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domenica 1 maggio 2016

Come ottenere e restituire un prestito con la pensione


Fino a qualche anno era difficile che un pensionato potesse richiedere ed ottenere un prestito. Infatti, questa operazione era possibile soltanto ai lavoratori in attività. Con l'aumento dell'età media gli istituti bancari hanno deciso di rivolgersi anche a questa fetta di mercato, predisponendo dei prodotti mirati. In questo articolo viene spiegato come un titolare di pensione può richiedere e restituire un finanziamento.

La soglia massima per accedere al finanziamento va dai 75 agli 80 anni, dipende dalla banca oppure dalla finanziaria. Il finanziamento può essere rimborsato massimo in 120 mensilità; esso viene detratto dalla pensione. Il finanziamento, però, può essere estinto in ogni momento saldando il capitale rimasto; non si incorre in alcuna penale.

Fra i prodotti offerti il più comune è la cessione del quinto. Questo contratto è disciplinato dalla legge del Ministero dell'Economia del 8 febbraio 2007; essa impone che la rata non deve essere superiore ad un quinto della pensione mensile netta. Non è previsto alcuna giustificazione di spesa né garanzia immobiliare o patrimoniale. Bisogna richiedere all'INPS la "comunicazione di credibilità della pensione"; in essa è indicata la rata massima applicabile. Con questo documento è possibile recarsi presso qualsiasi finanziaria per richiedere un preventivo. Per una verifica reale occorre fare un confronto di tutti i TAEG (tasso effettivo globale). L'INPS ha stipulato una convenzione con banche e società finanziarie per garantire al pensionato tassi più agevolati rispetto a quelli di mercato.

Ricordiamo che l’INPS effettua in automatico per conto del pensionato l'addebito mensile sulla pensione delle rate da rimborsare all'istituto di credito scelto dal pensionato. A tutela dei pensionati è proposto  inoltre agli istituti di credito di sottoscrivere una Convenzione che regola il tasso di interesse per il prestito e pubblica l'elenco degli enti che la sottoscrivono.

Accedendo al sito INPS si può sapere: chi può richiedere un prestito impegnando fino a un quinto della propria pensione per la restituzione alla Società finanziaria, con trattenuta mensile da parte dell'Inps delle rate da pagare; cosa fare per richiedere il prestito, come si calcola la quota cedibile, cos'è la comunicazione di cedibilità; quali vantaggi comporta la scelta di rivolgersi agli Enti finanziari convenzionati con l'Inps invece che ad altre Banche e Istituti accreditati e quali condizioni e tassi di interesse assicura la convenzione Inps 2013 a tutela dei pensionati.

Sul sito dell’Ente previdenziale è presente un link Elenco delle Banche e degli Istituti finanziari che hanno aderito alla Convenzione  , dove è possibile consultare l'elenco delle banche e degli istituti di credito che hanno aderito alla Convenzione proposta dall'Inps a tutela dei pensionati. Rivolgendosi a questi enti finanziari si potrà ottenere il prestito richiesto senza richiedere all'Inps la comunicazione di cedibilità, in quanto sarà lo stesso ente a verificare con Inps l'ammontare della quota cedibile di pensione per la restituzione a rate del prestito richiesto dal pensionato.

Con il Messaggio n. 1799 l’INPS ha reso noto il nuovo testo convenzionale con gli istituti bancari finalizzato a disciplinare l’estinzione dei finanziamenti richiesti e concessi ai pensionati INPS dietro cessione del quinto della pensione. Si tratta della Determinazione del Presidente n. 43/2016 che approva il nuovo schema di convenzione con il quale si rinnovano e prorogano gli accordi già sottoscritti dalle Banche e dagli Intermediari Finanziari, valido a partire dal 1° maggio 2016 fino al 31 dicembre 2017, unitamente al Regolamento contenente le “Disposizioni per la cessione del quinto”, allegato alla convenzione e parte integrante di essa.

Dunque le Banche e gli Intermediari Finanziari già convenzionati potranno avvalersi del rinnovo del servizio offerto dall’Istituto, quelli non ancora convenzionati potranno aderire, a decorrere dal 1° maggio 2016, al nuovo testo di convenzione.

Tra le novità del testo di convenzione che scatteranno dal 1° maggio troviamo l’aggiornamento, alla luce delle risultanze della contabilità analitica 2014, degli oneri dovuti per il servizio prestato:

Banche e Intermediari Finanziari convenzionati per la concessione di prodotti di finanziamento a pensionati INPS dovranno rimborsare per ogni contratto di cessione, per singola rata 1,61 euro, IVA esente (art.13 della convenzione);

Banche e Intermediari Finanziari non convenzionati che operano in regime di accreditamento presso l’INPS dovranno corrispondere un onere pari a 87,26 euro, IVA esente, in ragione d’anno per ciascun contratto di cessione e nella misura di 7,27 euro per singola rata.

Il nuovo testo convenzionale prevede inoltre:

il meccanismo di “mensilizzazione” dell’onere che verrà prelevato sulla singola rata di cessione in capo a ciascun nominativo e quindi detratto dall’ammontare complessivamente versato a ciascuna società nel mese di riferimento, sia in regime di convenzione che di accreditamento;
una nuova modalità di recupero delle rate indebitamente corrisposte alle Banche e agli Intermediari

Finanziari successivamente agli eventi che hanno determinato l’eliminazione delle singole partite pensionistiche.

giovedì 8 ottobre 2015

Assunzioni nominative per i disabili


Il decreto legislativo n. 151/2015, in vigore dal 24 settembre 2015, introduce diverse novità in materia di collocamento obbligatorio. La nuova normativa modifica la legge n. 68/1999 nella prospettiva di una maggiore semplificazione per l’inserimento lavorativo degli appartenenti alle categorie protette. Le aziende potranno assumere tramite richiesta nominativa o convenzione. Arriva maggiore libertà nella scelta delle persone da avviare al collocamento obbligatorio.

Dal punto di vista delle aziende il decreto intende attribuire maggiore libertà per le aziende nella scelta dei lavoratori da avviare al lavoro. I datori di lavoro infatti potranno assolvere l'obbligo di avviamento al lavoro scegliendo tra la chiamata nominativa o la stipula di apposite convenzioni con i centri per l'impiego aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali.

All'azienda viene anche riconosciuta la possibilità di far anticipare la richiesta nominativa dalla richiesta agli uffici competenti di effettuare la preselezione delle persone con disabilità iscritte negli speciali elenchi tenuti dai centri per l’impiego che aderiscano alla specifica occasione di lavoro (sulla base delle qualifiche e secondo le modalità concordate dagli uffici con il datore di lavoro).

Oltre alla chiamata nominativa o per convenzione i datori di lavoro potranno effettuare l'assunzione diretta di lavoratori in specifiche condizioni di difficoltà, riconoscendo altresì per tali datori di lavoro il diritto a fruire degli incentivi all’uopo previsti. Nello specifico la chiamata diretta potrà essere effettuata nei confronti di persone con disabilità che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al D.P.R. 915/1978 o che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% ed il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate, oppure lavoratori con disabilità intellettiva e psicofisica e con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% per un periodo di 60 mesi.

Solo in caso di mancata assunzione secondo le richiamate modalità entro 60 giorni dal momento in cui sorge l’obbligo di assunzione, scatta l’obbligo, per gli uffici competenti, di avviare o i lavoratori secondo l'ordine di graduatoria per la qualifica richiesta o altra specificamente concordata con il datore di lavoro sulla base delle qualifiche disponibili. Gli uffici possono altresì procedere anche previa chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro).

Un’altra novità riguarda la modulazione variabile degli obblighi quantitativi di assunzione (cosiddette quote di riserva) che, a decorrere dal 1 gennaio 2017, non saranno subordinati alle nuove assunzioni.

Questo significa che, per i datori di lavoro che impiegano tra 15 e 35 dipendenti, l’obbligo sussisterà
a prescindere da una nuova assunzione, purché ovviamente ricorrano i requisiti previsti dalla legge.

Un ulteriore obbligo introdotto dal decreto legislativo n. 151/2015 è quello di inserire nella quota di riserva i lavoratori dipendenti che risultavano disabili prima dell’instaurazione del rapporto lavorativo, con capacità lavorativa ridotta al 60% o con disabilità psichica maggiore del 45%.

In conclusione il decreto, dal punto di vista delle aziende, lascia una maggior libertà nella scelta dei dipendenti da avviare all’attività. Essi potranno, infatti, scegliere tra la chiamata nominativa e la stipula di convenzioni con i centri dell’impiego mirate al raggiungimento degli obiettivi occupazionali. Allo scopo di agevolare l’inserimento lavorativo dei disabili gravi, si prevedono incentivi economici per un periodo di 36 mesi. L’incentivo, che si applica dal 1 gennaio 2016, è pari al:  70% se si assumono disabili con riduzione della capacità lavorativa di almeno l’80%; 35% se si assumono disabili con riduzione della capacità lavorativa tra il 67% ed il 79%; 70%, per un periodo di 60 mesi, in caso di assunzione di disabili psichici con riduzione superiore al 45%.

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