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giovedì 8 ottobre 2015

I congedi di maternità, paternità e parentali come cambiano


Per quest’anno i genitori possono chiedere il congedo non più fino a 8 ma fino a 12 anni di vita del bambino. Inoltre, il Jobs Act alza anche da 3 a 6 anni i limiti temporali di indennizzo, nel quale il genitore in congedo percepisce il 30% dello stipendio. La stessa norma si applica ai casi di adozione o affidamento. La riforma  consente ai genitori lavoratori o lavoratrici dipendenti di fruire dei periodi di congedo parentale residui fino a 12 anni di vita del figlio oppure fino ai 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato. Tale estensione è possibile per i periodi di congedo fruiti dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015.

Inoltre i periodi congedo parentale fruiti da 3 a 6 anni di vita del figlio oppure da 3 a 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato sono indennizzati, entro il limite massimo complessivo tra i due genitori di 6 mesi, nella misura del 30% della retribuzione media giornaliera, a prescindere dalle condizioni di reddito del genitore richiedente.

I periodi di congedo parentale fruiti tra gli 8 anni ed i 12 anni di vita del bambino, oppure tra gli 8 anni ed i 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, non sono in ogni caso indennizzabili.

Resta possibile estendere l’indennizzo per periodi di congedo ulteriori rispetto ai 6 mesi, oppure fra i 6 e gli 8 anni del bambino, se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria. Tale limite di reddito, annualmente rivalutato, è pari per l’anno 2015 ad euro 6mila 531,07. I periodi che vanno dagli 8 ai 12 anni di vita del figlio, non sono mai indennizzabili. La fruizione del congedo parentale è sempre coperta da contribuzione figurativa fino ai 12 anni del figlio (quindi anche per i periodi non indennizzati).

Nel caso in cui i genitori abbiano già fruito solo in parte del congedo parentale nei primi 8 anni di vita del figlio, possono utilizzare i giorni rimanenti fino al compimento del 12esimo anno di età, a partire dal 25 giugno. In questo caso, come spiegato dall’INPS per il solo mese di luglio si presenta domanda cartacea usando l’apposito modulo INPS, per consentire l’adeguamento del sistema informatico per la richiesta online (che continua a funzionare per le richieste relative ai primi 8 anni di vita del bambino). La norma si applica anche per i casi di adozione e affidamento, in questo caso i 12 anni partono dall’ingresso del minore in famiglia (i congedi non possono comunque essere fruiti quando il figlio diventa maggiorenne).

Durata del congedo

limite individuale pari a 6 mesi, elevabile a 7 nel caso in cui il padre lavoratore dipendente fruisca di almeno 3 mesi di congedo parentale;

limite complessivo tra i genitori pari a 10 mesi, elevabili a 11 nel caso in cui il padre fruisca di congedo parentale per un periodo non inferiore a 3 mesi;

limite per il genitore solo pari a 10 mesi;

periodi di congedo parentale fruiti nell’arco temporale dagli 8 anni ai 12 anni di vita del bambino, oppure dagli 8 anni ai 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato non sono in alcun caso indennizzati.

Rispetto alla disciplina previgente - che individuava negli 8 anni di vita del bambino, oppure negli 8 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, il limite temporale oltre il quale non era più possibile fruire del congedo parentale – l’attuale disciplina estende l’arco temporale di fruibilità del congedo dagli 8 ai 12 anni.

Esempio: genitore “solo” di un figlio che ha già 11 anni di vita, per il quale residuino ancora 10 mesi di congedo parentale. Il congedo è fruibile fino ai 12 anni di vita ma non è indennizzabile.
genitore, lavoratrice o lavoratore dipendente, ha diritto all’indennità di congedo parentale, pari al 30% della retribuzione media giornaliera, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi, fruiti entro i 6 anni di vita del bambino oppure entro i 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato.

Quindi, rispetto alla disciplina precedente - che prevedeva l’indennizzo del 30% per un periodo complessivo di sei mesi di congedo parentale fruito fino a 3 anni di vita del bambino, oppure fino a 3 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato – l’attuale disciplina comporta che anche i periodi di congedo parentale fruiti dai 3 a 6 anni siano indennizzati a prescindere dal reddito del genitore richiedente.

Esempio 1: genitore di un figlio che ha 5 anni, per il quale residuino ancora periodi di congedo parentale. Questi periodi residui, se fruiti tra il 25 giugno ed il 31 dicembre 2015, danno diritto all’indennità al 30% purché i periodi di congedo fruiti da entrambi i genitori non superino i 6 mesi.

Se la fruizione dei periodi supera i 6 mesi complessivi tra i genitori, il congedo è indennizzabile subordinatamente alle condizioni di reddito.

Le finalità delle misure del provvedimento sono quelle precipue di tutelare la maternità delle lavoratrici – ma in verità le norme guardano con attenzione anche alla tutela della paternità dei lavoratori – e favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori.

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