domenica 1 maggio 2016

Come ottenere e restituire un prestito con la pensione


Fino a qualche anno era difficile che un pensionato potesse richiedere ed ottenere un prestito. Infatti, questa operazione era possibile soltanto ai lavoratori in attività. Con l'aumento dell'età media gli istituti bancari hanno deciso di rivolgersi anche a questa fetta di mercato, predisponendo dei prodotti mirati. In questo articolo viene spiegato come un titolare di pensione può richiedere e restituire un finanziamento.

La soglia massima per accedere al finanziamento va dai 75 agli 80 anni, dipende dalla banca oppure dalla finanziaria. Il finanziamento può essere rimborsato massimo in 120 mensilità; esso viene detratto dalla pensione. Il finanziamento, però, può essere estinto in ogni momento saldando il capitale rimasto; non si incorre in alcuna penale.

Fra i prodotti offerti il più comune è la cessione del quinto. Questo contratto è disciplinato dalla legge del Ministero dell'Economia del 8 febbraio 2007; essa impone che la rata non deve essere superiore ad un quinto della pensione mensile netta. Non è previsto alcuna giustificazione di spesa né garanzia immobiliare o patrimoniale. Bisogna richiedere all'INPS la "comunicazione di credibilità della pensione"; in essa è indicata la rata massima applicabile. Con questo documento è possibile recarsi presso qualsiasi finanziaria per richiedere un preventivo. Per una verifica reale occorre fare un confronto di tutti i TAEG (tasso effettivo globale). L'INPS ha stipulato una convenzione con banche e società finanziarie per garantire al pensionato tassi più agevolati rispetto a quelli di mercato.

Ricordiamo che l’INPS effettua in automatico per conto del pensionato l'addebito mensile sulla pensione delle rate da rimborsare all'istituto di credito scelto dal pensionato. A tutela dei pensionati è proposto  inoltre agli istituti di credito di sottoscrivere una Convenzione che regola il tasso di interesse per il prestito e pubblica l'elenco degli enti che la sottoscrivono.

Accedendo al sito INPS si può sapere: chi può richiedere un prestito impegnando fino a un quinto della propria pensione per la restituzione alla Società finanziaria, con trattenuta mensile da parte dell'Inps delle rate da pagare; cosa fare per richiedere il prestito, come si calcola la quota cedibile, cos'è la comunicazione di cedibilità; quali vantaggi comporta la scelta di rivolgersi agli Enti finanziari convenzionati con l'Inps invece che ad altre Banche e Istituti accreditati e quali condizioni e tassi di interesse assicura la convenzione Inps 2013 a tutela dei pensionati.

Sul sito dell’Ente previdenziale è presente un link Elenco delle Banche e degli Istituti finanziari che hanno aderito alla Convenzione  , dove è possibile consultare l'elenco delle banche e degli istituti di credito che hanno aderito alla Convenzione proposta dall'Inps a tutela dei pensionati. Rivolgendosi a questi enti finanziari si potrà ottenere il prestito richiesto senza richiedere all'Inps la comunicazione di cedibilità, in quanto sarà lo stesso ente a verificare con Inps l'ammontare della quota cedibile di pensione per la restituzione a rate del prestito richiesto dal pensionato.

Con il Messaggio n. 1799 l’INPS ha reso noto il nuovo testo convenzionale con gli istituti bancari finalizzato a disciplinare l’estinzione dei finanziamenti richiesti e concessi ai pensionati INPS dietro cessione del quinto della pensione. Si tratta della Determinazione del Presidente n. 43/2016 che approva il nuovo schema di convenzione con il quale si rinnovano e prorogano gli accordi già sottoscritti dalle Banche e dagli Intermediari Finanziari, valido a partire dal 1° maggio 2016 fino al 31 dicembre 2017, unitamente al Regolamento contenente le “Disposizioni per la cessione del quinto”, allegato alla convenzione e parte integrante di essa.

Dunque le Banche e gli Intermediari Finanziari già convenzionati potranno avvalersi del rinnovo del servizio offerto dall’Istituto, quelli non ancora convenzionati potranno aderire, a decorrere dal 1° maggio 2016, al nuovo testo di convenzione.

Tra le novità del testo di convenzione che scatteranno dal 1° maggio troviamo l’aggiornamento, alla luce delle risultanze della contabilità analitica 2014, degli oneri dovuti per il servizio prestato:

Banche e Intermediari Finanziari convenzionati per la concessione di prodotti di finanziamento a pensionati INPS dovranno rimborsare per ogni contratto di cessione, per singola rata 1,61 euro, IVA esente (art.13 della convenzione);

Banche e Intermediari Finanziari non convenzionati che operano in regime di accreditamento presso l’INPS dovranno corrispondere un onere pari a 87,26 euro, IVA esente, in ragione d’anno per ciascun contratto di cessione e nella misura di 7,27 euro per singola rata.

Il nuovo testo convenzionale prevede inoltre:

il meccanismo di “mensilizzazione” dell’onere che verrà prelevato sulla singola rata di cessione in capo a ciascun nominativo e quindi detratto dall’ammontare complessivamente versato a ciascuna società nel mese di riferimento, sia in regime di convenzione che di accreditamento;
una nuova modalità di recupero delle rate indebitamente corrisposte alle Banche e agli Intermediari

Finanziari successivamente agli eventi che hanno determinato l’eliminazione delle singole partite pensionistiche.

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