domenica 3 aprile 2011

CCNL: che cosa è?

Il contratto collettivo nazionale di lavoro detto in modo abbreviato CCNL è il contratto stipulato a livello nazionale con i sindacati e i datori di lavoro, che predeterminano congiuntamente la disciplina dei rapporti individuali di lavoro e aspetti delle relazioni presente nel luogo di lavoro (orari di lavoro, particolari permessi, sicurezza sul lavoro ed aspetti che rappresentano cambiamenti nell’ambito dell’azienda presa di coscienza e conoscenza delle linee politiche e di intervento in determinati settori dell’azienda (evoluzioni strategiche).
Nel settore del pubblico impiego il CCNL è stipulato tra le rappresentanze sindacali dei lavoratori e l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), che rappresenta per legge l’Amministrazione Pubblica, l’ente di appartenenza nella contrattazione collettiva.
La funzione del CCNL è di dettare dei minimi economici e normativi validi per tutti i lavoratori di un determinato  settore è garantire, in quasi tutti gli ordinamenti che prevedono l'istituto, da specifiche procedure volte ad estendere le norme collettive a tutti i soggetti.
Il rapporto di lavoro è disciplinato da una molteplicità di fonti: legge, contratti collettivi e contratto individuale. Ricordiamo che il CCNL non ha mai efficacia abrogativa nei confronti delle leggi ordinarie, salvo il caso di recepimento delle disposizioni del contratto in un atto avente forza di legge.
Il CCNL deve essere interpretato secondo i criteri ermeneutici dettati dal codice civile agli artt 1362 e seguenti. L'interprete deve quindi ricercare la "comune volontà delle parti", riferendosi: all'elemento letterale delle clausole; al comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla conclusione del CCNL; al contesto contrattuale, interpretando le clausole del contratto le une per mezzo delle altre.
Vediamo i CCNL più significati per numero di dipendenti e per l’omogeneità dei lavoratori che né fanno parte sono: CCNL commercio, il contratto collettivo dei metalmeccanici, la tanto discussa scuola ed il turismo , oltre a tanti altri CCNL presenti nel panorama del lavoro.

domenica 27 marzo 2011

Collegato al lavoro novità sui permessi e congedi

Il collegato al lavoro del 2010 ha introdotto numerosi elementi di innovazione nel sistema del lavoro pubblico e privato , quindi modifiche che riguardano sia i dipendenti pubblici che i dipendenti privati. e fra le molte disposizioni in materia di lavoro, per alcune delle quali il governo è delegato ad emettere propri provvedimenti, il testo contiene modifiche all’articolo 33 della legge 104/1992 relativo ai permessi ai lavoratori che assistono familiari con handicap grave.
Chi sono i beneficiari dei permessi?
La legge 104/1992, che regolamenta i permessi sui portatori di handicap, sono stati modificati art 33  (permessi per l’assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità);
la fruizione dei permessi – congedi con la nuova normativa è limitata ai coniugi, parenti o affini entro il secondo grado, tranne il caso in cui i genitori o il coniuge della persona da assistere abbiano superato i 65 anni o siano deceduti o mancanti, o siano anche loro affetti da grave disabilità. Inoltre  viene reso esplicito il divieto di riconoscere a più di un lavoratore il diritto di assistere la stessa persona (tranne il caso di assistenza a figli con handicap grave);
E’ fatto esplicitato il diritto a scegliere la sede lavorativa più vicina al proprio domicilio viene trasformato nel diritto a scegliere la sede lavorativa più vicina al domicilio della persona da assistere.
Prima di questa legge era presente sia nella pubblica amministrazione che nel settore privato un enorme esasperazione nelle richieste di questi congedi, infatti ne beneficiava,  i tre giorni di permesso erano  riconosciuti al malato, oppure a un qualunque parente entro il terzo grado.
Adesso i tre giorni di permesso non possono essere riconosciuti a più di una persona per assistere uno stesso familiare, a meno che non si tratti di due genitori per l'assistenza del figlio, che possono usufruirne alternativamente.

domenica 20 marzo 2011

Datori di lavoro: le modalità per l’invio dei 730/4 2011

L’Agenzia delle Entrate ha confermato la non obbligatorietà dell’adempimento 730/4 telematico; confermata così l’impossibilità di superare l’ostacolo di indicare il relativo al mod. 770-2010 e di acquisire automaticamente tutte le informazioni dalle comunicazioni già prodotte l’anno scorso. Quindi possiamo sostenere che non essendoci l’obbligatorietà è possibile non adempiere a quanto chiesto in questa fase di sperimentazione (anno 2010).
Il sito dell’’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile il modello 730/2011 relativo alla dichiarazione dei redditi 2010 di lavoratori dipendenti, collaboratori a progetto e pensionati. Il modello 730 2011 potrà essere consegnato tramite sostituto d'imposta (datore di lavoro), dal C.A.F., o professionista abilitato, e i termini ultimi di presentazione del modello prevedono due date: la prima scadenza è riservata a chi presenta il modello 730 del 2011 al proprio sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), mentre la seconda è riservata a chi presenta il modello a un C.A.F. o a un commercialista.
In base alla modalità di presentazione che si sceglie, i termini di consegna sono stati fissati per il 30 aprile 2011 (se il modello è presentato al proprio sostituto d'imposta) e per il 31 maggio 2011 (se il modello è presentato a un CAF o a un professionista abilitato).
Il sostituto d’imposta (datore di lavoro ) ha tre possibili opzioni per inviare di o far recapitare: direttamente a domicilio; avvalendosi di uno dei soggetti incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, segnalando, in questo caso, sul modello appena approvato, il relativo codice sede Entrate; scegliere, in caso di appartenenza ad determinato un gruppo, l’indirizzo di una delle società dello stesso, comunicando, anche in questo caso, il codice sede Entrate.
Nel 2011, il lavoratore dipendente collaboratore (contribuente) potrà quindi presentare telematicamente la dichiarazione al datore di lavoro che, a sua volta, lo invierà online.
Novità modello 730 2011
Nel nuovo modello 730 sono state inserite due colonne dedicate sia per il saldo 2010 sia per l'acconto 2011. La detrazione fiscale potrà arrivare fino a un massimo di 149,5 euro. Tra le novità del 730 2011 troviamo quella relativa al credito d’imposta  previsto a seguito del reintegro delle somme anticipate sui fondi pensione per determinate esigenze, come spese sanitarie per gravi condizioni o acquisto prima casa, e il riconoscimento di un credito d’imposta per chi ha fatto ricorso alla mediazione per la risoluzione di controversie civili e commerciali; e, inoltre, l’introduzione della cedolare secca sulle locazioni degli immobili ad uso abitativo ubicati nella provincia dell’Aquila, in alternativa alla tassazione ordinaria.
Confermati per la dichiarazione dei redditi del 2011 i principali sconti fiscali, dalla detrazione 36% per le ristrutturazioni edilizie agevolate, alla detrazione 55% agli interventi volti al risparmio energetico, alle detrazione sul trattamento economico accessorio per il personale del comparto sicurezza, soccorso e difesa.
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