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lunedì 19 settembre 2016

Alternanza scuola-lavoro: come iscriversi al Registro nazionale



Il sistema duale in apprendistato, uno degli strumenti attuativi del Jobs Act pensato per promuovere la formazione dei giovani finalizzata al loro ingresso nel mondo del lavoro. Per sistema duale si intende la formazione alternata per il 50% a scuola e il restante 50% nell'ambiente di lavoro,  con l’obiettivo di rafforzare l’offerta educativa per i giovani, affinché raggiungano un maggior livello di qualificazione.

L'alternanza scuola-lavoro è prevista durante il secondo ciclo di istruzione che:

inserisce organicamente percorsi obbligatori nel secondo biennio e nell'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado a partire dall'anno scolastico 2015/2016, indicando la durata complessiva di almeno 400 ore per gli istituiti tecnici e professionali e di almeno 200 ore per i licei;

istituisce il Registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro, a cui si devono iscrivere le imprese, i professionisti, gli enti pubblici e privati disponibili ad accogliere studenti.

L'alternanza scuola-lavoro diventa così una strategia educativa dove il contesto lavorativo è chiamato ad assumere un ruolo complementare all'aula e al laboratorio scolastico nel percorso di istruzione degli studenti in modo da contribuire alla realizzazione di un collegamento organico tra istituzioni scolastiche e formative e il mondo del lavoro.

I datori di lavoro che vogliono ospitare presso le proprie strutture giovani studenti per percorsi formativi on the job devono iscriversi al Registro Nazionale per l'alternanza scuola-lavoro con modalità on-line attraverso la sezione “Profilo e compilando le informazioni richieste. Il Registro consente agli studenti della scuola di secondo grado (istituti tecnici, professionali e licei) di ricercare le imprese che offrono percorsi di alternanza scuola-lavoro ed apprendistato, con specifico riferimento sia all'attività economica prevalente, indicata con il codice Ateco, sia alla figura professionale che il datore di lavoro è disposto a formare.

La riforma scolastica prevede che ogni anno almeno 200 ore per i licei e 400 ore per gli istituti tecnici debbano essere svolte in un contesto lavorativo.

Il Registro è costituito delle seguenti componenti:

c) un’area aperta e consultabile gratuitamente in cui sono visibili le imprese e gli Enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza. Per ciascuna impresa o Ente il Registro riporta il numero massimo degli studenti ammissibili nonché i periodi dell’anno in cui è possibile svolgere l’attività di alternanza;

d)  una sezione speciale del Registro delle imprese di cui all’art. 2188 del codice civile a cui devono iscriversi le imprese per l’alternanza scuola-lavoro; tale sezione consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet e ai rapporti con gli altri operatori della filiera delle imprese che attivano i percorsi di alternanza.

I datori di lavoro disponibili ad accogliere studenti per lo svolgimento dello stage o per la stipula di un contratto di apprendistato di primo livello devono iscriversi al Registro Nazionale per l'alternanza scuola-lavoro tramite il portale www.scuolalavoro.registroimprese.it .

Quadro normativo

Il registro è stato istituito dalla legge 13 luglio 2015, n.107 (c. d. “La buona suola”) che, all'articolo 1, commi da 33 a 43 interviene sulle previgenti disposizioni e, oltre ad istituire detto registro, inserisce a regime percorsi obbligatori nel secondo biennio e nell'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado a partire dall'anno scolastico 2015/2016, indicando la durata complessiva di almeno 400 ore per gli istituiti tecnici e professionali e di almeno 200 ore per i licei e autorizza la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

Il nuovo apprendistato si basa su un modello innovativo che passa innanzitutto attraverso la ristrutturazione dell’apprendistato e delle sue caratteristiche (requisiti di accesso e modalità di regolazione della formazione): si punta così ad agire direttamente sul fronte delle imprese tramite la definizione di una nuova unione di vincoli e benefici, in grado di bilanciare meglio l’onere formativo che esse assumono.

L’altro versante è quello della riorganizzazione dei percorsi formativi nell'ambito del Sistema regionale di Istruzione e formazione professionale (IeFP) e il potenziamento delle reti di servizi interne alle strutture formative, l progetto prevede la qualificazione dei servizi di placement dei centri di formazione professionale e la sperimentazione nel biennio 2015-2017 del contratto di apprendistato per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale (IeFP) o del diploma professionale nei centri di formazione professionale.






mercoledì 14 ottobre 2015

Formazione: i contributi per l’apprendistato formativo


L'apprendistato è un contratto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.

Il contratto si articola nelle seguenti tipologie:
a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
b) apprendistato professionalizzante;
c) apprendistato di alta formazione e ricerca.

L’apprendistato di cui alle lett. a) e c) integra formazione e lavoro, con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni.

E’ stipulato in forma scritta e contiene, in forma sintetica: 1) il piano formativo individuale; 2) nell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e nell'apprendistato di alta formazione e ricerca.

II contratto ha una durata minima non inferiore a sei mesi, fatto salvo quanto per gli stagionali.

L’apprendistato è un particolare rapporto che prevede l’acquisizione di specifiche competenze professionali, da parte del lavoratore che viene inserito nell'organizzazione produttiva dell’impresa presso la quale svolge le proprie mansioni. Un periodo dalla profonda natura formativa.

Le novità principali riguardano l' «apprendistato per la qualifica ed il diploma» che viene nominato «apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale» e l'«apprendistato di alta formazione e ricerca». Il provvedimento non ha invece modificato in termini significativi la regolazione dell'apprendistato cd. «professionalizzante e di mestiere», se non per il fatto della sua denominazione in «apprendistato professionalizzante» e della possibilità di assumere senza limiti di età i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o beneficiari di un trattamento di disoccupazione.

Lo scopo che ha suggerito la Riforma è porre le basi di un «sistema duale», in cui il conseguimento dei titoli, rispettivamente, del livello secondario di istruzione e formazione e del livello terziario, possa avvenire anche attraverso l'apprendimento presso l'impresa. Si tratta di una modifica importante perché consentirà ai giovani di acquisire titoli di studio universitari e dell'alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori e il praticantato per l'accesso alle professioni appartenenti ad un ordine con il contributo della formazione in azienda.

Una volta a regime il datore di lavoro potrà in sostanza assumere un giovane studente dopo aver stipulato con l'istituzione formativa presso la quale è iscritto (es. scuola, istituto professionale, università) uno specifico protocollo per la formazione in azienda. Tramite l'accordo impresa-istituzione formativa lo studente lavorerà in azienda e potrà ottenere in cambio dei crediti formativi utili per il conseguimento del titolo formativo.

Contributi fino a 35mila euro per l’apprendistato formativo concessi dal Jobs Act: il bando di Italia Lavoro seleziona 300 Centri di Formazione Professionale privati e pubblici, che offrano ai giovani percorsi con metà ore da svolgersi in azienda. La scadenza per la presentazione delle istanze è il 29 ottobre. La domanda si trasmette esclusivamente tramite PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo sperimentazioneduale@pec.italialavoro.it.

I percorsi incentivati come abbiamo sopra sono di tipo duale: metà orario in aula e metà in azienda, anche attraverso il nuovo apprendistato formativo di primo e terzo livello. A disposizione ci sono 10,5 milioni di per avviare percorsi formativi nel prossimo biennio rivolti a 60mila giovani, con un risultato atteso di 15mila nuovi contratti di apprendistato formativo e circa 40/45mila percorsi di alternanza.

La sperimentazione partirà dopo la selezione delle strutture formative e mira al più ampio coinvolgimento delle imprese, che potranno beneficiare dell’abbattimento del costo del lavoro per l’apprendistato formativo previsto dal Jobs Act e accedere a un bonus sia nel caso di nuova assunzione di apprendisti sia quando ospitino giovani studenti nei percorsi formativi di alternanza rafforzata.

«Con l’avvio della sperimentazione – ha sottolineato Luigi Bobba, Sottosegretario al Ministero del Lavoro – vogliamo dare una significativa svolta sia all'apprendistato formativo, che languiva da molti anni ed era ormai ridotto a meno di 3.000 contratti di lavoro, sia alle Istituzioni formative che cominceranno ad essere valutate per la capacità di far conseguire una maggiore occupazione ai giovani che svolgono percorsi di istruzione e formazione professionale».

L’Avviso Pubblico prevede la concessione di un contributo a centri - accreditati presso le Regioni per la gestione di percorsi volti al conseguimento della qualifica e del diploma professionale - con requisiti di idoneità ed esperienza nella gestione di stage e tirocini curriculari, una consolidata pratica nei rapporti con le imprese del territorio e adeguati laboratori che possano simulare i contesti produttivi. I centri per la formazione professionale devono: costituire e/o rafforzare i propri servizi di orientamento e collocamento attraverso la definizione e attuazione di standard di qualità, orientare i giovani alla scelta dei corsi più idonei per la propria formazione, promuovere e attivare gli strumenti di transizione Scuola-Lavoro quali l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, l’alternanza Scuola-Lavoro e l’impresa formativa simulata, avviare percorsi di formazione completati con questi strumenti.

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