La non attuazione dell’ articolo 18 dello statuto dei lavoratori alle piccole e medie aziende che si uniscano, superando così i 15 dipendenti, «può essere un’opportunità per le imprese per concorrere alla crescita». È la posizione netta espressa da Rete Imprese Italia (Casartigiani, Cna, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti) al ministro del Lavoro, Elsa Fornero, nell’incontro sulla riforma del mercato del lavoro e degli ammortizzatori sociali.
Ed è proprio le modifiche relative all’articolo 18 che ha portato i tre maggiori sindacati a trovare una unità di vedute sulla riforma del mercato del lavoro.
Abbiamo chiesto al ministro del Lavoro che si agisca presto per ottenere una maggiore flessibilità del lavoro — ha spiegato Marco Venturi, presidente di turno di Rete Imprese Italia—e una riduzione dei costi. Siamo inoltre favorevoli all’estensione degli ammortizzatori sociali ai settori che oggi ne sono sprovvisti. Da parte del ministro c’è stata disponibilità all’ascolto: niente di più per ora». La stessa disponibilità riscontrata dalle Acli, l’associazione dei lavoratori cattolici, che ha illustrato al ministro la sua proposta di «contratto prevalente» che prevede un periodo di ingresso di tre anni, durante il quale si può risolvere il rapporto di lavoro, e poi la stabilizzazione. Sarebbe rimasto invece fuori da tutti i confronti il tema dell’articolo 18: Fornero non avrebbe nemmeno fornito spiegazioni sulla genesi della norma che sarebbe inserita nel provvedimento sulle liberalizzazioni e che riguarderebbe le Pmi.
E’ giusto ricordare che il governo dei tecnici intende modificare l’articolo 18, passando per il decreto sulle liberalizzazioni, ed in una delle bozze, ce n’è una che modifica la norma dello Statuto dei lavoratori che stabilisce l’obbligo di reintegro per i licenziati senza giusta causa. In caso di fusione tra due o più mini imprese, la soglia delle aziende alle quali si applica l’articolo 18 - stando alla bozza - dovrebbe salire dagli attuali 15 dipendenti a 30. O a 50, a seconda della versione. Misura tutto sommato di buon senso e meno radicale rispetto alle alternative che ci vorrebbe dettare l’Europa. L'articolo 3 della bozza del decreto, che s'intitola "Sviluppo delle imprese e flessibilità del lavoro", interviene direttamente sull'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, numero 300, ossia sul cardine dello Statuto dei lavoratori. All'articolo 1 dell'articolo 18 viene aggiunto un comma 1 bis, che recita: "In caso di incorporazione o di fusione di due o più imprese che occupano alle proprie dipendenze alla data del 31 gennaio 2012 un numero di prestatori d'opera pari o inferiore a 15 dipendenti, il numero di prestatori di cui al comma precedente è elevato a cinquanta". La premessa di Monti è semplice: se piccole imprese si aggregano e il numero di dipendenti sale a causa della fusione, comunque non scatta l'obbligo di reintegro fino a 50 dipendenti. L'articolo 18, per inciso, impone al datore di lavoro che ha licenziato senza giusta causa, che viene stabilita da un tribunale, di reintegrare il dipendente se la sua azienda ha più di 15 dipendenti.
Vediamo alcuni aspetti dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.
Lo statuto dei lavoratori nasce nel 1970 con la legge n. 300 e prevede la reintegrazione del lavoratore al proprio posto, in caso di licenziamento senza giusta causa o giustificato. In assenza di questi presupposti, il giudice dichiara l'illegittimità dell'atto e ordina la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro. La norma dispone che il giudice “annulla il licenziamento intimato senza giusta causa e “ordina al datore di lavoro il reintegro del dipendente licenziato. La reintegrazione deve avvenire riammettendo il dipendente nel medesimo posto che occupava prima del licenziamento, salva la possibilità di procedere al trasferimento in un secondo momento, se ricorrono apprezzabili esigenze tecnico-organizzative o in caso di soppressione dell’unità produttiva cui era addetto il lavoratore licenziato.
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