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giovedì 25 agosto 2016
Inps: bonus bebé le istruzioni per la richiesta
Il contributo una tantum per il sostegno di bambini nati nel 2014 in famiglie a basso reddito, cd Bonus Bebé, ammonta a 274 euro e viene erogato come importo aggiuntivo sulla Carta Acquisti.
L’INPS, con messaggio n. 3407 del 23 agosto 2016 fornisce le informazioni sul contributo una tantum per il sostegno di bambini nati o adottati nel 2014 in famiglie residenti a basso reddito, come previsto dal d.m. 23 giugno 2016 (Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2016) comunemente chiamato Bonus Bebé.
L’importo aggiuntivo verrà erogato a favore di:
a) nati nel 2014, beneficiari della Carta Acquisti Ordinaria
b) nati nel 2014 o minori adottati nel 2014, previa richiesta di Carta Acquisti , nei seguenti casi specifici:
1. nati nel 2014 non beneficiari della carta acquisti ordinaria;
2. adottati nel 2014, minori di 3 anni e non beneficiari della carta acquisti ordinaria;
3. adottati nel 2014 di età superiore ai 3 anni al momento della richiesta.
In questi casi l’importo una tantum verrà concesso per le domande di Carta Acquisti presentate entro il 16 novembre 2016, che dovranno essere presentate:
presso un ufficio postale in caso di beneficiari minori di 3 anni, come una normale Carta Acquisti;
–direttamente all’INPS in formato cartaceo, in caso di adottati di età superiore ai 3 anni
L’importo una tantum è pari a 275 euro e verrà disposto sulla Carta Acquisti da Poste Italiane, nel corso del primo bimestre 2017.
Il bonus spetta per le nascite e le adozioni tra il 1 ° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017. Ne hanno diritto i cittadini italiani, comunitari e stranieri (extracomunitari) e la misura dipende dall'Isee: se inferiore a 7 mila euro, il bonus annuo è di 1.920 euro per figlio (160 euro al mese); se pari o superiore a 7 mila euro e fino a 25 mila euro, è pari a 960 euro per figlio (80 euro al mese); se superiore a 25 mila euro non spetta. La provvidenza economica è corrisposta dall'Inps, a domanda, e il pagamento è effettuato in base alle modalità indicate dal richiedente. L'assegno è erogato per massimo 36 mensilità, a partire dal mese di nascita/ ingresso in famiglia.
Per il calcolo ISEE in particolare:
1) sono stati esclusi dal reddito ISEE i trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità;
2) sono state sostituite le spese (articolo 4, comma 4 lettere b), c) e d) del DPCM n. 159 del 2013) e le franchigie per i componenti disabili con una maggiorazione della scala di equivalenza dello 0,5 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente.
Al fine di recepire le variazioni normative apportate dall’articolo 2 sexies, sono stati approvati i nuovi modelli ISEE e le relative istruzioni. Tale nuova modulistica sostituisce, a decorrere dalla data di pubblicazione , i precedenti modelli ed istruzioni.
Invece l’erogazione sarà vincolata alla richiesta di carta acquisti: per i nati non già beneficiari della carta, per i bambini minori di 3 anni adottati e non beneficiari della carta, per gli adottati di età superiore. Le domande riferite a bambini con meno di 3 anni potranno essere presentate agli uffici postali, mentre per quelli di età superiore ci si dovrà rivolgere all’Inps utilizzando il modulo cartaceo allegato al messaggio 3407.
Il bonus è destinato alle famiglie a basso reddito, individuate in quelle beneficiarie della carta acquisti, lo strumento introdotto nel 2008 per alleviare le situazioni di povertà e che può essere chiesto da chi (in questo caso per conto del bambino) ha un determinato indicatore della situazione economica equivalente (attualmente deve essere inferiore a 6.788,61 euro).
L’importo di 275 euro, che sarà pagato nel primo bimestre 2017, potrebbe essere ridotto o incrementato in relazione al numero effettivo di beneficiari, in modo da utilizzare completamente i fondi a disposizione. L’Inps precisa che il termine per le richieste scade il 16 novembre. Il decreto prevede 90 giorni dall'entrata in vigore dello stesso, avvenuta il 19 agosto, per cui ci dovrebbe essere tempo fino al 17 novembre.
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mercoledì 26 marzo 2014
Stipendi manager cosa accadrà per il 2014
Moretti non ha detto cose sbagliate, forse il modo è discutibile. Ma chi governa aziende pubbliche, grandi o piccole, va valutato rispetto al mercato di riferimento». Lo stipendio della presidente di Tper Giuseppina Gualtieri (80.000 euro lordi l’anno) non si può nemmeno paragonare a quello (873.666 euro) così strenuamente difeso dal numero uno di Ferrovie. Ma il tema delle retribuzioni dei manager vale per chiunque diriga un’azienda pubblica. «È bene che ci siano dei limiti ma bisogna agire con chiarezza perché altrimenti fatta la legge ecco l’inganno. Non è la proprietà che conta ma come l’azienda opera.
Un’azienda pubblica si quota in Borsa ma le nomine sono sempre in capo al pubblico. In quel caso cosa si fa? Più che i tetti bisogna affrontare il tema dei criteri di scelta e degli obiettivi. Ci vogliono regole trasparenti altrimenti non si capisce nulla. Poi immagino che l’ad di Eni avrà sempre una retribuzione più vicina a quella di un’azienda privata piuttosto che a un dirigente pubblico
Sul tetto agli stipendi dei dirigenti pubblici, «piaccia o non piaccia», il governo «intende andare fino in fondo. È il modo di fare la pace con gli italiani». Poi la promessa di metter mano all'attuale gestione dei fondi Ue che «deve essere totalmente mutata», e la conferma di voler chiudere con il bicameralismo: «se non va a casa un certo modello istituzionale e politico smetto di fare politica e vado io per primo a casa». E' un Renzi a 360° , quello che oggi ha fatto visita a Scalea, in Calabria.
Nel corso della visita, iniziata incontrando gli studenti medi e proseguita con un faccia faccia con gli amministratori locali calabresi, Renzi ha spiegato che bisogna «sburocratizzare» il fronte degli aiuti comunitari, e che palazzo Chigi e il presidente del consiglio «faranno di tutto per non lasciare indietro nessuno». Altro tema del confronto con gli amministratori locali, lo «spread» e «l'emergenza» che si è creata nel rapporto «tra politica e cittadini. Non ce lo spiegano le elezioni francesi che c'è uno scollamento. C'è uno spread drammatico tra le istituzioni e i cittadini che i sindaci» sono in prima fila nel contrastare. La visita a Scalea è iniziata di primo mattino con un incontro con gli studenti di una scuola media con i quali si è soffermato sula condizione degli insegnati precari.
Nei loro confronti, ha spiegato il premier, «L'unico impegno che mi sento di poter prendereè la certezza delle regole: finora si è data una regola per poi subito cambiarla, adesso quando diamo le regole non possiamo più cambiarle». Renzi ha sottolineato di conoscere bene il problema: «Mia moglie è un'insegnante precaria». Riferendosi invece ai problemi specifici della regione, Renzi ha ammesso che che la Calabria deve affrontare un «grande problema di modernizzazione», cioè fare in modo che «nelle nostre aziende si possa garantire lavoro».
Ai ragazzi, il premier ha spiegato che l'idea guida dell'Esecutivo è quella di «smettere di pagare per il passato e iniziare a pagare per il futuro», sottolineando il paradosso di un paese che spende «più soldi per pagare i debiti di chi ha sperperato prima che per l'istruzione di chi verrà dopo: Paghiamo 80 miliardi di interessi sul debito e diamo 65 miliardi alla scuola. Il compito del mio governo è mettere un pochino più soldi nella scuola e un po' meno, mettendo a posto i conti, sui debiti».
lunedì 31 dicembre 2012
Ministero del Lavoro e falsa partita Iva
Il ministero del Lavoro ha scelto una partenza morbida per l'azione di contrasto alle false partite Iva, cioè per quei lavoratori che vengono di fatto costretti ad aprire una posizione Iva per mascherare da lavoro autonomo posizioni di lavoro che sono in realtà di collaborazione coordinata e continuativa o anche di lavoro subordinato.
Con un decreto ministeriale e una circolare diramata dall'Ufficio ispettivo dello stesso ministero del Lavoro - si è precisato infatti che la presunzione di "falsa partita Iva" non si applica:
se la prestazione è svolta da un iscritto a un Ordine professionale
se il lavoratore è in possesso di una specifica "competenza", che (secondo la circolare) può derivare anche dal possesso di una laurea o di un diploma di scuola superiore (liceo o istituto professionale).
Infatti, il professionista iscritto a un Albo non deve provare l’attività autonoma ai fini dell’esclusione dalla presunzione di “falsa” partita IVA.
Comunque restano esclusi dalla presunzione di “falsa” partita IVA prevista dalla Riforma del Lavoro (L. n. 92/2012) i professionisti iscritti a un ordine, albo o elenco purché sia tenuto o controllato da una amministrazione pubblica e per la relativa iscrizione sia necessario un esame di Stato, oppure una valutazione di titoli. Simile discorso per le imprese artigiane e commerciali iscritte alla Camera di commercio e le federazioni sportive a condizione che per l'iscrizione non sia necessaria una semplice domanda, ma si assume come obbligo la valutazione di titoli e/o altre condizioni previste dai propri ordinamenti. E’ quanto ha chiarito il Ministero del Lavoro con la circolare n. 32/2012 definendo l'ambito di operatività del meccanismo presuntivo delle “false” partite IVA.
La Riforma del Lavoro all’art. 1, c. 26 ha inserito una norma volta a contrastare un utilizzo distorto delle prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo. In particolare, l’intenzione è stata quella di regolarizzare tutti quei lavoratori che si sono visti attirare dai propri datori di lavoro ad aprire una partita IVA, appunto “falsa”, al sol fine di evitare d’ingabbiarsi in contratti di lavoro che risultano più onerosi e costosi per chi offre lavoro.
In riferimento all’attività di verifica, il Ministero fa presente che il momento a partire dal quale si potrà esercitare una presunzione da parte degli organi ispettivi o dai lavoratori interessati, dipenderà dalla combinazione dei tre indici presuntivi:
se si farà valere la postazione fissa e il fatturato di oltre l'80%, la prima verifica potrà essere fatta non prima del 18 luglio 2014 (data di scadenza dei due anni solari previsti dalla legge);
qualora i parametri di controllo siano la durata della collaborazione e la postazione fissa;
la durata della collaborazione e il fatturato, la prima verifica non potrà essere effettuata prima del 2015 atteso che il biennio interessato sarà il 2013/2014.
Dalla circolare viene chiarito che per i primi due parametri la verifica potrà essere fatta solo a posteriori una volta che siano trascorsi i due anni stabiliti dalla legge anche se assumono un diverso criterio di calcolo. Il parametro degli 8 mesi va valutato rispetto all'anno civile (1 gennaio-31 dicembre); mentre per il parametro del fatturato occorre fare riferimento al biennio solare, vale a dire a un doppio periodo di 365 giorni decorrenti dal 18 luglio 2012 (data di entrata in vigore della Legge Fornero).
In ogni caso, precisa ancora la circolare, i controlli potranno avviarsi dal 18 luglio 2014, trascorsi cioè due anni dall'entrata in vigore della riforma del lavoro (la legge 92/2012). Questo perché la stessa riforma - nel modificare l'articolo 69 bis del decreto legislativo 276/2003 - prevede un tempo di due anni per verificare l'eventuale presenza di una prestazione di eccessiva prevalenza, resa cioè a un solo committente in esclusiva o in larghissima parte.
La presunzione dei collaboratori a progetto non opera: qualora siano riconosciute capacità teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi (diploma, laurea o qualifica professionale), oppure da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività; quando il titolare della partita IVA possa dimostrare un fatturato annuo non inferiore a 1,25 volte il minimo imponibile previsto per i contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali (che, per l’anno 2012, è pari a € 18.662,50). Affinché operi la suddetta esclusione è necessario che la sussistenza di entrambi i requisiti.
Con un decreto ministeriale e una circolare diramata dall'Ufficio ispettivo dello stesso ministero del Lavoro - si è precisato infatti che la presunzione di "falsa partita Iva" non si applica:
se la prestazione è svolta da un iscritto a un Ordine professionale
se il lavoratore è in possesso di una specifica "competenza", che (secondo la circolare) può derivare anche dal possesso di una laurea o di un diploma di scuola superiore (liceo o istituto professionale).
Infatti, il professionista iscritto a un Albo non deve provare l’attività autonoma ai fini dell’esclusione dalla presunzione di “falsa” partita IVA.
Comunque restano esclusi dalla presunzione di “falsa” partita IVA prevista dalla Riforma del Lavoro (L. n. 92/2012) i professionisti iscritti a un ordine, albo o elenco purché sia tenuto o controllato da una amministrazione pubblica e per la relativa iscrizione sia necessario un esame di Stato, oppure una valutazione di titoli. Simile discorso per le imprese artigiane e commerciali iscritte alla Camera di commercio e le federazioni sportive a condizione che per l'iscrizione non sia necessaria una semplice domanda, ma si assume come obbligo la valutazione di titoli e/o altre condizioni previste dai propri ordinamenti. E’ quanto ha chiarito il Ministero del Lavoro con la circolare n. 32/2012 definendo l'ambito di operatività del meccanismo presuntivo delle “false” partite IVA.
La Riforma del Lavoro all’art. 1, c. 26 ha inserito una norma volta a contrastare un utilizzo distorto delle prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo. In particolare, l’intenzione è stata quella di regolarizzare tutti quei lavoratori che si sono visti attirare dai propri datori di lavoro ad aprire una partita IVA, appunto “falsa”, al sol fine di evitare d’ingabbiarsi in contratti di lavoro che risultano più onerosi e costosi per chi offre lavoro.
In riferimento all’attività di verifica, il Ministero fa presente che il momento a partire dal quale si potrà esercitare una presunzione da parte degli organi ispettivi o dai lavoratori interessati, dipenderà dalla combinazione dei tre indici presuntivi:
se si farà valere la postazione fissa e il fatturato di oltre l'80%, la prima verifica potrà essere fatta non prima del 18 luglio 2014 (data di scadenza dei due anni solari previsti dalla legge);
qualora i parametri di controllo siano la durata della collaborazione e la postazione fissa;
la durata della collaborazione e il fatturato, la prima verifica non potrà essere effettuata prima del 2015 atteso che il biennio interessato sarà il 2013/2014.
Dalla circolare viene chiarito che per i primi due parametri la verifica potrà essere fatta solo a posteriori una volta che siano trascorsi i due anni stabiliti dalla legge anche se assumono un diverso criterio di calcolo. Il parametro degli 8 mesi va valutato rispetto all'anno civile (1 gennaio-31 dicembre); mentre per il parametro del fatturato occorre fare riferimento al biennio solare, vale a dire a un doppio periodo di 365 giorni decorrenti dal 18 luglio 2012 (data di entrata in vigore della Legge Fornero).
In ogni caso, precisa ancora la circolare, i controlli potranno avviarsi dal 18 luglio 2014, trascorsi cioè due anni dall'entrata in vigore della riforma del lavoro (la legge 92/2012). Questo perché la stessa riforma - nel modificare l'articolo 69 bis del decreto legislativo 276/2003 - prevede un tempo di due anni per verificare l'eventuale presenza di una prestazione di eccessiva prevalenza, resa cioè a un solo committente in esclusiva o in larghissima parte.
La presunzione dei collaboratori a progetto non opera: qualora siano riconosciute capacità teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi (diploma, laurea o qualifica professionale), oppure da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività; quando il titolare della partita IVA possa dimostrare un fatturato annuo non inferiore a 1,25 volte il minimo imponibile previsto per i contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali (che, per l’anno 2012, è pari a € 18.662,50). Affinché operi la suddetta esclusione è necessario che la sussistenza di entrambi i requisiti.
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