Il contratto di lavoro a determinato può essere stipulato quando vi siano ragioni di ordine tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se vengono riferiti alla ordinaria attività del datore di lavoro. Per esempio, sono generalmente ricondotti all’apertura di nuove attività, ovvero di attività stagionali quali il turismo, periodi di ferie e altre assenze programmate da parte di unità produttive.
Ricordo che il contratto di assunzione a tempo determinato non è ammessa: per sostituire lavoratori in sciopero; per le aziende che abbiano effettuato licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti l’assunzione, salvo alcuni casi particolari; per le aziende che sono ammesse alla Cassa integrazione guadagni CIG;
Questo contratto deve prevedere necessariamente la forma scritta, altrimenti si considera a tempo indeterminato. Una copia del contratto deve essere consegnata al lavoratore entro cinque giorni dall’inizio del rapporto di lavoro. La forma scritta non è richiesta solo nel caso in cui la durata del rapporto di lavoro non supera i 12 giorni, rapporto occasionale.
Cosa deve prevedere un contratto a tempo determinato?
Una durata, il contratto non può avere una durata iniziale superiore ai 36 mesi, tranne per l’assunzione a termine dei dirigenti, per i quali la durata del contratto può arrivare fino a 5 anni. Casi particolari si rimandano ai CCNL aziendali.
Una eventuale proroga. Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. Comunque non potrà essere superiore ai tre anni. L’onere della prova relativa all’obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano l’eventuale proroga del termine stesso è a carico del datore di lavoro.
Una scadenza del termine Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto di lavoro pari al venti per cento fino al decimo giorno successivo, al quaranta per cento per ciascun giorno ulteriore.
Nessun commento:
Posta un commento