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sabato 16 febbraio 2013
Dati del CERVED: nel 2012 perse oltre 100.000 imprese
Il 2012 è stato l'anno più duro della crisi per il numero di imprese che hanno chiuso: tra fallimenti (12mila), liquidazioni (90mila), procedure non fallimentari (2mila) sono state 104mila le aziende italiane perse. Lo affermano dati Cerved che sono state 104mila le aziende italiane perse.
La forte crescita delle nuove forme di concordato preventivo è nata con la riforma entrata in vigore a settembre: Cerved, il gruppo specializzato nell'analisi della situazione finanziaria delle imprese, stima che nel solo quarto trimestre del 2012 siano state presentate circa 1.000 domande, soprattutto nella forma del concordato con riserva. Il dato totale sulla chiusura delle aziende l'anno scorso è stato superiore del 2,2% al record toccato nel 2011. «Il picco toccato dai fallimenti - commenta Gianandrea De Bernardis, amministratore delegato del Cerved - supera del 64% il valore registrato nel 2008, l'ultimo anno pre crisi: sono stati superati anche i livelli precedenti al 2007, quando i tribunali potevano dichiarare fallimenti anche per aziende di dimensioni microscopiche». Nel 2012 la recessione ha avuto un impatto violento nel comparto dei servizi (+3,1%) e nelle costruzioni (+2,7%), mentre la manifattura - pur con un numero di fallimenti che rimane a livelli critici - ha registrato un calo rispetto all'anno precedente (-6,3%). Dal punto di vista territoriale, le procedure sono fortemente aumentate nel Nord Ovest (+6,6%) e nel Centro (+4,7%), mentre sono rimaste ai livelli dell'anno precedente nel Sud e nelle Isole (-0,4%). Nel Nord Est i casi sono invece più chiaramente diminuiti (-4,3%), un dato compensato dal forte incremento delle liquidazioni, che ha portato il totale di chiusure in quell'area a superare quota 20mila (+8,6% sul 2011).
Quattrocentottanta occupati in meno al giorno. Tanto ci è costata la recessione più grave del Dopoguerra. I conti li ha fatti l'ufficio studi della Confartigianato in uno studio sul mercato del lavoro dal 2007 a oggi di prossima pubblicazione.
Gli occupati erano 23 milioni e 541 mila ad aprile 2008. Allora, giustamente, si diceva che una delle priorità dell'Italia era di aumentare il numero di persone che lavorano. L'aggiornamento degli obiettivi di Lisbona (Europa 2020) prevede infatti per l'Italia un target del 67-69% di occupati nella fascia d'età 20-64 anni da raggiungere entro il 2020. Eravamo al 63% nel 2008, cioè a meno quattro dall'obiettivo. Purtroppo la crisi mondiale ha cambiato il corso delle cose e la priorità è diventata un'altra: evitare la falcidia di posti di lavoro. Che purtroppo c'è stata. A dicembre 2012 gli occupati sono stati calcolati dall'Istat in 22 milioni e 723 mila: 818 mila in meno rispetto a quattro anni e mezzo prima, 480 posti persi al giorno, appunto. E il tasso di occupazione (20-64 anni) è sceso al 61%: il traguardo di «Europa 2020» si allontana. Ed è praticamente impossibile da raggiungere, secondo Confartigianato.
Infatti, se prendiamo a riferimento il tasso di variazione dell'occupazione previsto per il triennio 2013-2015 nel Documento di economia e finanza del governo, che è pari allo 0,6%, i livelli di occupazione pre crisi verranno ripristinati solo nel 2025, cioè fra 18 anni. Insomma, è lo stesso governo a non credere in un rilancio a breve dell'occupazione.
L'altro dato che colpisce analizzando il dossier è che in questi 5 anni a diminuire, di circa il 20%, sono stati gli occupati fino a 35 anni, scesi di quasi un milione e mezzo, mentre c'è stato un aumento di quasi 600 mila occupati con più di 55 anni. Abbiamo insomma molti più lavoratori anziani. Si tratta di una delle conseguenze dell'aumento dell'età pensionabile dovuto da ultimo alle riforme Sacconi e Fornero, certamente necessario, ma che evidentemente, avvenuto in coincidenza della grave crisi economica, ha tolto occasioni di lavoro ai giovani. E non c'è neppure da stupirsi se, sempre nel quinquennio, gli occupati a tempo pieno sono diminuiti del 5,1% mentre quelli a part-time aumentati dell'11,3%. I disoccupati sono raddoppiati: da 1,4 milioni prima della crisi a 2,8 milioni oggi.
Il poco lavoro che c'è è sempre più difficile da difendere. Spesso i dipendenti sono costretti ad accettare riduzioni di orario. Nelle situazioni più gravi intervengono gli ammortizzatori sociali, che negli ultimi 4 anni hanno raggiunto livelli record, per una spesa complessiva di 53 miliardi.
L'artigianato ha sofferto molto perché più presente nei settori con maggiore cedimento dell'occupazione, dal manifatturiero alle costruzioni. Imprenditori e lavoratori in proprio hanno subito una sorta di decimazione, passando dai quasi 4 milioni del 2008 ai 3,6 milioni di oggi. Giorgio Merletti, presidente di Confartigianato, lancia un messaggio disperato alle forze politiche: «Le drammatiche cifre sul calo di occupati sono il risultato delle debolezze strutturali del nostro mercato del lavoro penalizzato da tanti vincoli burocratici e gestionali, da un cuneo fiscale troppo elevato, dalla distanza tra scuola e mondo del lavoro. Inoltre, le recenti misure introdotte sulla flessibilità in entrata rischiano di comprimere ulteriormente le opportunità occupazionali».
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lunedì 31 dicembre 2012
Ministero del Lavoro e falsa partita Iva
Il ministero del Lavoro ha scelto una partenza morbida per l'azione di contrasto alle false partite Iva, cioè per quei lavoratori che vengono di fatto costretti ad aprire una posizione Iva per mascherare da lavoro autonomo posizioni di lavoro che sono in realtà di collaborazione coordinata e continuativa o anche di lavoro subordinato.
Con un decreto ministeriale e una circolare diramata dall'Ufficio ispettivo dello stesso ministero del Lavoro - si è precisato infatti che la presunzione di "falsa partita Iva" non si applica:
se la prestazione è svolta da un iscritto a un Ordine professionale
se il lavoratore è in possesso di una specifica "competenza", che (secondo la circolare) può derivare anche dal possesso di una laurea o di un diploma di scuola superiore (liceo o istituto professionale).
Infatti, il professionista iscritto a un Albo non deve provare l’attività autonoma ai fini dell’esclusione dalla presunzione di “falsa” partita IVA.
Comunque restano esclusi dalla presunzione di “falsa” partita IVA prevista dalla Riforma del Lavoro (L. n. 92/2012) i professionisti iscritti a un ordine, albo o elenco purché sia tenuto o controllato da una amministrazione pubblica e per la relativa iscrizione sia necessario un esame di Stato, oppure una valutazione di titoli. Simile discorso per le imprese artigiane e commerciali iscritte alla Camera di commercio e le federazioni sportive a condizione che per l'iscrizione non sia necessaria una semplice domanda, ma si assume come obbligo la valutazione di titoli e/o altre condizioni previste dai propri ordinamenti. E’ quanto ha chiarito il Ministero del Lavoro con la circolare n. 32/2012 definendo l'ambito di operatività del meccanismo presuntivo delle “false” partite IVA.
La Riforma del Lavoro all’art. 1, c. 26 ha inserito una norma volta a contrastare un utilizzo distorto delle prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo. In particolare, l’intenzione è stata quella di regolarizzare tutti quei lavoratori che si sono visti attirare dai propri datori di lavoro ad aprire una partita IVA, appunto “falsa”, al sol fine di evitare d’ingabbiarsi in contratti di lavoro che risultano più onerosi e costosi per chi offre lavoro.
In riferimento all’attività di verifica, il Ministero fa presente che il momento a partire dal quale si potrà esercitare una presunzione da parte degli organi ispettivi o dai lavoratori interessati, dipenderà dalla combinazione dei tre indici presuntivi:
se si farà valere la postazione fissa e il fatturato di oltre l'80%, la prima verifica potrà essere fatta non prima del 18 luglio 2014 (data di scadenza dei due anni solari previsti dalla legge);
qualora i parametri di controllo siano la durata della collaborazione e la postazione fissa;
la durata della collaborazione e il fatturato, la prima verifica non potrà essere effettuata prima del 2015 atteso che il biennio interessato sarà il 2013/2014.
Dalla circolare viene chiarito che per i primi due parametri la verifica potrà essere fatta solo a posteriori una volta che siano trascorsi i due anni stabiliti dalla legge anche se assumono un diverso criterio di calcolo. Il parametro degli 8 mesi va valutato rispetto all'anno civile (1 gennaio-31 dicembre); mentre per il parametro del fatturato occorre fare riferimento al biennio solare, vale a dire a un doppio periodo di 365 giorni decorrenti dal 18 luglio 2012 (data di entrata in vigore della Legge Fornero).
In ogni caso, precisa ancora la circolare, i controlli potranno avviarsi dal 18 luglio 2014, trascorsi cioè due anni dall'entrata in vigore della riforma del lavoro (la legge 92/2012). Questo perché la stessa riforma - nel modificare l'articolo 69 bis del decreto legislativo 276/2003 - prevede un tempo di due anni per verificare l'eventuale presenza di una prestazione di eccessiva prevalenza, resa cioè a un solo committente in esclusiva o in larghissima parte.
La presunzione dei collaboratori a progetto non opera: qualora siano riconosciute capacità teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi (diploma, laurea o qualifica professionale), oppure da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività; quando il titolare della partita IVA possa dimostrare un fatturato annuo non inferiore a 1,25 volte il minimo imponibile previsto per i contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali (che, per l’anno 2012, è pari a € 18.662,50). Affinché operi la suddetta esclusione è necessario che la sussistenza di entrambi i requisiti.
Con un decreto ministeriale e una circolare diramata dall'Ufficio ispettivo dello stesso ministero del Lavoro - si è precisato infatti che la presunzione di "falsa partita Iva" non si applica:
se la prestazione è svolta da un iscritto a un Ordine professionale
se il lavoratore è in possesso di una specifica "competenza", che (secondo la circolare) può derivare anche dal possesso di una laurea o di un diploma di scuola superiore (liceo o istituto professionale).
Infatti, il professionista iscritto a un Albo non deve provare l’attività autonoma ai fini dell’esclusione dalla presunzione di “falsa” partita IVA.
Comunque restano esclusi dalla presunzione di “falsa” partita IVA prevista dalla Riforma del Lavoro (L. n. 92/2012) i professionisti iscritti a un ordine, albo o elenco purché sia tenuto o controllato da una amministrazione pubblica e per la relativa iscrizione sia necessario un esame di Stato, oppure una valutazione di titoli. Simile discorso per le imprese artigiane e commerciali iscritte alla Camera di commercio e le federazioni sportive a condizione che per l'iscrizione non sia necessaria una semplice domanda, ma si assume come obbligo la valutazione di titoli e/o altre condizioni previste dai propri ordinamenti. E’ quanto ha chiarito il Ministero del Lavoro con la circolare n. 32/2012 definendo l'ambito di operatività del meccanismo presuntivo delle “false” partite IVA.
La Riforma del Lavoro all’art. 1, c. 26 ha inserito una norma volta a contrastare un utilizzo distorto delle prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo. In particolare, l’intenzione è stata quella di regolarizzare tutti quei lavoratori che si sono visti attirare dai propri datori di lavoro ad aprire una partita IVA, appunto “falsa”, al sol fine di evitare d’ingabbiarsi in contratti di lavoro che risultano più onerosi e costosi per chi offre lavoro.
In riferimento all’attività di verifica, il Ministero fa presente che il momento a partire dal quale si potrà esercitare una presunzione da parte degli organi ispettivi o dai lavoratori interessati, dipenderà dalla combinazione dei tre indici presuntivi:
se si farà valere la postazione fissa e il fatturato di oltre l'80%, la prima verifica potrà essere fatta non prima del 18 luglio 2014 (data di scadenza dei due anni solari previsti dalla legge);
qualora i parametri di controllo siano la durata della collaborazione e la postazione fissa;
la durata della collaborazione e il fatturato, la prima verifica non potrà essere effettuata prima del 2015 atteso che il biennio interessato sarà il 2013/2014.
Dalla circolare viene chiarito che per i primi due parametri la verifica potrà essere fatta solo a posteriori una volta che siano trascorsi i due anni stabiliti dalla legge anche se assumono un diverso criterio di calcolo. Il parametro degli 8 mesi va valutato rispetto all'anno civile (1 gennaio-31 dicembre); mentre per il parametro del fatturato occorre fare riferimento al biennio solare, vale a dire a un doppio periodo di 365 giorni decorrenti dal 18 luglio 2012 (data di entrata in vigore della Legge Fornero).
In ogni caso, precisa ancora la circolare, i controlli potranno avviarsi dal 18 luglio 2014, trascorsi cioè due anni dall'entrata in vigore della riforma del lavoro (la legge 92/2012). Questo perché la stessa riforma - nel modificare l'articolo 69 bis del decreto legislativo 276/2003 - prevede un tempo di due anni per verificare l'eventuale presenza di una prestazione di eccessiva prevalenza, resa cioè a un solo committente in esclusiva o in larghissima parte.
La presunzione dei collaboratori a progetto non opera: qualora siano riconosciute capacità teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi (diploma, laurea o qualifica professionale), oppure da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività; quando il titolare della partita IVA possa dimostrare un fatturato annuo non inferiore a 1,25 volte il minimo imponibile previsto per i contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali (che, per l’anno 2012, è pari a € 18.662,50). Affinché operi la suddetta esclusione è necessario che la sussistenza di entrambi i requisiti.
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