domenica 1 gennaio 2017

Assegni familiari e quote pensione per il 2017




L'Inps ha aggiornato i limiti di reddito da applicare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari per l'anno 2017.

La circolare dell’Ente di Previdenza n. 229 del 29 dicembre 2016, comunica sulla rivalutazione sia i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili ai fini dei diritto agli assegni stessi, a partire dal 1 gennaio 2017.

Le  disposizioni  si applicano nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare, (ANF ) e cioè nei confronti di:

coltivatori diretti, coloni,  mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione).

La circolare ricorda che nei confronti dei predetti soggetti, la cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia, per effetto delle vigenti disposizioni in materia di reddito familiare, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.

In particolare gli importi rivalutati delle prestazioni sono:
Euro 8,18 mensili  per coltivatori diretti, coloni, mezzadri per i figli ed equiparati;

Euro 10,21 mensili  per pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per il coniuge e i figli ed equiparati;

Euro 1,21 mensili  per piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati.

Il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dal 1° gennaio 2017 e per l'intero anno  sarà pari a euro 501,89 mensili.

Inoltre, i limiti di reddito mensili da considerare ai fini  del riconoscimento del diritto agli assegni familiari risultano così fissati per tutto l'anno 2017:

Euro 706,82 per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato;

Euro 1236,94 per due genitori ed equiparati.

Tale prestazione è infatti differente e di importo inferiore rispetto all'assegno al nucleo familiare: il sistema di determinazione della prestazione risulta legato al concetto di capofamiglia al quale vengono riconosciute delle integrazioni per ciascun componente il nucleo familiare per il quale ne ha diritto. L'ammontare complessivo della prestazione risulta, pertanto, determinato, non da un importo complessivo in relazione al numero dei componenti il nucleo, ma dalla moltiplicazione di un importo fisso per il numero dei componenti rilevanti del nucleo parentale (richiedente, coniuge, figli legittimi o adottivi sino al 18° anno di età o sino al 26° anno se iscritti all'università, fratelli e sorelle conviventi minori di età o permanentemente inabili al lavoro, genitori, compresi quelli naturali, a determinate condizioni).

I limiti massimo di reddito previsti per il riconoscimento della prestazione sono determinati in misura fissa dalla legge 41/86 in relazione al numero e dal tipo dei componenti il nucleo familiare. Inoltre è previsto che gli importi indicati devono essere annualmente aggiornati e aumentati del 10% nelle ipotesi in cui il nucleo familiare è composto da un solo genitore figli ed equiparati, ovvero del 50% quando tra i componenti nucleo familiare per i quali si ha diritto alla prestazione di siamo soggetti dichiarati totalmente inabili. Qualora ricorrano entrambe le ipotesi, e cioè nei casi in cui si sia in presenza di un solo genitore e di, almeno, un figlio inabile, la maggiorazione del limite reddituale viene portata al 60%. La tavola seguente indica i limiti di reddito per l'erogazione dell'assegno per il 2017.

Per quanto riguarda l'attribuzione del sostegno, in relazione al nuovo importo del trattamento minimo (501,89€), l’INPS ha precisato che i limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell'accertamento del carico (non autosufficienza economica) e quindi del riconoscimento del diritto agli assegni familiari risulta fissato in 706,82 euro per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato e in 1.236,94 euro per due genitori ed equiparati.

Il reddito da prendere in considerazione è quello percepito dai componenti il nucleo familiare, escluso il coniuge legalmente ed effettivamente separato, ed è formato dai proventi di qualsiasi natura ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o imposta sostitutiva se superiori a 1.032,91 euro. Resta ovviamente escluso dal suddetto computo quanto viene percepito a titolo di assegno familiare.



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