sabato 31 maggio 2014

730 2014 ultimi giorni per sfruttare gli sconti del fiscali. Borse di studio e rette universitarie




Nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Unico) possono essere inserite le somme percepite a fronte di borse di studio o dottorati di ricerca ed  è possibile esenzione della somma dal pagamento delle imposte ma anche nell’indicazione fisica delle somme nel modello 730. In realtà infatti alcune borse di studio scontano la tassazione alla fonte, altre invece sono totalmente esenti dalle tasse.

Per quanto riguarda le borse di studio, sono esenti: le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base al decreto legislativo n. 68 del 29 marzo 2012, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo; le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria, in base alla L. 30 novembre 1989, n. 398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero; le borse di studio bandite dal 1° gennaio 2000 nell’ambito del programma “Socrates” istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 1995, come modificata dalla decisione n. 576/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché le somme aggiuntive corrisposte dall’Università, a condizione che l’importo complessivo annuo non sia superiore a euro 7.746,85; le borse di studio corrisposte ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia; borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di quest’ultimi (legge 23 novembre 1998 n.407).

Nella dichiarazione dei redditi con il Modello 730-2014 o con il Modello Unico si possono inserire le detrazioni fiscali per le spese sanitarie e per le spese scolastiche e di istruzione sostenute dal contribuente: vediamo in questa guida tutte le informazioni utili.

Quali spese per istruzione si possono detrarre nella dichiarazione dei redditi - Si possono avere detrazioni fiscali per le spese sostenute nel 2013 per corsi di istruzione secondaria di primo e secondo grado, per i corsi universitari, master e specializzazione per l'istruzione dello stesso contribuente o dei parenti a carico.

Ci sono inoltre le detrazioni spese scolastiche per l'asilo nido e per il canone di locazione per gli studenti fuori sede, spese per la partecipazione alle prove di accesso ai corsi universitari a numero chiuso con test di verifica della preparazione, ma non ce ne sono per acquisto di materiale scolastico quali libri, computer ecc..., per il trasporto, il vitto e l'alloggio, le lezioni private, i viaggi-studio all'estero.

Si possono avere detrazioni fiscali sia per le spese sostenute per scuole pubbliche che private, solo che per le seconde l'importo non può essere superiore a quello che si sarebbe speso per un corso pubblico Per le università: si può detrarre al massimo la parte di tassa di iscrizione uguale a quella della più vicina facoltà pubblica dello stesso corso di laurea o equivalente).

Come calcolare e dichiarare le detrazioni per le spese scolastiche e di istruzione - Sono detrazioni Irpef al 19% della spesa totale: se per parenti a carico, ad esempio i figli, spettano al genitore a cui è intestato il documento che certifica la spesa, se intestato al figlio allora si possono dividere al 50% tra i due genitori (se il documento riporta le percentuali di ripartizione, allora anche diversamente dal 50%). Nel caso che uno dei due coniugi sia fiscalmente a carico dell'altro, quest'ultimo può considerare l'intero ammontare della spesa.
Nel Modello 730 le detrazioni spese scolastiche e di istruzione si segnano nel quadro E, sez. I, rigo E13, invece nel Modello Unico nel quadro RP, sez. II, rigo RP13.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti specifici anche con riferimento alle spese sostenute per l’istruzione e la formazione. Tali spese vanno indicate nei righi da E8 a E12 “Altre Spese” del quadro E – Oneri e Spese, dove ci sono tutte le spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19%.

Università privata: spese detraibili
La detrazione ammonta al 19% delle spese sostenute; le spese possono riferirsi anche a più anni e per gli istituti o università privati non devono essere superiori a quelle delle tasse e contributi degli istituti statali.

Test universitario: la prova di accesso è detraibile
Le spese per la partecipazione alle prove di accesso ai corsi universitari sono detraibili nella misura del 19% dall’imposta lorda.

Spese per iscrizione ad un master post universitario
La spesa per l’iscrizione ai master post universitari è detraibile (nella misura del 19%) a condizione che il master sia assimilabile, per durata e struttura di insegnamento, a un corso universitario o di specializzazione. In caso di corsi svolti in università statali non vi sono limiti di spesa; per i corsi svolti in università private la detrazione spetta per un importo non superiore a quello previsto per un corso analogo in una università statale (articolo 15, comma 1, lettera e), del Tuir).

Spese per la scuola materna: nessuna detrazione fiscale
Non è invece possibile detrarre le spese scolastiche per l’iscrizione di un figlio alla scuola materna. In quest’ambito sono detraibili solo le rette pagate agli asili nido e le spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitari.

La regola della tassazione in Italia si applica generalmente anche sulla base delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi. Ad esempio, con la Francia, la Germania, il Regno Unito e gli Stati Uniti, è previsto che se un contribuente residente in Italia soggiorna per motivi di studio in uno degli Stati esteri considerati ed è pagato da un soggetto residente nel nostro Paese, è tassabile soltanto in Italia; se invece la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nello Stato estero di soggiorno, quest’ultimo può tassare il reddito ma il contribuente deve dichiararlo anche in Italia e chiedere il credito per l’imposta pagata all’estero. Per esempio le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base, alla L. 2 dicembre 1991, n. 390, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo non dovranno essere comprese ed indicate nella dichiarazione dei redditi mentre quelle corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria, in base alla L. 30 novembre 1989, n. 398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero.


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