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lunedì 20 aprile 2015

Lavorare in una srl e/o fondazione diritti e doveri



Chiunque abbia il compito di gestire un’organizzazione si scontra con la difficoltà di rispondere ad una molteplicità di adempimenti amministrativi e fiscali previsti da una normativa che, negli ultimi anni, si è notevolmente arricchita, oltre a presentarsi particolarmente complessa da un punto di vista strettamente tecnico.

I requisiti per l’acquisizione della qualifica di fondazione sono sostanzialmente tre:

Requisito soggettivo: E’ un’organizzazione privata senza fine di lucro, dotata di personalità giuridica, che nasce con lo scopo di patrocinare attività sociali, religiose, educative e, più in generale, attività volte al benessere di una comunità.

Requisito oggettivo: A differenza delle associazioni, per le quali è necessario che partecipino alla costituzione due o più soggetti, una Fondazione può essere istituita anche da una sola persona. In essa, infatti, l’elemento principale è quello patrimoniale con la subordinazione di quello personale. La fase costitutiva, nella quale il fondatore devolve e vincola i propri beni per il perseguimento di uno scopo di pubblica utilità, mantiene una netta separazione dalla fase gestionale, nella quale gli amministratori destinano il patrimonio vincolato alla realizzazione dello scopo definito. La carenza dell’aspetto personale si concretizza, anche, nella probabile assenza di una base assembleare e nell’assegnazione dei compiti di governo ad un solo organo (consiglio di amministrazione), formato da una o più persone designate dal fondatore o da terzi delegati. In relazione a ciò le fondazioni possono definirsi autogovernate, ma mancanti della caratteristica della democraticità.

Requisito statutario: I documenti devono dichiarare scopo sociale, entità del patrimonio e relativo vincolo di destinazione. Le fondazioni devono essere riconosciute, a livello centrale, dal Ministero cui compete la materia di riferimento, dalla Regione di appartenenza o dal Ministero dell’Interno nel caso di fondazioni socio-assistenziali. Le Fondazioni possono essere operative o di erogazione: le prime organizzano e gestiscono direttamente i propri programmi. Le seconde erogano finanziamenti, sostenendo persone, enti o progetti.

Le norme inerenti la costituzione di una società a responsabilità limitata sono dettate dall'articolo 2463 del codice civile: chiariamo i dubbi punto per punto.

Con l'assunzione della qualità di socio sorgono una serie di situazioni giuridiche attive e passive che attengono tanto alla natura organizzativa-corporativa, quanto all'aspetto patrimoniale della società.

In relazione al primo aspetto viene in rilievo innanzitutto l'obbligo di effettuare ed eseguire i conferimenti promessi in sede di stipulazione al fine di dotare la società dei mezzi necessari per la realizzazione dei fini previsti.

Un'obbligazione negativa è prevista dall'art. 2256 cod. civ. , ai sensi del quale ciascun socio, senza il consenso degli altri soci, non può servirsi delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della società.

A fronte di queste situazioni soggettive di natura passiva al socio fanno capo naturalmente anche diritti, tradizionalmente distinti in diritti aventi natura amministrativa e diritti patrimoniali.

In particolare spicca tra i primi il diritto di esprimere la propria volontà nello svolgimento della vita sociale tutte le volte che ciò sia richiesto dalla legge o dal contratto sociale. Quando il socio rivesta anche la qualifica di amministratore gli spetterà il potere di porre in essere gli atti di gestione secondo le modalità previste nel contratto sociale. Quando invece il socio non prenda parte all'amministrazione della società è comunque titolare di un diritto di controllo dell'attività gestionale (art. 2261 cod. civ. ).

I diritti di natura patrimoniale consistono nel diritto agli utili (art. 2262 cod. civ. ), nel diritto di ottenere la liquidazione della quota in caso di scioglimento del rapporto sociale, tanto che esso sia limitato al socio, quanto nell'ipotesi in cui riguardi l'intera società.

La S.r.l. tradizionale ha regole diverse dalle nuove Srl semplificate e può essere costituita con contratto o atto unilaterale. L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e quindi, necessariamente, con l’intervento di un notaio.

Alla base della costituzione vi è quindi un contratto stipulato tra più persone o enti, chiamati soci. Esistono, inoltre, società con un solo socio (definite unipersonali) per le quali è sufficiente redigere un atto unilaterale. I costi minimi per la costituzione di una Srl partono da circa 2mila euro, tra consulenze e notaio. Il capitale sociale necessario per la costituzione della società non può essere inferiore a 10mila euro senza tetto massimo (ma per le Srl con capitale sociale da 120.000 euro serve la nomina del collegio sindacale). Solitamente le quote di partecipazione dei soci sono proporzionali ai conferimenti.

Il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto e devono essere effettuati i conferimenti previsti. Con il termine sottoscrizione si intende acquisire il diritto di averne la quota parte sottoscritta e il dovere di versare i conferimenti nei tempi e nei modi previsti. Alla sottoscrizione dell’atto costitutivo, dovrà essere versato presso una banca almeno il 25% dei conferimenti in denaro e l’intero sovrapprezzo o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare come disposto dall’articolo 2464 del codice civile. Per i conferimenti diversi dal denaro è necessaria espressa previsione nell’atto costitutivo. Il versamento iniziale può essere sostituito dalla stipula di una polizza assicurativa o fideiussione bancaria. Qualora un socio non esegua il conferimento nei termini prescritti, gli amministratori lo diffidano ad eseguirlo entro trenta giorni, decorso tale termine la quota del socio moroso può essere venduta agli altri soci. In mancanza di acquirenti, questi viene escluso e il capitale sociale ridotto.

Diritto di recesso
Il diritto di recesso di un socio può essere esercitato in ogni momento con un preavviso di almeno 180 giorni. Il socio che recede ha il diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in relazione al patrimonio sociale determinato, tenendo conto del valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso. In caso di disaccordo dei soci, la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale.

I lavoratori dipendenti hanno dei doveri che discendono direttamente dal Codice Civile e, per i dipendenti pubblici da ulteriori fonti legislative.

Diligenza. Dovere di prestare la propria opera ispirandosi al generale dovere della diligenza. L'obbligo della diligenza non coincide con il dovere di osservare le disposizioni date dal datore di lavoro, di modo che esso non possa ritenersi violato laddove tali disposizioni non siano state impartite o comunque non risultino violate. L'obbligo, invece, impone al lavoratore di eseguire la prestazione indipendentemente dalle direttive impartite dal datore di lavoro, secondo le mansioni proprie e dai profili professionali che le definiscono.

La fedeltà.  L'obbligo di fedeltà prevede tre obblighi particolari:
la non concorrenza
la segretezza
il divieto di utilizzare notizie in modo pregiudizievole all'impresa o all'Ente.

L'obbligo di fedeltà persiste anche durante i congedi di sospensione del rapporto di lavoro: malattia, ferie, permessi ecc.

Inoltre per i Dipendenti Pubblici l'art. 98 Costituzione sancisce che i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Dovere di imparzialità. Il pubblico impiegato ha il dovere di imparzialità (art. 97 Costituzione.); a tale dovere è da ricondurre la norma che impone di trattare gli affari secondo l'ordine cronologico.

Dovere di esclusività. Dovere di esclusività è sancito dall'art. 98 Costituzione,  secondo cui i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Le Leggi regolamentano i casi in cui il lavoratore può svolgere un'altra attività, sia in una amministrazione pubblica diversa da quella a cui appartiene, che presso terzi privati, purché non vi sia incompatibilità o conflitto d'interessi.



venerdì 28 marzo 2014

Dal primo aprile 2014 taglio stipendi dei manager pubblici



Dall'1 aprile i compensi dei manager delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dal Tesoro, sono soggetti immediatamente al tetto definito in base allo stipendio del presidente della Corte di Cassazione. Lo rende noto il Mef specificando che i limiti non riguardano le Enel, Eni, Finmeccanica, né Ferrovie, Cdp e Poste. La nuova misura ministeriale sui compensi riguarda soltanto le società partecipate non quotate. Il nuovo tetto sarà definito in base alla retribuzione del presidente della Corte di Cassazione.

Tre fasce per i tetti agli stipendi degli amministratori delegati e dei presidenti delle società controllate dal Mef. Dal 1° aprile i compensi dei manager delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dal Tesoro, sono soggetti immediatamente al tetto definito in base allo stipendio del presidente della Corte di Cassazione. Una nota del Mef elenca tutti i numeri, elaborati in base a valore della produzione, investimenti e numero di dipendenti. Dal 1° aprile entrerà, infatti, in vigore, il decreto ministeriale 166/2013. L'entrata in vigore del decreto, spiega il Mef, impone «l'immediato adeguamento ai nuovi limiti dei compensi riconosciuti agli amministratori, come affermato dall'adunanza generale del Consiglio di Stato».

Per ciascuna fascia, specifica il Tesoro, è stato fissato un limite retributivo: per gli amministratori delle società della prima fascia il tetto è pari al 100% del trattamento economico del presidente della Cassazione (311.658,53 euro lordi); per la seconda fascia il tetto è pari all'80% (249.326,82 euro); per la terza fascia il tetto è pari al 50% (155.829,27 euro).

Per Anas, Invimit e Rai lo stipendio dell'amministratore delegato sarà di 311.658,53 euro, mentre quello dei presidente di 93.497,56 euro. Nelle note viene specificato che per il presidente-ad di Anas lo stipendio fissato è di 301mila euro. Invimit ha stabilito un compenso di 90mila euro per il presidente e 300mila euro per l'ad. Per Coni servizi, Consap, Consip, Enav, Euro (solo ad), Gse, Invitalia, Ipzs, Sogei e Sogin per l'amministratore delegato il tetto è 249.326,82 euro, mentre per il presidente 74.798,05. La nota specifica che il Cda di Coni Servizi del 2013 ha stabilito per il presidente un compenso di 110mila euro e per l'ad di 240mila euro. Nel 2013 è stato nominato il nuovo Ad di Eur per il quale sono stati confermati gli stessi compensi del precedente Ad (270 mila euro). Il Cda di Invitalia del 2013 ha stabilito per il presidente un compenso pari a 90mila euro e per l'Ad un compenso pari a 300mila euro. Ai sensi del Dl 201/2011 nel luglio 2012 Sogei ha ridotto la composizione del Cda da cinque a tre membri, unificando le cariche e le deleghe di presidente e amministratore delegato. Nel settembre 2013, su proposta dello stesso presidente il Cda ne ha deliberato la riduzione degli emolumenti a 301 mila euro. Il Cda di Sogin del 2013 ha stabilito per il presidente un compenso pari a 72 mila euro e per l'Ad un compenso pari a 242 mila euro. Per Arcus, Istituto Luce, Italia Lavoro, Ram, Sogesio, Studiare Sviluppo il tetto per l'amministratore delegato è di 155.829,27 euro, mentre quello del presidente è 46.748,78 euro.

Per ciò che riguarda Cdp, Ferrovie dello Stato e Poste italiane il compenso (articolo 2389, terzo comma, del codice civile) per l'ad e il presidente del consiglio di amministrazione non può essere superiore al 75% di quanto deliberato in occasione del precedente mandato. Il Cda di Cdp ha stabilito per il presidente un compenso di 225 mila euro e per l'Ad un compenso pari a 788 mila euro con una riduzione del 25% rispetto al precedente mandato ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 5-quater del Dl 201/2011. Il Cda di Ferrovie dello Stato ha stabilito per il presidente un compenso di 225 mila euro e per l'Ad un compenso pari a 90 mila euro per la carica di amministratore delegato (con una riduzione del 25% rispetto al precedente mandato ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 5-quater del Dl 201/2011) e di 753 mila come rapporto dirigenziale. Per Eni, Enel, Finmeccanica in sede di rinnovo degli organi di amministrazione è sottoposta all'approvazione dell'assemblea degli azionisti una proposta in materia di remunerazione degli amministratori con deleghe e delle loro controllate per una riduzione dei compensi analoga a quella delle società emittenti strumenti finanziari quotati diversi da azioni.

Per il presidente delle società controllate dal Tesoro cui siano state conferite deleghe che accompagnano quelle conferite all'amministratore delegato, può essere deliberato un compenso pari al massimo al 30% di quello deliberato per quest'ultimo. E' quanto prevede il decreto ministeriale sugli stipendi dei manager.
Nel suo comunicato il Tesoro richiama anche le norme che regolano i compensi per gli amministratori di tutte le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni che emettono azioni (ENI, ENEL, Finmeccanica) o altri titoli negoziati su mercati regolamentati (Ferrovie dello Stato spa, Cassa Depositi e Prestiti spa, Poste Italiane spa) e loro controllate. Per queste società non sono attualmente previsti limiti in valore assoluto alle retribuzioni. 
Per le società di diritto italiano che emettono azioni quotate su mercati regolamentati e controllate da pubbliche amministrazioni italiane – quali Eni, Enel e Finmeccanica – l’assemblea degli azionisti – in occasione dei rinnovi dei consigli di amministrazione - deve deliberare in merito ad una proposta di adeguamento dei compensi dei presidenti e degli amministratori con deleghe alla norma richiamata, e il rappresentante del Ministero dell’Economia e delle Finanze in assemblea è vincolato a votare favorevolmente tale proposta. Resta inteso che per queste società la maggioranza assembleare potrebbe determinare un esito del voto diverso da quanto auspicato dalla norma. 

Poiché tale norma è in vigore a decorrere dal 21 agosto 2013, l’obbligo di conformarsi ad essa corre per tutte le società che nominano nuovi amministratori dopo questa data: in tal senso le prossime assemblee di Enel, Eni e Finmeccanica sono chiamate a deliberare al riguardo.

Anche le società che in occasione di nomine effettuate nei dodici mesi precedenti l’entrata in vigore della norma abbiano spontaneamente deliberato compensi inferiori a quelli percepiti dagli amministratori nel mandato precedente sono obbligate ad effettuare una ulteriore riduzione dei compensi, almeno nella misura della quota mancante all’abbattimento prescritto del 25% rispetto ai compensi deliberati per gli amministratori precedenti. La norma si applica anche alle società controllate da queste. «Per le società controllate dallo Stato che emettono strumenti finanziari quotati diversi dalle azioni - conclude il Ministero - la riduzione del 25% degli amministratori con deleghe opera, come detto, ex lege.»


venerdì 22 febbraio 2013

Elezioni 2013: compensi e retribuzione per il servizio di scrutatore, segretario e presidente di seggio


Il 24 e 25 febbraio gli italiani saranno chiamati al voto per le elezioni politiche 2013.

Sono migliaia gli italiani che vivranno le elezioni nelle vesti di pubblici incaricati, a tutela del corretto svolgimento delle procedure democratiche. Lì dove si svolgeranno anche elezioni regionali (Lombardia, Molise e Lazio) le “buste” saranno più cospicue e verranno coperte per due terzi dallo Stato e per il restante dalla Regione.

In occasione delle consultazioni elettorali, tutti i lavoratori dipendenti chiamati a svolgere funzioni elettorali hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per il periodo necessario allo svolgimento delle relative operazioni; ne consegue che il datore di lavoro non può, in nessun caso, impedire al proprio dipendente di adempiere a tale compito.

In sintesi, ai lavoratori interessati deve essere garantito:
lo stesso trattamento economico che sarebbe spettato in caso di effettiva prestazione lavorativa, per i giorni lavorativi passati al seggio;
un’ulteriore retribuzione (pari a una giornata di retribuzione) o un riposo compensativo, per i giorni non lavorativi o festivi trascorsi ai seggi per lo svolgimento delle operazioni elettorali.

La giurisprudenza ha precisato che in caso di svolgimento di operazioni che occupino anche solo una porzione di giornata il diritto ad assentarsi debba valere per l’intero giorno lavorativo.

Il Ministero dell’Interno ha emanato una circolare che definisce tutte le specifiche di competenze e di indennizzo per tutti coloro che, i prossimi 24 e 25 febbraio, saranno impegnati nelle vesti di ufficiali nominati ai seggi del Comune di residenza. Per le competenze ai componenti dei seggi si applicano le disposizioni di cui al citato art. 1, della legge 13 marzo 1980, n. 70.

Ai componenti dei seggi, sia normali che speciali, spetta un onorario fisso. Per l’imminente consultazione, le competenze dovute ai componenti dei seggi ordinari sono quelle riportate di seguito e sono comprensive delle maggiorazioni di € 37,00 (Presidenti) e di € 25,00 (Scrutatori e Segretari) da corrispondere per ogni consultazione da effettuare contemporaneamente alla prima.

Elezioni politiche (n. 2 schede)
Ai Presidenti  spetta una retribuzione di  € 187,00; ai Scrutatori e Segretari: € 145,00.

Elezioni politiche ed elezioni regionali (n. 3 schede)
Spetta una retribuzione Presidenti: € 224,00;  Scrutatori e Segretari: € 170,00.

A ciascuno degli scrutatori ed al segretario dell’ufficio elettorale di sezione, il comune nel quale ha sede l’ufficio elettorale deve corrispondere un onorario fisso forfettario di euro 120.

Per ogni elezione da effettuare contemporaneamente alla prima e sino alla quinta, gli onorari di cui ai commi 1 e 2 sono maggiorati, rispettivamente, di euro 37 e di euro 25. In caso di contemporanea effettuazione di più consultazioni elettorali o referendarie, ai componenti degli uffici elettorali di sezione possono riconoscersi fino ad un massimo di quattro maggiorazioni.

Ricordiamo che l'orario coincide con quello delle votazioni, ovvero domenica 24 dalle 8:00 alle 22:00 e lunedì 25 dalle 7 alle 15. Alla chiusura dell'orario di voto scatta lo scrutinio, che naturalmente ha durata variabile.

Nei casi in cui, invece, il Presidente sia stato assegnato a un seggio oltre i confini del proprio Comune di residenza, allora alla legge prevede il diritto al trattamento di missione, con eventuali rimborsi di biglietti ferroviari, se necessario l’alloggio, i pasti e, all’occorrenza, anche i chilometri percorsi con la propria auto (ma solo se assente il collegamento ferroviario).

Entro sei mesi dalla data elettorale, poi, dovranno essere le singole amministrazioni a redigere un piano delle spese sostenute dai singoli incaricati, inviandolo quindi alle Prefetture per vedersi consegnare le cifre investite.

Per le circoscrizioni estere, gli indennizzi restano i medesimi che nel caso di seggi aperti per le sole elezioni politiche – 187 euro ai Presidenti, 145 agli scrutatori e segretari. Per i seggi speciali aperti a Roma, presso la Corte d’Appello, dove le schede giunte da oltreconfine verranno scrutinate, le quote ammonteranno rispettivamente a 90 euro e 60 euro.

Prima dello svolgimento delle operazioni elettorali il lavoratore dipendente nominato presidente di seggio, segretario, scrutatore è tenuto ad avvisare, sia verbalmente che per iscritto, il proprio datore di lavoro della sua partecipazione ai seggi, affinché quest’ultimo si possa organizzare in vista di tale assenza.

Concluse le votazioni ed il relativo scrutinio, il lavoratore è tenuto a consegnare al datore di lavoro un attestato da cui risulti l’indicazione dei giorni (e delle ore) trascorsi al seggio. Tale attestato deve essere firmato dal Presidente del seggio e deve riportare il timbro della sezione elettorale presso cui il lavoratore è stato chiamato ad adempiere alle funzioni elettorali.
I compensi sono complessivi, non al giorno. Le cifre sopra riportate rappresentano il totale dell'onorario che si percepirà.
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