Visualizzazione post con etichetta collaboratori. contratto di lavoro. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta collaboratori. contratto di lavoro. Mostra tutti i post

giovedì 30 gennaio 2014

Aliquote contributive gestione separata INPS 2014




Con la Legge 147/2013 o Legge di Stabilità 2014, pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 27/12/2013 sono entrate in vigore dal 1 gennaio 2014 le nuove aliquote gestione separata INPS 2014. In particolare tali aliquote già soggette ad aumento progressivo dell’1%, sono state leggermente ritoccate, è stata fatta una ulteriore distinzione tra lavoratori autonomi titolari di Partita Iva e lavoratori autonomi privi di Partita IVA.

Le nuove aliquote gestione separata INPS dovute, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata, in applicazione della legge n. 326/2003 e successive modifiche, sono le seguenti:

Collaboratori già iscritti ad una gestione previdenziale obbligatoria e titolari di pensione: 22%;

Collaboratori privi di altra tutela previdenziale: 27,72%.

Come detto sopra la legge di stabilità ha introdotto una ulteriore distinzione tra soggetti iscritti esclusivamente alla gestione separata INPS titolari di Partita IVA e lavoratori autonomi privi di partita IVA iscritti alla sola gestione separata. Le nuove aliquote contributive per il 2014 saranno in questo caso:

soggetti non titolari di partita IVA non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati: 28,72%;

soggetti titolari di partita IVA non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati: 27,72%.

Le percentuali sopra indicate non sono state ancora ufficializzate dall’INPS, da cui attendiamo una circolare definitiva, ma introdotte, come detto prima, dalla legge di stabilità n. 147/2013 al comma 491, che ha anche previsto per l’anno 2015 l’aumento dal 22% al 23,5% per i soggetti già iscritti ad una gestione obbligatoria e per i titolari di pensione.

Rimane confermata per gli iscritti che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria l’ulteriore aliquota contributiva per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale. Questa aliquota contributiva aggiuntiva, è pari allo 0,72%.

Le nuove aliquote contributive dovute, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata, in applicazione della legge n. 326/2003 e successive modifiche.


Aliquote inps gestione separata anno 2014 (comma 491 legge n. 147 del 27/12/2013)

Le nuove aliquote contributive dovute, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata, in applicazione della legge n. 326/2003 e successive modifiche, sono le seguenti:

Categoria aliquota 2014

Collaboratori già iscritti ad una gestione previdenziale obbligatoria e titolari di pensione  22% (*)

Collaboratori privi di altra tutela previdenziale  28,72 % (**)

In evidenza:

Le percentuali sopra indicate non sono state ancora ufficializzate dall’INPS, ma modificate, in parte, dalla legge di stabilità n. 147/2013 c. 491, che ha anche previsto per l’anno 2015 l’aumento dal 22% al 23,5% per i soggetti già iscritti ad una gestione obbligatoria e per i titolari di pensione.

(*) la legge di stabilità n. 147/2013 (art. 1 c. 491), per i soggetti già iscritti a una gestione obbligatoria e per i titolari di pensione, ha previsto per l'anno 204 l'aumento di due punti, portandola dal 20% al 22%, prevedendo anche per l'anno 2015 l'aumento di un punto e mezzo, portandola al 23,5%.

(**) la legge 28/6/2012 n. 92 (art.2) ha previsto, per i soggetti iscritti ala gestione separata INPS privi di alcuna copertura previdenziale, per l'anno 2014, l'aumento di un punto, portandola dal 27,72% al 28,72%. Si evidenzia che tale aumento, previsto per l'anno 2014, non si applica ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA, iscritti alla gestione separata, privi di altra copertura previdenziale obbligatoria o che non siano pensionati (legge n. 147/2013, art. 1, co. 744).

Si Ricorda inoltre che:  la contribuzione INPS segue il criterio di cassa, pertanto i compensi di competenza anno 2013, da liquidarsi nel corso dell’anno 2014, subiscono le nuove aliquote. L’onere contributivo è ripartito in misura pari a : • 2/3 a carico del committente;• 1/3 a carico del collaboratore.

L’iscrizione alla Gestione Separata INPS è a cura del collaboratore utilizzando la prevista modulistica.

Il versamento all’INPS è a cura del committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso, utilizzando il mod. F24EP.

 Lavoro autonomo occasionale: trattamento previdenziale

Si ricorda che l’art. 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 dispone che:

“…A decorrere dal 1° gennaio 2004 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000. Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata…”.

Pertanto, dal 1° gennaio 2004 sono assoggettati all’obbligo assicurativo e contributivo presso la Gestione separata INPS i lavoratori autonomi occasionali, percettori di redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente, di cui art. 67, comma 1, lettera I, del TUIR n. 917/86, al raggiungimento di un reddito annuo, derivante da tale attività, superiore a € 5.000,00, a prescindere dal numero dei committenti delle prestazioni occasionali.

Per quanto riguarda la determinazione della percentuale del contributo dovuto alla Gestione separata INPS, nonchè le modalità di versamento, così come stabilisce la legge n. 326/03, "si applicano le modalità ed i tempi previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata..." .

Pertanto, dal 1° gennaio 2004, sono assoggettati all'obbligo assicurativo e contributivo presso la gestione separata INPS i lavoratori autonomi occasionali, percettori di redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente, di cui all'art. 67, co. 1, lett. l) del TUIR (DPR n. 917/86), al raggiungimento di un reddito annuo, derivante da tale attività, superiore a € 5.000,00, a prescindere dal numero dei committenti delle prestazioni occasionali.

Per quanto riguarda la determinazione della percentuale del contributo dovuto alla gestione separata INPS, nonché le modalità di versamento, così come stabilisce la legge n. 326/2003, "si applicano le modalità ed i tempi previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata...".
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
BlogItalia - La directory italiana dei blog