Visualizzazione post con etichetta buoni pasto. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta buoni pasto. Mostra tutti i post

martedì 12 dicembre 2017

Buoni pasto ai collaboratori coordinati e continuativi






E' stato pubblicato il 10 agosto 2017 il Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, dalla entrata in vigore il buono pasto si potrà spendere anche negli agriturismi, negli ittiturismi, nei mercatini e negli spacci aziendali. Il suo valore è comprensivo dell'Iva prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande. Il lavoratore a favore del quale è stato emesso il buono non potrà naturalmente cederlo a terzi, anche se si tratta di familiari o parenti e potrà acquistarvi alimentari e bevande e non beni differenti da quelli commestibili.

La legge riporta che i buoni pasto sono utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l'orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato.

E per essere valido, il buono pasto in forma cartacea deve contenere le seguenti informazioni:

codice fiscale - o ragione sociale - del datore di lavoro;

ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione;

valore facciale;

termine temporale di utilizzo;

spazio da compilare indicando la data di utilizzo, la firma del titolare, e il timbro dell’esercizio dove questo viene utilizzato.

I Co.co.co tutti coloro che percepiscono redditi da lavoro assimilato a quello dipendente hanno diritto ai buoni pasto: lo ha precisato il Direttore Centrale Gestione Tributi dell’Agenzia delle Entrate.

Il riferimento è il decreto ministeriale 122/2017, disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa. E’ un provvedimento di natura extra-fiscale, la cui interpretazione è rimessa al Ministero dello Sviluppo Economico. Detto questo, l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate apre ad un’applicazione estensiva.

In ambito fiscale la normativa tributaria in materia di buoni pasto è recata dall’articolo 51, comma 2, lettera c del TUIR, che prevede la loro non concorrenza al reddito di lavoro dipendente nel limite di importo giornaliero di 5,29 euro, elevato a 7 euro per i ticket elettronici. Il rinvio all’articolo 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi ricomprende anche i collaboratori e le figure previste dalla lettera c-bis, dell’articolo 50 del Testo, e in genere tutti i redditi assimilati al lavoro dipendente ricompresi nell’articolo 50:

soci delle cooperative;

uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;

collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

partecipazione a collegi e commissioni, anche percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita.
borse di studio;

remunerazione dei sacerdoti;

attività professionale intramuraria dei medici;

indennità e gettoni di presenza per l’esercizio di funzioni pubbliche;

stipendi parlamentari;

pensioni;

rendite vitalizie;

compensi lavori socialmente utili.

Si tratta, lo ripetiamo, di un’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate: non è chiaro se e come si possa trasformare in un’indicazione operativa. Di fatto, i buoni pasto sono attualmente previsti dalle imprese solo per i lavoratori dipendenti.








giovedì 7 settembre 2017

Buoni Pasto le novità del 2017



E' stato pubblicato nella GU n. 186 del 10 agosto 2017 il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 122 del 7 giugno 2017  "Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa,  in  attuazione  dell'articolo  144,  comma  5,  del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".

Entrerà in vigore il 9 settembre 2017.

Dalla data di entrata in vigore il buono pasto si potrà spendere anche negli agriturismi, negli ittiturismi, nei mercatini e negli spacci aziendali. Il suo valore è comprensivo dell'Iva prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande. Il lavoratore a favore del quale è stato emesso il buono non potrà naturalmente cederlo a terzi, anche se si tratta di familiari o parenti e potrà acquistarvi alimentari e bevande e non beni differenti da quelli commestibili.

I buoni sono utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l'orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato.

Per essere valido, il buono pasto in forma cartacea deve contenere le seguenti informazioni:

codice fiscale - o ragione sociale - del datore di lavoro;

ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione;

valore facciale;

termine temporale di utilizzo;

spazio da compilare indicando la data di utilizzo, la firma del titolare, e il timbro dell’esercizio dove questo viene utilizzato.

Nei buoni pasto in forma elettronica queste informazioni sono “associate elettronicamente ai medesimi in fase di memorizzazione sul relativo carnet elettronico”. Non c’è alcun obbligo di firma, poiché questo è sostituito dall’associazione dei dati del buono pasto ad un numero - o codice - identificativo riconducibile al titolare stesso.

Si ricorda che a far data dal 1° luglio 2015 «Non concorrono a formare reddito (..) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente da datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione».

Il regolamento individua gli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, le caratteristiche dei buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili, al fine di garantire la libera ed effettiva concorrenza nel settore, l'equilibrato svolgimento dei rapporti tra i diversi operatori economici, ed un efficiente servizio ai consumatori.

Si accettano buoni pasto fino a un massimo di otto. Per la prima volta sarà consentito l'uso cumulativo dei tagliandi, seppure non oltre il limite di otto buoni.

La novità non è di poco conto perché dovrebbe sgombrare il campo da una serie di dubbi sulla possibilità di fruire dei benefici fiscali a seguito dell'utilizzo di più ticket in contemporanea, ad esempio per fare la spesa al supermercato.

Non solo, ma potrebbe anche contribuire a far decollare il mercato dei ticket in formato elettronico, penalizzato forse dalla combinazione dell'immediata tracciabilità degli stessi (e facile accertabilità degli abusi) con le incertezze interpretative.

Andiamo con ordine. Il decreto dello Sviluppo economico del 7 giugno 2017, n. 122, disciplina i servizi sostitutivi di mensa di cui al decreto legislativo 50/2016, il Codice dei contratti di appalto pubblici.

Pur essendo un provvedimento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici in realtà ha una portata piuttosto ampia, tanto è vero che individua «gli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, le caratteristiche dei buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili».

Il provvedimento è rilevante anche per le imprese private interessate da tali servizi. Rispetto all'articolo 285 del Dpr 207/2010, che disciplinava la medesima materia, è previsto un ampliamento degli esercizi convenzionati presso i quali si può usufruire del servizio di mensa e vengono introdotte dettagliate previsioni sul contenuto degli accordi tra società emittenti ed esercizi convenzionati.

In relazione agli esercenti che possono erogare il servizio sostitutivo di mensa, oltre alla vendita al dettaglio di generi alimentari e quelle per il consumo sul posto dei prodotti provenienti dai fondi di imprenditori agricoli e coltivatori, sono previsti anche gli agriturismi e gli ittiturismo.

Con riferimento ai termini di pagamento nei confronti degli esercizi convenzionati, la società emittente è tenuta a rispettare le disposizioni del decreto legislativo 231/2002, come modificato dal decreto legislativo 192/2012. Inoltre l'accordo deve contenere l'indicazione dello sconto incondizionato riconosciuto alla società emittente dai titolari degli esercizi convenzionati.

Dal punto di vista fiscale, la legge prevede che nessuna tassazione né contribuzione previdenziale è dovuta relativamente ai buoni pasto cartacei corrisposti ai lavoratori, fino a 5,29 euro al giorno, o in alternativa, fino a 7 euro per i ticket in formato elettronico (in quest'ultimo caso, con decorrenza 1°luglio 2015). Se si considera il numero degli otto buoni, il limite complessivo dovrebbe essere 42,32 euro nel caso di buoni cartacei e 56 euro nel caso dei ticket elettronici.

Finora, la non cumulabilità dei ticket poneva il sostituto di imposta nella scomoda situazione di dover decidere se l'utilizzo multiplo dei ticket non consentito dalla legge avesse ricadute anche fiscali. Ossia, se si dovessero applicare le ritenute fiscali e previdenziali sui valori eccedenti i 5,29 o i 7 euro giornalieri conseguenti l'utilizzo in contemporanea di più buoni.

Con il decreto 122/2017 la questione si semplifica, in quanto i limiti all'esenzione di 5,29 o 7 euro al giorno, dovrebbero essere relativi alla corretta erogazione dei ticket, giacché ne è consentito l'uso cumulativo fino a otto buoni. Perciò, il datore di lavoro dovrebbe innanzi tutto concentrarsi sulla corretta distribuzione dei tagliandi, più che sul loro corretto utilizzo.

A tal proposito, i ticket devono essere corrisposti alla totalità o a gruppi omogenei di lavoratori; i beneficiari possono essere dipendenti sia a tempo pieno che parziale e anche collaboratori; come base di calcolo, infine, i ticket agevolati vanno commisurati al numero di giorni in cui il lavoratore effettua la propria prestazione lavorativa.

I buoni pasto emessi in forma cartacea dovranno riportare – oltre al codice fiscale o alla ragione sociale del datore di lavoro, alla ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione, al valore facciale espresso in valuta corrente, al termine ultimo di utilizzo e ad uno spazio destinato all’apposizione della data di utilizzo, della firma del titolare e del timbro dell’esercizio convenzionato ove il buono viene utilizzato – anche la seguente dicitura: «il buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di otto buoni, né commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare».

Le medesime indicazioni saranno riportate anche sui buoni pasto emessi in forma elettronica attraverso un’associazione elettronica sul relativo carnet elettronico ed il titolare del buono apporrà la firma in via digitale al momento dell'utilizzo.



domenica 12 gennaio 2014

Buoni pasto limite esenzione per il 2014



I buoni pasto sono esenti da oneri fiscali e previdenziali fino a euro 5,29, le indennità di mensa, invece, comprendono sempre l’imposizioni di contributi; le uniche eccezioni a questa norma sono le indennità sostitutive corrisposte agli addetti alle strutture lavorative a carattere temporaneo, come gli addetti ai cantieri edili, o le unità produttive ubicate in zone dove mancano servizi di ristorazione; in questo caso valgono le regole per i buoni pasto. Tutto ciò vale anche per i nuovi collaboratori a progetto, assimilati ai dipendenti.

Non aumenterà la soglia di esenzione per i buoni pasto, che non continueranno a non formare reddito fino a 5,29 euro al giorno. Così come il via libera dell'Unione europea all'esenzione Iva per chi ha volumi d'affari fino a 65mila euro annui non avrà ripercussioni su chi è ora nel regime dei minimi: per continuare a pagare le tasse al 5% (senza versare Iva e Irap) bisognerà mantenere sempre come bussola – oltre agli altri requisiti richiesti – il limite annuo di ricavi di 30mila euro.

Chiusura anche sull'innalzamento della soglia dei ricavi fino a 65mila euro per i contribuenti minimi. Il costo in termini di minor gettito sarebbe di 29 milioni di euro all'anno ma il problema maggiore è la valutazione sulla «compatibilità comunitaria con la disciplina in materia di aiuti di Stato». Come a dire che senza il consenso dell'Unione europea su questo punto non si possono fare modifiche. In realtà, la richiesta nasce dal via libera comunitario all'innalzamento della soglia di esenzione dall'Iva per i contribuenti con volume d'affari fino a 65mila euro.

Mense aziendali per i dipendenti: in questo caso non opera il limite di euro 5,29, e l'aliquota iva del 4% (anziché 10%) è applicabile, oltre che alle mense interne, anche in pubblici esercizi essenzialmente sulla base e nei limiti di importo stabiliti in apposite convenzioni / appalti tra datore di lavoro e pubblico esercizio. Quest'ultimo però deve essere munito di apposita licenza e con spazi e locali destinati a fungere da mensa esterna per le imprese.

Ciò vale anche fornendo i pasti su vassoi presso il datore di lavoro, o tramite servizi convenzionati di mensa diffusa a mezzo di card elettroniche personalizzate e tracciate, o tramite distributori automatici in azienda.

Per evitare il limite di deducibilità di euro 5,29, tipico del buono pasto o ticket restaurant, occorre quindi che si configuri un vero servizio di mensa per i dipendenti e assimilati.

Esempio comparativo con valore erogato 5,29 euro:
INDENNITA' PAGATA IN BUSTA
Netto percepito 3,52 euro
Costo azienda 6,98 euro

BUONI PASTO
Netto percepito 5,29 euro
Costo azienda 5,29 euro
Esempio di spesa annua di una azienda che assegna la somma di 5,29 Euro al giorno per 220 giorni lavorativi a un lavoratore del terziario con un reddito lordo non superiore a 15.000 euro annui:

Costo per indennità di mensa in busta paga:
Importo netto annuo 1.163,80 euro
Irpef lavoro dipendente 347,63 euro
Inps carico dipendente 8,89% 147,48 euro
Inps carico azienda 28,98 % 497,34 euro
Costo totale azienda 2.156,25 euro

Costo per acquisto di buoni pasto:
Importo 1.163,80 euro

Ovviamente in entrambi i casi il superamento della quota di 5,29 euro/giorno comporta l’assoggettamento in busta paga di ritenute proporzionali e contributi per la differenza attribuita.


sabato 4 dicembre 2010

BUONI PASTO. A CHI SPETTANO?

Ricordo che i buoni pasto, pausa aziendale, spettano al personale dipendente con orario di lavoro articolato su cinque giorni o su turni di almeno otto ore continuative con relativa pausa di mezz'ora. Il buono pasto è attribuito, ed usufruibile per la giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua, immediatamente dopo l'orario ordinario di lavoro, ore di lavoro straordinario, considerato tale dai rispettivi

I buoni pasto devono essere esenti da oneri fiscali e previdenziali, mentre le indennità di mensa, comprendono sempre l’imposizioni di contributi.  Tutto ciò vale anche per i nuovi collaboratori a progetto, assimilati ai dipendenti secondo gli accordi aziendali e ai rispettivi CCNL.

Una regola da rispettare dovrebbe essere che il valore del buono pasto non deve essere rilevabile in via diretta ed immediata in quanto non espresso in termini monetar sul supporto cartaceo in cui il buono pasto s
i evidenzia. Inoltre i buoni pasto non dovrebbero essere cumulabili, nè commerciabili o convertibili in denaro. Difficilmente si verifica.

I buoni pasto possono essere considerati dei veri e propri rapporti contrattuali che legano diversi soggetti: tra cui la società che li emette; l’esercizio che effettua il servizio sostitutivo di mensa; il cliente (datore di lavoro) che acquista dall’emittente i buoni pasto e li rilascia al lavoratore dipendente per l’acquisto di alimenti presso l’esercizio convenzionato.

Il buono pasto per essere nella legge deve riportare: il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro; la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione; il valore facciale espresso in valuta corrente; il termine temporale di utilizzo; uno spazio riservato all’apposizione della data di utilizzo, della firma dell’utilizzatore e del timbro dell’esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato.

Una pillola sui buoni pasto.
L'Antitrust, secondo l’agenzia Ansa, ha avviato un'istruttoria per verificare se l'acquisto della società Ristochef da parte di Edenred Italia, titolare dei marchi Ticket Restaurant e City Time, possa causare effetti restrittivi della concorrenza nel settore dei buoni pasto. L'operazione potrebbe determinare il rafforzamento di una posizione dominante, visto che la società risulta il principale operatore di mercato. L'istruttoria dovrebbe comprendere anche la posizione della Edenred sul mercato dei voucher sociali.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
BlogItalia - La directory italiana dei blog