domenica 4 settembre 2011

Art 8 contratti aziendali e territoriali più forti

I contratti di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale "operano anche in deroga alle disposizioni di legge" e "alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali". E' quanto esplicita un emendamento alla manovra, presentato dalla maggioranza e approvato dalla Commissione Bilancio del Senato. Tra le materie per le quali è possibile la deroga dalla legge e dai contratti nazionali figura anche il licenziamento. Salve solo la "Costituzione nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro".
Quindi si potrà licenziare con il sì dei sindacati.
Saranno possibili deroghe alle leggi nazionali sul contratto di lavoro per gli accordi aziendali e territoriali, comprese quelle sui licenziamenti. L'emendamento riguarda anche il capitolo licenziamenti, quindi le deroghe all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.
Un altro emendamento prevede che l'accordo interconfederale del 28 giugno tra le parti sociali venga recepito nell'articolo 8 della tanto sofferta manovra. Pertanto l'efficacia delle intese sottoscritte a livello aziendale o territoriale riguarda «tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relative alle predette rappresentanze sindacali». Nelle intese aziendali o territoriali valide erga omnes, per misurare la rappresentatività del sindacato basta anche il criterio «territoriale». Si aggiunge la parola «territoriale» quando si parla delle «associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative»: viene così esplicitato «sul piano nazionale o territoriale».
Più tutele anche per le neo mamme: che saranno i soggetti che non possono essere licenziati in deroga alle leggi. Le intese a livello aziendale o territoriale sottoscritte dalle associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale possono decidere su diverse materie mansioni, contratti a termine, orario di lavoro, tra le quali anche il recesso dal rapporto di lavoro. Quindi  non rientrano nella disponibilità delle parti che fanno intese aziendali o territoriali: «il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio, il licenziamento della lavoratrice dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro, nonché fino ad un anno di età del bambino, il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore ed il licenziamento in caso di adozione o affidamento».
"Le modifiche della maggioranza di governo all'articolo 8 indicano la volontà di annullare il contratto collettivo nazionale di lavoro e di cancellare lo Statuto dei lavoratori, e non solo l'articolo 18, in violazione dell'articolo 39 della Costituzione e di tutti i principi di uguaglianza sul lavoro che la Costituzione stessa richiama". Così il leader della Cgil, Susanna Camusso, sul nuovo art.8 della manovra che esplicita per gli accordi aziendali e territoriali la possibilità di derogare alla legge ed ai contratti nazionali, anche sul licenziamento.

E' decisamente diverso il giudizio della Cisl e della Uil che giudicano un fatto positivo che la nuova formulazione" dell'art.8 della manovra "precisi che solo i sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale e territoriale possano siglare intese a livello aziendale". Questo il parere della  Cisl sugli emendamenti approvati dalla Commissione Bilancio. Anche il segretario confederale Uil Pirani ritiene che con l'art.8 si recepisce l'accordo interconfederale del 28 giugno e si evita la costituzione di sindacati di comodo.

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