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domenica 20 novembre 2016

Assegno di natalità: domanda entro il 31 dicembre 2016



L’assegno di natalità concesso dall’Inps alle famiglie con reddito Isee basso per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, fino ai tre anni, è stato confermato anche per l’anno 2017. Il valore dell’ISEE è calcolato in riferimento al nucleo familiare del genitore richiedente. Qualora il figlio sia affidato temporaneamente ad una famiglia o persona singola, il requisito dell’ISEE è calcolato con riferimento al nucleo familiare del quale fa parte il minore affidato: precisamente, i minori in affidamento temporaneo sono considerati nuclei familiari a sé stanti ma l’affidatario ha facoltà di considerarli parte del proprio nucleo.

Coloro che hanno presentato domanda di assegno di natalità nel corso del 2015 e non hanno ancora provveduto nel 2016 alla presentazione della DSU - Dichiarazione Sostitutiva Unica, utile al rilascio dell’ISEE, devono provvedervi entro il prossimo 31 dicembre. E’ quanto ricorda l’INPS, che avverte che la mancata presentazione della DSU nei termini stabiliti comporterà, oltre alla perdita delle mensilità per il 2016, anche la decadenza della domanda di assegno presentata nel 2015. In tale caso l’interessato per accedere al beneficio dovrà presentare una nuova domanda nel 2017.

Gli interessati che hanno presentato domanda di assegno di natalità nel 2015 devono presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica per l’anno in corso entro e non oltre il prossimo 31 dicembre 2016. Questo adempimento è necessario ai fini dell’ISEE 2016: è quanto precisa l’INPS con messaggio 4255/2016.

Gestione delle domande
Dall’anno 2015 l’Istituto nazionale di previdenza sociale gestisce le domande di assegno di natalità di cui alla legge 190/2014, provvedendo al pagamento delle singole mensilità in favore dei soggetti aventi diritto. Le istruzioni in merito, erano state emanate dall’INPS con circolare n. 93 dell’8 maggio 2015.

In riferimento a tale prestazione, è stata effettuata una verifica nella procedura di gestione delle domande; in maniera specifica, è stato evidenziato che molti utenti, che hanno presentato domanda di assegno durante il 2015, non hanno ancora provveduto per l’anno in corso alla presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), utile al rilascio dell’ISEE per l’anno 2016, così come indicato nella sopracitata circolare.

l bonus natalità come lo definisce l’INPS, consiste nell’erogazione di un assegno di 80€ al mese per ogni figlio alle famiglie con un ISEE inferiore a 25mila euro, e di 160€ mensili a chi è in una fascia ISEE al di sotto di 7mila euro.

Fermo restando la soglia reddituale, tramite apposita richiesta all’Inps tutti i neo genitori o genitori adottivi (italiani, cittadini dell’UE o extracomunitari con permesso di soggiorno) possono fruire del bonus bebè 2016, ma solo fino al compimento del 3° anno di età del figlio naturale o adottivo.

La richiesta del bonus bebè va fatta entro 3 mesi dalla nascita o dall’arrivo in casa del bambino. Se la domanda viene fatta oltre i termini previsti, l’erogazione del bonus scatterà comunque dalla data di presentazione della stessa al compimento del 3° anno di vita del figlio e non si riceveranno gli arretrati.

Come abbiamo detto, questo è quanto previsto ora, ma la durata della concessione dell’assegno di natalità potrebbe essere rivista con l’inserimento del bonus bebè di 5 anni nella Legge di Stabilità 2017. Ricordiamo che la richiesta va presentata una sola volta per figlio e nel caso di gemelli la somma percepita va moltiplicata per il numero degli stessi.

Come fare domanda per il bonus bebè 2016? Basta inviare apposita domanda in via telematica attraverso il sito ufficiale dell’Inps dalla sezione Servizi online. Per accedere al sito e compilare la domanda è necessario avere il codice PIN rilasciato dall’Istituto.

Se non si è in possesso del PIN, in alternativa, si ci si può recare al proprio Patronato di fiducia o al Caf, oppure contattare il numero verde 803.164 da telefono fisso o 06 164.164 da cellulare.
Può presentare la domanda il genitore che sia in possesso dei seguenti requisiti :

1) Cittadinanza italiana oppure di uno Stato dell’Unione Europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di cui al riformato articolo 9 del Decreto Legislativo n.286/1998 e successive modificazioni. Ai fini dell’assegno, ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;

2) residenza in Italia;

3) convivenza con il figlio (il figlio ed il genitore richiedente devono essere coabitanti ed avere dimora abituale nello stesso Comune);

4) ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente, o del minore nei casi in cui lo stesso faccia nucleo a sé, al momento di presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, non superiore a 25.000 euro annui. L’ISEE di riferimento è l’ISEE minorenni del bambino per il quale si richiede l’assegno.

Nel caso in cui il figlio venga affidato temporaneamente a terzi, la domanda di assegno può essere presentata dall’affidatario. L’assegno è concesso in relazione ad affidamenti temporanei disposti presso una famiglia oppure una persona singola, a beneficio del nucleo familiare presso cui il minore è collocato temporaneamente.

Se il genitore che ha i requisiti per avere l’assegno è minorenne o incapace di agire per altri motivi, la domanda è presentata, in nome e per conto del genitore minorenne/incapace, dal suo legale rappresentante.



giovedì 8 ottobre 2015

INPS: bonus e assegno di maternità


Secondo le indicazioni dell’Inps, l’assegno famigliare viene corrisposto a nuclei composti da cittadini italiani e dell’Unione europea residenti, oppure di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, o, ancora, a immigrati titolari di permesso di soggiorno permanente, con tre o più figli di età inferiore a 18 anni, che rispecchino i limiti di reddito preposti dalle normative Isee per nuclei di almeno cinque componenti.

Possono accedere al beneficio:
• le lavoratrici dipendenti di amministrazioni pubbliche o di privati datori di lavoro;
• le lavoratrici iscritte alla gestione separata (ivi comprese le libere professioniste, che non risultino iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate, pertanto tenute al versamento della contribuzione in misura piena) che si trovino al momento di presentazione della domanda ancora negli 11 mesi successivi alla conclusione del periodo di congedo obbligatorio di maternità, e non abbiano fruito ancora di tutto il periodo di congedo parentale.

Le lavoratrici madri possono accedere al beneficio anche per più figli, presentando una domanda per ogni figlio purché ricorrano per ciascun figlio i requisiti sopra richiamati.

La dipendente perde il diritto al bonus (voucher) di maternità a partire dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro: lo chiarisce l‘INPS, che con il Messaggio 5805/2015 fornisce precisazioni sull’assegno destinato a servizi per l’infanzia, fruibile al posto del congedo parentale. Si tratta di un sussidio di 600 euro al mese per baby sitting o asilo.

Il voucher è legato al rapporto di lavoro attivo: viene riconosciuto dal giorno di presentazione della domanda e fino al giorno della cessazione del rapporto di lavoro.

Esempio: presentazione domanda 12 gennaio 2015, cessazione rapporto 12 marzo 2015 – alla madre lavoratrice saranno riconosciuti due mesi di beneficio, dal 13 gennaio al 12 marzo.

Se il rapporto di lavoro subisce modifiche, ad esempio con passaggio da tempo pieno a parziale, il voucher per i giorni successivi alla trasformazione saranno riconosciuti in modo proporzionale al nuovo orario di lavoro. Il mese è interamente riconosciuto per le frazioni inferiori a 15 giorni, se superiori ricade nel calcolo del part-time.

Esempio: madre lavoratrice con sei mesi di assegno, domanda 12 gennaio 2015 e modifica del rapporto di lavoro a part-time dal 28 aprile 2015: l’assegno pieno copre i giorni dal 13 gennaio al 28 aprile, ossia 3 mesi e 16 giorni, arrotondati a 4 mesi di beneficio intero più 2 mesi di assegno riproporzionato in ragione della percentuale di part-time. Se invece una lavoratrice a cui siano stati riconosciuti cinque mesi di beneficio, presenta domanda il 12 gennaio 2015 e la modifica da part-time a full-time è il 27 aprile, passano tre mesi e 15 giorni, e in questo caso sono solo due i mesi di beneficio intero, e tre quelli proporzionato al part-time.

Il beneficio consiste nelle seguenti forme di contributo, alternative tra loro:
1. contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati;
2. voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting.

L’importo del contributo è di 600,00 euro mensili ed è erogato per un periodo massimo di sei mesi (tre mesi per le lavoratrici iscritte alla gestione separata), divisibile solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione del congedo parentale, comportando conseguentemente la rinuncia dello stesso da parte della lavoratrice.

Le lavoratrici part-time potranno fruire del contributo in misura riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa, come da tabella allegata alle "Istruzioni per l'assegnazione dei contributi per l'acquisto dei servizi per l'infanzia".
Per ottenere l’assegno è necessario presentare domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro 90 giorni dalla nascita/adozione/affidamento preadottivo.

Poiché l’incentivo è divenuto operativo il 27 aprile 2015, per tutti i figli nati o adottati tra il 1° gennaio e il 27 aprile, il termine per la presentazione della domanda scade il 27 luglio 2015.

Se la domanda è stata presentata nei termini (entro i 90 giorni), il primo pagamento comprende l’importo delle mensilità sino a quel momento maturate. Se la domanda è tardiva l’assegno spetta a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

L’erogazione dell’assegno viene interrotta se si verifica uno dei seguenti eventi (che va comunicato all’INPS entro 30 giorni):
• decesso del figlio;
• revoca dell’adozione;
• decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
• affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda;
• affidamento del minore a terzi.


venerdì 8 maggio 2015

Bonus bebè: ecco le istruzioni dell’Inps



L’Inps ha pubblicato la circolare numero 93 del 8 maggio 2015 contenente le istruzioni operative su come richiedere il bonus bebè 2015. L’assegno è riconosciuto, a beneficio dei nuclei familiari, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 fino ai tre anni di vita del bambino oppure fino ai tre anni dall'ingresso del figlio adottivo nel nucleo familiare a seguito dell’adozione.

La domanda può essere presentata da uno dei genitori che siano cittadini italiani o comunitari oppure cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo. Al momento della domanda il richiedente deve essere residente in Italia e convivente con il figlio per il quale si richiede l’assegno. Una condizione essenziale per accedere all’assegno è il possesso di un Isee, in corso di validità con un valore non superiore a 25mila euro annui.

Il pagamento mensile dell’assegno è effettuato dall’INPS direttamente al richiedente. Se la domanda è stata presentata nei termini di legge (entro i 90 giorni), il primo pagamento comprende l’importo delle mensilità sino a quel momento maturate.

Esempio 1: bambino nato il 31 agosto 2015 – domanda presentata ad ottobre 2015 – il primo pagamento – che, nell’esempio, è effettuato a novembre 2015 - comprende le rate di agosto, settembre ed ottobre 2015.

Esempio 2: bambino nato il 1° ottobre 2016 (compimento dei tre anni di vita il 1° ottobre 2019) - ISEE inferiore a 7.000 euro - assegno annuo pari ad euro 1.920 (quota mensile pari ad 160 euro) – domanda presentata nei termini - l’assegno, in presenza dei requisiti di legge, e con ISEE costante, è pagato per tre mensilità nel 2016 (da ottobre a dicembre 2016),  per 12 mensilità nel 2017, per 12 mensilità nel 2018, per 9 mensilità nel 2019 (da gennaio a settembre 2019).

L’erogazione del beneficio, cessa – oltre che per il raggiungimento dei tre anni previsti dalla legge (terzo anno di vita del bambino oppure terzo anno dall’ingresso in famiglia del minore a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo) - al verificarsi di una delle cause di decadenza:

decesso del figlio;

revoca dell’adozione;

decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;

affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda;

affidamento del minore a terzi.

L’assegno termina anche nel caso di raggiungimento della maggiore età del figlio adottato.

Il bonus decorre dalla data di nascita o di ingresso in famiglia ed è corrisposto in rate mensili da 80 euro dall’Inps fino al terzo anno di vita del bambino, oppure fino al terzo anno dall’ingresso in famiglia del figlio adottato o in affido preadottivo. Per i nuclei familiari con un Isee non superiore a 7mila euro annui, l’importo è corrisposto in rate mensili di 160 euro con le stesse decorrenze e durate.

La domanda per accedere al bonus bebé può essere presentata dal genitore, anche affidatario, in presenza dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana, oppure di uno Stato dell’Unione Europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Ai fini del presente beneficio ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria:

- residenza in Italia;

- convivenza con il figlio: il figlio ed il genitore richiedente devono essere coabitanti ed avere dimora abituale nello stesso comune;

- ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente, oppure del minore nei casi in cui lo stesso faccia nucleo a sé, non superiore ai 25.000 euro all’anno.

Tutti i requisiti devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda.

Nel caso in cui il genitore fosse minorenne o incapace di agire per altri motivi, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante in nome e per conto del genitore incapace. I predetti requisiti devono essere comunque posseduti dal genitore minorenne o incapace.

Nel caso in cui il figlio venga affidato temporaneamente a terzi, la domanda di assegno può essere presentata dall’affidatario. Si precisa che l’assegno è concesso in relazione ad affidamenti temporanei disposti presso una famiglia oppure una persona singola a beneficio del nucleo familiare presso cui il minore è collocato temporaneamente.

La domanda per ricevere il bonus bebè deve essere presentata all’INPS esclusivamente in via telematica mediante una delle seguenti modalità:

- WEB - Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto (www.inps.it - Servizi on line);

- Contact Center Integrato - numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);

- Patronati, attraverso i servizi offerti dagli stessi.

Per inviare la domanda, occorrerà seguire il seguente percorso: -> Servizi per il cittadino -> Autenticazione con PIN -> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> Assegno di natalità – Bonus bebè.

Sul sito dell’INPS, nella sezione moduli, è presente anche un modulo facsimile che ripropone le maschere del servizio on line.

Il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda è consultabile sul sito web istituzionale, mediante accesso al proprio profilo dello sportello virtuale attraverso il seguente percorso: -> Servizi per il cittadino -> Autenticazione con PIN -> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> Assegno di natalità – Bonus bebè -> Consultazione domande -> Documenti correlati.

La domanda per accedere all’assegni può essere presentata, una sola volta, per ciascun figlio nato o adottato o in affido preadottivo nel triennio 2015-2017.

I richiedenti dovranno inoltre presentare annualmente la Dichiarazione Sostituiva Unica.

L’INPS elenca alcuni casi particolari in cui può essere presentata più di una domanda di assegno per lo stesso minore:

1) Nel caso di figlio nato o adottato o in affido preadottivo, la domanda può essere presentata da uno dei genitori entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo. Come già anticipato, in tale caso l’assegno spetta a decorrere dal mese di nascita o di ingresso in famiglia del figlio adottato a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo.

2) Qualora l’assegno sia stato già concesso ad uno dei genitori e, successivamente, il figlio venga affidato in via esclusiva all'altro genitore, o adottato solo dall'altro genitore, il primo decade dal diritto all'assegno, e quindi il genitore affidatario o adottivo può presentare una nuova domanda entro i 90 giorni dall'emanazione del provvedimento giudiziario di affido o di adozione. In tale caso, l’assegno spetta al genitore affidatario dal mese successivo a quello di emanazione del citato provvedimento.

3) Nel caso di provvedimento di decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale del genitore che ha ottenuto il beneficio, l’altro genitore può presentare una nuova domanda entro il termine di 90 giorni dall'emanazione del provvedimento del giudice. In tale caso, l’assegno spetta a tale genitore a decorrere dal mese successivo a quello di emanazione del provvedimento giudiziario.

4) Qualora il minore venga affidato temporaneamente ad una famiglia o persona singola, la domanda può essere presentata dall'affidatario entro il termine di 90 giorni dall'emanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare. In tale caso l’assegno spetta a decorrere dal mese di emanazione del provvedimento di affido del Tribunale oppure del provvedimento di affido emanato dai servizi sociali (reso esecutivo dal giudice).

5) In caso di rinuncia al beneficio a favore dell’altro genitore, quest’ultimo può presentare una nuova domanda di assegno entro 90 giorni dalla rinuncia espressa. L’erogazione dell’assegno, verificati i requisiti di legge in capo al nuovo richiedente, riprenderà secondo la durata complessivamente già concessa e nelle modalità indicate nella nuova domanda.

6) In caso di decesso del genitore richiedente, l’erogazione dell’assegno prosegue a favore dell’altro genitore convivente col figlio. A tale fine quest’ultimo, fornirà all'Istituto gli elementi informativi necessari per la prosecuzione dell’assegno secondo le modalità prescelte, entro 90 giorni dalla data del decesso.

Qualora la domanda sia presentata oltre i predetti termini di 90 giorni, l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.




lunedì 20 ottobre 2014

Bonus 80 per le mamme e per quelle che non lavorano?




Ma chi potrebbe mai lamentarsi di un Premier che vuole dare soldi alle neo-mamme? Qualcuno potrebbe riflettere e portare qualche obiezione. La prima è sul tetto massimo di reddito (90.000 euro) per poter accedere al bonus: perché lo Stato (cioè tutti noi) dovrebbe regalare 80 euro al mese a una famiglia che ha già entrate annuali di 70.000 od 89.000 euro annui?. Non sono pochi.

Il nuovo Bonus bebè 2015 voluto da Renzi sarà destinato a tutte le neomamme di famiglie il cui reddito annuo complessivo non supera i 90 mila euro lordi: un tetto abbastanza alto. Lo stanziamento da parte del Tesoro per questa nuova misura ammonterebbe secondo indiscrezioni a 500 milioni di euro per il 2015, che dovrebbe raddoppiare per il 2016 e triplicare per il 2017.

Sarebbe più sensato fissare un tetto di gran lunga inferiore e aumentare la cifra del Bonus-bebé, in modo tale da offrire un sostegno più concreto e meglio mirato alle famiglie che ne hanno davvero bisogno.

Il principio del governo è quello di dare un premio di consolazione a pioggia, cioè al numero maggiore di italiani possibile, scegliendoli però nelle fasce sociali giuste per consolidare il proprio bacino elettorale. Cioè non a disoccupati o sfortunati di varia specie, quelli probabilmente non  vanno a votare. Bisogna lusingare gli italiani che, nonostante la crisi e alla faccia dei suddetti sfortunati, ancora se la cavano e non hanno interesse a stravolgere lo status quo.

Lo spot pubblicitario annunciato trionfalmente nel salotto di Canale 5 in verità impallidisce nel confronto con i paesi dell'Unione.

Infatti, se si fanno confronti con le politiche assistenziali del resto della comunità europea si evidenzia che non un vero peso sociale. In Francia Ogni famiglia riceve 130 euro al mese per figlio, andando a crescere per ogni ulteriore figlio a carico. Chi ha più di tre figli a carico ottiene ulteriori benefici a partire dall'undicesimo anno di età. In più per il 90 per cento delle mamme francesi è previsto un bonus da quasi mille euro a partire dal settimo mese di gravidanza, per sostenere le prime spese per il nascituro. In totale una famiglia dal reddito medio riceve dallo Stato d'oltralpe circa 7mila euro di sussidi per ogni figlio.

Oltre al sussidio in denaro il vero surplus in Francia è costituito dalle infrastrutture offerte alle famiglie. Si va dal servizio di infermiere a domicilio per le madri che devono affrontare il post parto alla capillare diffusione degli asili nido di cui il governo paga oltre il 66 per cento delle rette. In Italia si deve ancora risolvere il problema delle chilometriche liste di attesa per i rari asili pubblici.

La Francia è agli antipodi rispetto al nostro sistema assistenziale alle famiglie, ma anche nel confronto con paesi meno "organizzati" il nostro paese ne esce malconcio. L'Inghilterra e la Svezia per una famiglia con due figli staccano un assegno di 250 euro. La Germania per incentivare il tasso di natalità più basso d'Europa devolve a ogni famiglia 184 euro per figlio. In Belgio ogni figlio garantisce un bonus minimo di 90 euro mensile cui si aggiunge un "bonus per la nascita" di 1223 euro che diminuisce a 920 euro dal secondo figlio in poi. La Finlandia garantisce un sussidio alle famiglie fino ai 17 anni dei figli.

Con questo bonus bebe non aiuta a chi è già precario nel mondo del lavoro ancora di più quel poco di lavoro che c'è, che non fa nulla per i disoccupati senza reddito. Infatti, il nuovo "bonus" viene elargito a piene mani anche alle mamme che hanno redditi elevati e che conoscono a mala pena il costo dei pannolini e dei biberon perché è un esborso che non incide nel loro lauto budget familiare.

In Italia le donne che hanno un bambino possono ottenere il bonus bebé se lavorano, oppure hanno diritto all'assegno di maternità dei comuni se sono disoccupate. Il premier Renzi, però, promette che ci sarà anche un bonus di 80 euro per le neomamme. E per le altre mamme?

L’Assegno di maternità dei comuni. E’ l’Istituto di previdenza nazionale che informa dell’esistenza di un sussidio di maternità anche per le mamme disoccupate. Si tratta di un assegno che la madre non lavoratrice deve chiedere al proprio Comune di residenza. Vale sia per le mamme naturali, sia per quelle adottive o affidatarie di un minore che non abbia compiuto 6 anni.

La mamma lavoratrice può fare la richiesta anche per questo sussidio a patto che non abbia diritto all’assegno di maternità INPS, oppure ad una retribuzione per il periodo di maternità. Si può chiedere anche l’erogazione del contributo in misura ridotta quando l’importo dell’indennità è inferiore all’assegno.

Questo sussidio è sia per le mamme italiane, sia per le mamme comunitarie residenti in Italia al momento del parto o dell’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato. L’assegno ha un importo complessivo di 1545,55 euro per le mamme disoccupate ma devono essere certificati i redditi e i patrimoni, quindi l’ISE alla data di nascita del figlio. Riguardo la tempistica è necessario sapere che va richiesto entro i 6 mesi dalla nascita del bambino o dal suo ingresso in famiglia.

L’assegno è pagato dall’INPS dopo che il Comune ha trasmetto tutti i dati della madre necessari per il pagamento.


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