domenica 8 dicembre 2013

Allarme dell'Anief sui giovani disoccupati in fuga dall'Italia


Il rapporto Anief evidenza l'incremento di chi sceglie l'estero.

Gli under 35 che nell'ultimo decennio sono stati costretti a recarsi oltralpe in cerca di un impiego sono più che raddoppiati, passando da 50 mila a 106 mila.

Una quota sempre più consistente degli oltre 2 milioni di giovani senza occupazione tenta con successo di trasferirsi all'estero: gli under 35 che nell'ultimo decennio sono stati costretti a recarsi oltralpe in cerca di un impiego sono più che raddoppiati, passando da 50 mila a 106 mila.

Lo rende noto Associazione professionale sindacale Anief, segnalando che soprattutto nel 2012 l'incremento di coloro che hanno acquisito una residenza straniera ha toccato livelli record, facendo registrare un +28,8% rispetto all'anno precedente. Oltre la metà sono giovani: il 54,1% ha infatti meno di 35 anni.  Si tratta di un andamento legato alla mancanza di alternative, visto che nello stesso periodo si è toccato anche il record di Neet, i giovani che non studiano e non lavorano.

I dati, evidenzia l'Anief, emergono incrociando il Rapporto annuale Censis con quello del Cnel sul mercato del lavoro 2012-13. Se dal primo studio risulta quasi raddoppiato, arrivando a 2,7 milioni, il numero di italiani, con un'alta percentuale di ragazzi, che 'cercano attivamente un lavoro ma non riescono a trovarlo', dal secondo si evince che i giovani che non studiano e non lavorano sono diventati 2 milioni e 250 mila giovani: in media uno su quattro tra i 15 e i 29 anni, mentre uno su tre di essi si ritrova nel Mezzogiorno contro uno su sei al Nord e uno su cinque al Centro.

L'Anief giudica poi "significativo" che circa un quarto di chi è recato all'estero per cercare lavoro (il 26,5%) dichiari che è stata determinante la voglia di lasciare un Paese in cui non si trovava più bene. Quello che appare a loro il difetto più intollerabile dell'Italia è l'assenza di meritocrazia, denunciata dal 54,9%.

"Le informazioni che provengono dai Rapporti nazionali - commenta Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario organizzativo Confedir (confederazione dei dirigigenti della P.A.)- confermano che l'Italia sta diventando un Paese sempre meno adatto per i giovani. Anche il crollo al 20,5% del tasso di occupazione dei 15-24enni, rilevato dall'Ocse, è un dato che parla da solo. Solo Grecia e Turchia tra i 34 Paesi dell'area - conclude - hanno una quota di Neet più elevata".

Si tratta di un andamento legato alla mancanza di alternative, visto che nello stesso periodo si è toccato anche il record di Neet. I dati, evidenzia l'Anief, emergono incrociando il Rapporto annuale Censis con quello del Cnel sul mercato del lavoro 2012-13.


Licenziamento legittimo se il lavoratore non usa i dispositivi di sicurezza



La Cassazione civile sezione lavoro con sentenza del 12 novembre 2013, n. 25392 ha stabilito che il datore di lavoro è tenuto a garantire la sicurezza del lavoratore sul luogo di lavoro, informandolo e formandolo sui rischi dell'attività svolta e fornendogli inoltre tutti i dispositivi necessari per la sua protezione. Nel caso però in cui i dispositivi non vengano utilizzati senza una motivazione, dal lavoratore, quest’ultimo è inadempiente e, di conseguenza, è legittimo il licenziamento.

Quindi è legittimo il licenziamento del lavoratore che non rispetta ripetutamente le prescrizioni in materia di sicurezza. Il dipendente è stato licenziato per avere reiteratamente rifiutato di indossare gli occhiali di protezione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa all’interno del reparto produttivo, così come previsto dal documento di valutazione dei rischi e da specifica disposizione aziendale. Disposizione aziendale che è stata ritenuta legittima tenuto conto che il datore di lavoro è chiamato a rispondere non solo per l’omissione di misure di sicurezza espressamente e specificamente definite dalla legge, ma anche per l’omissione di quelle che siano suggerite da conoscenze sperimentali e tecniche. Pertanto è inadempiente il lavoratore che rifiuta reiteratamente di osservare l’obbligo discendente dalla prescrizione del datore. All’interno del rapporto di lavoro subordinato, non è legittimo il rifiuto del lavoratore.
datore di lavoro


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Riorganizzazione aziendale e licenziamento: sentenza Cassazione lavoro n. 25615 del 2013



La Cassazione civile, sez. lavoro con sentenza del 14 novembre 2013, n. 25615 ha stabilito che nella nozione di giustificato motivo oggettivo di licenziamento è riconducibile anche l'ipotesi del riassetto organizzativo dell'azienda attuato al fine di una più economica gestione di essa e deciso dall'imprenditore non semplicemente per un incremento del profitto, ma per far fronte a sfavorevoli situazioni, non meramente contingenti, influenti in modo decisivo sulla normale attività produttiva, imponendo un'effettiva necessità di riduzione dei costi. Tale motivo oggettivo è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, atteso che tale scelta è espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall’art. 41 Cost., mentre al giudice spetta il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore, con la conseguenza che non è sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il lavoratore licenziato, sempre che risulti l'effettività del riassetto organizzativo operato, non essendo, peraltro, necessario, ai fini della configurabilità del giustificato motivo, che vengano soppresse tutte le mansioni in precedenza attribuite al lavoratore licenziato, ben potendo le stesse essere solo diversamente ripartite ed attribuite.

A sostegno del decisione la Corte si spiega quanto segue:

- le circostanze che avevano caratterizzato il nuovo assetto produttivo e societario ed avevano determinato la diversa e definitiva localizzazione delle attività facenti capo alla nuova società datrice di lavoro dell’appellante, avevano trovato riscontro nelle risultanze testimoniale e documentali;

- il processo di riorganizzazione (oggetto di informativa e consultazione in sede sindacale, come da verbale di accordo del luglio 2001 ex art. 47 legge n. 428/90), così come l'inerenza della attività lavorativa svolta dall’appellante al settore confluito nella nuova società, non avevano trovato alcuna contestazione nell'originario ricorso, ove il licenziamento risultava impugnato nei confronti della nuova società, avverso la quale erano state proposte le domande giudiziali, senza che fosse stata messa in discussione la effettiva titolarità del rapporto di lavoro;

- non era ravvisabile la violazione del diritto sancito dall’art. 33, comma quinto, legge n. 104/92 (il quale stabilisce che il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede), perché tale norma attribuisce un diritto che, in virtù dell'inciso secondo il quale esso può essere esercitato "ove possibile", ed in applicazione del principio del bilanciamento degli interessi, non può essere fatto valere qualora il suo esercizio leda in misura consistente le esigenze economiche ed organizzative dell'azienda oppure, quando, come nel caso in esame, sia venuta meno la originaria sede di lavoro;

- il motivo oggettivo di licenziamento, determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva deve essere valutato dal datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, poiché tale scelta è espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 della Costituzione, spettando invece al giudice il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore; non erano quindi sindacabili, come già ritenuto nella sentenza di prime cure, le ragioni della riorganizzazione aziendale, mentre l'impossibilità di poter impiegare l’appellante in mansioni equivalenti risultava correttamente valutata con riferimento alla unica sede aziendale, dove la stessa appellante aveva rifiutato di trasferirsi.

Avverso la suddetta sentenza, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, il quale è stato rigettato.

Quindi l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità la possimao sintettizzare così: "nella nozione di giustificato motivo oggettivo di licenziamento è riconducibile anche l'ipotesi del riassetto organizzativo dell'azienda attuato al fine di una più economica gestione di essa e deciso dall'imprenditore non semplicemente per un incremento del profitto, ma per far fronte a sfavorevoli situazioni, non meramente contingenti, influenti in modo decisivo sulla normale attività produttiva, imponendo una effettiva necessità di riduzione dei costi".



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