Vediamo le prime indicazioni del Ministero del Lavoro in riferimento al Testo Unico dell'apprendistato. Nella circolare ministeriale n. 29 sono stati affrontati due dei profili di maggiore e significativo rilievo, ossia: il regime transitorio e quello sanzionatorio.
Analizzando quello transitorio il ministero ha precisato che il regime transitorio ha una durata delimitata e tassativa, non potendo andare oltre il 25 aprile 2012 (sei mesi). Durante questo periodo, laddove non sia possibile applicare la nuova disciplina, a causa del mancato intervento di disposizioni regionali e contrattuali, cui il Testo unico ha demandato la regolamentazione, trovano applicazione le regole legislative e contrattuali precedenti. Per cui le vecchie norme termineranno al temine del semestre (25 aprile 2012).
Per l'apprendistato professionalizzante, le nuove regole potranno operare anche prima della scadenza del semestre transitorio, a condizione che la Regione e la contrattazione ne abbiano regolamentato i profili.
Vediamo il nuovo apprendistato previsto per i lavoratori in mobilità. E' stato precisato che l'instaurazione di tale contratto segue le regole valide per le diverse tipologie di apprendistato. Dove, tuttavia, non sia operativa la nuova disciplina, anche per questi soggetti sarà possibile ricorrere alla normative (legislative e contrattuali) già esistenti. Due sono le nuove regole in ogni caso applicabili: quella riferita al licenziamento (solo per giusta causa o giustificato motivo) e quella relativa al regime contributivo che sarà quello dettato dalla legge n. 223 del 1991 all'articolo 25.
Vediamo l'aspetto sanzionatorio. Il datore di lavoro che assume un apprendista senza consegnargli il contratto scritto deve essere sanzionato, previa diffida che è obbligatoria; egli potrà provvedere alla regolarizzazione entro e non oltre 30 giorni) scrivendo e redigendo l'atto in forma scritta consegnandolo al lavoratore anche dopo l'instaurazione del rapporto di lavoro evitando, così, la trasformazione in modo automatico in un normale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Analoga procedura si deve applicare anche se il contratto di apprendistato è stato regolarmente scritto ma presenta delle differenze di contenuto rispetto a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva. Stessa sorte, ossia sanzione e diffida anche per altre violazioni come per esempio la mancanza della formalità del patto di prova ovvero del piano formativo individuale, l'assenza del referente aziendale, l'adozione di retribuzione a cottimo, l'errata applicazione del sotto inquadramento o del regime retributivo progressivo in percentuale.
In vista delle nuove regole sull'apprendistato. Imprese e lavoratori possono utilizzare le tre tipologie diverse di contratto per l'ingresso o per il reinserimento nel mondo del lavoro: apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, professionalizzante o contratto di mestiere e, infine, di alta formazione e di ricerca. Tutti caratterizzati da importanti agevolazioni contributive e dall'obbligo di formazione del lavoratore con contratto di apprendistato.
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