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domenica 13 gennaio 2019

Requisiti per la pensione 2019: le novità



Adeguamento alla speranza di vita solo per alcune categorie di lavoratori da 2019. Modalità per la domanda nella circolare INPS n. 126 del 28.12.2018.

La forma di pensionamento anticipato che consente di cessare il rapporto di lavoro una volta raggiunti i 38 anni di contributi.

Allo stesso tempo, però, bisogna aver compiuto almeno 62 anni per poter andare in pensione.

Una volta maturati questi requisiti (non c’è alcun limite temporale per farlo) bisogna però attendere l’apertura della prima finestra di accesso utile; nel dettaglio, le finestre di accesso saranno quattro ogni anno (ad eccezione del 2019 quando ce ne saranno solamente tre) e saranno previste a gennaio (ma non nel 2019) aprile, agosto e ottobre.

In pensione con Opzione Donna: dai 58 ai 59 anni di età
Per le donne che accettano che il loro assegno venga calcolato esclusivamente con il sistema contributivo, si applica invece l’Opzione Donna. Grazie alla proroga di Opzione Donna le lavoratrici subordinate potranno andare in pensione all’età di 58 anni, mentre le autonome a 59 anni. Il requisito contributivo richiesto è pari a 35 anni (contribuzione effettiva, non sono ammessi contributi figurativi). Anche per questa misura, però, c’è un arco temporale ben definito che separa la maturazione dei suddetti requisiti al collocamento in quiescenza. Opzione Donna, infatti, prevede una finestra mobile di 12 mesi per le subordinate, che quindi andranno effettivamente in pensione a 59 anni, e di 18 mesi per le autonome.

Pensione di vecchiaia: si sale a 67 anni, 71 per l’opzione contributiva
Cresce a 67 anni l’età pensionabile per la pensione di vecchiaia; complice l’adeguamento con le aspettative di vita, infatti, l’età pensionabile è stata incrementata di 5 mesi passando quindi dai 66 anni e 7 mesi ai 67 anni.

Ricordiamo che per la pensione di vecchiaia sono richiesti 20 anni di contribuzione.

Vi è poi l’opzione contributiva della pensione di vecchiaia per la quale sono sufficienti 5 anni di contribuzione effettiva, purché l’intera quota rientri nel sistema contributivo per il calcolo della pensione. In questo caso, per effetto dell’adeguamento, l’età anagrafica per andare in pensione nel 2019 sarà pari a 71 anni.

Ci sono però quattro categorie di lavoratori per le quali non si applica- su richiesta dell’interessato - l’adeguamento con le aspettative di vita. Nel dettaglio, la pensione di vecchiaia resta di 66 anni e 7 mesi per coloro che svolgono mansioni usuranti, gravose, oppure dei lavori notturni; in questo caso, però, il requisito contributivo è pari a 30 anni.

Nella circolare n. 126 del 28 dicembre 2018 l'INPS ha comunicato che  dal 1° gennaio 2019, ai requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata per i lavoratori dipendenti che svolgono le attività cosiddette gravose e gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, entrambi con un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni, non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita. Viene specificato che il requisito contributivo dei 30 anni deve essere maturato in base alle disposizioni vigenti nella gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

La circolare fornisce i dettagli sulle categorie di lavoratori esclusi dall'innalzamento dei requisiti:

Lavoratori c.d. gravosi ai sensi dell’articolo 1, comma 148, lettera a), della legge n. 205/2017 ;

Addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti ai sensi dell' articolo 1, comma 148, lettera b), della legge n. 205/2017;

Non sono compresi nel blocco, invece:

i lavoratori precoci di cui all’articolo 1, commi da 199 a 201, della legge n. 232/2016. Ad essi pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2019, il requisito ridotto dei 41 anni è incrementato di ulteriori 5 mesi;

i titolari dell’indennità di Ape sociale

Il documento precisa che per il trattamento pensionistico dei lavoratori cd. gravosi è prevista  la verifica della conformità delle dichiarazioni del lavoratore e del datore di lavoro con i dati presenti nelle comunicazioni obbligatorie del rapporto di lavoro, e preannuncia un ulteriore messaggio di  istruzioni procedurali.

L'INPS fornisce anche informazioni sui termini di pagamento delle indennità di fine servizio  per i dipendenti pubblici  , che accedono al trattamento pensionistico beneficiando dell’esclusione dall’adeguamento alla speranza di vita stabilito per il 2019, e potranno percepire il trattamento di fine servizio o di fine rapporto non prima di 24 mesi o di 12 mesi dalla data di conseguimento del primo requisito pensionistico teorico utile . "Oltre il periodo temporale appena indicato, l’Istituto deve provvedere al pagamento della prestazione al massimo entro tre mesi, decorsi i quali saranno dovuti gli interessi per ritardato pagamento della stessa.

L’età per la pensione di vecchiaia nel 2019 salirà a 67 anni, mentre per la pensione anticipata saranno necessari 43 anni e tre mesi per gli uomini e 42 anni e tre mesi per le donne: è la conseguenza dell’innalzamento dell’aspettativa di vita di cinque mesi confermata dall’ISTAT. A 65 anni, si legge nel report ISTAT arriva a 20,7 anni per il totale dei residenti, allungandosi di cinque mesi rispetto a quella registrata nel 2013. Risultato, ci sarà il conseguente scatto di aumento dei requisiti per andare in pensione, previsto per il 2019, pari appunto a cinque mesi. In realtà, per l’ufficialità, bisogna attendere il decreto con cui il Governo recepisce il dato misurato dall’istituto di statistica, che arriverà entro al fine dell’anno.



mercoledì 21 febbraio 2018

APE aziendale: requisiti, accordo e la domanda



L’APE aziendale presenta vantaggi per imprese e lavoratori. Per i datori di lavoro può essere valutata come soluzione per favorire il ricambio generazionale del proprio organico. Per i lavoratori il vantaggio consiste nella possibilità di beneficiare di un incremento del montante contributivo, con conseguente aumento dell’importo della pensione. L’APE aziendale consente un accordo individuale fra impresa e lavoratore per l’anticipo pensionistico a carico dell’azienda. I requisiti del lavoratore sono gli stessi: 63 anni di età, 20 anni di contributi, un assegno pari a 1,4 volte il minimo, al massimo tre anni e sette mesi dalla pensione di vecchiaia.

L’APe aziendale si può applicare anche a un lavoratore in aspettativa oppure assente a motivo di un evento tutelato. Se un lavoratore ha diversi rapporti part-time, può stipulare un accordo di APe aziendale con una sola delle imprese per cui lavora. In questo caso, l’accredito contributivo viene calcolato in base alla retribuzione delle ultime 52 settimane utili per la misura.

L’APe aziendale è previsto dalla legge n. 232 del 2016, che ha introdotto le tre forme di anticipo pensionistico, secondo cui i datori di lavoro privati, gli enti bilaterali o i fondi di solidarietà possono: previo accordo individuale con il lavoratore, incrementare il montante contributivo individuale maturato da quest’ultimo, versando all’INPS in un’unica soluzione, alla scadenza prevista per il pagamento dei contributi del mese di erogazione della prima mensilità dell’APE, un contributo non inferiore, per ciascun anno o frazione di anno di anticipo rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, all’importo determinato ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.

L’accordo prevede dunque che il lavoratore smetta di lavorare mentre l’impresa continua a versargli i contributi. In questo modo, il suo montante contributivo cresce anche dopo la fine del rapporto di lavoro, incrementando la pensione e assorbendo, almeno in parte, il peso delle rate.

I contributi versati dal datore di lavoro non possono essere inferiori a quelli dovuti in base alla retribuzione dell’ultimo anno (l’accordo può invece prevedere condizioni migliorative). Se sono presenti periodi non lavorati, ovvero accrediti figurativi, sarà necessario procedere a ritroso fino a ricostruire 52 settimane di lavoro retribuito. I periodi coperti da indennità sostitutiva di preavviso si intendono di lavoro effettivo.

L’importo viene versato dall’azienda in un’unica soluzione, alla scadenza del pagamento dei contributi relativi alla prima mensilità di APE.

Esempio: se la prima mensilità APE viene erogata a marzo 2018, l’adempimento del datore di lavoro o di altro soggetto obbligato dovrà avvenire entro il 16 aprile 2018.

La procedura
Il versamento viene effettuato con F24 ELIDE, utilizzando la causale dedicata APEV introdotta con Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 155/2017. Nella sezione “contribuente” si indicano il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento, nella sezione “erario ed altro” si inseriscono nel campo “tipo” la lettera “I” (INPS), nel campo “elementi identificativi” il codice fiscale del lavoratore a cui il versamento è riferito, nel campo “codice” la causale APEV, nel campo “anno di riferimento” l’anno dell’adempimento nel formato “AAAA“.

L’APE
La cifra che l’azienda versa a titolo di incremento del montante contributivo aumenta la pensione di vecchiaia che verrà maturata, non quella che si prende come riferimento per il calcolo dell’APE. In altri termini: per calcolare l’importo dell’anticipo pensionistico, si considera la pensione maturata dal lavoratore nel momento in cui effettua la domanda.

Il rimborso
Il trattamento che il lavoratore percepisce fino alla maturazione della pensione è del tutto analogo all’APe, quindi è un anticipo che poi va restituito con rate ventennali sulla pensione. Il montante contributivo, però aumenta, grazie al versamento dell’azienda, e quindi la pensione si alza. In questo modo, di fatto, il costo dell’APe ricade sull’azienda.

Datori di lavoro ammessi
L’APe aziendale è accessibile a tutti i datori di lavoro, a prescindere dalla natura giuridica e dalla gestione INPS alla quale vengono versati i contributi. Sono compresi anche i datori di lavori agricoli, e coloro che non sono costituiti in forma di impresa.

Non si applica alle pubbliche amministrazioni, mentre è riconosciuto agli enti pubblici economici elencati nella circolare INPS 178/2015, ovvero: enti pubblici economici, istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici, enti privatizzati che si sono trasformati in società di persone o società di capitali anche se a capitale interamente pubblico, ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 267/2000, consorzi di bonifica, consorzi industriali, enti morali, enti ecclesiastici.

Per l’accesso all’APE aziendale è sempre necessario l’accordo azienda-lavoratore. Nel caso in cui la prestazione venga pagata dai fondi di solidarietà, ci deve essere specifico adeguamento previsto dai relativi accordi o contratti collettivi e dei relativi decreti interministeriali che regolano la prestazione del fondo.

Gli unici enti bilaterali che presentano profili di compatibilità con l’APE aziendale sono quelli per la formazione e le Casse Edili, regolamentati ai sensi del decreto legislativo 276/2003. In ogni caso, il soggetto che paga la prestazione deve essere un solo. Non si può quindi prevedere che in parte il pagamento della cifra relativa al montante retributivo sia pagata in parte dal datore di lavoro e in parte da un ente bilaterale o da un fondo di solidarietà.

L’accordo
L’accordo individuale va inserito nella domanda di APE e contiene i seguenti elementi:

dati identificativi completi del lavoratore e del datore di lavoro (ovvero dell’ente bilaterale), comprensivi dei rispettivi codici fiscali;

importo dell’incremento del montante contributivo;

periodo assicurativo di riferimento per il calcolo del predetto montante (data inizio e data fine);
periodo previsto di fruizione dell’APE;

assunzione, da parte del datore di lavoro (ovvero dell’ente bilaterale), dell’obbligazione irrevocabile di versamento del predetto incremento del montante contributivo entro la scadenza di pagamento dei contributi relativi al periodo di paga del mese di erogazione della prima mensilità dell’APE.

Gli stessi elementi devono essere presenti nel provvedimento di concessione della prestazione se l’APe aziendale viene finanziato dal fondo di solidarietà.

In caso di inadempimento del datore di lavoro o dell’ente obbligato al pagamento della prestazione, si applica la disciplina sanzionatoria prevista per la contribuzione obbligatoria.

Quindi in sostanza l’Ape aziendale è accordo, di contratto stipulato e concordato della modalità per poter andare in pensione anticipata tra il lavoratore e l’azienda stessa. Tuttavia la prerogativa principale, che farà scattare questo ‘provvedimento’ da parte dell’azienda, è un piano di ristrutturazione aziendale. Ossia, se si deve rivedere il personale, le mansioni richieste e le eventuali figure necessarie: quelle più fondamentali e quelle più superflue. L’azienda, o usufruisce dei cosiddetti fondi bilaterali; oppure versa all’Inps dei contributi (garantiti dalla stipula di una fideiussione bancaria) proporzionati allo stipendio percepito dal dipendente. Di solito è pari al 33% dell’imponibile delle ultime 52 settimane di lavoro.



giovedì 1 febbraio 2018

L'età per andare in pensione dal 2018



L'età per la pensione di vecchiaia, anticipata e l'anticipo pensionistico APE dal 2018. L'adeguamento alla speranza di vita dal 2019, un utile riepilogo può essere importante per conoscere le principali soluzioni attive per esercitare tale diritto e per andare in pensione nel 2018.

Dall’età minima di 66 anni e sette mesi delle lavoratrici del settore privato, alla conferma dell’Ape sociale, tante le novità in corso per il 2018.

Innanzitutto per il 2018, si passa definitivamente ad un adeguamento delle pensioni di vecchiaia con medesimo requisito per uomini e donne del settore privato. Queste ultime, in particolare, potranno esercitare un diritto alla pensione non appena raggiunti i 66 anni e sette mesi.

Necessari per entrambe le categorie anche un minimo di contributi pari a 20 anni. Per la pensione anticipata, invece, non è richiesto un minimo sull’età del richiedente, ma solo sui contributi maturati. In questo caso, per gli uomini è previsto un anno in più rispetto alle donne, ossia di 42 anni e 10 mesi di contributi. Le donne, invece, potranno esercitare tale diritto non appena raggiunti i 41 anni e 10 mesi e indipendentemente dall’età.

Sempre in merito al settore privato, una proposta di pensionamento anticipato fino a 7 anni nella nuova manovra finanziaria. In questo caso, si prevedrebbe la possibilità per i lavoratori e le lavoratrici di aziende con più di 15 dipendenti, di poter richiedere il pensionamento anticipato per il prossimo triennio 2018-2021.

Fino a 7 anni e prima dei requisiti di base per il diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata, tale anticipo pensionistico prevede l’erogazione di un assegno di esodo per i dipendenti in base ad un accordo stipulato tra la stessa azienda, i sindacati e l’Inps.

Il 2018, è un anno molto importante rispetto alla conferma della sperimentazione su importanti strumenti di flessibilità come l’Ape sociale. Confermata anche per il nuovo anno, la misura è molto utile per una uscita agevolata da parte dei lavoratori e per alcune importanti categorie appartenenti alla fascia dei lavori gravosi.

Si prevede in base alla Legge di Bilancio 2018, un accesso all’Ape sociale con 63 anni di età e 36 anni di contributi per i lavoratori appartenenti alla categoria dei lavori usuranti.

Ammessi all’Ape sociale, anche categorie specifiche come i disoccupati, gli invalidi (in merito bisognerà rispettare una specifica percentuale) e i careviger. Per l’accesso all’Ape sociale di tali categorie, è sempre richiesto il requisito anagrafico di almeno 63 anni, mentre per i requisiti contributivi, basteranno 30 anni.

Altre importanti misure flessibili per andare in pensione nel 2018, sono poi in relazione all’Ape sociale e per categorie addette ai lavori notturni.

Con l’Ape sociale rosa, la legge di Bilancio 2018, ha previsto dei requisiti contributivi più agevoli per le mamme lavoratrici. Si tratta, di uno sconto contributivo di un anno per ogni figlio e fino ad un massimo di due anni.

Lo sconto, potrà essere richiesto dalle mamme appartenenti alle categorie dei lavori usuranti (con uscita a 34 anni di contributi invece degli attuali 36). La misura è valida, anche se appartenenti alla categoria di caregiver, invalidi o disoccupati (con uscita a 28 anni invece degli attuali 30).

Per le categorie addette ai lavori notturni, è confermato per il 2018, il diritto a richiedere una pensione non appena maturati i requisiti di età di 61 anni e sette mesi e 35 anni di contributi.

La legge di stabilità 2017 ha introdotto alcune importanti novità sull'età per andare in pensione, prima fra tutte le possibilità di anticipare, con la nuova  APE fino a un massimo di tre anni e 7 mesi l'uscita dal mondo del lavoro, rispetto all'età prevista normalmente per la pensione di vecchiaia.

Ma qual è l'età prevista per legge per andare in pensione?

Fino al  2017  l'età per andare in pensione e ricevere la pensione di vecchiaia era fissata a :

66 anni e sette mesi  per gli uomini ( sia autonomi che dipendenti , pubblici e privati) e le donne che lavorano nel settore pubblico

65 anni e 7 mesi per le donne dipendenti del settore privato

66 anni e 1 mese per le donne lavoratrici autonome.

Dal 2018, per tutti , l'età per la pensione sarà a 66 anni e 7 mesi . Si parificano le condizioni tra uomini e donne. Da ricordare che alla pensione di vecchiaia hanno diritto tutti i lavoratori assicurati con la previdenza obbligatoria e che all'età stabilita abbiano un'anzianità contributiva di almeno 20 anni.

Dal 2019, l'età per la pensione passerà per tutti a 67 anni, con uno scatto di 5 mesi, come previsto dalla Riforma Fornero che ha modificato il meccanismo che collega l'aspettativa di vita all'età pensionabile, già introdotto con la riforma Dini. Ci sono pero delle eccezioni per alcune categorie.

La pensione di anzianità è stata abolita ed è stata sostituita da diverse discipline specifiche, sulle quali la recente legge di bilancio ha apportato recentemente alcune modifiche:

SOPENSIONE.  fruibile per le aziende interessati da eccedenze di personale dai lavoratori che raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento nei 7 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro) , e non più 4 . La norma si applica nel triennio 2018-2020.

APE VOLONTARIO (ad almeno 3 anni e 7 mesi dall'età pensionabile  con prestito garantito dalla pensione)- APE SOCIALE: anticipo pensionistico a 63 anni con indennità INPS o per lavoratori disoccupati o svantaggiati

PENSIONAMENTO ANTICIPATO PER I LAVORATORI ADDETTI A MANSIONI USURANTI

PENSIONAMENTO ANTICIPATO PER I LAVORATORI CD  "PRECOCI" ( con almeno 1 anno di contributi versati prima dei 19 anni di età)

Alle norme evidenziate sopra fanno eccezione i lavoratori  definiti dal d.lgs n. 67 2011:

addetti a lavori detti usuranti ( lavoro in miniere, cave , ad alte temperature,  nel settore vetro e dell'amianto) e addetti a mansioni pesanti  (addetti alla catena di montaggio,  lavoro per turni, lavoro notturno, conducenti mezzi pubblici) come   che possono andare in pensione dal 1° gennaio 2018 con i requisiti che seguono: i beneficiari di tale trattamento, sono coloro che tra il 1° gennaio al 31 dicembre 2018 avendo svolto questo tipo di attività per almeno 7 anni negli ultimi 10 anni di lavoro o per almeno metà della vita lavorativa complessiva, sono i possesso dei seguenti requisiti agevolati  per la pensione anticipata usuranti:

Lavoratori addetti a mansioni particolarmente usuranti  per almeno 78 giorni in un  anno:

se dipendenti: quota 97,6, età minima 61 anni e 7 mesi e con 35 anni di contributi versati;

se autonomi: quota 98,6, età minima di 62 anni e 7 mesi e 35 anni di contribuzione.

Lavoratori notturni a turni, con un numero di giorni lavorativi da 72 a 77 all’anno:

se dipendenti: quota 98,6, età minima 62 anni e 7 mesi + 35 anni di contributi

se autonomi: quota 99,6, età minima 63 anni e 7 mesi + 35 anni di contributi.

Lavoratori notturni a turni con un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all’anno:

se dipendenti: quota 99,6, età minima 63 anni e 7 mesi + 35 anni di contributi;

se autonomi: quota 100,6 con 64 anni e 7 mesi e 35 anni di contributi.

Grazie alla Legge di stabilità 2017 tali lavoratori non devono più attendere 12 mesi (18 mesi per i lavoratori autonomi) per la cd. "finestra" di accesso introdotta dalla riforma Fornero per le pensioni anticipate, ma potranno andare in pensione il primo giorno del mese successivo al perfezionamento dei requisiti. Questi requisiti restano validi fino al 31.12.2016,  infatti la stessa norma ha sospeso, solo per questi lavoratori, i futuri adeguamenti al meccanismo della  speranza di vita sino al 31 dicembre 2027.



mercoledì 15 novembre 2017

Pensioni: vecchiaia o anticipata con decorrenza dal 2019



L'innalzamento delle aspettative di vita riguarda il requisito di accesso alla pensione, non la decorrenza del trattamento, tuttavia è necessario presentare domanda entro il 2018 per gli aventi diritto con le attuali regole altrimenti si rischia lo slittamento di cinque mesi previsto dal 2019. Quindi, i cinque mesi in più che scatteranno nel 2019 riguardano esclusivamente coloro che maturano il requisito per la pensione di vecchiaia o anticipata successivamente al primo gennaio 2019.

Tutte le procedure burocratiche fra la fine della mobilità e l’inizio del trattamento previdenziale vanno fatte entro il 31 dicembre 2018, altrimenti rischia di attendere cinque mesi in più in virtù dello scatto 2019.

L’innalzamento delle aspettative di vita pari a cinque mesi (decreto attuativo entro fine anno 2017) porterà a 67 anni il requisito per la pensione di vecchiaia dal primo gennaio 2019. Chi maturerà il requisito entro il 31 dicembre 2018 non è interessato da questo scatto. Nel suo caso, quindi, il diritto a pensione cade nel 2018 e di conseguenza avrà diritto a ritirarsi in base all’età pensionabile 2018, ovvero 66 anni e sette mesi.

L’età per la pensione di vecchiaia nel 2019 salirà a 67 anni, mentre per la pensione anticipata saranno necessari 43 anni e tre mesi per gli uomini e 42 anni e tre mesi per le donne: è la conseguenza dell’innalzamento dell’aspettativa di vita di cinque mesi confermata dall’ISTAT. A 65 anni, si legge nel report ISTAT arriva a 20,7 anni per il totale dei residenti, allungandosi di cinque mesi rispetto a quella registrata nel 2013. Risultato, ci sarà il conseguente scatto di aumento dei requisiti per andare in pensione, previsto per il 2019, pari appunto a cinque mesi. In realtà, per l’ufficialità, bisogna attendere il decreto con cui il Governo recepisce il dato misurato dall’istituto di statistica, che arriverà entro al fine dell’anno.

Con l'adeguamento dell'uscita della pensione di vecchiaia Inps all'età di 67 anni (e la pensione anticipata a 64 anni, i primi ad essere interessati saranno i nati nel 1952 e nel 1953. Infatti, se nel 2017 usciranno a 66,7 i nati entro fine maggio del '51 e nel 2018 i nati entro lo stesso mese del 1952, con gli aumenti del 2019 andranno in pensione i nati entro la fine del '52 e, nel 2020, i nati entro la fine del '53.

Tuttavia, gli aumenti dei requisiti anagrafici delle pensioni di vecchiaia avranno cadenza diversificata ogni due anni. Infatti, nel 2021 è previsto un successivo adeguamento dell'età della pensione di vecchiaia a 67 anni e tre mesi. Interessati, pertanto, a lasciare il lavoro per la pensione saranno i contribuenti nati entro fine settembre del '54 (per il 2021) ed entro la fine di settembre del '55 per l'anno successivo. Solo nel biennio 2023/24 l'età della pensione salirebbe di un mese, passando a 67,4: per il 2023 andranno in pensione i contribuenti con data di nascita non successiva all'agosto '56, mentre per il 2024 l'uscita sarebbe matura per le nascite fino ad agosto '57.

La pensione anticipata è una strumento previdenziale che sostituisce la pensione di anzianità. Si consente sostanzialmente al lavoratore che non ha raggiunto l'età per ottenere la pensione di vecchiaia, ma che ha versato un elevato numero di contributi di ottenere una pensione.
Ecco precisamente come cambia l’età pensionabile dal 2019:

pensione di vecchiaia: 67 anni per tutti (dipendenti, autonomi, uomini e donne). Attualmente il requisito è pari a 66 anni e sette mesi;

pensione anticipata: 43 anni e tre mesi di contributi per gli uomini (che attualmente vanno in pensione a 42 anni e dieci mesi), e 42 anni e tre mesi di contributi per le donne (che al momento si ritirano con 41 anni e dieci mesi);

pensione anticipata precoci: passa a 41 anni e cinque mesi di contributi. Attualmente il requisito è pari a 41 anni. Ricordiamo che è necessario possedere tutti gli altri requisiti per essere considerati lavoratori precoci, in base a quanto previsto dalla finanziaria dell’anno scorso;

assegno sociale: 67 anni (attualmente il requisito è a 65 anni e sette mesi, ma salirà di un anno nel 2018);

pensione lavoratori usuranti: requisito invariato, la finanziaria 2017 congela gli scatti alle aspettative di vita fino al 2026. Quindi, quota 97,6 per i lavoratori dipendenti, 98,6 per i lavoratori autonomi, da 98,6 a 100,6 per i lavoratori notturni.



venerdì 20 ottobre 2017

APe sociale e volontaria domande e requisiti



L'Ape Sociale è un’indennità garantita dallo Stato ed erogata dall’INPS ai lavoratori in stato di bisogno che chiedano di andare in pensione in anticipata. Ricordiamo innanzitutto le regole di base dell’anticipo pensionistico APE: lo possono utilizzare dipendenti pubblici e privati e lavoratori autonomi con 63 anni di età a cui mancano tre anni e sette mesi per il raggiungimento della pensione di vecchiaia, con almeno 20 anni di contributi.

L’APe volontaria è utilizzabile da tutte le categorie di lavoratori con 63 anni di età, 20 anni di contributi, al massimo 3 anni e sette mesi alla pensione di vecchiaia, e con un assegno pari ad almeno 1,4 volte il minimo, mentre l’APe sociale è riservato a quattro specifiche tipologie di lavoratori, ovvero:

disoccupati per licenziamento, dimissioni per giusta causa, o procedure di conciliazione ex legge 604/1996 (articolo 7), che abbiamo terminato il sussidio spettante da almeno tre mesi;

caregiver che assistono da almeno sei mesi coniuge, partner in unione civile, o parente di primo grado convivente con handicap grave;

lavoratore disabile almeno al 74%;

addetto a mansioni usuranti.

Come è noto, la fondamentale differenza fra i due trattamenti è che l’APe volontaria è un anticipo pensionistico, finanziato dal sistema bancario, che poi viene restituito con al pensione (pagando rate per 20anni), mentre l’APe sociale è un’indennità pagata interamente dallo Stato. Altro punto importante da sottolineare: l’APe volontario è compatibile con il proseguimento dell‘attività lavorativa, mentre per l’accesso all’Ape sociale bisogna interrompere l’attività lavorativa. E’ possibile sommare solo redditi da lavoro dipendente fino a 8mila euro annui, o da lavoro autonomo fino a 4mila 800 euro annui.

Per quanto riguarda l’APe sociale, sono 25mila 895 le domande rigettate (il 64,89%) e 13mila 601 quelle accolte.

Per quanto riguarda la pensione precoci le domande respinte sono state 18mila 411 domande, ossia ben il 70,13% delle 26mila 251 presentate.

Dunque, anche se venissero riammesse tutte le domande su cui è ripresa l’istruttoria, continuerebbero a essere ampiamente maggioritarie le richieste da parte di lavoratori ai quali in realtà non è stato certificato il requisito.

Questo significa due cose:

tutti coloro che hanno presentato domanda entro il 15 luglio e hanno avuto al certificazione dei requisiti accedono all’APe sociale nel 2017, non si pone il problema dell’esaurimento delle risorse disponibili che avrebbe provocato uno slittamento al 2018;

l’INPS prenderà in considerazione anche le domande presentate dopo il 15 luglio 2017, perché la norma prevede la possibilità di esaminare queste richieste nel caso in cui quelle arrivate nei tempi previsti non esauriscano le risorse. Attenzione: la scadenza non è lontanissima, è il 30 novembre.
Mentre il requisito dei tre anni e sette mesi dalla pensione di vecchiaia, necessario per avere diritto all’APe Volontaria, si riferisce al solo momento in cui viene presentata la domanda: gli eventuali adeguamenti alle aspettative di vita su scelta iniziale del lavoratore possono estendere la durata del prestito con ricalcolo del trattamento e relativa rata di ammortamento.

I requisiti fondamentali per ottenere l’APe volontaria sono 63 anni di età, 20 anni di contributi, una assegno maturato nel momento in cui si richiede l’anticipo pensionistico pari ad almeno 1,4 volte il minimo, e al massimo tre anni e sette mesi dalla pensione di vecchiaia. La legge ha chiarito che il requisito anagrafico che consente la maturazione del  diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi dalla data di domanda di APE tiene conto dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti di accesso al sistema pensionistico.

Significa che nel momento in cui si chiede l’accesso all’APe non possono mancare più di tre anni e sette mesi all’età per la pensione e si tiene conto degli adeguamenti alle aspettative di vita scattati fino al momento in cui si chiede l’APe, ma (par di capire) non di quelli che eventualmente sono previsti in periodi successivi. Esempio: richiesta di APe volontaria nel novembre 2017. I tre anni e sette mesi si calcolano in base al requisito per la pensione di vecchiaia relativo al 2017, quindi:

65 anni e sette mesi per le lavoratrici dipendenti;

66 anni e 1 mese per le lavoratrici autonome;

66 anni e sette mesi per i lavoratori dipendenti e autonomi.

In pratica, tutti coloro che hanno 63 anni soddisfano il requisito. Nei prossimi anni, però scatteranno innalzamenti dell’età pensionabile e adeguamenti alle aspettative di vita.

Il lavoratore che chiede l’APe volontaria può scegliere, nel momento in cui presenta la domanda, come comportarsi in relazione ai futuri scatti di adeguamento alle aspettative di vita. Se decide di rideterminare il beneficio, aggiungendo quindi i mesi in più che sono scattati, l’INPS farà i relativi calcoli, basandosi sugli accordi quadro con banche e assicurazioni che regolamentano la concessione del finanziamento e dell’assicurazione sul prestito. Si tratta degli accordi che vanno siglati entro 30 giorni dal decreto attuativo appena entrato in vigore: quello con le banche determina le regole di concessione del prestito, l’APe viene versato al lavoratore dall’INPS, ma è finanziato dalle banche.

Attenzione: il finanziamento supplementare è già incluso nelle valutazioni svolte dalla banca dopo la domanda di APe ai fini dell’accertamento delle cause di mancata accettazione della proposta di finanziamento e di conseguenza è previsto originariamente nel contratto di finanziamento, senza alcuna successiva verifica da parte dell’istituto finanziatore al momento dell’adeguamento.

Per quanto riguarda il lavoratore, la regola comporta che nel momento in cui scatta l’innalzamento delle aspettative di vita, si allunga il periodo di APe volontaria, e si ricalcola di conseguenza l’importo del beneficio, e quello delle rate ventennali di restituzione (che come è noto saranno applicate sulla pensione vera e propria).

Nell’ipotesi in cui invece il lavoratore, nel momento in cui chiede l’APE, dichiara di non voler il finanziamento supplementare in caso di innalzamento delle aspettative di vita, non è ancora chiaro cosa accadrà.

Ricordiamo che l’APe volontaria non è ancora operativa, perché mancano i provvedimenti di prassi e gli accordi quadro con banche e assicurazioni, previsti entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.


mercoledì 1 febbraio 2017

Per il 2017 l'età per andare in pensione



Importanti novità sull'età per andare in pensione , prima fra tutte le possibilità di anticipare fino a un massimo di tre anni e 7 mesi l'uscita dal mondo del lavoro, rispetto all'età prevista normalmente per la pensione di vecchiaia.

Nel 2017 tutte le prestazioni pensionistiche saranno pagate il 1° giorno bancabile del mese, con la sola eccezione della rata di gennaio, il cui pagamento è stabilito al 2° giorno bancabile del mese).

Gli interessati al nuovo meccanismo detto APE saranno i lavoratori che compiono 63 anni a partire da maggio 2017.

La norma riguarda sia i dipendenti pubblici che privati che i lavoratori autonomi.

Va fatta una premessa: attualmente per il 2017  l'età per andare in pensione e ricevere la pensione di vecchiaia è fissata a :

66 anni e sette mesi  per gli uomini ( sia autonomi che dipendenti , pubblici e privati) e le donne che lavorano nel settore pubblico;

65 anni e 7 mesi per le donne dipendenti del settore privato;

66 anni e 1 mese per le donne lavoratrici autonome.

Dal 2018,  per tutti , l'età è stata unificata dalla riforma Fornero e sarà  a 66 anni e 7 mesi

Da ricordare che alla pensione di vecchiaia hanno diritto tutti i lavoratori assicurati con la previdenza obbligatoria  e che all'età stabilita abbiano un anzianità contributiva di almeno 20 anni.

Per la pensione di anzianità , invece, cui si accedeva a prescindere dall'età  ma avendo un requisito contributivo piu alto,  la riforma Monti- Fornero ha alzato i paletti e, definendola " pensione anticipata"a partire dal 2012  sono necessari almeno:

41 anni e 10 mesi di contributi  per le donne e

42 anni e 10 mesi per gli uomini sia nel pubblico che nel privato  con almeno 35 anni di  contribuzione effettiva (questa ultima norma non vale per ex Inpdap ed Ipost ed ex FS).

Per chi sceglieva di andare in pensione prima era anche previsto un meccanismo di penalizzazione  dell'assegno . Per ogni anno mancante   dal momento in cui si sceglieva di andare in pensione e l'eta minima per la pensione di vecchiaia , il montante calcolato con il metodo retributivo era  ridotto dell'1 percento (2% per gli anni prima dei 60 di età).

Con la legge di bilancio appena approvata a partire da maggio 2017 , è stato introdotto un nuovo meccanismo per anticipare l'eta per andare in pensione detto "APE" , anticipo pensionistico , destinato a tutti i lavoratori  , con la  possibilità di anticipare  l'età della pensione   fino  ad un massimo di 3 anni e sette mesi.  Data le difficoltà della finanza pubblica  ovviamente  si potrà però incassare un assegno  ridotto rispetto a quello che  si sarebbe avuto alla fine della carriera.

La pensione viene infatti   pagata in anticipo grazie ad un prestito da istituti finanziari privati  e controllato/ gestito dall'INPS  sulla base della nuova legislazione.

Dall'assegno di pensione "regolare" viene detratta la rata di restituzione del prestito , della durata di vent'anni,  e con tassi controllati sempre dallo Stato .

Il taglio della pensione dovrebbe aggirarsi intorno al 4/5%  dell’importo mensile , per tutto il periodo del prestito. Si attende  su questa materia un accordo tra ABI e ministero dell'Economia e il conseguente decreto ministeriale  che definisca il tetto massimo dei tassi in interesse per tale prestito.

La norma specifica anche che potranno accedere i lavoratori con una pensione non inferiore a 1,4 volte la pensione minima,  conteggiando il taglio per la restituzione del prestito. L'importo dell'a pensione  al netto della rata del prestito, dovrà dunque essere superiore a 702,65 euro .

Avrà diritto all'APE anche chi soddisfa i requisiti tramite il cumulo contributivo,  ossia la ricongiunzione non onerosa dei contributi versati a casse diverse,  prevista sempre dalla legge di stabilità 2017.

L'età per la pensione nei lavori usuranti

Alle norme esposte sopra fanno eccezione i lavoratori che hanno svolto lavori detti usuranti (miniere, cave ,alte temperature,  settore vetro e dell'amianto, addetti alla catena di montaggio,  lavoro per turni, lavoro notturno, conducenti mezzi pubblici, come definiti dal d.lgs 67 2011)  che possono andare in pensione dal 1° gennaio 2016:

con una anzianità contributiva minima di 35 anni e  una età minima pari a 61 anni e 7 mesi  oppure con 41 anni di contributi versati , indipendentemente dall'età .

Con la Legge di stabilità 2017 tali lavoratori non devono più attendere 12 mesi (18 mesi per i lavoratori autonomi) per la cd."finestra" di accesso  introdotta dalla riforma Fornero per le pensioni anticipate, ma potranno andare in pensione  il primo giorno del mese successivo al perfezionamento dei requisiti.

Inoltre la stessa norma ha sospeso , solo per questi lavoratori, i futuri adeguamenti al meccanismo della  speranza di vita sino al 31 dicembre 2027.

Quindi, l’età per la pensione di vecchiaia 2017 è pari a:

66 anni e 7 mesi per lavoratori dipendenti del privato,

66 anni e 7 mesi per lavoratori autonomi,

66 anni e 7 mesi per lavoratrici del pubblico impiego,

66 anni e 1 mese per le lavoratrici autonome,

65 anni e 7 mesi per lavoratrici del privato.

Per quanto riguarda la pensione anticipata, invece, il requisito 2017 è pari a 42 anni e dieci mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e dieci mesi per le donne.

C’è poi il caso particolare della pensione contributiva, applicabile sia ai trattamenti di vecchiaia sia alle pensioni anticipate. La pensione di vecchiaia contributiva riguarda lavoratori che quando raggiungono l’età pensionabile sopra riportata non hanno perfezionato i requisiti contributivi (20 anni di contributi versati, e un assegno pari ad almeno 1,5 volte il minimo). Se hanno cinque anni di contributivi versati, nel 2017 accedono comunque a una pensione di vecchiaia con 70 anni e sette mesi di età. La pensione anticipata contributiva è invece riservata a coloro che hanno 20 anni di contributi e un assegno pari ad almeno 2,8 volte il minimo: il requisito anagrafico 2017 è pari a 63 anni e sette mesi.

E veniamo alle tipologie per le quali la manovra 2017 ha eliminato l’aspettativa di vita. Aboliti del tutto per la pensione anticipata lavori usuranti.

Per quanto riguarda i lavoratori precoci (con almeno un anno di contributi entro i 19 anni), sono stati eliminati gli adeguamenti 2013 e 2016, e il requisito 2017 per la pensione anticipata è stato fissato in 41 anni di contributi (bisogna comunque rientrare in una serie di categorie, elencate dalla legge). I prossimi adeguamenti alle aspettative di vita però, dal 2019 in poi saranno calcolati.

L’adeguamento alle speranze di vita si applica anche all’Opzione Donna, forma di pensione anticipata su cui la Legge di Stabilità 2017 ha introdotto nuove forme di flessibilità, aprendo alle lavoratrici nate nell'ultimo trimestre dell’anno. Accedono all’Opzione Donna le lavoratrici che hanno almeno 35 anni di contributi. L’età anagrafica comprensiva di aspettativa di vita, è pari a 57 anni e sette mesi per le dipendenti e 58 anni e sette mesi per le autonome.

Infine, ricordiamo che gli adeguamenti alle aspettative di vita non riguardano gli autonomi iscritti alla gestione separata e alle casse previdenziali dei professionisti. Per quanto riguarda i prossimi adeguamenti, sono previsti nel 2019 e poi ogni due anni (quindi 2021, 2023, 2025 e così via). L’entità degli aumenti è decisa di volta in volta, in base ai dati Istat. L’adeguamento 2019 sarà stabilito alla fine del 2017: secondo l’analisi della Ragioneria Generale dello Stato, l’adeguamento potrebbe essere inferiore a quelli precedenti, e non si esclude che sia pari a zero, nel qual caso, i requisiti resterebbero immutati fino al 2021.



lunedì 2 gennaio 2017

Pensione dal 2017: modalità, requisiti e calcoli



Fra le misure della riforma delle pensioni c’è il fermo agli adeguamenti alle speranze di vita per alcune categorie di lavoratori, in particolare precoci e addetti a mansioni usuranti. Non ci sono invece novità su questo fronte per le altre tipologie di pensioni, che quindi continuano ad applicare gli aumenti delle aspettative di vita previsti dalla legge.

Vediamo esattamente tutti i requisiti per andare in pensione dal 2017 in poi.

Il primo adeguamento alle speranze di vita è scattato nel 2013, pari a  tre mesi, a cui si sono aggiunti quattro mesi nel 2016. Risultato: nel 2017 ai requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e a quelli contributivi per la pensione anticipata vanno aggiunti sette mesi.

Quindi, l’età per la pensione di vecchiaia 2017 è pari a:

66 anni e 7 mesi per lavoratori dipendenti del privato;

66 anni e 7 mesi per lavoratori autonomi;

66 anni e 7 mesi per lavoratrici del pubblico impiego;

66 anni e 1 mese per le lavoratrici autonome;

65 anni e 7  mesi per lavoratrici del privato.

Per quanto riguarda la pensione anticipata il requisito per l’anno 2017 è pari a 42 anni e dieci mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e dieci mesi per le donne. Di conseguenza si potrà andare in pensione anticipata a 63 anni, le donne nate nell’ultimo trimestre dell’anno del 1956 o del 1957 (rispettivamente se sono autonome o dipendenti) potranno utilizzare l’Opzione Donna, i lavoratori precoci possono ritirarsi con 41 anni di contributi.

Vediamo, in base alle novità, tutte le possibilità di andare in pensione dal 2017.

L’anticipo pensionistico APE sarà in vigore in via sperimentale a partire dal primo maggio 2017 (e fino al 31 dicembre 2018) i lavoratori che compiranno 63 anni e 20 anni di contributi, potranno raggiungere la pensione anticipata grazie all’APE prendendo un trattamento che viene poi restituito con rate ventennali sulla pensione. Ci sono categorie di lavoratori per le quali il costo è a carico dello stato, e che quindi non dovranno restituire nulla (Ape sociale), è prevista la possibilità di utilizzare per finanziare in tutto o in parte l’APE i contributi versati per la previdenza complementare.

I lavoratori che avevano almeno un anno di contributi versati prima del compimento del 19esimo anno di età (lavoratori precoci), possono andare in pensione con 41 anni di contributi (senza più applicare la finestra mobile che richiede ulteriori sette mesi), se si trovano in una delle specifiche tipologie previste dalla Legge di Stabilità (disoccupati senza sussidio da almeno tre mesi, riduzione della capacità lavorative del 74%, assistono un parente di primo grado con handicap grave, impegnati i mansioni usuranti).

Pensione anticipata: cosa conviene nel 2017

La pensione anticipata Fornero (attiva dal 2012) e l’APE aziendale (sperimentale dal 2017) sono due strumenti che si rivolgono ai lavoratori prossimi al pensionamento ma con molte differenze: la prima delle quali è che l’anticipo pensionistico sarà accessibile anche per le aziende sotto i 15 dipendenti

Analizziamo dunque le caratteristiche per un confronto che mostri quale delle due opzioni è più conveniente per un lavoratore vicino all’età pensionabile.

L’APE aziendale è esercitabile a 3 anni e 7 mesi dal raggiungimento della pensione, prevede un trattamento che il lavoratore poi restituirà con la maturazione della pensione. L’azienda incrementa il montante contributivo individuale maturato dal dipendente, versando all’INPS un contributo non inferiore a quello della retribuzione del lavoratore. Il versamento va effettuato in un’unica soluzione, al momento della richiesta dell’APE.

La procedura si attiva solo con l’accordo del lavoratore. In parole molto semplici, le imprese versano i contributi che avrebbero dovuto pagare per il tempo che al dipendente manca al raggiungimento dell’età pensionabile in un’unica soluzione, in modo che alla fine l’INPS versi una pensione più alta. Il meccanismo dovrebbe consentire di ripagarsi le rate che bisognerà poi versare per restituire l’APE.

Incentivo Esodo
La normativa di riferimento per la pensione anticipata Fornero l’impresa può incentivare l’esodo dei dipendenti in esubero a cui mancano al massimo 4 anni al raggiungimento della pensione, pagando una prestazione pari all’assegno previdenziale pieno e versando i contributi. In realtà il trattamento viene corrisposto dall’INPS, in seguito a fideiussione bancaria stipulata dall’impresa.

Ricordiamo innanzitutto le regole di base dell’anticipo pensionistico APE: lo possono utilizzare dipendenti pubblici e privati e lavoratori autonomi con 63 anni di età a cui mancano tre anni e sette mesi per il raggiungimento della pensione di vecchiaia, con almeno 20 anni di contributi.

I requisiti di accesso all’Ape Agevolato prevedono almeno 63 anni di età con 30 o 36 anni di contributi ed un assegno pensionistico lordo inferiore a 1500 euro mensili.

Per accedere alla quota 41, invece, sono richiesti, oltre l’appartenenza ad una delle categorie da tutelare, 12 mesi di lavoro effettivo prima del compimento dei 19 anni e 41 anni di contributi versati.

C’è poi il caso particolare della pensione contributiva, applicabile sia ai trattamenti di vecchiaia sia alle pensioni anticipate. La pensione di vecchiaia contributiva riguarda lavoratori che quando raggiungono l’età pensionabile sopra riportata non hanno perfezionato i requisiti contributivi (20 anni di contributi versati, e un assegno pari ad almeno 1,5 volte il minimo). Se hanno cinque anni di contributivi versati, nel 2017 accedono comunque a una pensione di vecchiaia con 70 anni e sette mesi di età. La pensione anticipata contributiva è invece riservata a coloro che hanno 20 anni di contributi e un assegno pari ad almeno 2,8 volte il minimo: il requisito anagrafico 2017 è pari a 63 anni e sette mesi.

E veniamo alle tipologie per le quali la manovra 2017 ha eliminato l’aspettativa di vita. Aboliti del tutto per la pensione anticipata lavori usuranti.

Per quanto riguarda i lavoratori precoci (con almeno un anno di contributi entro i 19 anni), sono stati eliminati gli adeguamenti 2013 e 2016, e il requisito 2017 per la pensione anticipata è stato fissato in 41 anni di contributi (bisogna comunque rientrare in una serie di categorie, elencate dalla legge). I prossimi adeguamenti alle aspettative di vita però, dal 2019 in poi saranno calcolati.

Con l'Opzione Donna si può uscire invece con un anticipo di diversi anni, infatti per l'esercizio dell'opzione è necessario possedere 57 anni e 3 mesi di età (58 anni e 3 mesi le autonome) unitamente a 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2015. L’Opzione Donna allargata alle lavoratrici nate dell’ultimo trimestre dell’anno: non si applica più la finestra di sette mesi, il requisito diventa di 57 anni e di età per le dipendenti, 58 per le autonome, entro il 31 dicembre 2015. Ci vogliono 35 anni di contributi, la pensione è liquidata interamente con il contributivo.

L’Opzione Donna prevede almeno 35 anni di contributi versati e un’età di 57 anni e tre mesi per le lavoratrici dipendenti, 58 anni e tre mesi per le autonome. La maturazione del requisito (31 dicembre 2015) non coincide con la decorrenza della pensione, che in base alla finestra mobile vede l’assegno erogato dopo 12 mesi per le dipendenti e 18 mesi per le autonome.

Infine, ricordiamo che gli adeguamenti alle aspettative di vita non riguardano gli autonomi iscritti alla gestione separata e alle casse previdenziali dei professionisti. Per quanto riguarda i prossimi adeguamenti, sono previsti nel 2019 e poi ogni due anni (quindi 2021, 2023, 2025 e così via). L’entità degli aumenti è decisa di volta in volta, in base ai dati Istat. L’adeguamento 2019 sarà stabilito alla fine del 2017: secondo l’analisi della Ragioneria Generale dello Stato, l’adeguamento potrebbe essere inferiore a quelli precedenti, e non si esclude che sia pari a zero, nel qual caso, i requisiti resterebbero immutati fino al 2021.

Quota 96
Rimane la possibilità di pensionamento anticipato all’età di 64 anni per i soli lavoratori dipendenti del settore privato che hanno maturato entro il 2012 la vecchia quota 96 (60 anni e 36 di contributi oppure 61 anni e 35 di contributi, o eventuali frazioni di quota), agevolazione prevista senza penalizzazioni sulla pensione.


Nuova possibilità di cumulo contributi per raggiungere anche la pensione anticipata (con calcolo pro quota sui contributi versati nelle diverse gestioni).

Le pensioni decorrenti dal 10 novembre 2016, saranno corrisposti integralmente e dalla stessa data gli interessati potranno richiedere alla sede INPS competente la corresponsione della tredicesima mensilità e/o dell’indennità integrativa speciale su pensione in godimento in costanza di attività lavorativa dipendente.

La circolare INPS fornisce inoltre indicazioni sull’acquisizione della domanda, sulle modalità e quantificazione del ripristino degli importi di indennità integrativa speciale e/o di tredicesima anche in ipotesi di ricorsi amministrativi pendenti o in corso di istruttoria.

Sono previsti limiti alla cumulabilità della pensione con i redditi da lavoro per:

i titolari di assegni di invalidità;

i titolari di pensioni di invalidità;

i pensionati lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

Per i lavori usuranti, è accessibile la quota 97 indipendentemente dall’anno in cui sono iniziati i versamenti contributi (prima o dopo il 1995). Per il lavoro notturno da 64 a 71 giorni l’anno, vale la quota  99 per il lavoro notturno da 72 a 78 giorni l’anno la quota 98. In tutti i casi, ci vogliono 35 anni di contributi.

Per chi non rientra in nessuno dei benefici sopra elencati potrà accedere alla pensione anticipata con l’Ape volontario. Per accedervi sono richiesti 63 anni di età e almeno 20 anni di contributi versati. Una delle condizioni da rispettare per accedere a questa forma di pensionamento anticipato è quella di avere un assegno pensionistico, calcolato al momento dell’accesso all’Ape, che non risulti inferiore a 1,4 volte il trattamento minimo Inps: la pensione, quindi, non deve essere inferiore a 700 euro mensili.



giovedì 28 luglio 2016

Part-time agevolato: le istruzioni INPS



L’INPS ha fornito le istruzioni per la fruizione dei benefici introdotti dall’art. 1, comma 284, della legge 208/2015, a favore dei lavoratori dipendenti a tempo pieno ed indeterminato del settore privato che maturano il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia entro il 31 dicembre 2018 e che concordano con il datore di lavoro la riduzione, in misura compresa fra il 40 e il 60 per cento, dell’orario del rapporto di lavoro. L’accesso al beneficio comporta, per il lavoratore, il riconoscimento della contribuzione figurativa previdenziale (a carico della finanza pubblica) commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata. Il predetto beneficio è riconosciuto entro l’ammontare massimo di 60 milioni di euro per l’anno 2016, 120 milioni di euro per l’anno 2017 e 60 milioni di euro per l’anno 2018.

I lavoratori interessati sono tutti i dipendenti con contratto a tempo pieno e indeterminato del settore privato (incluso i dipendenti degli enti pubblici economici), iscritti sia in Inps che in altre gestioni assicurative compreso la gestione ex Inpdap, in possesso del requisito contributivo di 20 anni al momento del rilascio della certificazione e che raggiungano, entro il 31 dicembre 2018, l’età pensionabile prevista per il pensionamento di vecchiaia (66 anni e 7 mesi).

Restano, invece, esclusi i lavoratori delle pubbliche amministrazioni in senso stretto (articolo 1 comma 2 Dlgs 165/2001) e quelli che oltre al rapporto di lavoro oggetto di trasformazione svolgono altra attività lavorativa (sia subordinata che autonoma) da cui consegue l’obbligo di versamento di contribuzione in qualsiasi gestione previdenziale compresa la gestione separata dell’Inps.

Sono incompatibili con la nuova disciplina i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, il lavoro domestico, il lavoro intermittente, il lavoro a domicilio. Mentre possono stipulare l’accordo coloro che lavorano con un contratto di somministrazione o di lavoro agricolo.

Per accedere al part time agevolato è irrilevante se il lavoratore sia già titolare di un trattamento pensionistico, purché la richiesta riguardi un percorso lavorativo distinto e, per quest’ultimo, egli sia in possesso del requisito di almeno 20 anni di contributi (diversi dunque da quelli che hanno dato diritto al trattamento pensionistico).

L’Inps ha precisato che il perfezionamento del diritto alla pensione anticipata successivamente al riconoscimento del diritto al part time agevolato non comporta di per sé la decadenza dal beneficio; mentre il conseguimento della pensione anticipata successivamente al riconoscimento del diritto al part time agevolato comporta la decadenza.

Il primo passaggio essenziale della procedura amministrativa è la domanda di rilascio della certificazione Inps utile ad attestare il possesso dei requisiti. Non è previsto alcun termine entro cui l’Inps deve rilasciare tale certificazione.



domenica 3 gennaio 2016

Pensione anticipata e di vecchiaia 2016, i nuovi requisiti


Il 2016, purtroppo, non porta belle notizie ai lavoratori prossimi al pensionamento, poiché, a causa degli adeguamenti alla speranza di vita, i requisiti per l’uscita dal lavoro sono aumentati per tutti. Infatti, allontana sempre di più il traguardo della pensione. Proprio in considerazione dell’adeguamento con le aspettative della durata della vita, dal 2016 salgono i requisiti per la pensione di vecchiaia.

Per i lavoratori dipendenti dei settori privato e pubblico, per le lavoratrici del pubblico e per gli autonomi, saranno necessari 66 anni e 7 mesi di età. Per le lavoratrici dipendenti del privato, ci vorranno 65 anni e 7 mesi; per le autonome 66 anni e 1 mese. Mentre il requisito contributivo, è di 20 anni per tutti. Discorso simile per l’ex pensione di anzianità. Dal prossimo anno, infatti, aumentano anche i requisiti per accedere alla pensione anticipata. Per i lavoratori dipendenti del settore privato e del settore pubblico, per i lavoratori autonomi, sarà necessario essere in possesso di 42 anni e 10 mesi di contribuzione. Per le donne - tanto nel pubblico quanto privato e per le autonome - serviranno 41 anni e 10 mesi di contribuzione.

Vediamo ora i nuovi requisiti relativi alla pensione anticipata e di vecchiaia, quelli utili a chi effettua lavori usuranti o lavoro notturno, e quelli relativi alle altre tipologie di pensionamento, che fanno eccezione alla Legge Fornero.

Pensione anticipata 2016
La pensione anticipata, quella, cioè, che si basa sui contributi versati nell’arco della vita lavorativa, e non sull’età dei lavoratori, sarà accessibile, nel 2016, a chi possiederà i seguenti requisiti:
– 41 anni e 10 mesi di contribuzione, se donne;
– 42 anni e 10 mesi di contribuzione, se uomini.

Anche qualora l’età pensionabile risulti inferiore a 62 anni, non sarà prevista alcuna penalizzazione percentuale sul trattamento, poiché tali decurtazioni sono abolite sino al 31 dicembre 2017.

Pensione anticipata contributiva 2016

Per i lavoratori che non hanno contributi versati prima del 1996, quindi il cui assegno è calcolato interamente col metodo contributivo, nonché per chi effettua il cumulo con la Gestione Separata Inps, i requisiti per la pensione anticipata possono essere, oltreché quelli appena enunciati, anche i seguenti:
– 63 anni e 7 mesi di età;
– almeno 20 anni di contributi;
– pensione non inferiore a 2,8 volte l’assegno sociale.

Pensione di vecchiaia 2016
I requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia, nel 2016, sono differenti a seconda della categoria di appartenenza della lavoratrice, mentre sono uguali per tutti i lavoratori:
– 66 anni e 7 mesi per tutti i lavoratori (uomini) e per le dipendenti pubbliche;
– 65 anni e 7 mesi per le lavoratrici dipendenti del settore privato;
– 66 anni e 1 mese per le lavoratrici autonome;
– Assegno di pensione non inferiore a 1,5 volte l’assegno sociale;

Con un minimo, per tutti, di 20 anni di contributi (15 anni per chi fruisce della Deroga Amato.

Pensione di vecchiaia contributiva 2016
Per chi non possiede versamenti di contribuzione anteriori al 1996, oppure per chi effettua il Cumulo nella Gestione Separata, i requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia, nel 2016, oltre a quelli già elencati per la generalità dei lavoratori, sono:
– 70 anni e 7 mesi d’età;
–  almeno 5 anni di contributi.
Non è previsto, invece, alcun parametro minimo relativo all’ammontare della pensione.

Pensione anticipata Opzione Contributiva 2016
Per chi, nel 2016, vuole fruire dell’Opzione Contributiva [2], i requisiti sono quelli generalmente previsti per la pensione di vecchiaia, eccetto per quanto concerne gli anni di contributi, che devono essere soltanto 15; non è previsto il raggiungimento di un parametro minimo di ammontare della pensione, ma l’assegno è calcolato col metodo contributivo.

È necessario, poi, per potersi avvalere dell’Opzione Contributiva Dini, possedere i seguenti ulteriori requisiti:
– meno di 18 anni di contributi versati prima del 31 dicembre 1995;
– almeno 1 contributo versato prima del 31 dicembre 1995;
– almeno 5 anni di contributi versati dal primo gennaio 1996.

L’età per la pensione fa eccezione a quella prevista per il trattamento di vecchiaia per la generalità dei lavoratori, nei seguenti casi:
– possesso di 60 anni di età, e di 15 anni di contributi, entro la data del 31 dicembre 2011;
– possesso di 57 anni di età, e di 15 anni di contributi, entro la data del 31 dicembre 2007.

A queste due categorie di lavoratori si applica, infatti, la Salvaguardia dei requisiti, grazie alla quale, secondo il principio previdenziale di Cristallizzazione, chi raggiunge il diritto a pensione con una determinata normativa può pensionarsi con i vecchi requisiti anche in un secondo momento, nonostante la legge sia cambiata.

Le stesse regole valgono anche per il Computo dei contributi nella Gestione Separata; per approfondimenti, si veda: chi può andare in pensione con 15 anni di contributi?

Opzione Donna 2016
L’Opzione Contributiva Dini non deve essere, invece, confusa con l’Opzione Contributiva Donna: in questo caso, difatti, seppure il trattamento si calcoli egualmente col sistema contributivo, i requisiti previsti sono diversi.

In particolare, potrà pensionarsi chi ha raggiunto, entro il 31 dicembre 2015:
– 57 anni e 3 mesi di età, se lavoratrice dipendente;
– 58 anni e 3 mesi di età, se lavoratrice autonoma;
– 35 anni di contribuzione.

Sarà necessaria, per la decorrenza del trattamento, l’attesa di una finestra pari a 12 mesi, per le dipendenti, e a 18 mesi, per le autonome.

Ancora non si sa se vi saranno ulteriori proroghe all’Opzione, poiché, entro il 30 settembre 2016, dovrà essere fatta una valutazione sulla disponibilità di ulteriori risorse per un prolungamento del regime.

Salvacondotto 2016
Sarà possibile, nel 2016, pensionarsi a 64 anni e 7 mesi di età, per i lavoratori che:
– possedevano 35 anni di contributi e 60 anni di età, alla data del 31 dicembre 2012, se lavoratori del settore privato;
– possedevano 20 anni di contributi e 60 anni di età, alla data del 31 dicembre 2012, se lavoratrici del settore privato.

Totalizzazione 2016
Per pensionarsi sommando la contribuzione posseduta in più gestioni, gratuitamente, è necessario possedere, nel 2016, i seguenti requisiti:
– 40 anni e 7 mesi di contributi;
– in alternativa, 65 anni e 7 mesi di età ed almeno 20 anni di contributi.

L’assegno è, però, calcolato col metodo contributivo (escluso il caso in cui non sia maturato un autonomo diritto a pensione in una Gestione Inps: in questo caso, il calcolo del “pro-quota” seguirà il metodo ordinario da utilizzare per quella Gestione, secondo le regole dell’ordinamento). È applicata anche in questo caso la finestra per la decorrenza della pensione.

Pensione lavoro notturno 2016
Ecco, di seguito, i requisiti per pensionarsi nel 2016, per chi ha effettuato lavoro notturno per almeno 7 anni degli ultimi 10 anni della vita lavorativa; i requisiti cambiano a seconda delle giornate di lavoro effettuate nell’anno:

Pensione lavori usuranti 2016
Potranno inoltrare la domanda all’Inps entro il primo marzo 2016, i lavoratori che hanno svolto mansioni usuranti per almeno 7 anni degli ultimi 10 di vita lavorativa, che durante il 2016 matureranno gli stessi requisiti previsti per chi effettua lavoro notturno oltre le 78 giornate l’anno.

Quasi un milione di lavoratori anziani (il 49%) accetterebbe di andare in pensione anticipata con un taglio dell’assegno: è quanto emerge da un sondaggio promosso da Confesercenti e condotto da SWG sulla flessibilità in uscita. Per capirci, il target è lo stesso della platea dei dipendenti destinatari del part-time per la pensione inserito nella Legge di Stabilità. Anche sulla base di quanto emerso, la formula della staffetta generazionale: per ogni lavoratore che sceglie il tempo parziale agevolato l’impresa assume un lavoratore giovane, finanziando quindi la misura non tanto con la fiscalità generale ma con la solidarietà espansiva.

giovedì 21 maggio 2015

Tito Boeri: ipotesi pensione anticipata, ma con penalizzazioni



In pensione anticipata anche a 60 o 62 anni rinunciando al 20-30 per cento dell’assegno: alzi la mano chi non ci penserebbe almeno un minuto. Sulla carta è la soluzione che fa tutti felici. Più libertà per il lavoratore, meno complicazioni per chi governa (vedi esodati), un’occasione per le imprese che possono assumere persone giovani e più produttive.

La proposta di riforma del sistema pensionistico e assistenziale che prenderà corpo nei prossimi mesi troverà spazio nella prossima Legge di Stabilità.

Diverse le opzioni allo studio del Governo, tutte comunque improntate ad una maggiore flessibilità nell'uscita a fronte di penalizzazioni nella misura dell'assegno.

Cercando di tracciare un possibile scenario dei vari interventi che potrebbe essere adottati (e che dovrebbero trovare una collocazione nella prossima legge di Stabilità), emerge quanto segue :

- Si conferma l'intenzione di superare le rigidità attuali che oggi -salvo eccezioni specifiche - obbligano un lavoratore che vuole andare in pensione ad avere 66 anni e 3 mesi e almeno 20 anni di contributi; oppure di aver maturato almeno 42 anni e oltre di contributi indipendentemente dall’età anagrafica;

- Prospettata l'ipotesi di poter andare in pensione prima delle soglie attuali di età; con una penalizzazione minima sul trattamento di pensione.

Diversi sono gli scenari che si aprono: accanto alla formula dell’uscita flessibile con penalizzazioni”, imperniata sulla pensione con 62 anni e tre mesi di età in presenza di un’anzianità minima di 35 anni e riduzione della pensione, si colloca l'ipotesi della “quota cento”, dove cento rappresenta la somma di età anagrafica e anzianità contributiva (35 anni di anzianità contributiva e almeno 60 anni e tre mesi di età anagrafica). Terza strada: l'opzione per tutti di aderire al metodo contributivo per la liquidazione della pensione.

Costi della flessibilità in uscita

Il pensiero corre, tuttavia, al nodo delle risorse. La flessibilità, infatti, costa (anche se l'azione di rimborso ai pensionati imposta dalla Corte Costituzionale sulla mancata rivalutazione delle pensioni non fermerà la riforma).

I tagli sulla pensione, in caso di esercizio di una uscita flessibile, sarebbero di pochi euro. Stando alle parole del premier, si tratterebbe di un taglio di 20 -40 euro al mese. Devono tornare i conti sia con la Ragioneria dello Stato che con la contabilità dell'Unione Europea.

Completerebbe il quadro della riforma la soluzione di adottare un intervento di questo tipo: erogare un assegno temporaneo al lavoratore che decida di lasciare il lavoro fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia; somma che dovrebbe poi essere restituita dal pensionato operando dei piccoli prelievi sulla pensione finale.

Nello schema del governo c’è una ulteriore variabile: far pagare di più a chi è andato in pensione almeno in parte con il vecchio sistema retributivo, più generoso del contributivo perché concede più di quanto effettivamente versato nella vita lavorativa. Il presidente dell’Inps Tito Boeri propone di finanziare così parte della riforma: ai redditi più alti potrebbe essere chiesto una sorta di contributo di solidarietà.

In caso di uscita a 62 anni invece che a 66 - spiegano all’Inps - il signor Rossi G verrebbe ridursi l’assegno di circa il 20-30%. Il numero è frutto di una complessa operazione in cui, alla penalizzazione prevista per la parte di pensione calcolata con il contributivo, se ne somma una parte (per almeno il 12 per cento) sulla quota di assegno retributivo. Non è chiaro se l’ipotesi prevede un minimo di contribuzione per l’uscita, ma le indiscrezioni dicono che potrebbe essere concessa anche a 60 anni. Lo schema prevede una opzione ulteriore: usare il sistema in vigore per la cosiddetta «opzione donna» che oggi permette di uscire con 57 anni di età e 35 di contributi.


giovedì 9 aprile 2015

Pensioni: i nuovi requisiti dal 1° gennaio 2016



A decorrere dal 1° gennaio  2016, i requisiti di  accesso ai trattamenti pensionistici sono ulteriormente incrementati di 4 mesi e i valori di età anagrafica e di anzianità di 0,3 unità.

Aumentano dal 2016 i requisiti per andare in pensione, in attuazione dell’adeguamento alle speranze di vita, con quattro mesi in più di età e un adeguamento di 0,3 punti per chi ancora si ritira con il sistema delle quote: la circolare INPS 63 del 20 marzo 2015 spiega nel dettaglio tutti i requisiti per le pensioni delle varie categorie di lavoratori (uomini o donne, dipendenti o autonomi). Il riferimento normativo è il decreto ministeriale del 16 dicembre 2014, in attuazione dell’articolo 12, comma 12 bis, del decreto legge 7/2010. Vediamo con precisione come si alza dal primo gennaio 2016 l’età pensionabile per le pensioni di vecchiaia, di anzianità, e per la pensione anticipata.

Pensione di vecchiaia (art. 24, commi 6 e 7, legge n. 214 del 2011) -  requisito anagrafico
a) Lavoratrici iscritte all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive della medesima:


Anno Età pensionabile
Anno 2016 65 anni  e 7 mesi
Anno 2017 65 anni  e 7 mesi
Anno 2018 66 anni  e 7 mesi
Dall'anno 2019 66 anni  e 7 mesi*
*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.


b)      Lavoratrici iscritte alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335:

Anno Età pensionabile
Anno 2016 66 anni e 1 mese
Anno 2017 66 anni e 1 mese
Anno 2018 66 anni  e 7 mesi
Dall’anno 2019 66 anni  e 7 mesi*

*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

 c)  Lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e lavoratrici dipendenti iscritte alle forme esclusive dell'A.G.O. di cui all’art 22-ter, comma 1, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 e successive modificazioni e integrazioni:

Anno                     Età pensionabile
Anno 2016           66 anni  e 7 mesi
Anno 2017           66 anni  e 7 mesi
Anno 2018          66 anni  e 7 mesi
Dall'anno 2019 66 anni  e 7 mesi*

*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.


d) Lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335:

 Anno                   Età pensionabile
Anno 2016           66 anni  e 7 mesi
Anno 2017           66 anni  e 7 mesi
Anno 2018          66 anni  e 7 mesi
Dall'anno 2019 66 anni  e 7 mesi*

In base alla circolare 63/2015, l'Inps aumenta i requisiti di accesso al trattamento pensionistico, non solo gli anni di contribuzione ma anche l'età anagrafica per raggiungere la soglia di pensionamento. Ecco nel dettaglio quali sono i requisiti di accesso alla pensione anticipata a partire dal 1 gennaio 2016 e le informazioni utili sull'età anagrafica necessaria e anni di contributi da maturare per l'accesso al trattamento pensionistico. Attenzione alle differenze tra la pensione anticipata e la pensione di vecchiaia a partire dal 1 gennaio 2016 per chi sceglie il sistema contributivo e il diverso importo dell'assegno previdenziale richiesto. È di oggi 27 marzo 2015 la notizia che comunque le penalizzazioni sulla pensione anticipata resteranno per i lavoratori ante 2015: sono state queste le dichiarazioni di Poletti che stamattina ha risposto a un'interrogazione parlamentare in materia di riforma pensioni, facendo intendere che l'eliminazione non sarà possibile anche per mancanza delle coperture economiche. Flessibilità è invece la via di Damiano, la possibilità per il lavoratore di scegliere quando andare in pensione, in relazione al raggiungimento di una determinata soglia contributiva e/o anagrafica.

Nel dettaglio, per accedere al trattamento pensionistico, a partire dal 1 gennaio 2016, si avrà un innalzamento della soglia anagrafica, sia per gli uomini che per le donne. Nel dettaglio, i requisiti di accesso alla pensione anticipata per le donne saranno: maturazione di 41 anni e 10 mesi di contributi. Un anno in più per gli uomini, che per accedere alla pensione anticipata dovranno maturare 42 anni e 10 mesi. La circolare 63/2015 trasmessa dall'ente previdenziale Inps conferma il blocco della penalizzazione per i lavoratori di età inferiore ai 62 anni. Per chi volesse consultare le tabelle con i requisiti di accesso per il livello contributivo e età anagrafica, può collegarsi al sito ufficiale Inps e ricercare la circola in oggetto di riforma pensioni.

Differente è la situazione per i lavoratori uomini e donne che accedono al trattamento pensionistico scegliendo il sistema contributivo. In questo caso, l'importo dell'assegno mensile della pensione anticipata non deve essere inferiore alle 670 euro. In base alle disposizioni Inps e ai nuovi requisiti di accesso alla pensione che saranno applicati a partire dal 1 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018, il lavoratore che acceda alla pensione di vecchiaia con il raggiungimento di 70 anni e 7 mesi e con la maturazione di 5 anni di contribuzione non è soggetto alla soglia minima di importo dell'assegno previdenziale mensile.

Bisogna aggiungere tre punti decimale alle quote (formate da età anagrafica + anzianità contributiva) previste dalla legge 243/2004. Quindi, per coloro che possono ancora andare in pensione con il sistema delle quote, a partire dal primo gennaio 2016 i requisiti sono 35 anni di contributi a cui si aggiunge un’età anagrafica di 61 anni e 7 mesi per i dipendenti, con raggiungimento di quota 97,6, e un’età di 62 anni e 7 mesi per gli autonomi, con raggiungimento di quota 98,6. Le modalità di calcolo della quota non cambiano.

Ecco alcuni esempi:
verifica dell’età effettuata il 31 ottobre 2016 per un lavoratore dipendente nato il 20 marzo 1955: 61 anni e 225 giorni, quindi 61,616 anni. Anzianità contributiva (sempre al 31 ottobre 2016) pari a 1877 settimane, quindi 36,096 anni. La somma tra età e anzianità contributiva al 31 ottobre 2016 è pari a 97,712. Quindi, è superata quota 97,6 e sono rispettati i requisiti minimi di 61 anni e 7 mesi di età e 35 anni di contribuzione;

verifica dell’età al primo dicembre 2016 per un lavoratore autonomo nato il 20 marzo 1955: l’età è di 61 anni e 256 giorni, pari a 61,701 anni. L’anzianità contributiva è di 35 anni, 10 mesi e 24 giorni, quindi di 35 anni e 324 giorni pari a 35,900. La somma delle due cifre relative a età anagrafica e anzianità contributiva è 97,601. E’ quindi raggiunto il diritto alla pensione essendo superata quota 97,6, con il possesso dei requisiti minimo di 61 anni e 7 mesi di età e 35 anni di contribuzione.



lunedì 8 dicembre 2014

Pensioni per l’anno 2015, le modifiche e le novità



Proponiamo una guida alla pensione anticipata e di vecchiaia: requisiti contributivi e anagrafici da gennaio 2015, decorrenza, presentazione della domanda e strumenti di calcolo di contributi e pensioni.

La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il lavoratore/lavoratrice raggiunge l’età pensionabile (o dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si raggiungono i requisiti ). Per i dipendenti la decorrenza scatta dal primo giorno del mese seguente alla presentazione della domanda (con cessazione del rapporto di lavoro). Requisito contributivo: anzianità minima di 20 anni al 31 dicembre 1995 (contributi versati o accreditati a qualsiasi titolo).

Requisito anagrafico donne:
dipendenti  settore privato: dal 1.01.2014 al 31.12.2015 63 anni e 9 mesi;
dipendenti settore pubblico: dal 1 .01.2013 al 31. 12.2015 66 anni e 3 mesi;
autonome e gestione separata: dal 1.01.2014 al 31.12.2015 64 anni e 9 mesi;

Requisito anagrafico uomini:
dipendenti nel pubblico e privato: dal 01.01.2013 al 31.12.2015 66 anni e 3 mesi;
autonomi e gestione separata: dal 1.01.2013 al 31.12.2015 66 anni e 3 mesi.

La pensione anticipata la possono richiederla lavoratori/lavoratrici dipendenti e autonomi iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) e alle forme sostitutive, esonerative e integrative previa risoluzione del rapporto di lavoro. La decorrenza scatta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda previa cessazione del rapporto di lavoro dipendente, non richiesta quando il soggetto svolge attività di lavoro autonomo. Le modalità di erogazione della pensione anticipata variano per:

soggetti con anzianità contributiva al 31.12. 1995 (per gli uomini 42 anni e 6 mesi dal 1.01.2014 al 31.12.2015, per le donne 41 anni e 6 mesi dal 1.01.2014 al 31.12.2015);

soggetti con primo accredito contributivo a decorrere dal 1.01.1996: anzianità contributiva per gli uomini di 42 anni e 6 mesi (dal 1.01.2014 al 31.12.2015) e per le donne di 41 anni e 6 mesi (dal 1.01.2014 al 31.12.2015). L’accesso alla pensione è vincolato al compimento di 63 anni di età (versati e accreditati almeno 20 anni di contribuzione effettiva e non figurativa).

Per coloro che accedono alla pensione anticipata al di sotto dei 62 anni di età, si applica sull’assegno pensionistico mensile una riduzione calcolata secondo il sistema retributivo pari a:

1% per ogni anno di pensione anticipata rispetto ai 62 anni; 2% per ogni anno ulteriore di anticipo.

La riduzione non opera per lavoratori:

con primo accredito contributivo a decorrere dal 1 gennaio 1996;

che maturano l’anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017 derivante solo da prestazione effettiva di lavoro, includendo i contributi obbligatori e quelli derivanti dalla ricongiunzione, i periodi di congedo per maternità, assolvimento obblighi di leva, malattia, infortunio e CIG ordinaria.

Pensione anticipata senza penalizzazioni previste dalla Riforma Fornero, nuovo tetto alle pensioni d’oro, aumento della tassazione dei fondi pensione e per le casse di previdenza private, rivalutazione del TFR: sono alcune delle novità previdenziali per il 2015 inserite nella Legge di Stabilità, su alcune delle quali si attendono modifiche nel corso dell’ultimo passaggio in Senato.

La Legge di Stabilità per il 2015 prevede che i lavoratori senza requisito anagrafico (62 anni) ma con quello contributivo pieno (42 anni e sei mesi per gli uomini, 41 anni e 6 mesi per le donne) entro il 2017, possano andare in pensione senza la decurtazione dell’assegno prevista dalla Riforma Fornero 2011 (1% in meno per ogni anno prima dei 62 anni, e 2% per ogni anno prima dei 60 anni). Si tratta di un punto della Legge di Stabilità su cui non si attendono più modifiche, per cui non dovrebbe esserci il rischio di marcia indietro (come successo l’estate scorsa per un analogo provvedimento inserito e poi stralciato dal Decreto sulla Riforma della PA).

L’attuale testo della Legge di Stabilità prevede un aumento della tassazione dall’11 al 20%, ma si attendono modifiche nel passaggio in Senato. L’ipotesi più probabile vede un’aliquota del 17%, la stessa prevista per la rivalutazione del TFR (che pure è stata alzata rispetto all’attuale 11% e su cui non si attendono cambiamenti).

Casse di previdenza
L’attuale formulazione della Legge di Stabilità prevede un incremento della tassazione dal 20 al 26% (equiparandola alle rendite finanziarie), ma si lavora per far restare l’aliquota al 20%.

L’Opzione donna si tratta della possibilità, prevista dalla legge 243 del 2004, per le lavoratrici con almeno 35 anni di contributi e 57 anni d’età di andare in pensione, se lo vogliono, ma con l’assegno interamente calcolato col contributivo, che di regola comporta un taglio del 15-20%, rispetto al calcolo retributivo. L’opzione scade il 31 dicembre 2015. L’Inps, contrariamente a quanto disposto in precedenza, ha deciso di continuare ad accettare le domande di chi matura i requisiti fino alla fine del 2015. La Ragioneria aveva invece spinto per una interpretazione che, tenendo conto della vecchia «finestra mobile», chiudesse l’operazione nel 2014. L’Inps attende ora le indicazioni del ministero del Lavoro al quale si è rivolto mentre la stessa legge 243 prevede che entro il 2015 il governo decida se prorogare l’«opzione donna». Una ipotesi che potrebbe essere presa in considerazione, magari alzando la soglia dei 57 anni.

L’INPS ha appena annunciato che le lavoratrici possono continuare a far richiesta fino al dicembre 2015: le domande non saranno rigettate in attesa di chiarimenti dal Ministero del Lavoro.

Sono passati tre anni dal 6 dicembre 2011, quando col decreto salva Italia il governo Monti decise una stretta sulle pensioni senza precedenti. La riforma Fornero abolì infatti le pensioni di anzianità, aumentò l’età per quella di vecchiaia a 66 anni ed estese il calcolo contributivo pro rata a tutti i lavoratori. Ma nemmeno la riforma Fornero sarà l’ultima. Con insistenza tra gli addetti ai lavori si parla di un provvedimento di legge del governo che potrebbe arrivare a gennaio per introdurre qualche elemento di flessibilità sull’età pensionabile.

All’Inps pensano che sia necessaria qualche modifica alla riforma Fornero. Lo aveva detto il precedente commissario straordinario, Vittorio Conti, e lo ha ribadito l’attuale, Tiziano Treu. Il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, ha ripreso in mano il vecchio progetto di una minipensione anticipata (6-700 euro al mese) erogata dietro richiesta dei lavoratori cui manchino 2-3 anni ai requisiti Fornero e che poi verrebbe restituita in piccolissime rate dal momento in cui scatta la pensione piena.



Invio domanda di pensione INPS
Online dal sito INPS (www.inps.it) dotati di PIN;
tramite Contact Center al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento;
tramite CAF, Patronato e intermediari autorizzati dall’INPS.

L’INPS mette a disposizione l’Estratto Conto Contributivo per aiutare a capire quanto manca per andare in pensione visualizzando l’elenco dei contributi versati: lo strumento è raggiungibile dal sito dell’istituto, dotati di PIN, seguendo il percorso Servizi online > Servizi per il cittadino > Inserimento codice identificativo PIN > Fascicolo Previdenziale del Cittadino (dal menu a sinistra) > Posizione Assicurativa > Estratto Conto.


domenica 29 dicembre 2013

Pensioni 2014: anticipata e in uscita dal lavoro




Con il nuovo anno scattano i nuovi requisiti per andare in pensione. A pagare il prezzo più consistente saranno le donne dipendenti del settore privato  che per andare in pensione di vecchiaia dovranno aver compiuto i 63 anni e 9 mesi, 18 mesi in più rispetto ai requisiti previsti per il 2013 (62 anni e tre mesi).

La pensioneanticipata è una prestazione economica a domanda, erogata ai lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive, esonerative ed integrative, la cui pensione è liquidata con il sistema di calcolo retributivo, misto o contributivo.

Ai fini del raggiungimento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità disciplinata dalla previgente normativa.

Per i soggetti che accedono alla pensione anticipata ad un’età inferiore a 62 anni si applica, sulla quota di trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011, una riduzione pari ad un punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso alla pensione rispetto all’età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a due punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni.

Ricordiamo che i soggetti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a partire dal 1° gennaio 2012, possono accedere alla pensione anticipata a condizione che risulti maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne.  Tali requisiti sono aumentati di un mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dal 2014, fermi restando gli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2013.

I requisiti prescritti a partire dal 1° gennaio 2012 per il diritto alla pensione anticipata, sia in un sistema di calcolo misto (contributivo pro-rata) sia contributivo, sono riportati nella tabella seguente.

La riforma Fornero, diciamo che ha la “sua forza” dal primo gennaio 2014 che entrano in vigore i nuovi requisiti fissati con la legge medesima. Si tratta di disposizioni più stringenti che rimandano l'età pensionabile: 66 anni e 3 mesi per lavoratori dipendenti e autonomi e per lavoratrici del settore pubblico, 63 anni e 9 mesi per lavoratrici del settore privato; 64 anni e 9 mesi per lavoratrici autonome. In merito alla pensione anticipata, per le persone in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, sono richiesti 42 anni e 6 mesi di anzianità contributiva per gli uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne.

E allora il nuovo anno porta altri requisiti per andare in pensione: 66 anni e 3 mesi per lavoratori dipendenti e autonomi e per lavoratrici del settore pubblico, 63 anni e 9 mesi per lavoratrici del settore privato; 64 anni e 9 mesi per lavoratrici autonome. In merito alla pensione anticipata, per le persone in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, sono richiesti 42 anni e 6 mesi di anzianità contributiva per gli uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne. In buona sostanza sono aumentati di un mese i requisiti richiesti rendendo più difficile uscire di scena senza subire penalizzazioni nell'assegno mensile corrisposto.

Nel caso della pensione anticipata, è previsto un disincentivo dell'1% per ogni anno di distanza dal raggiungimento dei 62 anni di età e del 2% per ogni anno prima del compimento dei 60 anni. Le ragioni che hanno portato a questi cambiamenti, contestati sia dai sindacati che da buona parte del governo in carica, sono ben note: equità e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per le categorie più deboli; flessibilità nell'accesso ai trattamenti pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa.

Sulla quota retributiva del trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012 è applicata una riduzione pari a 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tale riduzione è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni (ovvero rispetto ai 60 anni di età). Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero dei mesi.

Gli uomini potranno andare in pensione in anticipo rispetto all'età di vecchiaia se hanno almeno 42 anni e 6 mesi di contributi versati, un mese in più di quanto previsto nel 2013. Per le donne saranno necessari almeno 41 anni e 6 mesi di contributi (un mese in più di quanto previsto nel 2013). Anche i requisiti per la pensione anticipata andranno adeguati dal 2016 all'aumento della speranza di vita.




Pensioni da gennaio 2014 cosa cambia: donne, sistema contributivo e requisiti



Età pensionabile: 66 anni e 3 mesi per lavoratori dipendenti e autonomi e per lavoratrici del settore pubblico, 63 anni e 9 mesi per lavoratrici del settore privato; 64 anni e 9 mesi per lavoratrici autonome. In merito alla pensione anticipata, per le persone in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, sono richiesti 42 anni e 6 mesi di anzianità contributiva per gli uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne.


Dal 1 gennaio per la vecchiaia serviranno fino a 64 anni e 9 mesi. Con le vecchie regole l’assegno sarà calcolato con il contributivo, ovvero per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996 e per i lavoratori che esercitano la facoltà di opzione al sistema di calcolo contributivo. Dal 1995 gli assegni si misurano sulla base dei contributi versati: ciò significa che al momento della pensione la dote accumulata da ogni lavoratore si trasforma in rendita mensile applicando un coefficiente che tiene conto dell’età e delle aspettative di vita. La determinazione dell’importo della pensione con il sistema contributivo si basa dunque sul montante contributivo individuale costituito dagli accantonamenti dei contributi annuali ai quali sarà applicato il coefficiente di trasformazione. In pratica, per ogni anno di lavoro viene accantonata una somma determinata applicando l’aliquota di computo sul reddito imponibile corrispondente al 33% per i lavoratori dipendenti, 20% per gli autonomi, mentre per gli iscritti alla gestione separata sarà determinato anno per anno.

La pensione di vecchiaia delle donne si allontana sempre di più.  Da gennaio 2014 le lavoratrici dipendenti del settore privato potranno andare in pensione di vecchiaia solo dopo aver compiuto i 63 anni e 9 mesi, 18 mesi in più' rispetto ai requisiti previsti per il 2013 (62 anni e tre mesi). Dal 2014 scattano infatti i nuovi requisiti per il pensionamento di vecchiaia delle donne previsti dalla riforma Fornero che porteranno gradualmente alla parificazione delle eta' di vecchiaia all'inizio del 2018 (66 anni e tre mesi ai quali aggiungere l'adeguamento alla speranza di vita).

L’innalzamento del limite di età è iniziato nel 1993 con la riforma Amato che ha portato la soglia anagrafica, sebbene gradualmente, da 55 a 60 anni. A partire dal 2012 è cambiato tutto. La legge Monti-Fornero ha infatti dato un deciso colpo di acceleratore alla equiparazione con gli uomini, già peraltro decisa dal precedente governo Berlusconi, che nell’estate 2011 aveva previsto un percorso che doveva iniziare nel 2014 per raggiungere il traguardo nel 2026. Ma non è stato così.

Dal primo gennaio 2012, infatti, l’età delle donne è salita di colpo a 62 anni - soglia alla quale già nel 2013 sono stati aggiunti 3 mesi (per via dell’adeguamento alle cosiddette speranze di vita) - e sarà ulteriormente elevata a 63 anni e 9 mesi nel 2014. Per le lavoratrici autonome (commercianti, artigiane e coltivatrici dirette), invece, lo scalone del 2012 è stato di 3 anni e 6 mesi (l’età è passata da 60 a 63 anni e mezzo). Limite che salirà a 64 e 9 mesi nel 2014. Più difficile infine anticipare la vecchiaia, per entrambi i sessi. Chi non ha ancora l’età, l’anno prossimo dovrà infatti accumulare almeno 42 anni e 6 mesi di contributi (41 e 6 mesi le donne).

Le sole donne che scelgono di andare in pensione con le vecchie regole - ossia a 57 anni di età con 35 di contributi (58 anni se lavoratrici autonome) - potranno continuare a farlo, in via eccezionale sino al 2015, scegliendo però un trattamento calcolato interamente con il sistema contributivo vedere sopra . Questo criterio, riferito alla contribuzione accumulata nell’arco della intera vita lavorativa, è sicuramente meno vantaggioso del sistema «retributivo», riferito agli stipendi degli ultimi anni, con una perdita in termini di pensione stimato in misura pari a circa il 25-30%.

Ecco in sintesi i requisiti per l'uscita da lavoro nel 2014, in presenza comunque di almeno 20 anni di contributi (se si hanno contributi accreditati prima del 1996. Se si e' cominciato a versare dopo il 1996 e' richiesto anche un importo di pensione di almeno 1,5 volte la soglia minima):

Donne dipendenti settore privato: potranno andare in pensione di vecchiaia le donne con almeno 63 anni e 9 mesi di età. Dal 2016 (fino al 31 dicembre 2017) scatterà' un ulteriore scalino e saranno necessari 65 anni e tre mesi ai quali aggiungere l'aumento legato alla speranza di vita. Potranno quindi andare in pensione ancora quest'anno con 62 anni e 3 mesi le lavoratrici nate prima del 30 settembre 1951 mentre se si e' nate a ottobre dello stesso anno l'uscita dal lavoro sarà' rimandata almeno fino a luglio del 2015.

Donne autonome e gestione separata: nel 2014 le lavoratrici autonome potranno andare in pensione con almeno 64 anni e 9 mesi, con un anno in più' rispetto a quanto previsto per il 2013. Per il 2016 e il 2017 saranno necessari almeno 65 anni e 9 mesi, requisito al quale andrà' aggiunta la speranza di vita.

Uomini settore privato: nel 2014 vanno in pensione con gli stessi requisiti del 2013 (66 anni e tre mesi). I requisiti cambiano nel 2016 con l'adeguamento alla speranza di vita.

Settore pubblico, uomini e donne: restano i requisiti previsti per il 2013. Si va in pensione ancora nel 2014 e fino al 2015 con 66 anni e tre mesi di eta'. Il requisito andrà' adattato alla speranza di vita nel 2016.

Pensione anticipata: nel 2014 gli uomini potranno andare in pensione in anticipo rispetto all'età' di vecchiaia se hanno almeno 42 anni e 6 mesi di contributi versati, un mese in più' di quanto previsto nel 2013. Per le donne saranno necessari almeno 41 anni e 6 mesi di contributi (un mese in più' di quanto previsto nel 2013). Anche i requisiti per la pensione anticipata andranno adeguati dal 2016 all'aumento della speranza di vita.

Al momento della liquidazione della pensione, il montante contributivo individuale con sistema contributivo viene moltiplicato per il coefficiente di trasformazione, che aumenta proporzionalmente all’aumentare dell’età di pensionamento. Per individuare il coefficiente di trasformazione, che si applicava ai lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 1° gennaio 1996, occorreva fare riferimento alla seguente tabella:









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