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domenica 6 luglio 2014
Pensioni, 5 luglio 2014 ultimo giorno per chiedere la correzione all'Inps
Il 5 luglio 2014, si concreta la prima decadenza triennale per gli errori commessi dall’Inps nel calcolo dell’importo dei ratei delle pensioni. Infatti le disposizioni in materia di decadenza previdenziale triennale trovano applicazione esclusivamente per le prestazioni riconosciute dal 6 luglio 2011. D'ora in avanti si dovrà tener presente che per chiedere la verifica e la correzione dell'importo dell'assegno si dovrà agire entro tre anni dalla liquidazione.
La precisazione è stata fornita anche dall’Inps il 19 maggio 2014 con proprio messaggio n. 4774 del 2014. L’Istituto, in tal modo, s’è voluto conformare alla decisione della Corte Costituzionale n. 69 del 2014 che, in particolare e giova ribadirlo, ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 38 del d.l. n. 98 del 2011 laddove prevedeva che i nuovi termini decadenziali – più brevi rispetto a quelli previgenti – si applicavano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 6 luglio 2011.
Ora, invece, dopo l’intervento della Corte Costituzionale il termine di decadenza della domanda giudiziale volta a ottenere l’adeguamento della misura della pensione, già riconosciuta in un importo inferiore a quello spettante, deve decorrere dalla data di ricezione da parte del pensionato del provvedimento di liquidazione del trattamento pensionistico o, laddove non disponibile, dalla riscossione del primo rateo.
Ciò ha portato l'INPS a stabilire che il termine di decadenza della domanda giudiziale volta a ottenere l'adeguamento della rendita già riconosciuta in un importo inferiore a quello spettante deve decorrere dalla data di ricezione da parte del pensionato del provvedimento di liquidazione del trattamento pensionistico o, laddove non disponibile, quella di riscossione del primo rateo di pensione.
Per le prestazioni erogate a carico della gestione dello spettacolo e degli sportivi professionisti, in assenza di una eventuale data di ricezione del provvedimento, vale la data di riscossione del primo rateo. Da tale momento decorre il termine di decadenza. Per quanto riguarda la gestione dei dipendenti pubblici la riserva di giurisdizione rimane a esclusivo favore della Corte dei Conti rimanendo invariata rispetto alla previgente normativa (di norma 30 giorni per il Comitato di vigilanza).
La nuova norma aveva fissato il nuovo termine di decadenza in tre anni, con riferimento alle prestazioni pensionistiche, e in un anno, con riferimento alle prestazioni previdenziali temporanee (tra le altre la malattia, l’Aspi, il Fondo di garanzia TFR).
Il legislatore, in sostanza, nella norma in questione non aveva previsto alcun regime transitorio con riguardo agli errori di calcolo commessi dall’Inps negli anni precedenti all’entrata in vigore della norma (art. 38 cit.): il 6 luglio 2011.
Al riguardo il Tribunale di Roma ha sollevato una questione di legittimità costituzionale e la Corte Costituzionale con sentenza n. 69 del 2014 ha affermato l’incostituzionalità dell’art. 38 cit. per la irragionevole lesione che esso recava all’affidamento dei cittadini alla certezza del diritto.
A seguito della decisione della Corte Costituzionale, dunque, si deve tener presente che per chiedere la verifica e la correzione dell’importo della pensione si dovrà agire entro tre anni dalla liquidazione.
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