lunedì 20 aprile 2015

Lavorare in una srl e/o fondazione diritti e doveri



Chiunque abbia il compito di gestire un’organizzazione si scontra con la difficoltà di rispondere ad una molteplicità di adempimenti amministrativi e fiscali previsti da una normativa che, negli ultimi anni, si è notevolmente arricchita, oltre a presentarsi particolarmente complessa da un punto di vista strettamente tecnico.

I requisiti per l’acquisizione della qualifica di fondazione sono sostanzialmente tre:

Requisito soggettivo: E’ un’organizzazione privata senza fine di lucro, dotata di personalità giuridica, che nasce con lo scopo di patrocinare attività sociali, religiose, educative e, più in generale, attività volte al benessere di una comunità.

Requisito oggettivo: A differenza delle associazioni, per le quali è necessario che partecipino alla costituzione due o più soggetti, una Fondazione può essere istituita anche da una sola persona. In essa, infatti, l’elemento principale è quello patrimoniale con la subordinazione di quello personale. La fase costitutiva, nella quale il fondatore devolve e vincola i propri beni per il perseguimento di uno scopo di pubblica utilità, mantiene una netta separazione dalla fase gestionale, nella quale gli amministratori destinano il patrimonio vincolato alla realizzazione dello scopo definito. La carenza dell’aspetto personale si concretizza, anche, nella probabile assenza di una base assembleare e nell’assegnazione dei compiti di governo ad un solo organo (consiglio di amministrazione), formato da una o più persone designate dal fondatore o da terzi delegati. In relazione a ciò le fondazioni possono definirsi autogovernate, ma mancanti della caratteristica della democraticità.

Requisito statutario: I documenti devono dichiarare scopo sociale, entità del patrimonio e relativo vincolo di destinazione. Le fondazioni devono essere riconosciute, a livello centrale, dal Ministero cui compete la materia di riferimento, dalla Regione di appartenenza o dal Ministero dell’Interno nel caso di fondazioni socio-assistenziali. Le Fondazioni possono essere operative o di erogazione: le prime organizzano e gestiscono direttamente i propri programmi. Le seconde erogano finanziamenti, sostenendo persone, enti o progetti.

Le norme inerenti la costituzione di una società a responsabilità limitata sono dettate dall'articolo 2463 del codice civile: chiariamo i dubbi punto per punto.

Con l'assunzione della qualità di socio sorgono una serie di situazioni giuridiche attive e passive che attengono tanto alla natura organizzativa-corporativa, quanto all'aspetto patrimoniale della società.

In relazione al primo aspetto viene in rilievo innanzitutto l'obbligo di effettuare ed eseguire i conferimenti promessi in sede di stipulazione al fine di dotare la società dei mezzi necessari per la realizzazione dei fini previsti.

Un'obbligazione negativa è prevista dall'art. 2256 cod. civ. , ai sensi del quale ciascun socio, senza il consenso degli altri soci, non può servirsi delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della società.

A fronte di queste situazioni soggettive di natura passiva al socio fanno capo naturalmente anche diritti, tradizionalmente distinti in diritti aventi natura amministrativa e diritti patrimoniali.

In particolare spicca tra i primi il diritto di esprimere la propria volontà nello svolgimento della vita sociale tutte le volte che ciò sia richiesto dalla legge o dal contratto sociale. Quando il socio rivesta anche la qualifica di amministratore gli spetterà il potere di porre in essere gli atti di gestione secondo le modalità previste nel contratto sociale. Quando invece il socio non prenda parte all'amministrazione della società è comunque titolare di un diritto di controllo dell'attività gestionale (art. 2261 cod. civ. ).

I diritti di natura patrimoniale consistono nel diritto agli utili (art. 2262 cod. civ. ), nel diritto di ottenere la liquidazione della quota in caso di scioglimento del rapporto sociale, tanto che esso sia limitato al socio, quanto nell'ipotesi in cui riguardi l'intera società.

La S.r.l. tradizionale ha regole diverse dalle nuove Srl semplificate e può essere costituita con contratto o atto unilaterale. L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e quindi, necessariamente, con l’intervento di un notaio.

Alla base della costituzione vi è quindi un contratto stipulato tra più persone o enti, chiamati soci. Esistono, inoltre, società con un solo socio (definite unipersonali) per le quali è sufficiente redigere un atto unilaterale. I costi minimi per la costituzione di una Srl partono da circa 2mila euro, tra consulenze e notaio. Il capitale sociale necessario per la costituzione della società non può essere inferiore a 10mila euro senza tetto massimo (ma per le Srl con capitale sociale da 120.000 euro serve la nomina del collegio sindacale). Solitamente le quote di partecipazione dei soci sono proporzionali ai conferimenti.

Il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto e devono essere effettuati i conferimenti previsti. Con il termine sottoscrizione si intende acquisire il diritto di averne la quota parte sottoscritta e il dovere di versare i conferimenti nei tempi e nei modi previsti. Alla sottoscrizione dell’atto costitutivo, dovrà essere versato presso una banca almeno il 25% dei conferimenti in denaro e l’intero sovrapprezzo o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare come disposto dall’articolo 2464 del codice civile. Per i conferimenti diversi dal denaro è necessaria espressa previsione nell’atto costitutivo. Il versamento iniziale può essere sostituito dalla stipula di una polizza assicurativa o fideiussione bancaria. Qualora un socio non esegua il conferimento nei termini prescritti, gli amministratori lo diffidano ad eseguirlo entro trenta giorni, decorso tale termine la quota del socio moroso può essere venduta agli altri soci. In mancanza di acquirenti, questi viene escluso e il capitale sociale ridotto.

Diritto di recesso
Il diritto di recesso di un socio può essere esercitato in ogni momento con un preavviso di almeno 180 giorni. Il socio che recede ha il diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in relazione al patrimonio sociale determinato, tenendo conto del valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso. In caso di disaccordo dei soci, la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale.

I lavoratori dipendenti hanno dei doveri che discendono direttamente dal Codice Civile e, per i dipendenti pubblici da ulteriori fonti legislative.

Diligenza. Dovere di prestare la propria opera ispirandosi al generale dovere della diligenza. L'obbligo della diligenza non coincide con il dovere di osservare le disposizioni date dal datore di lavoro, di modo che esso non possa ritenersi violato laddove tali disposizioni non siano state impartite o comunque non risultino violate. L'obbligo, invece, impone al lavoratore di eseguire la prestazione indipendentemente dalle direttive impartite dal datore di lavoro, secondo le mansioni proprie e dai profili professionali che le definiscono.

La fedeltà.  L'obbligo di fedeltà prevede tre obblighi particolari:
la non concorrenza
la segretezza
il divieto di utilizzare notizie in modo pregiudizievole all'impresa o all'Ente.

L'obbligo di fedeltà persiste anche durante i congedi di sospensione del rapporto di lavoro: malattia, ferie, permessi ecc.

Inoltre per i Dipendenti Pubblici l'art. 98 Costituzione sancisce che i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Dovere di imparzialità. Il pubblico impiegato ha il dovere di imparzialità (art. 97 Costituzione.); a tale dovere è da ricondurre la norma che impone di trattare gli affari secondo l'ordine cronologico.

Dovere di esclusività. Dovere di esclusività è sancito dall'art. 98 Costituzione,  secondo cui i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Le Leggi regolamentano i casi in cui il lavoratore può svolgere un'altra attività, sia in una amministrazione pubblica diversa da quella a cui appartiene, che presso terzi privati, purché non vi sia incompatibilità o conflitto d'interessi.



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