giovedì 12 marzo 2015

Riforma della Scuola, i pilastri della buona scuola: assunzioni, precari e bonus



Approvate le misure del governo. «Ai prof 500 euro per spese culturali, addio alle classi pollaio, si punta su merito e trasparenza» , i docenti, che saranno selezionati dal preside.

Avvio della riforma della “Buona scuola”, con il varo di un ddl ad hoc sul sistema nazionale di istruzione e formazione.

La riforma si articola in dieci punti illustrati con l’ausilio di slide colorate.

Tra le novità, il preside sceglierà gli insegnanti dentro un albo, là dove c’è spazio che si libera. Il preside sceglie dentro l’albo dei docenti e individua la persona più adatta senza automatismi. I curricula saranno trasparenti". Il primo punto è l'autonomia. Ogni scuola vive la propria autonomia. È come se dicessimo che la scuola deve essere il cuore e il motore di un territorio, ma ogni scuola è diversa". "Grazie all’organico funzionale non ci saranno mai più classi pollaio, non ci saranno più i supplenti", ha annunciato Renzi.

Nella riforma della scuola, con la Carta del professore, "ogni anno il professore avrà un cifra, non stratosferica, 500 euro che potranno essere spesi per spese culturali. Se ci saranno le condizioni economiche proveremo ad aumentarli. Ho letto: "Hanno tenuto l'anzianità, cancellano il merito": non è così. La scelta di togliere gli scatti di anzianità è stata molto contestata e abbiamo scelto di inserire una cifra aggiuntiva sul merito. Abbiamo scelto di mantenere gli scatti di anzianità per i professori, ma con una cifra aggiuntiva sul merito. Le modalità su cui ciascuna scuola premierà saranno decise dal preside".

Inoltre, le scuole metteranno on line i curricula dei professori e i bilanci delle scuole.

Il disegno di legge di riforma della scuola prevede "l'assunzione di 100mila precari. C'è l'intenzione di sanare una ferita di 20 anni di promesse verso il corpo docente", ha detto il presidente del Consiglio. Che poi ha precisato: "Abbiamo fatto le nostre scelte, inseriamo in questa categoria chi è dentro le graduatorie ad esaurimento. Non chi, anche se dispiace dirlo, chi sta dentro le graduatorie di istituto. L'assunzione dei centomila precari è la fine del percorso, non l’inizio. Abbiamo necessitàdi sanare una clamorosa ferita di vent’anni di promesse non mantenute nei confronti del corpo docente, si è consentito di acquisire il titolo abilitativo, formando una generazione di insegnanti precari che incarnano la scarsa attenzione della politica nei confronti di chi deve andare ad educare. Dentro questa lista, ci sono le persone che sono nelle graduatorie ad esaurimento. Le graduatorie di istituto non fanno parte delle graduatorie ad esaurimento. Questi faranno il concorso, bandiremo un concorso molto più serio".

Per quanto riguarda gli insegnamenti, vengono rafforzati quelli di "musica, arte, lingue, educazione motoria". "Ci sarà particolare attenzione, dalla primaria, alla assoluta professionalità di chi insegna l'inglese, per dare insegnamenti non appiccicaticci - per cui si fa fare un corsetto alla maestra - ma si richiede un inglese assolutamente perfetto", ha spiegato il premier.

Sintetizziamo le principali novità:

Scatti di anzianità: restano intatti

Assunzioni. Saranno assunti 100mila precari tra coloro che fanno parte delle graduatorie ad esaurimento. Per gli altri sarà bandito un concorso. Esclusi gli insegnanti delle materne

Presidi-allenatori. Ogni scuola, entro una determinata data, farà un piano strategico della scuola che includa offerta formativa e fabbisogno. Dopo la presentazione del piano, che sarà «verificato dagli uffici competenti del ministero, ciascun preside avrà a disposizione un numero di insegnanti, non solo per le cattedre, ma anche per lavorare a singoli progetti, come un progetto europeo o per l’alternanza tra scuola e lavoro. La squadra dei prof che gestisce la scuola va oltre il numero delle cattedre e il preside come un allenatore, avrà la possibilità di individuare chi mettere in cattedra a inizio anno ma nel momento in cui qualcuno si ammala o un’insegnante resta incinta e aspetta un bambino, non si va alla graduatoria provinciale ma all’interno dell’organico funzionale: si supera questo meccanismo.

On line curricula dei prof e bilanci delle scuole. Saranno messi in rete per garantire trasparenza e permettere a chi valuterà le scelte dei presidi di avere uno strumento in più.

Supplenti. Spariranno per quasi tutte le classi di concorso già dal primo settembre 2015. Non per tutte perché le graduatorie a esaurimento non coprono tutte le classi di concorso. Si prevede un anno almeno di transizione durante il quale si attingerà anche alle graduatorie di istituto per le classi di insegnamento in cui non esistono alternative.

Formazione degli insegnanti. Sarà fatta nella singola scuola. Il preside e collegio dei docenti farà un piano di formazione permanente dei singoli docenti.

Merito. Ci saranno aumenti legati al merito con risorse diverse. Le modalità su cui ciascuna scuola premierà saranno decise dal preside. Sono stati messi in campo 200 milioni dal 2016.

Classi pollaio. Secondo Renzi possono essere superate attraverso il ricorso all’organico funzionale, un contingente di insegnanti privi di cattedre a disposizione di reti di scuoie

Non solo mattino. Scuole aperte anche il pomeriggio.

La Carta del prof. Arriva un nuovo strumento per rafforzare la dignità sociale del ruolo del docenti. Si prevedono per il primo anno 500 euro per tutti i professori, che potranno essere spesi solo per consumi culturali (libri, teatro, concerti, mostre, autovideo telematici).

Bonus scuola. Arriva un “bonus fiscale” per chi (tra cittadini, associazioni, fondazioni, imprese) intende investire nella scuola.

5 per mille. I finanziamenti alle scuole potranno arrivare anche destinando il 5 per mille nella dichiarazione dei redditi.



mercoledì 11 marzo 2015

Jobs act e la cancellazione per il rito Fornero



A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei D.Lgs. n. 22/2015 e 23/2015, entrati in vigore il 7 marzo scorso, cambiano le regole per le aziende che intendono assumere personale con contratto a tempo indeterminato. Per i neo assunti, infatti, si applica il rinomato “contratto a tutele crescenti” che prevede importanti modifiche in caso di licenziamento illegittimo. In pratica, sono previste tutele crescenti per il lavoratore in funzione dell’anzianità di servizio. Le nuove regole, tuttavia, non si applicano soltanto ai neo assunti, ma anche ai lavoratori che vengono stabilizzati e a tutti i lavoratori, anche se assunti prima del 7 marzo 2015, nel caso in cu il datore di lavoro, in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute dopo l’entrata in vigore del decreto, superi la soglia dei 15 dipendenti.

A continuazione del licenziamento, il datore di lavoro può offrire al dipendente un importo esentasse equivalente a una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del Tfr per ogni anno di servizio (con un minimo di due mensilità e un massimo di 18). Se la soluzione conciliativa dà esito negativo, uno degli scenari che può prefigurarsi è quello del ricorso al giudice del lavoro.

A tale proposito, non potrà essere più utilizzato il rito Fornero, in quanto il decreto pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale prevede espressamente che le disposizioni dell'articolo 1, commi da 48 a 68, della legge 92/12 non si applichino ai licenziamenti intimati all'esito del contratto di lavoro a tutele crescenti.

La relazione illustrativa al decreto legislativo chiarisce che la ragione alla base della decisione di eliminare il rito Fornero per i nuovi contratti di lavoro a tutele crescenti risiede nel fatto che il nuovo apparato sanzionatorio è totalmente svincolato dal precedente regime di tutela previsto dall'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, che costituisce, invece, la norma di riferimento sulla quale era stato ritagliato il rito abbreviato per le controversie in materia di impugnazione dei licenziamenti.

La legge 92/12 aveva introdotto il rito abbreviato con il preciso scopo di agevolare e rendere più rapida la conclusione delle controversie sui licenziamenti regolati dall'articolo 18 in una funzione, tra l'altro, di tutela delle imprese rispetto al danno economico e ai disagi organizzativi che potevano prodursi a causa della durata eccessivamente lunga del processo del lavoro ordinario.

Il rito Fornero ha determinato, peraltro, sin dalla sua prima applicazione enormi disagi sia per gli avvocati, sia per i magistrati chiamati ad utilizzare il nuovo strumento processuale, in quanto si erano palesate letture di segno opposto rispetto ad una serie composita di questioni procedurali. Non si contano le decisioni rese dai Tribunali su aspetti decisivi del nuovo procedimento, quali la natura obbligatoria o facoltativa del rito e la necessità che il giudice dell'opposizione fosse, o meno, diverso da quello che aveva trattato la fase sommaria.

Tutte queste questioni hanno finito per appesantire, invece che semplificare, il ruolo dei magistrati impegnati sul fronte delle cause di lavoro, tanto che in svariati Tribunali si è ritenuto di dover emettere dei veri e propri “prontuari” con le linee guida sull'applicazione del nuovo processo.

Con l'articolo di chiusura del decreto legislativo, il Governo ha deciso di cancellare il rito abbreviato per i nuovi contratti di lavoro a tutele crescenti, ai quali tornerà, dunque, ad applicarsi l'ordinario processo del lavoro anche per le controversie relative all'impugnazione dei licenziamenti.

Il meccanismo previsto dall’ex ministro del Lavoro verrà sostituito da un’offerta di conciliazione (art. 6 del D.Lgs. n. 23/2015). In pratica, il datore di lavoro ha la possibilità di offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, un importo esente da imposizione fiscale e contributiva pari a una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 2 e non superiore a 18 mensilità. L’esito della conciliazione dovrà essere comunicato dal datore di lavoro entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto. Qualora il datore di lavoro omette tale comunicazione, dovrà scontare una sanzione che va dai 100 ai 500 euro per lavoratore (50 - 250 euro per le agenzie del lavoro).

I licenziamenti disciplinari tra Jobs act e riforma Fornero. Basta un poco di fatto materiale.
La categoria del “fatto materiale” è tornata, del tutto inaspettatamente, in auge a proposito dell’individuazione della tutela ex art. 18 l. 300/1970 a fronte di un licenziamento disciplinare illegittimo.

La categoria del fatto materiale era stata elaborata all’indomani della riforma c.d. Fornero (legge n. 92/2012) che nell’art.18 conserva la tutela reintegratoria (sia pure nella specie c.d. attenuata) subordinandola all’“insussistenza del fatto contestato” dal datore come giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

Era stato allora proposto da più autori di restringere la formula legale alla sola ipotesi di mancanza del fatto materiale contestato; intendendosi, sotto evidente influenza penalistica, la sola mancanza degli elementi materiali dell’illecito disciplinare. E confinando conseguentemente nella categoria residuale delle “altre ipotesi” tutela delle indennità (così genericamente individuate nel 5° comma dell’art.18) tutti gli altri casi in cui fosse invece insussistente  l’antigiuridicità, l’imputabilità, la volontarietà della condotta, l’elemento soggettivo ed infine il difetto di proporzionalità. Anche se la mancanza di quest’ultimo requisito può ancora riportare alla reintegra per altra via, quante volte si venga a configurare la seconda ipotesi in presenza della quale l’art.18, 4° comma, riformato dalla legge 92, prevede l’operatività della tutela forte per essere il fatto riconducibile ad una condotta disciplinare “punita con una sanzione conservativa”nei contratti collettivi e codici disciplinari.




Jobs act e il possibile rientro in azienda



Il Jobs Act da pochi giorni è ufficialmente in vigore. La nuova legge, nelle intenzioni, dovrebbe incentivare le assunzioni a tempo indeterminato, perché prevede per l’imprenditore l’esonero contributivo e il taglio dell’Irap per i primi tre anni. A ben vedere però pare che sia stata istituita la figura del lavoratore «precario per sempre» vista la facilità con cui potrà essere licenziato per ragioni disciplinari o economiche e la cancellazione della possibilità di «reintegra», il cui campo di applicazione si riduce moltissimo anche nel primo caso quando resta possibile solo se in giudizio viene dimostrata l’insussistenza del contestato (per esempio l’azienda accusa di arrivare sempre in ritardo ma il cartellino dimostra che non è così).

A fronte di un licenziamento, un lavoratore a cui si applica il contratto a tutele crescenti potrà rientrare in azienda, per decisione del giudice, solo in tre casi: il recesso è nullo, è discriminatorio, oppure è stato intimato per una contestazione disciplinare basata su un fatto materiale inesistente.

Il reintegro nel posto di lavoro da parte del giudice resta possibile, come già avviene adesso, per i licenziamenti discriminatori, cioè quelli decisi dal datore di lavoro sulla base di convinzioni politiche o religiose oppure per l’orientamento sessuale. Mentre il suo campo di applicazione si riduce di parecchio per i cosiddetti licenziamenti disciplinari, cioè quelli adottati sulla base del comportamento del dipendente. Qui la strada del reintegro resta possibile solo in un caso: quando in giudizio viene direttamente dimostrata l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore. L’azienda accusa di arrivare sempre in ritardo, ad esempio, ma le strisciate del cartellino del lavoratore dimostrano che non è così. L’onere della prova è a carico del dipendente. In tutti gli altri casi, invece, c’è solo l’indennizzo economico. L’accertamento del giudice non può riguardare l’eventuale sproporzione della sanzione del licenziamento rispetto al fatto contestato. Anche se dovesse considerare la punizione «esagerata», il magistrato non potrebbe disporre il rientro in azienda del lavoratore. In caso di reintegro, il dipendente deve riprendere servizio entro 30 giorni. Se rinuncia ,può chiedere di «convertire» il reintegro in un’indennità pari a 15 mensilità.

Un licenziamento viene considerato discriminatorio se determinato da motivi di natura politica, razziale o di lingua oppure se basato sul sesso od orientamenti sessuali, convinzioni personali, handicap. È nullo, per esempio, se fatto a voce (anche per le procedure collettive) o in violazione delle norme a tutela della maternità.

Nell'ipotesi in cui si accerti il carattere nullo o discriminatorio del recesso, il giudice stabilisce la reintegrazione del dipendente, che ha anche diritto a un risarcimento commisurato alle retribuzioni perse tra il licenziamento e il rientro in azienda, con un minimo di cinque mensilità, nonché al versamento da parte del datore di lavoro dei relativi contributi previdenziali e assistenziali.

In alternativa, il dipendente può scegliere di non ritornare al suo posto di lavoro e di incassare un'indennità aggiuntiva pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione. Tale decisione deve essere presa entro 30 giorni dall'invito a ritornare al lavoro o dalla comunicazione del deposito della pronuncia del giudice. Queste regole valgono indipendentemente dalle dimensioni dell'azienda.

Non così accade, invece, a fronte di un licenziamento disciplinare di cui si accerti l'insussistenza materiale del fatto contestato, onere che ricade sul dipendente. Infatti, il comma 1 dell'articolo 9 del Dlgs 23/15 stabilisce che per le imprese più piccole (quelle fino a 15 addetti nello stesso comune o fino a 60 in più località) non c'è comunque la reintegrazione e il dipendente deve accontentarsi della compensazione economica. Invece se il giudice stabilisce l'insussistenza del fatto in riferimento a un licenziamento intimato da una realtà di maggiori dimensioni, scatta la reintegrazione e il pagamento, a carico del datore di lavoro, di un'indennità commisurata alla retribuzione di riferimento per il periodo in cui è rimasto senza impiego (ma comunque non superiore a 12 mensilità), tolto quanto eventualmente percepito a fronte di altre attività svolte nel frattempo o quanto avrebbe potuto guadagnare accettando un'offerta di lavoro congrua in base a quanto stabilito dal decreto legislativo 181/00 (le stesse condizioni che possono far perdere lo status di disoccupato). Anche in questo caso il lavoratore, in alternativa alla reintegra, può chiedere un'indennità ulteriore pari a 15 mensilità.

Anche per i vecchi contratti, la possibilità di demansionare i dipendenti e ridurre gli stipendi unilateralmente da parte del datore di lavoro per «modifica degli assetti organizzativi aziendali che incidono sulla posizione del lavoratore», formula che vuol dire tutto e niente e che è un presupposto tutto nelle mani dell’azienda. E grazie a un decreto del 2011 il lavoratore, in deroga alla legge, potrà perdere anche più di un livello di inquadramento. Il demansionamento potrebbe avvenire anche in senso orizzontale, magari inserendo il lavoratore in un settore in via di dismissione. E se il decreto facilita il declassamento del lavoratore, al tempo stesso ne rallenta il passaggio a un livello più alto, cosa che prima diventava definitiva dopo tre mesi di lavoro in quell'attività, adesso dopo sei.

Con il Jobs Act il lavoratore può essere convinto o indotto ad accettare livelli inferiori di tutela, sul piano delle mansioni ma anche della retribuzione, perché l’azienda può metterlo di fronte a un bivio, soprattutto nel caso dei neo assunti:o accetta le sue condizioni o sarà licenziato con un indennizzo di poche mensilità. Si aprono così le porte a possibili casi di mobbing legalizzato.






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