Visualizzazione post con etichetta direzioni territoriali del Lavoro. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta direzioni territoriali del Lavoro. Mostra tutti i post

mercoledì 1 gennaio 2014

Lavoro nero: nuove norme nel decreto legge Destinazione Italia. Maxi-sanzione maggiorata



«Misure di contrasto al lavoro sommerso e irregolare»: si chiama così l'intervento inserito dal governo nel decreto pubblicato l'antivigilia di Natale. Una misura che aumenta fino a 10 volte le sanzioni per i datori di lavoro che assumono «in nero».

Queste misure sono contenute all’art. 14 del decreto legge Destinazione Italia, lo strumento mirato a rendere più appetibile e attrattivo investire in Italia: il sommerso è un ostacolo alla corretta concorrenza nel mercato. Le multe sono aumentate, in certi casi addirittura decuplicate.

Tuttavia, per stabilire in concreto la disciplina sanzionatoria applicabile, si ritiene che il personale ispettivo debba individuare il momento in cui si consuma l’illecito, vale a dire indicare il tempo della cessazione della occupazione irregolare:

condotta cessata prima del 24 dicembre 2013: si applica la maxi-sanzione previgente da 1.500 a 12.000 euro più 150 euro di maggiorazione e per le ipotesi di lavoro parzialmente in nero (ossia lavoro in nero seguito da successiva regolarizzazione spontanea) opera la fattispecie attenuta da 1.000 a 8.000 euro più 30 euro di maggiorazione giornaliera;

condotta iniziata o proseguita dopo il 24 dicembre 2013: si applica la nuova maxi-sanzione nell’importo da 1.950 a 15.600 euro più 195 euro di maggiorazione e per le ipotesi di lavoro parzialmente in nero opera la fattispecie attenuta da 1.300 a 10.400 euro più 39 euro di maggiorazione giornaliera.

Quindi a chi utilizza lavoratori in nero si applica  la sanzione amministrativa da euro 1.950 (erano 1.500) a 15.600 euro (erano 12.000) per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 195 (erano 150) per ciascuna giornata di lavoro effettivo. Pagherà il 30% in più anche il datore di lavoro che incorrerà nella sospensione dell’attività per lavoro irregolare o per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza. In questo caso, la norma sanzionatoria di riferimento  prevede il pagamento, rispettivamente, di una somma aggiuntiva pari a 1.950 euro e a 3.250 euro. Sale da 1.500 a 1.950 euro la «multa» che segue la chiusura dell’attività se ad essere in nero è più di un terzo dei lavoratori.

Le sanzioni decuplicate sono quelle relative all'orario di lavoro e, nello specifico, alle violazioni delle disposizioni sulla durata e sui riposi giornaliero e settimanale. In primo luogo sono aumentate di dieci volte le sanzioni previste in caso di superamento della durata media dell'orario di lavoro (media calcolata su un periodo non superiore a 4 mesi, elevabile a 6 e 12 mesi dalla contrattazione collettiva), fissata a 48 ore comprese quelle di straordinario. In secondo luogo, sono decuplicate le sanzioni per le violazioni delle disposizioni sul riposo settimanale, cui ha diritto il lavoratore dipendente per ogni sette giorni di lavoro. Tale riposo è della durata di almeno 24 ore consecutive di regola coincidenti con la domenica, da cumulare con le ore di risposto giornaliero. In terzo luogo sono incrementante di dieci volte le sanzioni previste in caso di violazioni delle norme sul riposo giornaliero, cui ha diritto il lavoratore ogni 24 ore per la durata di 11 ore consecutive. In tabella sono indicate le misure delle sanzioni oggi vigenti e quelle a seguito degli incrementi fissati dal decreto destinazione Italia, con declinazione dei diversi casi di maggiorazione perché riferite a una numerosità di lavoratori o di violazioni.

Viene stabilito che i maggiori introiti derivanti dall'incremento delle sanzioni sono destinati al finanziamento di misure anche di carattere organizzativo finalizzate a una maggior efficacia della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale ad iniziative di contrasto al lavoro sommerso e irregolare e di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro effettuate da parte delle Direzioni territoriali del lavoro, nonché alle spese di missione del personale ispettivo. Le stesse risorse potranno essere destinate anche a forme di implementazione e razionalizzazione nell'utilizzo del mezzo proprio in un'ottica di economicità complessiva finalizzata all'ottimizzazione del servizio reso da parte del personale ispettivo del ministero del lavoro.

Fatte salve le competenze della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza, viene introdotta una ulteriore e più stringente forma di coordinamento da parte del ministero. Con l'obiettivo di assicurare il più razionale impiego del personale ispettivo degli enti pubblici che gestiscono forme di assicurazioni obbligatorie, la norma introdotta stabilisce che "la programmazione delle verifiche ispettive, sia a livello centrale sia territoriale da parte dei predetti enti, è sottoposta all'approvazione delle rispettive strutture centrali e territoriali del ministero del Lavoro".

E' previsto l'aumento degli ispettori del ministero del Lavoro di 250 unità di cui 200 nel profilo di ispettore del lavoro di area III e 50 di ispettore tecnico di area III da destinare nelle regioni del centro-nord. Ai maggiori oneri derivanti dalla nuove assunzioni si provvede mediante riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione previsto dal decreto legge numero 185 del 2008 per importi di 5 milioni di euro per il 2014, 7 milioni per il 2015 e 10,2 milioni a decorrere dall'anno 2016.Altra misura per rafforzare l'attività di contrasto del lavoro sommerso e irregolare sarà il via libera agli ispettori all'utilizzo dell'auto propria per lo svolgimento delle attività di vigilanza, la cui disciplina verrà stabilita con un successivo decreto interministeriale (Economia-Lavoro).

Misure, quella varate da governo, bocciate su tutta la linea dall'Associazione nazionale ispettori di vigilanza che raggruppa gli ispettori Inps. "L'aumento delle sanzioni - afferma il presidente Fedele Sponchia- è una scelta politica da rispettare anche se, a mio parere, l'educazione al rispetto delle regole non avviene con l'inasprimento delle sanzioni ma rapportando queste alla recidività comportamentale dell'azienda". Ad avviso di Sponchia potrebbe addirittura essere a rischio costituzionalità la parte della norma che destina i maggiori introiti alle stesse persone che comminano le sanzioni: "E' una norma scioccante sul piano etico - dice - e credo possa configurarsi come conflitto di interessi che mette a rischio l'imparzialità dell'azione della pubblica amministrazione".

domenica 19 agosto 2012

Lavoro a chiamata le novità 2012

Vediamo una modifica alle istruzioni per la comunicazione anticipata dei lavoratori intermittenti: il ministero del Lavoro con la notizia apparsa sulla sito istituzionale precisa ulteriormente che i datori di lavoro e i professionisti, fino al 15 settembre, potranno trasmettere le comunicazioni anche al fax e all'email delle direzioni territoriali del Lavoro senza la necessità di utilizzare le nuove regole predisposte con la nota del 9 agosto. Viene confermata, così, l'interpretazione fornita su queste pagine nei giorni scorsi a commento del susseguirsi di chiarimenti e rettifiche da parte del ministero del Lavoro su uno dei contratti di lavoro più utilizzati nel periodo estivo.

Il problema è emerso con la nota del 9 agosto, con cui erano state modificate le istruzioni, rispetto alla circolare 18 del 2012, per trasmettere la comunicazione anticipata delle prestazioni a chiamata introdotta dalla legge 92 del 2012. La nota prevedeva che a partire dal 13 agosto si dovesse utilizzare esclusivamente un nuovo modello per trasmettere i dati via fax fornendo anche un nuovo numero telefonico; e dal 17 agosto si aggiungeva anche lo strumento dell'sms, le cui modalità non sono per nulla agevoli. Una serie di novità, dunque, nel pieno periodo di Ferragosto.

Dopo le incertezze è seguita una email istituzionale dell'11 agosto che ha sostanzialmente sospeso gli effetti vincolanti della nota almeno fino al 15 settembre. Il ministero ha precisato, tuttavia, che si poteva "continuare" a utilizzare fino al 15 settembre la posta elettronica certificata. Il ripensamento sembrava però impreciso poiché nelle istruzioni precedenti il canale della posta elettronica certificata non era mai stato comunicato ai datori di lavoro.

Il ministero del Lavoro torna ancora sui suoi passi con una notizia apparsa il 13 agosto sul sito ufficiale per chiarire una volta per tutte che fino al 15 settembre i datori di lavoro e i professionisti potranno trasmettere la comunicazione anticipata della prestazione "a chiamata" anche al fax e all'email non certificata delle direzioni territoriali del Lavoro, oltre che con le ipotesi sperimentali previste dalla nota del 9 agosto.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
BlogItalia - La directory italiana dei blog