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lunedì 26 settembre 2016

MePA: che cos’è, come funziona e come fare l’iscrizione



L’iscrizione al MePA serve per diventare fornitori delle pubbliche amministrazioni e partecipare alle aste. Ecco come funziona il MePA per aziende e privati: procedura di abilitazione, offerte, costi e requisiti per iscriversi.

MePA significa Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione. Si tratta di una piattaforma online usata dalle pubbliche amministrazioni per acquistare beni e servizi da aziende e privati che vi hanno fatto iscrizione.

Le Aziende che intendono entrare in questa piazza virtuale devono effettuare la registrazione attraverso il portale https://www.acquistinretepa.it, una volta all'interno del portale le aziende potranno partecipare attraverso aste pubbliche alla vendita di beni e servizi attraverso l’uso della Firma Elettronica, all’interno del portale tutte le aziende che si registrano possono creare un vero e proprio catalogo dove vengono elencati tutti i propri prodotti, beni e servizi disponibili per la vendita, le PA possono acquistare in maniera diretta tutti i prodotti o in alternativa possono inoltrare una richiesta di offerta (RdO), in questo l’azienda viene invitata alla partecipazione di bandi e gare di negoziazioni.

L’iscrizione al MePA è una procedura che dà molti vantaggi economici soprattutto ai piccoli imprenditori, che non sempre hanno la possibilità di vendere alle Pubbliche Amministrazioni.

Registrarsi al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, infatti, consente di diventare fornitori delle PA negoziando online la vendita o l’acquisto di servizi e prodotti utilizzando la firma digitale. Chi è iscritto al MePA, inoltre, può partecipare ai bandi indetti dalla Pubblica Amministrazione.

La procedura di registrazione al MePa non sostanzialmente difficoltosa ma è composta da diversi passaggi sequenziali che devono essere ben compresi per portare a termine con successo la registrazione.

Per potersi iscrivere al Mercato Elettronico della PA l’azienda deve essere un oggetto sociale abbinabile a quello di uno dei bandi del Mercato Elettronico pubblicati sul Portale degli Acquisti in rete PA, non è richiesta e le  fasi sono sostanzialmente 2 e, per acquistare o vendere nell’ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti nella PA o per utilizzare il servizio Equitalia, bisogna completarle entrambe:

1) Registrazione Base (dati personali)
Qui vi sarà chiesto di inserire alcune informazioni personali e selezionare la PA o l’impresa di vostra appartenenza. Al termine di questa operazione vi verranno forniti username e password per poter passare alla fase successiva di abilitazione, accedere all’area personale e iscrivervi alla Newsletter “Acquistinretepa”.

2) Abilitazione (dati aziendali)
La fase di abilitazione permette di fare acquisti come Pubblica Amministrazione, di vendere i prodotti alla PA come impresa e di utilizzare il servizio di Equitalia di verifica degli inadempimenti.

Una volta che avrete inserito le vostre credenziali (nome utente e password), dovrete indicare il ruolo con il quale intendete operare sul sistema, fornire alcune informazioni aggiuntive e attendere l’esito delle attività di verifica.

Se siete Amministrazione potrete abilitarvi come:

Punto Ordinante

Punto Istruttore

Operatore di verifica inadempimenti

Se siete Impresa potrete abilitarvi come:

Rappresentante Legale

Operatore delegato

Ricordiamo che durante la fase di registrazione ed inserimento dei dati il sistema chiederà di utilizzare 2 volta la firma digitale, per tanto è consigliabile averla a portata di mano.

Il dispositivo di firma digitale è una chiavetta USB dotata di un piccolo vano all'interno del quale viene inserita la Card, simile a una sim telefonica, che contiene i dati pre-caricati del Legale Rappresentante e il software necessario a utilizzare la firma digitale. Il dispositivo viene rilasciato dalla Camera di Commercio di appartenenza e può costare dai 40 ai 70€.

Effettuati i passaggi sopra elencati sarà necessario creare il proprio catalogo prodotti, non vi preoccupate se non avete molti prodotti da aggiungere al catalogo ne basta anche uno solo, (consigliamo di prestare attenzione ai prodotti o servizi che possono essere inseriti consultando il Capitolato tecnico allegato al Bando di registrazione) a questo punto la piattaforma genererà in maniera automatica un file pdf contenente tutte le informazioni inserite e che corrisponde al vostro documento di abilitazione che dovrà essere scaricato sul pc e sottoscritto con firma digitale.

La fase di registrazione è terminata, tutta la documentazione verrà inviata telematicamente al Consip che dovrà verificare la correttezza delle informazioni inserite e il possedimento di tutti i requisiti necessari all'iscrizione, una volta terminate i protocolli di verifica verrà inoltrata una comunicazione al richiedente contenente l’esito della richiesta di registrazione.

Possono iscriversi al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione tutte le aziende e gli imprenditori che operano nei seguenti settori:

Servizi di Informazione

Prodotti farmaceutici

Servizi di logistica

Prodotti Alimentari

Carburanti combustibili e lubrificanti

Servizi Postali

Facility Management Urbano

Soluzioni per la Scuola digitale

Eventi e comunicazione

Mobilità e monitoraggio

Fonti di energia rinnovabile

Information & Communication Technology

Manutenzione degli impianti Antincendio

Beni e servizi per la sanità

Manutenzione degli impianti Termoidraulici

Manutenzione degli impianti Elettrici

Manutenzione impianti elevatori

Servizi di pulizia e igiene ambientale

Arredi e segnaletica stradale

Materiale Igienico Sanitario

Cancelleria

Prodotti per attività operative, ferramenta, vestiario e calzature da lavoro, Materiale Elettrico

Macchine per ufficio, elettronica, foto ottica, audio/video

Formazione

Servizi Professionali (Diagnostica degli Edifici, Indagini non strutturali su solai e controsoffitti)

Servizi di accertamento e riscossione tributi

Servizi di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche o elettroniche (RAEE)

Servizi Sociali (Assistenza alle persone/Servizi socio-educativi e ricreativi per la prima infanzia)

Servizi di valutazione della conformità



lunedì 19 settembre 2016

Alternanza scuola-lavoro: come iscriversi al Registro nazionale



Il sistema duale in apprendistato, uno degli strumenti attuativi del Jobs Act pensato per promuovere la formazione dei giovani finalizzata al loro ingresso nel mondo del lavoro. Per sistema duale si intende la formazione alternata per il 50% a scuola e il restante 50% nell'ambiente di lavoro,  con l’obiettivo di rafforzare l’offerta educativa per i giovani, affinché raggiungano un maggior livello di qualificazione.

L'alternanza scuola-lavoro è prevista durante il secondo ciclo di istruzione che:

inserisce organicamente percorsi obbligatori nel secondo biennio e nell'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado a partire dall'anno scolastico 2015/2016, indicando la durata complessiva di almeno 400 ore per gli istituiti tecnici e professionali e di almeno 200 ore per i licei;

istituisce il Registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro, a cui si devono iscrivere le imprese, i professionisti, gli enti pubblici e privati disponibili ad accogliere studenti.

L'alternanza scuola-lavoro diventa così una strategia educativa dove il contesto lavorativo è chiamato ad assumere un ruolo complementare all'aula e al laboratorio scolastico nel percorso di istruzione degli studenti in modo da contribuire alla realizzazione di un collegamento organico tra istituzioni scolastiche e formative e il mondo del lavoro.

I datori di lavoro che vogliono ospitare presso le proprie strutture giovani studenti per percorsi formativi on the job devono iscriversi al Registro Nazionale per l'alternanza scuola-lavoro con modalità on-line attraverso la sezione “Profilo e compilando le informazioni richieste. Il Registro consente agli studenti della scuola di secondo grado (istituti tecnici, professionali e licei) di ricercare le imprese che offrono percorsi di alternanza scuola-lavoro ed apprendistato, con specifico riferimento sia all'attività economica prevalente, indicata con il codice Ateco, sia alla figura professionale che il datore di lavoro è disposto a formare.

La riforma scolastica prevede che ogni anno almeno 200 ore per i licei e 400 ore per gli istituti tecnici debbano essere svolte in un contesto lavorativo.

Il Registro è costituito delle seguenti componenti:

c) un’area aperta e consultabile gratuitamente in cui sono visibili le imprese e gli Enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza. Per ciascuna impresa o Ente il Registro riporta il numero massimo degli studenti ammissibili nonché i periodi dell’anno in cui è possibile svolgere l’attività di alternanza;

d)  una sezione speciale del Registro delle imprese di cui all’art. 2188 del codice civile a cui devono iscriversi le imprese per l’alternanza scuola-lavoro; tale sezione consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet e ai rapporti con gli altri operatori della filiera delle imprese che attivano i percorsi di alternanza.

I datori di lavoro disponibili ad accogliere studenti per lo svolgimento dello stage o per la stipula di un contratto di apprendistato di primo livello devono iscriversi al Registro Nazionale per l'alternanza scuola-lavoro tramite il portale www.scuolalavoro.registroimprese.it .

Quadro normativo

Il registro è stato istituito dalla legge 13 luglio 2015, n.107 (c. d. “La buona suola”) che, all'articolo 1, commi da 33 a 43 interviene sulle previgenti disposizioni e, oltre ad istituire detto registro, inserisce a regime percorsi obbligatori nel secondo biennio e nell'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado a partire dall'anno scolastico 2015/2016, indicando la durata complessiva di almeno 400 ore per gli istituiti tecnici e professionali e di almeno 200 ore per i licei e autorizza la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

Il nuovo apprendistato si basa su un modello innovativo che passa innanzitutto attraverso la ristrutturazione dell’apprendistato e delle sue caratteristiche (requisiti di accesso e modalità di regolazione della formazione): si punta così ad agire direttamente sul fronte delle imprese tramite la definizione di una nuova unione di vincoli e benefici, in grado di bilanciare meglio l’onere formativo che esse assumono.

L’altro versante è quello della riorganizzazione dei percorsi formativi nell'ambito del Sistema regionale di Istruzione e formazione professionale (IeFP) e il potenziamento delle reti di servizi interne alle strutture formative, l progetto prevede la qualificazione dei servizi di placement dei centri di formazione professionale e la sperimentazione nel biennio 2015-2017 del contratto di apprendistato per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale (IeFP) o del diploma professionale nei centri di formazione professionale.






martedì 29 luglio 2014

I contributi previdenziali dovuti agli infermieri liberi professionisti



I contributi si dicono obbligatori quando sono imposti in relazione ad un'attività di lavoro svolta con modalità e tempi previsti dall'ordinamento giuridico vigente.

Come ogni professionista che voglia esercitare la professione occorre prima di tutto essere iscritti all'Albo Professionale del capoluogo di Provincia dove si è residenti o insiste il domicilio professionale. Occorre presentare personalmente i documenti richiesti per l'iscrizione ed in particolare: domanda di iscrizione con marca da bollo da euro 14,62, originale o copia autentica del diploma di infermiere professionale o assistente sanitario o vigilatrice d'infanzia, carta di identità, codice fiscale, due fotografie identiche in formato tessera, ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa di euro 168,00 e versamento di euro 60,50 per quota sociale annua e tassa immatricolazione.

In altre parole: a fronte del lavoro, il sistema di sicurezza sociale prevede che obbligatoriamente, debbano essere versati i contributi previdenziali, cioè somme di danaro, diversamente calcolate a seconda del tipo di attività svolta, che alimentano un monte (detto Fondo, Cassa o Gestione previdenziale ) cui si attinge:

nel corso della vita lavorativa del contribuente a causa di:

cessazione del rapporto di lavoro

diminuzione della capacità lavorativa

necessità di sostegno del reddito familiare

alla fine della vita lavorativa, per la liquidazione della pensione.

Per il 2014, il contributo soggettivo obbligatorio sarà invece pari al 14% del reddito netto professionale (al netto delle spese ma al lordo della ritenuta d’acconto) da lavoro autonomo conseguito nell’anno di riferimento e risultante dalla relativa dichiarazione dei redditi, entro un determinato massimale, rivalutato annualmente in relazione alle variazioni Istat dell’indice generale dei prezzi al consumo, pari, per il 2014, a 100.123,00 euro. È in ogni caso dovuto un contributo soggettivo minimo pari, per il 2014 ad euro 1.180,00 annui. Questo importo potrà essere rivalutato annualmente dal Consiglio di Amministrazione in base alla variazione annua corrispondente all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall’ISTAT. L’importo del contributo soggettivo versato è deducibile ai fini IRPEF.

Gli iscritti possono versare volontariamente una aliquota più alta, fino a un massimo del 23%.

Il contributo integrativo è fissato al 4% sul volume d'affari con eccezione di prestazioni verso la pubblica amministrazione per la quale l'aliquota resta al 2%. È in ogni caso dovuto un contributo integrativo minimo attualmente pari a euro 150,00 annui.

Il contributo di maternità è determinato ogni anno sulla base delle indennità di maternità erogate, per l’anno 2014 risulta pari a 60 euro.

E' riservata a soggetti che, per ragioni connesse alle caratteristiche dell'attività svolta o alla forza contrattuale della categoria di appartenenza, si sono sottratti al regime generale, costituendo le:
Casse Professionali Sono dette anche  Fondi autonomi poiché gestiscono in termini di imposizione, riscossione e recupero i contributi obbligatori dovuti da specifiche categorie di lavoratori professionisti, in modo del tutto autonomo rispetto all'Inps:


domenica 21 luglio 2013

Concorsi pubblici riservati per categorie protette



Qui si propone di dare una Guida ai concorsi pubblici per categorie protette. Per categorie si intende una condizione di diritto riconosciuta dal legislatore ai lavoratori ossia gli invalidi civili, gli invalidi del lavoro, i non vedenti, i sordomuti, gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, gli invalidi per servizio.

Oltre che l’obbligo di assunzione per queste categorie di lavoratori presso aziende pubbliche e private, vi sono anche delle quote riservate per la partecipazione ai concorsi, nonché concorsi specifici.

Vediamo il principio della "quota di riserva" (legge 12 marzo 1999, n. 68 ) a favore dei disabili è stato ribadito da una sentenza del Consiglio di Stato (nr. 525 dello scorso 5 febbraio), la quale quota può essere riconosciuta al momento di approvazione della graduatoria anche se il disabile, qualora privo dello stato di disoccupazione, fosse in possesso di tale condizione al momento della presentazione della domanda.

La legge 68 del 1999 obbliga i datori di lavoro ad assumere nel proprio organico una determinata quota di lavoratori iscritti alle categorie protette.

Nello specifico, i datori di lavoro privati e pubblici con più di 15 dipendenti al netto delle esclusioni, sono tenuti ad avere alle proprie dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie protette (disabili) iscritti in appositi elenchi gestiti dall'Agenzia del lavoro della provincia di riferimento. Inoltre, l’articolo 18 della legge 68 prevede le seguenti quote di assunzione in base:

    da 15 a 35 dipendenti un disabile;
    da 36 a 50 dipendenti due disabili;
    da 51 a 150 dipendenti 7% (disabili) e un altro beneficiario della L. 68/99;
    oltre 150 dipendenti 7% (disabili) e 1% di altri beneficiari della L. 68/99.

Per iscriversi alla lista delle categorie protette è necessario avere 15 anni e non aver ancora raggiunto l'età pensionabile, essere disoccupati ed essere in possesso della certificazione che comprova l'handicap o il disagio. L'accertamento delle condizioni di disabilità e dei requisiti di iscrizione è effettuato da apposite commissioni e l’inserimento è fatto tenendo conto degli elementi e dei criteri stabiliti dalle Regioni e dalle Province. L’elenco è tenuto dagli uffici competenti per il collocamento obbligatorio e la graduatoria è unica.

Tutti i concorsi pubblici, compresi quelli riservati esclusivamente alle categorie protette, sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale Concorsi ed esami, o sul BURC delle Regioni.  Qui si riporta alcuni link:

Concorsi.it
Categorie protette
Gazzetta Concorsi

I datori di lavoro che assumono personale rientrante nelle suddette liste possono usufruire di agevolazioni fiscali.

Il bando dio concorso indica espressamente quali sono i documenti da allegare alla domanda di partecipazione. In via generale, nel caso specifico delle categorie protette, si richiede di allegare:
certificazione rilasciata dalle competenti autorità con l’indicazione della tipologia e grado di invalidità, in originale oppure in copia semplice dichiarata conforme all’originale in proprio possesso;
se richiesta espressamente, fotocopia non autenticata di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 45/2000.




domenica 5 maggio 2013

Inps circolare 48 del 2013, calcolo mensile per il voucher figli


L'Inps ha pubblicato la Circolare n. 48 del 2013 con cui specifica le istruzioni operative per richiedere l’assegnazione dei benefici e dei voucher previsti dalla Riforma Fornero (L. n. 92/2012), nell’ambito degli interventi volti a favorire l’inclusione delle donne nel mercato del lavoro.

Come già scritto nell’articolo che le mamme possono avere un voucher di 300 euro , il contributo è erogato per un periodo massimo di sei mesi.

Adesso analizziamo il calcolo mensile per l’importo dovuto.
L’importo del contributo è di 300,00 euro mensili. È erogato per un periodo massimo di sei mesi, divisibile solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione del congedo parentale, comportando conseguentemente la rinuncia dello stesso da parte della lavoratrice.
Si precisa che per frazione mensile deve intendersi un mese continuativo di congedo che potrà essere collocato a piacere, singolarmente o in successione, purché nell’ambito degli undici mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternità.

Ne consegue che se la lavoratrice, a titolo esemplificativo, ha usufruito di quattro mesi e un giorno di congedo parentale, potrà accedere al beneficio per un solo mese, residuandole 29 giorni da utilizzare come congedo parentale. Allo stesso modo il beneficio, una volta richiesto, potrà essere interrotto solo al compimento di una frazione mensile così come sopra definita.

Le lavoratrici part-time potranno fruire del contributo in misura riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.

Le lavoratrici iscritte alla gestione separata possono usufruire del contributo per un periodo massimo di tre mesi.

È opportuno per datori e lavoratrici interessate, conoscere i dettagli del beneficio e della procedura d'accesso.

L'articolo 4, comma 24, lettera b) della legge 92/2012, introduce per il triennio 2013-2015, la possibilità per la madre lavoratrice di chiedere, al termine del congedo di maternità e in alternativa al congedo parentale, voucher per acquistare servizi di baby sitting, o un contributo per far fronte ai costi della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, da usare negli undici mesi successivi al congedo obbligatorio, per un massimo di sei mesi.

Il decreto del 22 dicembre 2012 del ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con l'Economia, ha definito i criteri di accesso e le modalità d'uso del contributo. L'erogazione terrà conto (articolo 10) del limite di spesa di 20 milioni di euro all'anno per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015.

La circolare Inps n. 48 del 28 marzo 2013 ha indicato le modalità e la tempistica dell'accesso alla prestazione, che la madre lavoratrice potrà ottenere presentando domanda, esclusivamente con modalità telematiche, allo stesso Istituto di previdenza.

L'aiuto previsto per le madri lavoratrici consiste nella corresponsione di voucher per acquistare servizi di baby-sitting o di un contributo per far fronte ai costi della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati. Questi contributi sono utilizzabili in alternativa al congedo parentale previsto dall'articolo 32, comma 1, del Dlgs 151/2011.


Tale contributo può essere richiesto anche se la lavoratrice ha già usufruito in parte del congedo parentale. Per frazione mensile deve intendersi un mese continuativo di congedo che potrà essere collocato a piacere, singolarmente o in successione, purché nell’ambito degli undici mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternità.

Ne consegue che se la lavoratrice ha usufruito di quattro mesi e un giorno di congedo parentale, potrà accedere al beneficio per un solo mese, residuandole 29 giorni da utilizzare come congedo parentale. Allo stesso modo il beneficio, una volta richiesto, potrà essere interrotto solo al compimento di una frazione mensile.

Al beneficio possono accedere solo le madri, anche adottive o affidatarie, sia lavoratrici dipendenti, sia iscritte alla gestione separata, con riferimento ai bambini già nati (o entrati in famiglia, in Italia) o quelli la cui data presunta del parto è fissata entro i quattro mesi successivi alla scadenza del bando per la presentazione della domanda.

Per quanto riguarda la gestione separata, sono destinatarie della tutela tutte le lavoratrici, comprese le libere professioniste, che non risultino iscritte a un'altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate, e dunque tenute al versamento della contribuzione in misura piena.

Sono escluse le lavoratrici autonome iscritte a un'altra gestione, come coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali, imprenditrici agricole a titolo principale, pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne.

In caso di parto plurimo, la lavoratrice madre può presentare una domanda per ciascun figlio, anche come gestante che, in caso di gravidanza gemellare, potrà presentare domanda per ogni nascituro, purché per ciascun figlio ricorrano i requisiti previsti. Quanto, invece, alla partecipazione alla spesa per l'asilo nido, il contributo è devoluto direttamente alla struttura, pubblica o privata, che intendendo aderire alla misura, sarà iscritta in un registro ad hoc, consultabile dalle lavoratrici interessate. Per l'iscrizione al registro le strutture scolastiche devono accreditarsi presso l'Inps, di Pin dispositivo (che si differenzia dal Pin «online», il cui rilascio avviene senza che l'utente si sia recato in sede per farsi riconoscere di persona o abbia inviato copia del documento di riconoscimento) e presentando la domanda telematica all'Istituto.
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