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domenica 10 maggio 2015

Il trattamento di integrazione salariale



L’Inps, con la circolare n. 19 del 30 gennaio, ha comunicato la misura, in vigore dal 1° gennaio 2015, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità, trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia, indennità di disoccupazione ASpI e Mini ASpI – al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’art. 26 L. 41/86 e distinti in base alla retribuzione soglia di riferimento – nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.

Com’è noto, la cassa integrazione (sia essa ordinaria o straordinaria) comporta la sospensione totale o parziale dell’attività lavorativa, con esonero del datore di lavoro dall’obbligo di corrispondere la retribuzione. Ciò che si è appena detto rappresenta una eccezione alle regole comuni che, piuttosto, dispongono la permanenza dell’obbligo retributivo in capo al datore di lavoro che rifiuti senza giusta causa di ricevere la prestazione lavorativa. Invece, nei casi di crisi o di ristrutturazione che legittimino il ricorso alla cassa integrazione, il legislatore ha ritenuto di sostenere temporaneamente le imprese, esonerandole dal pagamento della retribuzione e dal versamento dei contributi nei confronti dei lavoratori sospesi in cassa integrazione.

Il meccanismo descritto non avviene però a totale danno dei lavoratori, che – se pur perdono la retribuzione –ottengono però dall’Inps un indennizzo, denominato integrazione salariale. Più precisamente, nel caso di cassa integrazione ordinaria l’integrazione è pari all'80% della retribuzione perduta per effetto della sospensione dal lavoro, anche se dopo i primi 6 mesi di sospensione l’indennità non può superare un tetto massimo fissato dalla legge. Nel caso invece di cassa integrazione straordinaria, l’integrazione è sempre pari all’80% della retribuzione perduta, e sempre nel limite di un tetto massimo previsto dalla legge.

Quanto invece ai contributi previdenziali e assistenziali, la legge prevede (sia nel caso di cassa integrazione ordinaria che in quello di cassa integrazione speciale) l’accreditamento di contributi figurativi. Ciò significa che, anche a fronte del mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, il lavoratore non risulta scoperto, ai fini contributivi, durante il periodo di cassa integrazione che, dunque, anche in assenza dei contributi reali, sarà utile in particolare per la maturazione della pensione.

La riforma del mercato del lavoro, approvata con la legge 28 giugno 2012, n. 92 ha introdotto alcune modifiche all’attuale sistema delle tutele in costanza di rapporto di lavoro.

In particolare, la legge di riforma ha definitivamente incluso nel gruppo delle imprese destinatarie del trattamento di integrazione salariale straordinario alcune tipologie di imprese, oggi ammesse solo annualmente al trattamento con specifici provvedimenti legislativi; tale legge ha, parimenti, messo a regime l’indennità di mancato avviamento al lavoro per i lavoratori del settore portuale. La legge di riforma ha, inoltre, modificato i requisiti per la concessione del predetto trattamento per le imprese in procedura concorsuale.

La legge di riforma ha previsto le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi sono estesi alle seguenti imprese:

a) imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti;

b) agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più' di cinquanta dipendenti;

c) imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti;

d) imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero di dipendenti;

e) imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti.

Con circolare n. 8 del 20 marzo 2015, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, autorizza l’INPS per l’annualità 2015, ad erogare, entro i limiti previsti di 50 milioni, il trattamento di integrazione salariale autorizzato a seguito di stipula di contratto di solidarietà, nella misura complessiva del 70% della retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro.

Le risorse sono destinate in via prioritaria ai trattamenti dovuti nell'anno 2015 in forza di contratti di solidarietà stipulati nell'anno 2014 per cui l’INPS dovrà tenere conto dell’ordine cronologico di firma dei relativi contratti. L’onere, dei 50 milioni di euro per l'anno 2015, è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione.

L’INPS dovrà monitorare la situazione delle risorse erogate ed al raggiungimento dell’80% della spesa a sua disposizione, deve effettuare apposita comunicazione al Ministero affinché possa prendere gli opportuni provvedimenti. Comunque l’INPS è tenuta ad interrompere le erogazioni al raggiungimento della somma complessivamente stanziata.

Ecco i limiti stabiliti per il 2015

Per quanto riguarda l’indennità di mobilità, per il 2015 la misura è pari al 100% del trattamento straordinario di integrazione salariale. L’importo massimo stabilito è:

- 971,71 euro lordi / 914,96 netti per retribuzione inferiore o uguale a 2.102,4 euro
- 1.167,91 / 1.099,70 netti per una retribuzione superiore ai 2.102.24 euro.

Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia stabilito dalla legge 6 agosto 1975, n. 427, l’importo da corrispondere per il 2015, rivalutato ai sensi dell’art. 2, comma 150, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è fissato in:

- euro 635,34 che, al netto della riduzione del 5,84 per cento, è pari ad euro 598,24.

Per quanto riguarda i due ammortizzatori social,i la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione ASpI e Mini-ASpI è pari, ad 1.195,37 euro per il 2015.

L’importo massimo mensile fissato dall’INPS per l’anno in corso deve essere pari o inferiore a 1.167,91 euro.

Parlando dell’indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare nell’anno 2015 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2014, trovano applicazione, in ossequio al principio della competenza, gli importi massimi stabiliti per tale ultimo anno.

L’importo massimo è dunque pari
- 1.165,58 euro per ciò che riguarda il massimale più alto
- 969,77 euro quanto al massimale più basso.

In ultimo l’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari nel 2015 a 580,14 euro.




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