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giovedì 8 ottobre 2015

INPS: bonus e assegno di maternità


Secondo le indicazioni dell’Inps, l’assegno famigliare viene corrisposto a nuclei composti da cittadini italiani e dell’Unione europea residenti, oppure di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, o, ancora, a immigrati titolari di permesso di soggiorno permanente, con tre o più figli di età inferiore a 18 anni, che rispecchino i limiti di reddito preposti dalle normative Isee per nuclei di almeno cinque componenti.

Possono accedere al beneficio:
• le lavoratrici dipendenti di amministrazioni pubbliche o di privati datori di lavoro;
• le lavoratrici iscritte alla gestione separata (ivi comprese le libere professioniste, che non risultino iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate, pertanto tenute al versamento della contribuzione in misura piena) che si trovino al momento di presentazione della domanda ancora negli 11 mesi successivi alla conclusione del periodo di congedo obbligatorio di maternità, e non abbiano fruito ancora di tutto il periodo di congedo parentale.

Le lavoratrici madri possono accedere al beneficio anche per più figli, presentando una domanda per ogni figlio purché ricorrano per ciascun figlio i requisiti sopra richiamati.

La dipendente perde il diritto al bonus (voucher) di maternità a partire dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro: lo chiarisce l‘INPS, che con il Messaggio 5805/2015 fornisce precisazioni sull’assegno destinato a servizi per l’infanzia, fruibile al posto del congedo parentale. Si tratta di un sussidio di 600 euro al mese per baby sitting o asilo.

Il voucher è legato al rapporto di lavoro attivo: viene riconosciuto dal giorno di presentazione della domanda e fino al giorno della cessazione del rapporto di lavoro.

Esempio: presentazione domanda 12 gennaio 2015, cessazione rapporto 12 marzo 2015 – alla madre lavoratrice saranno riconosciuti due mesi di beneficio, dal 13 gennaio al 12 marzo.

Se il rapporto di lavoro subisce modifiche, ad esempio con passaggio da tempo pieno a parziale, il voucher per i giorni successivi alla trasformazione saranno riconosciuti in modo proporzionale al nuovo orario di lavoro. Il mese è interamente riconosciuto per le frazioni inferiori a 15 giorni, se superiori ricade nel calcolo del part-time.

Esempio: madre lavoratrice con sei mesi di assegno, domanda 12 gennaio 2015 e modifica del rapporto di lavoro a part-time dal 28 aprile 2015: l’assegno pieno copre i giorni dal 13 gennaio al 28 aprile, ossia 3 mesi e 16 giorni, arrotondati a 4 mesi di beneficio intero più 2 mesi di assegno riproporzionato in ragione della percentuale di part-time. Se invece una lavoratrice a cui siano stati riconosciuti cinque mesi di beneficio, presenta domanda il 12 gennaio 2015 e la modifica da part-time a full-time è il 27 aprile, passano tre mesi e 15 giorni, e in questo caso sono solo due i mesi di beneficio intero, e tre quelli proporzionato al part-time.

Il beneficio consiste nelle seguenti forme di contributo, alternative tra loro:
1. contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati;
2. voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting.

L’importo del contributo è di 600,00 euro mensili ed è erogato per un periodo massimo di sei mesi (tre mesi per le lavoratrici iscritte alla gestione separata), divisibile solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione del congedo parentale, comportando conseguentemente la rinuncia dello stesso da parte della lavoratrice.

Le lavoratrici part-time potranno fruire del contributo in misura riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa, come da tabella allegata alle "Istruzioni per l'assegnazione dei contributi per l'acquisto dei servizi per l'infanzia".
Per ottenere l’assegno è necessario presentare domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro 90 giorni dalla nascita/adozione/affidamento preadottivo.

Poiché l’incentivo è divenuto operativo il 27 aprile 2015, per tutti i figli nati o adottati tra il 1° gennaio e il 27 aprile, il termine per la presentazione della domanda scade il 27 luglio 2015.

Se la domanda è stata presentata nei termini (entro i 90 giorni), il primo pagamento comprende l’importo delle mensilità sino a quel momento maturate. Se la domanda è tardiva l’assegno spetta a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

L’erogazione dell’assegno viene interrotta se si verifica uno dei seguenti eventi (che va comunicato all’INPS entro 30 giorni):
• decesso del figlio;
• revoca dell’adozione;
• decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
• affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda;
• affidamento del minore a terzi.


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