.000 ma non a euro 26.000, deve essere rapportato in relazione alla durata, eventualmente inferiore all’anno, del rapporto di lavoro, considerando il numero di giorni lavorati nell’anno.

Al riguardo si precisa che il calcolo del periodo di lavoro nell’anno 2014 va effettuato tenendo conto delle ordinarie regole applicabili a ciascuna tipologia di reddito beneficiaria, non prevedendo il decreto delle deroghe a tal riguardo.

Il bonus (che non concorre alla formazione del reddito) andrà ai lavoratori dipendenti e assimilati la cui imposta lorda sia superiore all'importo della propria detrazione per lavoro dipendente. Inoltre, per espressa previsione del Decreto legge, il credito "è rapportato al periodo di lavoro nell'anno". Per questo motivo il credito dovrà essere calcolato in relazione alla durata del rapporto di lavoro, considerando il numero di giorni lavorati nell'anno.

Il datore di lavoro (sostituto d’imposta) utilizza, fino a capienza, l’ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga, in relazione ai quali, limitatamente all’applicazione del presente articolo, non si procede al versamento della quota determinata ai sensi del presente articolo, ferme restando le aliquote di computo delle prestazioni.

“L’INPS recupera i contributi non versati dai datori di lavoro alle gestioni previdenziali rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all’Erario nella sua qualità di sostituto
d’imposta.

I soggetti titolari nel corso dell'anno 2014 di redditi di lavoro dipendente, le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto di imposta, tenuto al riconoscimento del credito in via automatica, e tutti i soggetti il cui rapporto di lavoro si è concluso prima del mese di maggio, potranno chiedere il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2014, utilizzarlo in compensazione, oppure richiederlo a rimborso.


martedì 25 febbraio 2014

CUD 2014: le novità principali



Il CUD 2014 recepisce le principali disposizioni normative introdotte nel corso del 2013: al debutto la nuova annotazione con la quale il sostituto d'imposta potrà comunicare al dipendente, in caso di rapporto di lavoro inferiore all'anno solare, di aver applicato le detrazioni per carichi di famiglia limitatamente al periodo nel quale si è svolto il rapporto di lavoro.

La novità principale introdotta quest’anno riguarda la casistica che potrà trovare posto nell’annotazione AU, correlata al punto 132 del modello. "Se detti contributi hanno concorso a formare il reddito di lavoro dipendente, per qualsiasi importo, l’annotazione deve essere la seguente: Le spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi sono deducibili o detraibili in sede di dichiarazione dei redditi; l’ammontare dei contributi non dedotti è pari a euro ...".

L’annotazione è stata introdotta al fine di gestire i versamenti effettuati a favore di casse sanitarie che non hanno ottenuto, per l’anno 2013, l’attestazione di iscrizione all’anagrafe dei Fondi sanitari. Lo stesso importo confluisce anche nel campo 1 del modello poiché il predetto versamento, non avendo le caratteristiche per rientrare nell’esclusione dal reddito di lavoro dipendente nei limiti di euro 3.615,20 di cui all’art. 51, comma 2, lett. a) T.U.I.R., sarà stato assimilato ad un qualsiasi fringe benefit, concorrendo alla formazione del reddito imponibile. Di conseguenza le spese mediche (anche se rimborsate dalla cassa) sostenute dal dipendente a fronte del versamento alla cassa sanitaria potranno essere portate in deduzione/detrazione in sede di dichiarazione dei redditi.

La certificazione di cui all’art. 4, commi 6-ter e quater, D.P.R. n. 322/1998, come di consueto, dovrà essere rilasciata ai dipendenti entro il 28 febbraio per certificare i redditi da lavoro dipendente, equiparati e assimilati, corrisposti nel 2013, per comunicare i dati previdenziali e assistenziali e segnalare quelli relativi alle ritenute operate.Nella certificazione riferita all’anno corrente continuano a trovare spazio alcune agevolazioni, tra cui gli incentivi fiscali previsti per il rimpatrio di lavoratori e ricercatori – consistenti in una riduzione della base imponibile IRPEF pari all’80% per le lavoratrici e al 70% per i lavoratori – che, in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 238/2010, facciano rientro in Italia dopo aver maturato un periodo lavorativo all’estero.

Confermato inoltre il regime agevolato di tassazione sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte a titolo di incremento della produttività. L’agevolazione, in questo caso, consiste nell’applicazione – nel limite complessivo di 2.500 euro lordi – di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali pari al 10%, a condizione che i suddetti importi siano erogati in attuazione di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali.

Il beneficio per il 2013 spetta ai lavoratori che abbiano percepito nello scorso anno redditi di lavoro dipendente di ammontare non superiore a 40.000 euro. Resta salva per i contribuenti la facoltà di optare per la tassazione ordinaria. Tale facoltà non è tuttavia prevista per le somme erogate a titolo di sgravio contributivo, da assoggettare esclusivamente all’imposta sostitutiva.

Scompaiono, invece, dalla certificazione le caselle previste nel CUD 2013 (punti 118 e 119) dedicate alla quantificazione delle soppresse agevolazioni riconosciute sul trattamento economico accessorio del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

Rispetto allo scorso anno spariscono anche i vecchi campi 136 e 137, dedicati al “contributo di perequazione” sui trattamenti pensionistici di importo superiore a 90.000 euro lordi annui (introdotto dall’art. 18, comma 22-bis, D.L. n. 98/2011), in seguito alla declaratoria di illegittimità da parte della Corte Costituzionale. I suddetti campi sono ora destinati all’informativa relativa al contributo di solidarietà del 3% applicabile sulla parte di reddito eccedente 300.000 euro lordi annui.

Venendo ai principali elementi di novità contenuti nel CUD 2014, si segnala il debutto di una nuova annotazione con la quale il sostituto d’imposta potrà comunicare al dipendente, in caso di rapporto di lavoro inferiore all’anno solare, di aver applicato le detrazioni per carichi di famiglia limitatamente al periodo nel quale si è svolto il rapporto di lavoro (utilizzando il codice AC).

Le istruzioni allegate alla certificazione menzionano, inoltre, la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 18 novembre e il 20 dicembre 2013 per i contribuenti residenti nei comuni della Sardegna colpiti dall’alluvione del novembre scorso. Tale circostanza dovrà essere evidenziata nella parte A, destinata ai dati generali, con l’indicazione del codice 2 al punto 11 “Eventi eccezionali”.

Altra novità per quanto concerne la parte del modello dedicata alla previdenza complementare (punti da 120 a 127), con l’introduzione di una serie di informazioni aggiuntive utili ai lavoratori i cui dati previdenziali siano riportati in più CUD, al fine di minimizzare la possibilità di errore in sede di dichiarazione. Le istruzioni, in particolare, precisano che, in caso di contributi per previdenza complementare certificati in più CUD non conguagliati, il sostituto dovrà sempre compilare le annotazioni (utilizzando il codice CA), riportando le indicazioni utili alla verifica che non sia superato il limite di deduzione fissato in 5.164,57 euro annui.

Nelle annotazioni, con il codice BA, deve inoltre essere indicato l’ammontare della seconda o unica rata dell’acconto IRPEF dovuto per il 2013, rideterminata dal sostituto d’imposta per adeguarsi alle modifiche introdotte dall’art. 11, commi 18 e 19, D.L. n. 76/2013, che ne ha disposto l’aumento dal 99% al 100%.

Fanno inoltre il loro ingresso nel CUD 2014 le nuove detrazioni maggiorate (nella misura del 24%) previste per le erogazioni liberali in favore di ONLUS (in precedenza pari al 19%) e di partiti e movimenti politici. I relativi oneri sostenuti devono essere analiticamente descritti, nelle annotazioni, utilizzando il codice AZ. In arrivo anche una nuova detrazione del 19% per le erogazioni liberali al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.

Le novità previste per il 2014 incidono, infine, sulla scheda riservata alla scelta per la destinazione dell’8 per mille dell’IRPEF, con l’introduzione nel novero dei soggetti potenzialmente destinatari del beneficio, delle Unioni Buddhiste e Induiste Italiane.

Con riferimento ai punti 120 e 121, le istruzioni per la compilazione del modello CUD 2014 chiariscono che, in caso di contributi per previdenza complementare certificati in più CUD non conguagliati, è necessario verificare che non sia stato superato il limite di deduzione fissato in 5.164,57 euro annui. La novità va interpretata – a detta della Circolare n. 3/2014 - nel senso di dover fornire una segnalazione al sostituito che sia interessato da versamenti a previdenza complementare della necessità di verificare la presenza di ulteriori CUD non conguagliati che potrebbero modificare i presupposti dell’imposizione fiscale.

Sbirciando tra i diversi campi della certificazione, che i sostituti d'imposta dovranno rilasciare entro il prossimo 28 febbraio per attestare i redditi di lavoro dipendente, assimilati e di pensione corrisposti nel 2013, le ritenute d'acconto operate, le detrazioni effettuate, i dati previdenziali e assistenziali relativi alla contribuzione versata e/o dovuta all'Inps e all'ex Inpdap nonché l'importo dei contributi previdenziali a carico del lavoratore, si può appunto notare come trovino spazio informazioni ormai consuete accanto ad alcuni dati "new entry". Tra questi ultimi si possono segnalare: nella scheda riservata alla scelta dell'8 per mille dell'Irpef, l'inserimento di due nuove istituzioni religiose; altra novità concerne la modalità di consegna della certificazione da parte degli enti previdenziali, che lo scorso anno aveva creato non pochi problemi. Con riferimento al Cud 2014, questa avverrà solo in via telematica, salvo facoltà del cittadino di richiedere la trasmissione del modello in forma cartacea.

Nella parte A, al punto 11 "Eventi eccezionali", figura il codice 2 per i contribuenti della Sardegna nei cui confronti opera la sospensione del versamento dei tributi tra il 18 novembre e il 20 dicembre 2013, per effetto degli eventi alluvionali. Nella parte B (dati fiscali) nel caso in cui – sui compensi per lavori socialmente utili – non trovi applicazione il particolare regime agevolato, ne va data indicazione nelle annotazioni utilizzando il codice Ag. Per quanto riguarda le detrazioni fiscali per carichi di famiglia, si precisa che, laddove il rapporto di lavoro abbia avuto una durata inferiore all'anno solare, il sostituto calcola la riduzione in relazione al periodo di lavoro (e ne da evidenza nella Annotazioni con il codice Ac), a meno che il dipendente – qualora ricorrano i presupposti – abbia chiesto di poterne usufruire per tutto il periodo di imposta. Sempre nella parte B il sostituto che ha rideterminato l'importo del secondo o unico acconto Irpef come stabilito dal Dl 76/2013, nelle Annotazioni (cod. BA), deve indicare l'ammontare della rata ricalcolata. Tra i dati "tradizionali", in merito alla "detassazione", ovvero l'agevolazione sulle somme erogate ai lavoratori per l'incremento della produttività (imposta sostitutiva del 10%), la normativa per l'anno in corso prevede che la riduzione fiscale sia applicata ai dipendenti del settore privato che nel periodo d'imposta 2012 avessero conseguito redditi di lavoro dipendente non superiori a euro 40mila, al lordo delle somme detassate nello stesso anno, per un massimale di euro 2.500 lordi: il sostituto compila, nella parte B, i punti da 251 a 256.

domenica 9 dicembre 2012

Uniemens invio dati mensili da parte del datore di lavoro

I soggetti tenuti all’ invio dei dati mensili UNIEMENS sono:

i datori di lavoro già tenuti alla compilazione della parte C, dati previdenziali ed assistenziali INPS, del modello 770 semplificato;

i committenti che hanno l’ obbligo di compilare il modello GLA annualmente e gli associanti in partecipazione.
I dati devono essere inviati da parte di tutti i datori di lavoro ad esclusione dei datori di lavoro domestico e dei datori di lavoro agricolo per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato. (OTD e OTI)

I datori di lavoro, i committenti e gli associanti in partecipazione devono inviare mensilmente i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l’ implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’ erogazione delle prestazioni

A partire dalle retribuzioni corrisposte, i sostituti d’ imposta (datore di lavoro) tenuti al rilascio della certificazione unica (CUD), devono trasmettere mensilmente agli Enti previdenziali in via telematica (direttamente o tramite gli incaricati), entro l’ ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, i dati retributivi e le informazioni utili all’ Istituto necessarie per:

il calcolo dei contributi;
l’implementazione delle posizioni assicurative individuali;
l'erogazione delle prestazioni.

La trasmissione dei flussi informativi, attraverso un nuovo modello di denuncia telematica denominato "EMens", riguarderà i lavoratori dipendenti, nonché i lavoratori iscritti alla Gestione separata, e gli associati in partecipazione. I dati  si trovano già valorizzati nelle procedure di formazione delle buste paga. Per i datori di lavoro, l’ invio deve avvenire entro l’ ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza, analogamente a quanto avviene per la trasmissione del modello DM10/2 telematico.

Per i committenti/associanti, l’ invio deve avvenire entro l’ ultimo giorno del mese successivo a quello di pagamento del corrispettivo della prestazione.

L’Inps ha dato il via alla nuova procedura che consente la trasmissione unificata dei dati retributivi (EMens) e contributivi (DM10). L’invio si articolerà in due fasi: la prima consente immediatamente di aggregare gli attuali flussi DM10 e EMens la seconda comporterà, con un breve periodo sperimentale, l’effettiva unificazione dei dati a livello di singolo lavoratore.

Di fatto, in fase di inizio attività con dipendenti, i datori di lavoro sono tenuti alla costituzione di una posizione contributiva unica, con rilascio del relativo numero di matricola.
L’apertura della suddetta posizione contributiva potrà essere effettuata dal datore di lavoro esclusivamente in modalità telematica. Quando il datore di lavoro costituisca una nuova unità operativa con dipendenti, dovrà comunicare i dati identificativi dell’unità operativa nella quale sono occupati i dipendenti nonché, ove nota, la durata temporale della stessa. Alla stessa verrà attribuito un numero progressivo identificativo da inserire, a partire dalla denuncia contributiva relativa al mese di Gennaio 2011, per ogni lavoratore interessato nel flusso Uniemens.

La comunicazione della prima unità operativa comporterà anche la modifica del codice ‘Tipo Azienda’ attribuito alla posizione aziendale, il quale assumerà i seguenti significati:
La comunicazione della prima unità operativa comporterà anche la modifica del codice ‘Tipo Azienda’ attribuito alla posizione aziendale, il quale assumerà i seguenti significati:
A1: azienda con una sola posizione, senza unità operative, non autorizzata all’accentramento contributivo;
A2: azienda con più posizioni, senza unità operative, non autorizzata all’accentramento contributivo – Principale;
A3: azienda con più posizioni, senza unità operative, non autorizzata all’accentramento contributivo-Secondaria;
B1: azienda con una sola posizione, con più unità operative ovvero autorizzata all’accentramento contributivo;
B2: azienda con più posizioni, con più unità operative, ovvero autorizzata all’accentramento contributivo– Principale;
B3: azienda con più posizioni, con più unità operative,  autorizzata all’accentramento contributivo-Secondaria.

Nell’ipotesi di operazioni societarie, il datore di lavoro subentrante dovrà comunicare i dati identificativi – nelle quali sono occupati i dipendenti dell’azienda cedente – delle unità operative acquisite.

Alla fine del periodo d’imposta, i datori di lavoro devono infatti effettuare alcune operazioni di conguaglio riferite ai contributi previdenziali e assistenziali con lo scopo di:
pervenire ad una precisa determinazione dell’imponibile contributivo;

applicare con esattezza le aliquote correlate all’imponibile stesso;

imputare, all’anno di competenza, gli elementi variabili della retribuzione imponibile per i quali gli adempimenti contributivi vengono assolti.

Le variabili della retribuzione che comportino variazioni nella retribuzione imponibile tra cui:
compensi per lavoro straordinario;
indennità di trasferta o missione;
indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell’INPS;
indennità riposi per allattamento;
giornate retribuite per donatori sangue;
riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall’INAIL;
permessi non retribuiti;
astensioni dal lavoro;
indennità per ferie non godute;
congedi matrimoniali.

I datori di lavoro possono tenere conto delle variabili retributive in occasione degli adempimenti e del connesso versamento dei contributi relativi al mese successivo a quello interessato dall’intervento di tali fattori.

Per gestire le variabili retributive e contributive in aumento e in diminuzione occorre compilare l’elemento «varretributive» nel modello di denuncia individuale UniEmens.

Il Software di controllo messo a disposizione dall’INPS validerà il file predisposto dalla procedura paghe, verificandone la conformità ed effettuerà, inoltre, gli opportuni controlli di merito. Il software di controllo servirà a certificare il file apponendo l’opportuno codice di controllo che ne consentirà la trasmissione via telematica - Internet. Le modalità d’invio sono analoghe a quelle in uso per i flussi DM10, vale a dire che, ultimata la validazione e la certificazione del file prodotto dalla procedura paghe, accedendo all’ apposita funzione del sito www.inps.it riservata agli utenti registrati (intermediari e aziende), è possibile effettuare l’invio telematico ed ottenere la ricevuta dell’avvenuto invio.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
BlogItalia - La directory italiana dei blog