Dal 13 settembre del 2011 i datori di lavoro potranno controllare i certificati di malattia dei dipendenti sul web.
Quindi si parte con il certificato medico online. E dopo il 13 settembre tutti i datori di lavoro non potranno più chiedere la copia cartacea del certificato di malattia, avendo la possibilità di procedere alla consultazione delle relative assenze per malattia solo con l’utilizzo online dei sistemi informatici.
La parte che ancora latita è un impianto di regole certe che servano da supporto per i datori di lavoro proprio nella gestione del rapporto di lavoro, soprattutto con riferimento agli obblighi dei lavoratori dipendenti, i quali sono assenti per malattia.
Con lo scopo di rendere facile il flusso di informazioni tra azienda e lavoratori in occasione di periodi di malattia, il 20 luglio Confindustria insieme ai sindacati hanno sottoscritto un accordo interconfederale con l’obiettivo di delineare un comportamento comune, in attesa che i CCNL abbiano la possibilità di essere aggiornati alle nuove disposizione in materia di certificazione di malattia online.
Questo accordo ha ribadito: che continuano a sussistere gli obblighi da parte del lavoratore dipendente di comunicare in modo tempestivo l’assenza all’azienda. In quanto il sistema telematico che l’azienda dovrà utilizzare non esonera il lavoratore da avvisare il datore di lavoro. Anzi con questo nuovo modo di certificare le assenze per malattia, il lavoratore dipendente ha un nuovo adempimento che va a sostituire quello già esistente, ossia l’obbligo di comunicare al datore di lavoro il numero di protocollo identificativo del certificato inviato dal medico al datore di lavoro. Questo è da considerarsi un passaggio che consente al datore di lavoro di avere una certezza dell’evento oltre a poter accedere alla sezione del sito web dell’INPS per poter visualizzare l’assenza di malattia.
Quindi in breve:
il datore di lavoro può sempre richiedere al dipendente di comunicare il codice identificativo del certificato medico, ovviamente il lavoratore non si può rifiutare ed il mancato rispetto può portare a sanzioni disciplinari;
il medico deve acquisire i dati del lavoratore e li deve inserire nel format telematico, il quale a sua volta riceve il numero di protocollo che consente la stampa di una copia del certificato medico;
i casi esclusi dall’invio online: impossibilità della trasmissione da parte del medico, quindi consegna della copia cartacea all’INPS e al datore di lavoro; uguale iter per il ricovero ospedaliero, degenze in strutture di pronto soccorso ed emissione da parte di strutture di medici privati non ancora abilitati all’invio online del certificato di malattia.
L’ente di previdenza INPS abbina il certificato medico all’azienda e mette a disposizione il certificato di malattia. Lo stesso procedimento lo può adottare il lavoratore dipendente consultando il certificato di malattia sul sito dell’INPS.
Il datore di lavoro può consultare i certificati di malattia in tre modi:
Farsi comunicare dai lavoratori il numero di protocollo del certificato medico e collegarsi al sito INPS per visualizzarlo;
accreditarsi e dopo aver ricevuto il PIN, accedere al sito INPS nell’area dedicata;
chiedere all’INPS il recapito degli attestati sulla PEC aziendale;
Per quanto riguarda le visite fiscali, rimangono in vigore le regole in materia di controllo della malattia nel settore privato: il lavoratore dipendente deve sempre segnalare al medico l’indirizzo per la reperibilità, se diverso dalla residenza.
Il lavoratore dipendente può accedere al sito dell’INPS per consultare e stampare i propri certificati medici attraverso l’inserimento del codice fiscale e del numero di protocollo del certificato o in alternativa entrando nell'apposita area dedicata, se un possesso di Pin.
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