lunedì 2 gennaio 2017

Pensione dal 2017: modalità, requisiti e calcoli



Fra le misure della riforma delle pensioni c’è il fermo agli adeguamenti alle speranze di vita per alcune categorie di lavoratori, in particolare precoci e addetti a mansioni usuranti. Non ci sono invece novità su questo fronte per le altre tipologie di pensioni, che quindi continuano ad applicare gli aumenti delle aspettative di vita previsti dalla legge.

Vediamo esattamente tutti i requisiti per andare in pensione dal 2017 in poi.

Il primo adeguamento alle speranze di vita è scattato nel 2013, pari a  tre mesi, a cui si sono aggiunti quattro mesi nel 2016. Risultato: nel 2017 ai requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e a quelli contributivi per la pensione anticipata vanno aggiunti sette mesi.

Quindi, l’età per la pensione di vecchiaia 2017 è pari a:

66 anni e 7 mesi per lavoratori dipendenti del privato;

66 anni e 7 mesi per lavoratori autonomi;

66 anni e 7 mesi per lavoratrici del pubblico impiego;

66 anni e 1 mese per le lavoratrici autonome;

65 anni e 7  mesi per lavoratrici del privato.

Per quanto riguarda la pensione anticipata il requisito per l’anno 2017 è pari a 42 anni e dieci mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e dieci mesi per le donne. Di conseguenza si potrà andare in pensione anticipata a 63 anni, le donne nate nell’ultimo trimestre dell’anno del 1956 o del 1957 (rispettivamente se sono autonome o dipendenti) potranno utilizzare l’Opzione Donna, i lavoratori precoci possono ritirarsi con 41 anni di contributi.

Vediamo, in base alle novità, tutte le possibilità di andare in pensione dal 2017.

L’anticipo pensionistico APE sarà in vigore in via sperimentale a partire dal primo maggio 2017 (e fino al 31 dicembre 2018) i lavoratori che compiranno 63 anni e 20 anni di contributi, potranno raggiungere la pensione anticipata grazie all’APE prendendo un trattamento che viene poi restituito con rate ventennali sulla pensione. Ci sono categorie di lavoratori per le quali il costo è a carico dello stato, e che quindi non dovranno restituire nulla (Ape sociale), è prevista la possibilità di utilizzare per finanziare in tutto o in parte l’APE i contributi versati per la previdenza complementare.

I lavoratori che avevano almeno un anno di contributi versati prima del compimento del 19esimo anno di età (lavoratori precoci), possono andare in pensione con 41 anni di contributi (senza più applicare la finestra mobile che richiede ulteriori sette mesi), se si trovano in una delle specifiche tipologie previste dalla Legge di Stabilità (disoccupati senza sussidio da almeno tre mesi, riduzione della capacità lavorative del 74%, assistono un parente di primo grado con handicap grave, impegnati i mansioni usuranti).

Pensione anticipata: cosa conviene nel 2017

La pensione anticipata Fornero (attiva dal 2012) e l’APE aziendale (sperimentale dal 2017) sono due strumenti che si rivolgono ai lavoratori prossimi al pensionamento ma con molte differenze: la prima delle quali è che l’anticipo pensionistico sarà accessibile anche per le aziende sotto i 15 dipendenti

Analizziamo dunque le caratteristiche per un confronto che mostri quale delle due opzioni è più conveniente per un lavoratore vicino all’età pensionabile.

L’APE aziendale è esercitabile a 3 anni e 7 mesi dal raggiungimento della pensione, prevede un trattamento che il lavoratore poi restituirà con la maturazione della pensione. L’azienda incrementa il montante contributivo individuale maturato dal dipendente, versando all’INPS un contributo non inferiore a quello della retribuzione del lavoratore. Il versamento va effettuato in un’unica soluzione, al momento della richiesta dell’APE.

La procedura si attiva solo con l’accordo del lavoratore. In parole molto semplici, le imprese versano i contributi che avrebbero dovuto pagare per il tempo che al dipendente manca al raggiungimento dell’età pensionabile in un’unica soluzione, in modo che alla fine l’INPS versi una pensione più alta. Il meccanismo dovrebbe consentire di ripagarsi le rate che bisognerà poi versare per restituire l’APE.

Incentivo Esodo
La normativa di riferimento per la pensione anticipata Fornero l’impresa può incentivare l’esodo dei dipendenti in esubero a cui mancano al massimo 4 anni al raggiungimento della pensione, pagando una prestazione pari all’assegno previdenziale pieno e versando i contributi. In realtà il trattamento viene corrisposto dall’INPS, in seguito a fideiussione bancaria stipulata dall’impresa.

Ricordiamo innanzitutto le regole di base dell’anticipo pensionistico APE: lo possono utilizzare dipendenti pubblici e privati e lavoratori autonomi con 63 anni di età a cui mancano tre anni e sette mesi per il raggiungimento della pensione di vecchiaia, con almeno 20 anni di contributi.

I requisiti di accesso all’Ape Agevolato prevedono almeno 63 anni di età con 30 o 36 anni di contributi ed un assegno pensionistico lordo inferiore a 1500 euro mensili.

Per accedere alla quota 41, invece, sono richiesti, oltre l’appartenenza ad una delle categorie da tutelare, 12 mesi di lavoro effettivo prima del compimento dei 19 anni e 41 anni di contributi versati.

C’è poi il caso particolare della pensione contributiva, applicabile sia ai trattamenti di vecchiaia sia alle pensioni anticipate. La pensione di vecchiaia contributiva riguarda lavoratori che quando raggiungono l’età pensionabile sopra riportata non hanno perfezionato i requisiti contributivi (20 anni di contributi versati, e un assegno pari ad almeno 1,5 volte il minimo). Se hanno cinque anni di contributivi versati, nel 2017 accedono comunque a una pensione di vecchiaia con 70 anni e sette mesi di età. La pensione anticipata contributiva è invece riservata a coloro che hanno 20 anni di contributi e un assegno pari ad almeno 2,8 volte il minimo: il requisito anagrafico 2017 è pari a 63 anni e sette mesi.

E veniamo alle tipologie per le quali la manovra 2017 ha eliminato l’aspettativa di vita. Aboliti del tutto per la pensione anticipata lavori usuranti.

Per quanto riguarda i lavoratori precoci (con almeno un anno di contributi entro i 19 anni), sono stati eliminati gli adeguamenti 2013 e 2016, e il requisito 2017 per la pensione anticipata è stato fissato in 41 anni di contributi (bisogna comunque rientrare in una serie di categorie, elencate dalla legge). I prossimi adeguamenti alle aspettative di vita però, dal 2019 in poi saranno calcolati.

Con l'Opzione Donna si può uscire invece con un anticipo di diversi anni, infatti per l'esercizio dell'opzione è necessario possedere 57 anni e 3 mesi di età (58 anni e 3 mesi le autonome) unitamente a 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2015. L’Opzione Donna allargata alle lavoratrici nate dell’ultimo trimestre dell’anno: non si applica più la finestra di sette mesi, il requisito diventa di 57 anni e di età per le dipendenti, 58 per le autonome, entro il 31 dicembre 2015. Ci vogliono 35 anni di contributi, la pensione è liquidata interamente con il contributivo.

L’Opzione Donna prevede almeno 35 anni di contributi versati e un’età di 57 anni e tre mesi per le lavoratrici dipendenti, 58 anni e tre mesi per le autonome. La maturazione del requisito (31 dicembre 2015) non coincide con la decorrenza della pensione, che in base alla finestra mobile vede l’assegno erogato dopo 12 mesi per le dipendenti e 18 mesi per le autonome.

Infine, ricordiamo che gli adeguamenti alle aspettative di vita non riguardano gli autonomi iscritti alla gestione separata e alle casse previdenziali dei professionisti. Per quanto riguarda i prossimi adeguamenti, sono previsti nel 2019 e poi ogni due anni (quindi 2021, 2023, 2025 e così via). L’entità degli aumenti è decisa di volta in volta, in base ai dati Istat. L’adeguamento 2019 sarà stabilito alla fine del 2017: secondo l’analisi della Ragioneria Generale dello Stato, l’adeguamento potrebbe essere inferiore a quelli precedenti, e non si esclude che sia pari a zero, nel qual caso, i requisiti resterebbero immutati fino al 2021.

Quota 96
Rimane la possibilità di pensionamento anticipato all’età di 64 anni per i soli lavoratori dipendenti del settore privato che hanno maturato entro il 2012 la vecchia quota 96 (60 anni e 36 di contributi oppure 61 anni e 35 di contributi, o eventuali frazioni di quota), agevolazione prevista senza penalizzazioni sulla pensione.


Nuova possibilità di cumulo contributi per raggiungere anche la pensione anticipata (con calcolo pro quota sui contributi versati nelle diverse gestioni).

Le pensioni decorrenti dal 10 novembre 2016, saranno corrisposti integralmente e dalla stessa data gli interessati potranno richiedere alla sede INPS competente la corresponsione della tredicesima mensilità e/o dell’indennità integrativa speciale su pensione in godimento in costanza di attività lavorativa dipendente.

La circolare INPS fornisce inoltre indicazioni sull’acquisizione della domanda, sulle modalità e quantificazione del ripristino degli importi di indennità integrativa speciale e/o di tredicesima anche in ipotesi di ricorsi amministrativi pendenti o in corso di istruttoria.

Sono previsti limiti alla cumulabilità della pensione con i redditi da lavoro per:

i titolari di assegni di invalidità;

i titolari di pensioni di invalidità;

i pensionati lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

Per i lavori usuranti, è accessibile la quota 97 indipendentemente dall’anno in cui sono iniziati i versamenti contributi (prima o dopo il 1995). Per il lavoro notturno da 64 a 71 giorni l’anno, vale la quota  99 per il lavoro notturno da 72 a 78 giorni l’anno la quota 98. In tutti i casi, ci vogliono 35 anni di contributi.

Per chi non rientra in nessuno dei benefici sopra elencati potrà accedere alla pensione anticipata con l’Ape volontario. Per accedervi sono richiesti 63 anni di età e almeno 20 anni di contributi versati. Una delle condizioni da rispettare per accedere a questa forma di pensionamento anticipato è quella di avere un assegno pensionistico, calcolato al momento dell’accesso all’Ape, che non risulti inferiore a 1,4 volte il trattamento minimo Inps: la pensione, quindi, non deve essere inferiore a 700 euro mensili.



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