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giovedì 25 gennaio 2018

NASpI e redditi da lavoro. Casi di interesse




L'INPS ha fornito nuovi dettagli sulla compatibilità di NASpI, ASpI e mini ASpI con redditi da lavoro dipendente o autonomo: borse di studio, soci di capitale, amministratori, liberi professionisti, partite IVA.

La compatibilità dei sussidi di disoccupazione NASpI, ASpI e mini ASpI con i redditi da lavoro prevista dalla Riforma del Lavoro del 2012 (legge 92/2012) si esaurisce, nella pratica, in una serie di situazioni sempre nuove su cui l’INPS interviene con un nuovo documento di prassi. La circolare 174/2017 fornisce una serie di indicazioni operative che riguardano la compatibilità dei trattamenti di disoccupazione con:

borse di studio, stage e tirocini professionali;

attività sportive dilettantistiche;

prestazioni di lavoro occasionale;

attività dei liberi professionisti iscritti alle casse private;

incarichi in ambito societario;

iscrizione ad albi professionali;

titolarità di partita IVA;

incentivo alla autoimprenditorialità.

Per quanto riguarda borse di studio o di assegno, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, la legge (articolo 50, comma 1 lettera c, Dpr 917/1986), prevede l’assimilazione delle somme corrisposte ai redditi da lavoro dipendente, ma solo ai fini fiscali. Per quanto riguarda invece la cumulabilità con i sussidi, l’INPS sottolinea che le remunerazioni derivanti da queste attività sono interamente cumulabili con le indennità NASpI, ASpI e mini ASpI, senza che il beneficiario della prestazione sia tenuto ad effettuare all’INPS alcuna comunicazione.

Diverso è il caso di borse di studio e assegni di ricerca universitaria (quindi, assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio), che sono vere e proprie prestazioni lavorative, con diritto a un sussidio specifico (la Dis-Coll): quindi, al titolare di NASpI che svolge una di queste attività, si applica l’articolo 9 del Dlgs 22/2015, in base al quale i compensi derivanti da queste attività non possono superare il tetto annuo di 8mila euro. Il lavoratore deve informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se l’attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero.

I premi e i compensi che derivano da attività sportiva dilettantistica sono interamente cumulabili con l’indennità NASpI, e il beneficiario della prestazione non è tenuto ad effettuare all’INPS nessuna comunicazione.

Le prestazioni di lavoro occasionale sono compatibili con i sussidi di disoccupazione fino a un reddito di 5mila euro, senza bisogno di comunicare all’INPS i compensi percepiti. Se il lavoratore percepisce anche prestazioni di sostegno al reddito, l’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionali.

Se il titolare della NASpI è un libero professionista, la cumulabilità è ammessa fino a un limite di reddito di 4mila 800 euro. Il beneficiario deve però informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI,  dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne.

L’iscrizione ad un albo professionale, o l’apertura della partita IVA, in corso di prestazione di disoccupazione, non è condizione sufficiente per interrompere il sussidio. Se l’attività è effettivamente svolta, l’interessato deve darne comunicazione all’INPS (pena, la decadenza della prestazione). Se invece l’attività non è effettivamente svolta, non è necessario effettuare comunicazioni. Sarà eventualmente l’INPS a fare le opportune verifiche.

Particolari regole sono previste per lo svolgimento di attività in ambito societario. Le funzioni di amministratore, consigliere e sindaco di società, sono consentite e cumulabili fino a un reddito annuo di 8mila euro, sempre facendo le dovute comunicazioni all’INPS. Il socio di società di persone o società di capitali può cumulare interamente il reddito da capitale. Se è anche un lavoratore dipendente, scatta invece il tetto degli 8mila euro.

Se il socio svolge attività in azienda con carattere di abitualità e prevalenza ed è iscritto alla Gestione previdenziale degli Artigiani o Commercianti, a fronte della produzione di un reddito da lavoro in forma autonoma o di impresa, deve rispettare il limite di reddito di 4mila 800 euro.

Infine, l’INPS precisa i casi in cui il beneficiario NASpI può chiedere la liquidazione anticipata dell’intero trattamento come incentivo all’autoimprenditorialità:
attività professionale esercitata da liberi professionisti anche iscritti a specifiche casse, in quanto attività di lavoro autonomo;

attività di impresa individuale commerciale, artigiana, agricola;

sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio;

costituzione di società unipersonale (S.r.l., S.r.l.s. e S.p.A.) caratterizzata dalla presenza di un unico socio. Di regola il socio unico ha la responsabilità limitata al capitale sociale conferito, a condizione che si versi l’intero capitale sociale sottoscritto, sia comunicato al Registro Imprese la presenza dell’unico socio e sia indicato negli atti e nella corrispondenza della società l’unipersonalità della stessa, senza però indicare il nome del socio unico. Il mancato adempimento di tali obblighi comporta la perdita del beneficio della responsabilità limitata. In quest’ultimo caso, il socio che risponde illimitatamente,  può ottenere l’incentivo  al pari  di chi esercita attività di impresa individuale;

costituzione o ingresso in società di persone (S.n.C o S.a.S) – in analogia peraltro a quanto era già previsto per l’istituto dell’anticipazione in materia di indennità di mobilità (circolare 70/1996) – in quanto il reddito derivante dall’attività svolta dal socio nell’ambito della società è fiscalmente qualificato reddito di impresa;

costituzione o ingresso in società di capitali (S.r.L) per la medesima considerazione sulla natura del reddito derivante dall’attività in ambito societario, qualificato anch’esso fiscalmente reddito di impresa.


domenica 10 maggio 2015

Il trattamento di integrazione salariale



L’Inps, con la circolare n. 19 del 30 gennaio, ha comunicato la misura, in vigore dal 1° gennaio 2015, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità, trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia, indennità di disoccupazione ASpI e Mini ASpI – al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’art. 26 L. 41/86 e distinti in base alla retribuzione soglia di riferimento – nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.

Com’è noto, la cassa integrazione (sia essa ordinaria o straordinaria) comporta la sospensione totale o parziale dell’attività lavorativa, con esonero del datore di lavoro dall’obbligo di corrispondere la retribuzione. Ciò che si è appena detto rappresenta una eccezione alle regole comuni che, piuttosto, dispongono la permanenza dell’obbligo retributivo in capo al datore di lavoro che rifiuti senza giusta causa di ricevere la prestazione lavorativa. Invece, nei casi di crisi o di ristrutturazione che legittimino il ricorso alla cassa integrazione, il legislatore ha ritenuto di sostenere temporaneamente le imprese, esonerandole dal pagamento della retribuzione e dal versamento dei contributi nei confronti dei lavoratori sospesi in cassa integrazione.

Il meccanismo descritto non avviene però a totale danno dei lavoratori, che – se pur perdono la retribuzione –ottengono però dall’Inps un indennizzo, denominato integrazione salariale. Più precisamente, nel caso di cassa integrazione ordinaria l’integrazione è pari all'80% della retribuzione perduta per effetto della sospensione dal lavoro, anche se dopo i primi 6 mesi di sospensione l’indennità non può superare un tetto massimo fissato dalla legge. Nel caso invece di cassa integrazione straordinaria, l’integrazione è sempre pari all’80% della retribuzione perduta, e sempre nel limite di un tetto massimo previsto dalla legge.

Quanto invece ai contributi previdenziali e assistenziali, la legge prevede (sia nel caso di cassa integrazione ordinaria che in quello di cassa integrazione speciale) l’accreditamento di contributi figurativi. Ciò significa che, anche a fronte del mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, il lavoratore non risulta scoperto, ai fini contributivi, durante il periodo di cassa integrazione che, dunque, anche in assenza dei contributi reali, sarà utile in particolare per la maturazione della pensione.

La riforma del mercato del lavoro, approvata con la legge 28 giugno 2012, n. 92 ha introdotto alcune modifiche all’attuale sistema delle tutele in costanza di rapporto di lavoro.

In particolare, la legge di riforma ha definitivamente incluso nel gruppo delle imprese destinatarie del trattamento di integrazione salariale straordinario alcune tipologie di imprese, oggi ammesse solo annualmente al trattamento con specifici provvedimenti legislativi; tale legge ha, parimenti, messo a regime l’indennità di mancato avviamento al lavoro per i lavoratori del settore portuale. La legge di riforma ha, inoltre, modificato i requisiti per la concessione del predetto trattamento per le imprese in procedura concorsuale.

La legge di riforma ha previsto le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi sono estesi alle seguenti imprese:

a) imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti;

b) agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più' di cinquanta dipendenti;

c) imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti;

d) imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero di dipendenti;

e) imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti.

Con circolare n. 8 del 20 marzo 2015, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, autorizza l’INPS per l’annualità 2015, ad erogare, entro i limiti previsti di 50 milioni, il trattamento di integrazione salariale autorizzato a seguito di stipula di contratto di solidarietà, nella misura complessiva del 70% della retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro.

Le risorse sono destinate in via prioritaria ai trattamenti dovuti nell'anno 2015 in forza di contratti di solidarietà stipulati nell'anno 2014 per cui l’INPS dovrà tenere conto dell’ordine cronologico di firma dei relativi contratti. L’onere, dei 50 milioni di euro per l'anno 2015, è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione.

L’INPS dovrà monitorare la situazione delle risorse erogate ed al raggiungimento dell’80% della spesa a sua disposizione, deve effettuare apposita comunicazione al Ministero affinché possa prendere gli opportuni provvedimenti. Comunque l’INPS è tenuta ad interrompere le erogazioni al raggiungimento della somma complessivamente stanziata.

Ecco i limiti stabiliti per il 2015

Per quanto riguarda l’indennità di mobilità, per il 2015 la misura è pari al 100% del trattamento straordinario di integrazione salariale. L’importo massimo stabilito è:

- 971,71 euro lordi / 914,96 netti per retribuzione inferiore o uguale a 2.102,4 euro
- 1.167,91 / 1.099,70 netti per una retribuzione superiore ai 2.102.24 euro.

Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia stabilito dalla legge 6 agosto 1975, n. 427, l’importo da corrispondere per il 2015, rivalutato ai sensi dell’art. 2, comma 150, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è fissato in:

- euro 635,34 che, al netto della riduzione del 5,84 per cento, è pari ad euro 598,24.

Per quanto riguarda i due ammortizzatori social,i la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione ASpI e Mini-ASpI è pari, ad 1.195,37 euro per il 2015.

L’importo massimo mensile fissato dall’INPS per l’anno in corso deve essere pari o inferiore a 1.167,91 euro.

Parlando dell’indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare nell’anno 2015 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2014, trovano applicazione, in ossequio al principio della competenza, gli importi massimi stabiliti per tale ultimo anno.

L’importo massimo è dunque pari
- 1.165,58 euro per ciò che riguarda il massimale più alto
- 969,77 euro quanto al massimale più basso.

In ultimo l’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari nel 2015 a 580,14 euro.




mercoledì 10 dicembre 2014

Aspi e mini ASPI cosa cambia nel 2015



Il Jobs Act riforma l'universo degli ammortizzatori sociali. Aspi e Mini Aspi vengono unificati, la tutela viene estesa, ma la cassa integrazione rimane attiva fino al 2016.

Vediamo le novità che entreranno in vigore nel 2015 per quanto riguarda i sussidi di disoccupazione Aspi e Mini Aspi.

La normativa attualmente in vigore (Legge n. 92 del 2012, cioè la riforma Fornero), prevede che in caso d licenziamento al lavoratore siano garantite due indennità: Aspi e Mini Aspi.

L’Aspi viene garantita ai dipendenti del settore privato, ai lavoratori con contratto di apprendistato e ai lavoratori di cooperativa che hanno perso il lavoro per motivi indipendenti dalla loro volontà. Sono esclusi dal sussidio i dipendenti a tempo indeterminato delle PA, gli operai agricoli e i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno di lavoro stagionale. Per poter ricevere l’Aspi occorre possedere due requisiti: essere assicurati all’Inps da minimo due anni e aver pagato almeno un anno di contributi nei due che precedono il momento in cui si è perso il lavoro.

Chi non possiede i suddetti requisiti può accedere alla Mini Aspi. In questo caso il lavoratore dovrà aver versato almeno 13 settimane di contributi negli ultimi 12 mesi e riceverà un’indennità per un periodo di tempo corrispondente alla metà delle settimane lavorate nel corso dell’ultimo anno.

L’Aspi dal 2015  verrà estesa e universalizzata anche a coloro che perdono il lavoro, senza possibilità di reintegro e tutela anche i co.co.pro. .Per dirla in altri termini, i due ammortizzatori sociali verranno unificati in un’unica indennità, la cui durata varierà proporzionalmente al periodo contribuito maturato dal lavoratore. Il rapporto con la «pregressa storia contributiva del lavoratore» farà si che chi ha lavorato per molti anni, avrà la possibilità di ricevere per un tempo maggiore il sussidio di disoccupazione.

La Legge Delega prevede criteri di delega per la disoccupazione involontaria; nello specifico riguarda:

la rimodulazione dell’ASpI con omogeneizzazione della disciplina relativa ai trattamenti ordinari e ai trattamenti brevi, rapportando la durata dei trattamenti alla pregressa storia contributiva del lavoratore);

l'incremento della durata massima per i lavoratori con carriere contributive più rilevanti ;

l'estensione dell’ASpI ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (con l’esclusione, in ogni caso, degli amministratori e dei sindaci) mediante l’abrogazione degli attuali strumenti di sostegno del reddito (relativi a tali soggetti), l’eventuale modifica delle modalità di accreditamento dei contributi ed il principio di automaticità delle prestazioni9 e prevedendo, prima dell’entrata a regime, un periodo almeno biennale di sperimentazione a risorse definite);

l'introduzione di limiti massimi relativi alla contribuzione figurativa ;

l'eventuale introduzione, dopo la fruizione dell’ASpI, di una ulteriore prestazione, eventualmente priva di copertura pensionistica figurativa, limitata ai lavoratori, in disoccupazione involontaria, che presentino valori ridotti dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), con previsione di obblighi di partecipazione alle iniziative di attivazione proposte dai servizi competenti.

Possono accedere all'ASpI tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa con un rapporto di lavoro in forma subordinata, i dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni (mentre ne sono esclusi quelli con rapporto a tempo indeterminato), nonché i soci lavoratori delle cooperative, il personale artistico, teatrale e cinematografico con rapporto di lavoro subordinato. Dal campo di applicazione dell’ASpI sono altresì esclusi gli operai agricoli (a tempo indeterminato e determinato), e i lavoratori extracomunitari con permesso di lavoro stagionale.

Per usufruire dell’ASpI è necessario essere assicurati presso l'INPS da almeno 2 anni ed aver versato almeno un anno di contributi nei 2 anni precedenti all'evento che ha determinato la disoccupazione. L'indennità mensile è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 2 anni (comprensiva degli elementi continuativi e non nonché delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33), è pari fino ad un limite massimo pari, nel 2014, a euro 1.192,98. In caso di importo superiore, l'indennità è pari al 75% di 1.192.98 euro incrementata di una somma pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo.

L'indennità mensile non può in ogni caso superare l'importo mensile massimo di CIGS.

La durata massima del trattamento, a decorrere dal 1° gennaio 2016 per gli eventi che si verifichino da tale data è di 12 mesi, per i lavoratori di età inferiore a 55 anni (detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti negli ultimi 12 mesi, anche in relazione ai trattamenti brevi); 18 mesi, per i lavoratori di età pari o superiore ai 55 anni (nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi 2 anni, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti negli ultimi 18 mesi).

L’Inps a Circolare numero 101/2014 ha precisato che rientrano nell’ambito di applicazione del decreto interministeriale che determina l’allineamento di Aspi e Mini-Aspi:

i soci lavoratori delle cooperative di cui al D.P.R. n. 602 del 1970, con rapporto di lavoro subordinato;

il personale artistico, teatrale e cinematografico, con rapporto di lavoro subordinato.
Ammontare di Aspi e Mini-Aspi

Le indennità Aspi e Mini-Aspi per i soggetti appena indicati sono quindi liquidate:
con riferimento all’anno 2014, in misura proporzionale all’aliquota effettiva di contribuzione e cioè per un importo pari al 40 per cento della misura delle indennità;
con riferimento all’anno 2015 in misura proporzionale all’aliquota effettiva di contribuzione e cioè per un importo pari al 60 per cento della misura delle indennità come calcolate;
con riferimento all’anno 2016 in misura proporzionale all’aliquota effettiva di contribuzione e cioè per un importo pari all’80 per cento della misura delle indennità;
con riferimento all’anno 2017 in misura proporzionale all’aliquota effettiva di contribuzione e cioè per un importo pari al 100 per cento della misura delle indennità.



martedì 2 dicembre 2014

Naspi: indennità disoccupazione per il 2015-2016. Requisiti, importi e durata



La riforma degli ammortizzatori sociali 2015 inserita nel Jobs Act consiste nel mettere a punto il cosi detto sussidio universale destinato ai lavoratori in disoccupazione involontaria che non hanno i requisiti per accedere all'Aspi o alla mini ASpI. Quindi La nuova indennità di disoccupazione, Naspi, potrà essere estesa anche ai precari.

Si chiama Naspi e sarà il nuovo sussidio di disoccupazione per i precari. O meglio, dovrebbe essere, perché dovrebbe essere contenuto nel Jobs Act. Requisiti: almeno 3 mesi di contributi nell’ultimo anno. Valore: 1100-1200 euro al mese (per poi scendere progressivamente a 700).

La novità assoluta sarà nei requisiti della Naspi, meno stringenti dell’Aspi (contributi da almeno due anni e aver lavorato negli ultimi 12 mesi) e della mini Aspi (13 settimane di contribuzione nell’ultimo anno). Basteranno tre mesi di contributi. Per tutti.

Una volta a regime poi, Naspi sostituirà tutti gli ammortizzatori sociali, esclusa la cassa integrazione (quella in deroga sparirà nel 2016), mentre il 2017, come previsto dalla legge Fornero, sarà l’ultimo anno dell’indennità di mobilità. Ciò consentirà di far entrare nelle casse circa 4 miliardi e mezzo, che andrebbero sempre a vantaggio del Naspi, su cui il nodo delle coperture resta ancora stretto.

Come funziona Naspi? e chi potrà beneficiare della nuova indennità di disoccupazione?

Tutti coloro che perdono il lavoro, inclusi i precari e i collaboratori a progetto, sinora esclusi dall’indennità (circa 400.000 persone), dopo aver svolto l’attività per non meno di 3 mesi.

Le differenze con Aspi e Mini Aspi? In termini contributivi sono riassunte nello schema seguente.

Aspi Richiede 2 anni di contributi e aver lavorato nell’ultimo anno

Mini Aspi Richiede 13 settimane di contributi nell’ultimo anno

Naspi Richiede 3 mesi di contributi nell’ultimo anno

L’importo di Naspi sarà pari a circa 1.100-1.200 euro, che andranno progressivamente a ridursi fino a circa 700 euro.

Quanto dura la Naspi?
massimo due anni per i lavoratori dipendenti;
sei mesi per i lavoratori atipici.

Secondo quanto previsto dalla Legge Delega per la riforma degli ammortizzatori sociali con il Jobs Act dal 2015 in caso di disoccupazione involontaria, i precari e i co.co.co. che attualmente non hanno i requisiti per accedere ai benefici dell'ASpI e mini ASpI, avranno diritto alla nuova NASPI.

La NASpI è infatti il sussidio di disoccupazione universale che sostituisce dal 2015 l'assegno unico di disoccupazione introdotto dalla Riforma Fornero, ovviamente, per l'entrata in vigore si dovranno attendere i decreti attuativi e le disposizioni circa le modalità di fruizione da parte del Ministero del Lavoro di concerto con l'INPS a cui spetta l'erogazione dell'indennità agli aventi diritto.

Una volta a regime poi, la disoccupazione Naspi sostituirà via via tutti gli ammortizzatori sociali, fatta eccezione della cassa integrazione ordinaria che sarà ammessa solo in presenza di determinate condizioni, mentre la CIG in deroga sparirà nel 2016 e la mobilità come previsto dalla precedente riforma degli ammortizzatori sociali non ci sarà più a partire dal 2017 determinando così un risparmio per le casse dello Stato di circa 4 miliardi e mezzo, che andranno a sostenere la Naspi.

Il nuovo sussidio universale NASPI è un assegno che spetta ai lavoratori in disoccupazione involontaria, quindi chiunque perderà il lavoro, avrà diritto ad un assegno di disoccupazione se avrà lavorato almeno 3 mesi. Per cui basta con i ferrei limiti dell'ASPI, contributi da almeno due anni e aver lavorato negli ultimi 12 mesi, e della mini Aspi 13 settimane di contribuzione nell'ultimo anno e avanti con la nuova Naspi anche per i precari e co.co.co. per i lavoratori che avranno versato almeno tre mesi di contributi.

La disoccupazione Naspi 2015, assegno universale per i disoccupati previsto dalla legge delega con l'attuazione del Jobs Act, è un'indennità, che verrà gestita dalla nuova Agenzia unica del lavoro attraverso i centri per l’impiego a cui il lavoratore licenziato si dovrà rivolgere per sottoscrivere la DID, dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e attivare così le procedure di politica attiva del lavoro, e dall'INPS che avrà il compito di recepire, lavorare le domande telematiche di disoccupazione ed erogare l'indennità spettante.

Cosa cambia con l'introduzione della NASPI? A cambiare è la platea di lavoratori a cui spetterà dal 2015 l'assegno di disoccupazione involontaria, in quanto il diritto nuovo sussidio universale sarà esteso a chiunque perda il lavoro, quindi anche a precari e collaboratori a progetto, sempre se hanno versato e lavorato almeno 3 mesi prima della perdita del lavoro.



lunedì 1 dicembre 2014

Requisiti per la domanda di disoccupazione ASPI e Mini ASPI




Sono prestazioni economiche istituite per gli eventi di disoccupazione che si verificano a partire dal 1° gennaio 2013 e che sostituisce l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola requisiti normali. E’ una prestazione a domanda erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l’occupazione.

Novità sul fronte ammortizzatori sociali con lo Jobs Act: ASpI e mini ASpI sono unificati, la tutela estesa e la durata diventa variabile in base i contributi, ma la cassa integrazione rimarrà attiva fino al 2016. È così che la Delega sulla Riforma del Lavoro studiata dal Governo ridisegnerà le tutele per i lavoratori in caso di perdita del posto di lavoro involontaria.

Sapere quali sono i requisiti per effettuare la richiesta dell’assegno di disoccupazione è importante per tutti i lavoratori che oggi fanno sempre maggiore ricorso agli ammortizzatori sociali.

La domanda di disoccupazione, ASPI e Mini ASPI si fa direttamente all’INPS. Chi possiede il PIN dispositivo può inoltrare la richiesta all’istituto di previdenza direttamente, gli altri, anche nel caso in cui necessitino di assistenza, possono richiedere l’aiuto di un patronato o di un CAF.

L’ASPI è un sostegno di tipo economico riservato ai lavoratori che avevano un contratto subordinato e hanno perso involontariamente l’impiego. Rientrano in questa categoria anche gli apprendisti, coloro che hanno un contratto come soci lavoratori nelle cooperative, il personale artistico i dipendenti a tempo determinato della Pubblica Amministrazione.

Il lavoratore a domicilio che ha intenzione di beneficiare dell’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, la Mini ASpI, deve dimostrare di percepire un reddito basso o essere impiegato in maniera discontinua, ma anche provare l’estinzione definitiva del rapporto di lavoro e iscriversi alle liste di collocamento. A fissare regole e limiti è la Corte di Cassazione (sentenza n. 7383 del 28 marzo 2014), che tra le altre cose ha specificato se e quando la Mini ASpI spetta in caso di inoccupazione fra una commessa e l’altra.

L’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, ovvero la Mini-Aspi,  è una specifica prestazione che l’INPS eroga nei confronti di quei lavoratori che – avendo svolto dei lavori brevi e discontinui (si pensi alle supplenze) – non possono vantare il requisito di contribuzione minimo richiesto per poter ottenere l’indennità di disoccupazione con requisiti “ordinari”. Di qui la maggiore tutela prevista dall’ente previdenziale, che attraverso tale indennità punta a compensare i periodi di non occupazione verificatisi nell’anno solare precedente la domanda. Conosciuta appunto anche come Mini Aspi, vediamo come funziona, e quali sono gli attuali requisiti ridotti.

La Mini Aspi spetta ai lavoratori dipendenti che hanno perduto involontariamente il posto di lavoro, compresi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, i dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni, i lavoratori a tempo determinato della scuola.

Di contro, la Mini Aspi non spetta ai dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni, agli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, ai lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa.

Per fare la richiesta è importante che siano trascorsi almeno due anni dall’ultima richiesta di un contributo assimilato, quindi devono essere passati 24 mesi da un’altra richiesta di assegno di disoccupazione. Il lavoratore, inoltre deve aver fatto la richiesta di iscrizione al Centro per l’Impiego e deve aver comunicato la precedente occupazione, dichiarandosi disponibile per nuove offerte. Sempre nei due anni precedenti alla richiesta il lavoratore deve aver maturato almeno un anno di contributi.

Per la Mini ASPI cambiano soltanto i requisiti contributivi. Il lavoratore, infatti, deve dimostrare di aver lavorato almeno 13 settimane nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione per cui si chiede il sussidio.

L’assegno di disoccupazione deve essere calcolato sulla retribuzione media imponibile ai fini previdenziali maturata negli ultimi 24 mesi ed è pari al 75% dell’importo medio. Nel caso in cui non si rientri nella soglia di legge, l’assegno è calcolato come il 75% di 1192,98 euro. A questa quota si deve aggiunger il 25% della differenza tra la retribuzione media mensile imponibile e l’importo fissato dalla legge se il primo dei due è maggiore del secondo.

E' necessario comunque aver comunicato al Centro per l'Impiego la precedente occupazione ed essersi dichiarati disponibili ad un nuovo impiego. Nei due anni precedenti, inoltre, è necessario aver versato almeno un anno di contributi. La domanda ricordiamo che può essere fatta:

su internet, attraverso i servizi telematici dell'area riservata messa a disposizione dall'INPS;

presso Patronati e intermediari abilitati.




domenica 30 novembre 2014

Calcolo importo indennità di disoccupazione ASPI 2015



Il nuovo sussidio del 2015 sostituirà l'indennità di disoccupazione ordinaria per un importo massimo erogabile di 1.000 euro al mese. Si invita a leggere la pagina indennità di disoccupazione 2015 pubblicata su questo blog.

Con la Nuova Aspi 2015 l'importo massimo erogabile come indennità è di mille euro e si rivolge ad apprendisti, soci lavoratori subordinati di cooperative, personale artistico dipendente e dipendenti a tempo determinato delle PA.

Per ottenere l'indennità bisogna avere almeno due anni di anzianità assicurativa e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione.

Per quanto riguarda gli apprendisti questi dovranno di fatto attendere il 1 gennaio 2015 per maturare il diritto al sussidio ordinario ASPI (1 aprile 2013 per la mini-aspi).

La cosiddetta Mini ASPI invece, prevista dalla riforma Fornero sul mercato del lavoro, dal 1 gennaio 2013 sostituisce la vecchia indennità di disoccupazione con requisiti ridotti.

Si tratta di un ammortizzatore sociale che spetta ai lavoratori dipendenti che abbiano involontariamente perduto il lavoro a causa di licenziamento o della scadenza di un contratto a termine.

Tra i lavoratori sono compresi i dipendenti a tempo determinato della Pubblica Amministrazione, i dipendenti a tempo determinato della scuola, i soci di cooperative che svolgano un lavoro subordinato, gli apprendisti e il personale artistico che svolga un lavoro subordinato.

Rientrano nella Mini ASPI naturalmente anche i lavoratori stagionali, se in possesso dei requisiti richiesti (almeno 13 contributi settimanali nelle 52 settimane precedenti la data di cessazione rapporto).

La Mini ASpI non spetta, invece, ai dipendenti a tempo indeterminato della Pubblica Amministrazione, agli operai agricoli con contratto a tempo determinato e indeterminato, ai lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale perché possono godere di altre agevolazioni secondo la specifica normativa.

L'assicurazione è finanziata tramite contributi obbligatori a carico esclusivamente del datore di lavoro nella misura del 1,61% della retribuzione imponibile di tutti i lavoratori occupati.

Il sussidio o assegno di disoccupazione ordinaria dell'INPS spetta esclusivamente al lavoratore dipendente del settore privato non agricolo quando quest'ultimo perde il lavoro involontariamente.

Questo significa che il primo requisito per avere diritto al trattamento economico è quello di essere stati licenziati per qualsiasi motivo da un precedente datore di lavoro oppure essersi dimessi per giusta causa o giustificato motivo.

Il sussidio di disoccupazione non spetta nel caso ci si sia dimessi volontariamente oppure a seguito di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

Il secondo requisito è che venga dichiarata espressamente la disponibilità a trovare un nuovo posto di lavoro da parte del lavoratore disoccupato presso il Centro per l'Impiego territorialmente competente.

Per effettuare il calcolo della Aspi per l’anno 2015 è necessario applicare alla media mensile degli stipendi percepiti negli ultimi due anni rivalutati secondo le variazioni ISTAT. la quota del 75%. Il calcolo Aspi prevede dunque che l'importo sia pari al 75% della media mensile della retribuzione degli ultimi due anni, fermo restando il limite dell'importo massimo erogabile di 1.000 euro.

L'indennità mensile per l'ASpI varia a seconda della retribuzione percepita dall'avente diritto:

per retribuzioni medie imponibili ai fini previdenziali degli ultimi due anni pari o inferiori a € 1.180 (per anno 2013): il 75%;

per retribuzioni medie imponibili ai fini previdenziali degli ultimi due anni superiori a € 1.180 (per anno 2013): il 75% dell'importo di € 1.180 incrementato del 25% del differenziale tra la retribuzione media mensile e € 1.180.

L'indennità comunque non può superare l'importo massimo definito annualmente.

La retribuzione mensile media si ottiene dividendo la retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicandola per 4,33.

L'indennità subisce una decurtazione legata al tempo di percezione se superiore ai sei mesi:

dopo sei mesi viene ridotta del 15%

dopo dodici mesi ridotta di un ulteriore 15%

In particolare per i soci di cooperative, ma sembrerebbe anche per tutti i lavoratori dipendenti da aziende che versano in modo ridotto il contributo, viene prevista la riduzione proporzionale alla riduzione contributiva anche dell'indennità.

Sugli importi erogati non viene operata nessuna trattenuta contributiva.

La norma prevede un periodo di durata transitorio diverso tra ASpI e mobilità.

Aspi. A regime, dall'1.1.2016:
12 mesi fino 54 anni di età, con detrazione dei periodi di ASpI o MiniASpI già fruiti nel "medesimo periodo"
18 mesi dai 55 anni nel limite delle settimane di contribuzione fatte valere nel biennio e con detrazione dei periodi di ASpI o MiniASpI già percepiti nel biennio

Periodo transitorio 2013 - 2015:

anno 2013:
8 mesi fino a 49 anni di età
12 mesi dai 50 anni di età

Anno 2014:
8 mesi fino a 49 anni di età

12 mesi dai 50 anni ai 54 di età

14 mesi dai 55 anni di età nel limite delle settimane di contribuzione fatte valere nel biennio

Anno 2015:
10 mesi fino a 49 anni di età

12 mesi dai 50 anni ai 54 di età

16 mesi dal 55 anni di età nel limite delle settimane di contribuzione fatte valere nel biennio

Mobilità - Periodo transitorio 2013 - 2016:

anno 2013
12 mesi fino a 39 anni di età (24 mesi se al Sud)

24 mesi dai 40 ai 49 anni di età (36 mesi se al Sud)

36 mesi dai 50 anni di età (48 mesi se al Sud)

Anno 2014:
12 mesi fino a 39 anni di età (18 mesi se al Sud)

24 mesi dai 40 ai 49 anni di età (30 mesi se al Sud)

30 mesi dai 50 anni di età (42 mesi se al Sud)

Anno 2015:
12 mesi fino a 39 anni di età

18 mesi dai 40 ai 49 anni di età (24 mesi se al Sud)

24 mesi dai 50 anni di età (36 mesi se al Sud)

Anno 2016:
12 mesi fino 39 anni di età

12 mesi dai 40 anni ai 49 anni di età (18 mesi se al Sud)

18 mesi dai 50 anni di età (24 mesi se al Sud)

In assenza di un intervento normativo a partire dal gennaio 2017 l'istituto dell'indennità di mobilità scompare facendo transitare anche questo ammortizzatore nell'ASpI. Inoltre in via transitoria, periodo 2013 - 2016, a seguito di specifici interventi governativi, possono essere concessi trattamenti di Cassa integrazione o mobilità in deroga alla normativa vigente, per un massimo di 12 mesi continuativi.

L'esempio di calcolo di cui ci occuperemo in questa mini-guida riguarda un impiegato di una piccola azienda industriale, il quale è stato licenziato con regolare preavviso a seguito cessazione definitiva dell'attività aziendale.

Considerato che nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro il Sig. xx, in possesso del requisito di anzianità contributiva, ha lavorato continuativamente per la stessa azienda, e quindi può far valere almeno 52 contributi settimanali, gli spetta il trattamento previsto per l'ASPI Ordinaria (Assicurazione Sociale per l'Impiego, ex Indennità di Disoccupazione).

Il requisito di anzianità contributiva prevede che per avere diritto al sussidio di disoccupazione occorra essere stato iscritto all'INPS come lavoratore dipendente ed avere quindi maturato la contribuzione utile al maturamento della pensione da almeno 24 mesi alla data di cessazione rapporto.

In seguito alla cosiddetta riforma Fornero (legge 92/2012), a decorrere dal 1 gennaio 2013 la vecchia indennità di disoccupazione è stata rimpiazzata dall'Aspi, l'Assicurazione sociale per l'impiego.

Possono beneficiare della nuova indennità tutti i lavoratori dipendenti, sia con contratto a tempo indeterminato sia determinato, che perdono involontariamente il proprio lavoro.

Oltre a chi viene licenziato, hanno diritto all'indennità coloro che si dimettono per giusta causa e le lavoratrici madri che si dimettono durante il periodo in cui esiste il divieto di licenziamento (dalla data di gestazione fino al compimento del primo anno di età del bambino) e i padri lavoratori per la durata del congedo di paternità e fino al compimento del primo anno di età del bambino.

Il meccanismo di calcolo del sussidio o assegno di disoccupazione, sia ASPI che mini-ASPI, è il medesimo.

L' assegno mensile di disoccupazione è pari al 75% della retribuzione mensile nei casi in cui sia uguale o inferiore - nell'anno 2015 - all'importo di 1.000 euro mensili.

Se la retribuzione mensile è superiore a quell'importo, l'Aspi viene calcolata aggiungendo al 75% dell'importo di 1.000 euro il 25% della differenza tra la retribuzione mensile e i 1.000 euro.
Dopo i primi sei mesi l'indennità viene ridotta del 15% e dopo dodici mesi di un ulteriore 15%. Ovviamente, non si gode più dell'Aspi nel caso il disoccupato trovi un lavoro o raggiunga i requisiti per la pensione.

Gli importi erogati al lavoratore disoccupato non sono soggetti ad alcuna trattenuta contributiva, mentre vengono applicate le normali trattenute irpef.

Durante il periodo considerato transitorio, cioè fino al 31 dicembre del 2015, la durata dell'Aspi varia a seconda dell'anno e dell'età del lavoratore.

Nel 2015 la durata sarà pari a 10 mesi per chi non ha ancora compiuto i 50 anni, di 12 mesi per chi è nella fascia di età tra i 50 e i 54 anni e di 16 mesi dal 55° anno di età.

Dal primo gennaio 2016 il sistema di indennità entra a regime e cambiano le durate: dal primo gennaio 2016 la durata sarà di 12 mesi fino a 55 anni di età e saranno però dedotti gli eventuali periodi di indennità già usufruiti durante il biennio 2013-2015.




sabato 4 gennaio 2014

Disoccupazione ASPI: nuovi moduli e le novità del messaggio 18702 del 2013



E’ una prestazione economica istituita dal 1° gennaio 2013 e che sostituisce l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola requisiti normali. E’ una prestazione a domanda erogata, per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° gennaio 2013, a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l’occupazione.

Spetta in presenza di uno stato di disoccupazione involontario.

L’interessato deve rendere, presso il Centro per l’impiego nel cui ambito territoriale si trovi il proprio domicilio, una dichiarazione che attesti l’attività lavorativa precedentemente svolta e l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.

L’indennità quindi non spetta nelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o risoluzione consensuale.

Per il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione ASpI la domanda deve essere presentata all’INPS, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’INPS;
Contact Center multicanale attraverso il numero telefonico 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
Patronati/intermediari dell’Ente di Previdenza - attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi con il supporto dell’Istituto.

La domanda deve essere presentata entro il termine di due mesi che decorre dalla data di inizio del periodo indennizzabile così individuato:
a) ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro;
b) data di definizione della vertenza sindacale o data di notifica della sentenza giudiziaria;
c) data di riacquisto della capacità lavorativa nel caso di un evento patologico (malattia comune, infortunio) iniziato entro gli otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro;
d) ottavo giorno dalla fine del periodo di maternità in corso al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
e) ottavo giorno dalla data di fine del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
f) trentottesimo giorno successivo alla data di cessazione per licenziamento per giusta causa

L'INPS ha aggiornato i moduli INPS per i lavoratori disoccupati che devono presentare la dichiarazione di immediata disponibilità necessaria per ottenere l’indennità ASpI o mini ASpI, sussidio di disoccupazione introdotto dalla Riforma Fornero (articolo 4, comma 38, legge 92/2912).

La Dichiarazione disponibilità si invia contestualmente alla richiesta di assegno e i nuovi moduli – disponibili sul sito web dell’INPS – consentono di avviare la procedura telematica anche recandosi fisicamente presso il centro per l’impiego competente per il suo domicilio. In alternativa si dichiara la propria disponibilità compilando gli appositi campi nella domanda telematica di ASpI e mini ASpI.

I centri per l’impiego si accreditano con PIN alla banca dati INPS, accedono al Sistema Informativo dei Percettori, consultano le dichiarazioni rilasciate dai beneficiari della prestazione domiciliati nel territorio di propria competenza e attuano le disposizioni in materia di accertamento e conservazione dello status di disoccupazione. Se rilevano eventi che determinano la decadenza della prestazione (in base alla legge 92/2012, articolo 2, comma 40, lettera a, combinato con l’articolo 4, commi 41-44), lo comunicano tramite i servizi presenti nella banca dati Percettori, a cui accedono anche Ministero del Lavoro, Regioni e soggetti istituzionali in base alle relative competenze.

La dichiarazione di immediata disponibilità resa dal lavoratore all’INPS nell’ambito della domanda ASPI viene comunicata ai centri per l’impiego tramite Sistema Informativo dei Percettori o Cooperazione Applicativa (per soggetti che abbiano stipulato protocollo di cooperazione con l’Istituto).

Anche i centri già accreditati con PIN, devono chiedere un aggiornamento del proprio stato, inviando una mail a dichiarazioni.DCPrestazioni@inps.it completa delle seguenti informazioni: denominazione del Centro per l’Impiego, indirizzo, contatti (telefono, e-mail presso cui saranno inviate le notifiche), lista dei codici fiscali del Centro per l’Impiego in possesso di PIN da aggiornare. Per semplificare le operazioni l’INPS mette a disposizione tutte le informazioni

Per i servizi che scelgono la Cooperazione applicativa, la dichiarazione viene rilasciata nel pacchetto di Dati di Sintesi del Percettore, con delle voci in aggiunta allo standard già definito, in particolare relativi alle autodichiarazioni: domicilio eletto, contatti, dichiarazioni svolgimento eventuale attività lavorativa in corso, reddito presunto, estratti dalla domanda di indennità ASpI, data inizio eventuale attività lavorativa subordinata in corso (e fine se a tempo determinato), estratta dagli archivi INPS. Per garantire un supporto qualificato alla corretta implementazione della procedura, è stata istituita la casella di posta  dichiarazioni.DCPrestazioni@inps.it, dove potranno essere inviate comunicazioni e/o richieste di informazioni. Il rilascio degli aggiornamenti procedurali, imminente, sarà oggetto di apposito messaggio Inps.

Importante: per garantire un’adeguata fase di passaggio alla nuova procedura, è sospesa la decorrenza dei termini di presentazione delle domande ASpI e mini ASpI dal 28 ottobre al 30 novembre 2013.

Tuttavia, già con la precedente circolare, ovvero la 154/2013, l’Inps si era premurata di comunicare di aver predisposto la nuova procedura per la richiesta dell’assicurazione sociale per l’impiego (questo, il nome per esteso della sigla Aspi). A essere aggiornati, però, erano sì la procedura stessa e i necessari moduli per la richiesta, ma non ancora i relativi servizi internet. Un aggiornamento che è avvenuto nei giorni scorsi, ed è stato comunicato proprio ieri.

Un passaggio soprattutto formale, quindi, ma che riguarda il requisito fondamentale per accedere ad Aspi e mini Aspi, ovverosia lo stato di disoccupazione così come previsto dal dlgs n. 181/2000, che ne stabilisce la necessaria comprovazione tramite presentazione dell’interessato di una dichiarazione attestante non solo la professione precedente, ma anche l’immediata disponibilità a svolgere una nuova attività lavorativa. Non ci sono novità, invece, per gli altri requisiti richiesti (in particolare quelli relativi agli anni di contribuzione e di iscrizione all’Inps), e si rimanda, per tutti i chiarimenti necessari, alla solita circolare n. 154/2003. In quella comunicazione, infatti, già si presentavano i nuovi moduli predisposti per le richieste di Aspi (SR134) e mini Aspi (SR133), e si spiegava inoltre di aver allestito la procedura per presentare le domande in via telematica.

Con il messaggio n. 18702 del 2013 si è voluto comunicare ufficialmente di aver portato a termine l’aggiornamento di tutte le prassi necessarie, con particolare riferimento alla specifica procedura telematica DsWeb, pienamente operativa fin dal 18 novembre, e implementata al fine di consentire la corretta trattazione delle domande di indennità di disoccupazione Aspi e mini Aspi.


giovedì 28 novembre 2013

Messaggio INPS novembre 2013: domanda ASPI e Mini ASPI e dichiarazione di immediata disponibilità


Con il messaggio 18702 del 19 novembre 2013 l’INPS ha reso noto di aver aggiornato alla recente normativa le procedure telematiche di domanda di ASPI e mini ASPI includendo la possibilità al lavoratore disoccupato di fornire direttamente in questa fase la dichiarazione di immediata disponibilità.

E’ bene ricordare che l’art. 4, comma 38, della legge di riforma del mercato del lavoro, (n. 92/2012) ha previsto la facoltà, del lavoratore non occupato, di rilasciare all’INPS la dichiarazione di immediata disponibilità., al momento della presentazione della domanda di indennità nell’ambito dell’ASPI e mini ASPI, al fine anche di semplificare l’erogazione della indennità medesima.

L’INPS ha il compito di ricevere e poi mettere a disposizione dei Centri per l’impiego di competenza, le dichiarazioni dei richiedenti l’ASPI o mini ASPI. In sede di domanda inoltre il lavoratore non occupato dovrà fornire sotto la propria responsabilità i dati relativi al reddito percepito nell’anno solare relativamente all’ultima occupazione, per poter dar modo ai CPI di aggiornare la posizione del lavoratore relativamente al suo status di disoccupato.

A tal proposito è stata emanata la circolare n. 154 del 28 ottobre 2013 con le conseguenti indicazioni operative.

Infatti con questo messaggio, si comunica che sono stati rilasciati gli aggiornamenti necessari per la presentazione telematica della dichiarazione di immediata disponibilità, contestualmente alla presentazione della domanda di indennità di disoccupazione ASPI e mini ASPI.

A questo fine sono state aggiornate le procedure di presentazione delle domande a disposizione del lavoratore disoccupato, degli Enti di Patronato e degli operatori di contact center.

Dunque, dal 18 novembre 2013, le domande di prestazioni a sostegno del reddito potranno fare riferimento ai soli Centri per l’impiego censiti. Si segnala che, qualora si ravvisi la mancanza in detta base dati di un Centro per l’impiego, è possibile, per gli operatori delle Strutture INPS territoriali autorizzati, inserirlo nel catalogo in questione, accedendo ai servizi disponibili in intranet – Processi – Prestazioni a sostegno del reddito – Banca dati percettori – sezione CPI.

L’istruttoria procedurale delle domande ASPI e mini ASPI, inoltre, è stata adeguata nel rispetto di quanto indicato in circolare n.154 del 2013 relativamente alla sospensione del termine di presentazione delle domande in fase di prima applicazione delle nuove funzionalità per consentire il pieno utilizzo della procedura aggiornata.

Come di regola le domande potranno essere presentate attraverso i noti canali telematici:

WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto;

Contact Center multicanale attraverso il numero telefonico 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;

Patronati/intermediari dell’Istituto – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi con il supporto dell’Istituto.

L’INPS rende noto che i relativi moduli di domanda ASPI (SR 134) e Mini ASPI (SR 133), opportunamente revisionati, sono stati pubblicati nella Banca dati “Modulistica on line” disponibile nel sito istituzionale (www.inps.it). http://www.inps.it/portale/default.aspx



domenica 27 gennaio 2013

Guida al contributo di licenziamento per colf e badanti

I lavoratori domestici sono domestici coloro che prestano un’attività lavorativa continuativa per le necessità della vita familiare del datore di lavoro come ad esempio colf, assistenti familiari o baby sitter, governanti, camerieri. Rientrano in questa categoria anche i lavoratori che prestano tali attività presso comunità religiose (conventi, seminari), presso caserme e comandi militari, nonché presso le comunità senza fini di lucro, come orfanotrofi e ricoveri per anziani, il cui fine è prevalentemente assistenziale.

Il rapporto di lavoro può cessare per libera volontà del lavoratore e del datore di lavoro, a condizione che si dia regolare preavviso all'altra parte.

In caso di licenziamento, per il rapporto di lavoro con impegno superiore a 24 ore settimanali il preavviso dovrà essere:
15 giorni di calendario, fino a cinque anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro;

30 giorni di calendario, oltre i cinque anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro.

Per il rapporto di lavoro con impegno fino a 24 ore settimanali il preavviso dovrà essere:

8 giorni di calendario, fino a due anni di anzianità;

15 giorni di calendario, oltre i due anni di anzianità.

Tali termini sono ridotti del 50% nel caso di dimissioni da parte del lavoratore.
In caso di mancato preavviso da parte del datore di lavoro è dovuta al lavoratore un’indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso spettante.
In caso di dimissioni invece, al lavoratore che non effettua la prestazione nel periodo di preavviso viene
trattenuta dalla liquidazione l’importo che gli sarebbe spettato in tale periodo.

Dal 1° gennaio 2013 chi licenzia una collaboratrice domestica dovrà versare fino a 1.450 euro. La somma si aggiunge al Tfr e alla 13esima e vale per i licenziamenti per giusta causa: ad esempio quando la colf non viene al lavoro o ha rubato in casa.

Diciamo che sono veri e propri nuovi contributi dovuti all’Ente di previdenza (Inps) anche se c'è giusta causa, e non va pagata solo se è il lavoratore a dimettersi o se ovviamente il contratto viene risolto consensualmente.

Quindi con le nuove norme sul lavoro anche per i collaboratori domestici, come per gli altri lavoratori dipendenti, la riforma del mercato del lavoro approvata dal governo Monti prevede il «contributo di licenziamento» che può arrivare fino a 1.450 euro. Una somma che il datore di lavoro deve versare obbligatoriamente all'Inps e che si aggiunge al trattamento di fine rapporto e alla quota della tredicesima già maturata. E’ un vero e proprio esborso che servirà a finanziare l'Aspi e la mini Aspi, cioè le due assicurazioni sociali per l'impiego che proprio a partire dal primo gennaio del 2013 sostituiscono l'indennità di disoccupazione.

Per calcolare quanto si dovrà versare all'Inps si deve devono considerare per ogni anno di anzianità lavorativa 438,80 euro. Se l'anzianità di servizio è inferiore all'anno, andranno conteggiati soltanto i mesi effettivamente lavorati. Dunque, sei mesi di lavoro come colf corrispondono alla metà della quota: 241,90 euro. In ogni caso non è possibile conteggiare più di tre anni: con un tetto massimo di 1.451,40 euro.

L’Assindatacolf, l'Associazione sindacale fra datori di lavoro dei collaboratori familiari ha sostenuto che: «Il contributo è previsto in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato successivi al primo gennaio del 2013». E riguarda anche i licenziamenti per giusta causa o giustificato motivo, che possono scattare, per esempio, quando la colf o la badante non si presenta più al lavoro.

venerdì 18 gennaio 2013

Aspi 2013 la durata e i requisiti

Da gennaio 2013 debutta l'Aspi, la nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (Aspi), che sostituirà l'indennità contro la disoccupazione involontaria e andrà a regime dal 2017 che succederà anche all'indennità di mobilità.

Quindi dal 2013 sarà operativa l’Assicurazione Sociale per l’Impiego, ASPI, che prevederà l’erogazione di una indennità mensile ai lavoratori dipendenti del settore privato, compresi gli apprendisti e i soci di cooperativa di lavoro, che si trovano in stato di disoccupazione.

Vediamo gli importi che sono previsti. L’ammontare consiste nel 75% di euro 1.180,00 (euro 885,00) aumentati di una quota del 25% della differenza tra retribuzione percepita ed il limite di euro 1.180,00 nel caso in cui la retribuzione del lavoratore superi quest’ultimo limite.

I requisiti previsti dalla normativa dell’Aspi, sono 52 settimane di contributi versati negli ultimi due anni e 2 anni di contributi assicurativi presso l’Inps, il lavoratore ha un incentivo in più per aderire alla risoluzione consensuale, perché percepisce dagli 8 ai 12 mesi di indennità mensile pari al 75% della retribuzione mensile per i primi 6 mesi.

Se, invece, il lavoratore non è in possesso di 52 settimane di contributi ma è in possesso delle 78 giornate lavorate nel 2012, ha diritto alla Mini-Aspi 2012, che viene erogata nella stessa percentuale e per la metà delle settimane lavorate nell’ultimo anno.

Questo tipo di assicurazione ha una durata di 12 mesi per i lavoratori con meno di 55 anni di età e di 18 per quelli con almeno 55 anni di età. Inoltre i periodi di lavoro inferiori a 6 mesi sospendono il trattamento, con ripresa alla fine del periodo di lavoro mentre quelli superiori a 6 mesi, in presenza dei requisiti contributivi, fanno ripartire il trattamento.

Dal 2013 con la mini-ASPI viene del tutto modificato l’impianto dell’attuale indennità di disoccupazione con requisiti ridotti. L’indennità non viene pagata l’anno successivo ma durante il periodo di disoccupazione e viene calcolata in maniera del tutto analoga a quella prevista per l’ASPI.

Il requisito di accesso è la presenza di almeno 13 settimane mobili di contribuzione negli ultimi 12 mesi.

La durata massima è pari alla metà delle settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel periodo. Inoltre è prevista la sospensione dell’erogazione del beneficio per periodi di lavoro inferiori a 5 giorni.

Al finanziamento della nuova indennità saranno oggetto i seguenti interventi dal 1° gennaio 2013:

Contributo integrativo pari al 1,31% che sostituirà, a regime, l’attuale contributo DS;

Contributo addizionale pari al 1,4% (carico datore) per ogni rapporto di lavoro a tempo determinato;

Contributo a carico del datore di lavoro in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per cause diverse dalle dimissioni intervenute dal 1 gennaio 2013.

Il contributo di licenziamento si applica anche nei casi di licenziamento per giusta causa o in caso di cessazione attività ed è pari al 50% del trattamento iniziale di ASPI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.

Ciò significa che se viene licenziato un lavoratore con anzianità di almeno tre anni, il contributo di licenziamento è pari ad € 1.327,50 (885,00*1,5).

L’aliquota aggiuntiva non si applicherà ai lavoratori assunti in sostituzione di altri, ai lavoratori stagionali e agli apprendisti. Nel caso in cui il contratto divenga a tempo indeterminato, si avrà una restituzione pari all’aliquota aggiuntiva versata, con un massimo di 6 mensilità. Si ricorda che qualora fosse previsto, la restituzione avverrà al superamento del periodo di prova. A partire dal 2016, i datori e i lavoratori non tutelati dalla cassa integrazione dovranno finanziare lo strumento che consentirà loro, in caso di necessità, di usufruire di un sostegno al reddito.

mercoledì 2 gennaio 2013

Aspi da gennaio 2013: il ministro del Lavoro Fornero calcola le indennità e le tutele

Il ministro Elsa Fornero ha spiegato l'Aspi  e i nuovi ammortizzatori in vigore da gennaio 2013 in base alla Riforma del Lavoro: tutela estesa e assegno più alto rispetto alla disoccupazione.

L'entrata in vigore dei nuovi ammortizzatori sociali (Assicurazione Sociale per l'Impiego) "potrà contribuire a ridurre l'ansia e il disagio di molte famiglie". E' quanto ha scritto il ministro Fornero, in una lettera al Corriere della Sera ricordando il "quadro di forte difficoltà sociale"

La Riforma degli ammortizzatori sociali, con Aspi e mini Aspi dal 2013, «potrà contribuire a ridurre l’ansia e il disagio di molte famiglie» in un periodo di «forte difficoltà sociale», anche perché la «nuova copertura assicurativa viene estesa a categorie finora prive di tutela» con assegni più alti di quelli previsti in precedenza: parola del ministro Fornero, che ha presentato i nuovi sussidi della Riforma del Lavoro al Corriere della Sera.

L’assicurazione per l’impiego Aspi sostituisce da gennaio 2013 l’indennità di disoccupazione e la mini Aspi va a tutelare i precari rimasti senza lavoro.

Dal 2017 l’Aspi subentrerà all’attuale indennità di mobilità, mentre la cassa integrazione resterà invariata.

A regolamentare i nuovi ammortizzatori è l‘articolo 2 della Riforma del Lavoro (legge 92/2012).
Vediamo le principali caratteristiche dell’Aspi:

si applica ai lavoratori dipendenti con anzianità contributiva di due anni;

è estesa ad apprendisti e soci lavoratori di cooperative;

nel 2013 dura 8 mesi per gli under 50 e 12 mesi per gli over 50 con scatti graduali fino al 2016 quando di stabilizzerà a 12 mesi per gli under 54 e a 18 mesi per gli altri;

l’indennità dipende dalla retribuzione dell’ultimo biennio (intorno all’80%);

è finanziata dalle aziende che pagano un contributo dell’1,61%;

prevede un contributo aggiuntivo dell’1,4% per i contratti a termine (quindi 3,01% totali);

implica una sorta di incentivo a trasformare i contratti a termine in contratti a tempo indeterminato: all’azienda vengono restituite fino a sei mensilità del contributo addizionale.

La Mini Aspi è invece riconosciuta a chi ha almeno 13 settimane di lavoro negli ultimi 12 mesi. E’ corrisposta per un numero di settimane pari alla metà di quelle lavorate nell’ultimo anno (quindi per un massimo di sei mesi) e la sua indennità è calcolata come l’Aspi.

Il ministro del Lavoro ha fornito cifre: «un lavoratore che percepisca 1.300 euro al mese per 13 mensilità avrebbe percepito 877 euro di mobilità o 845 euro di disoccupazione« mentre «con l’Aspi ne prenderà 927» quindi «rispettivamente il 6% e il 10% in più» rispetto al vecchio sistema.

Altro esempio: un lavoratore che guadagnava 1.800 euro, avrebbe preso 877 euro di mobilità e 931 di disoccupazione, mentre con l’Aspi prenderà 1062 euro, rispettivamente il 21% e il 14% in più».
«Anche la durata è stata aumentata» sottolinea il ministro: nel 2013 sarà uguale a quella della disoccupazione (8 mesi per i lavoratori sotto i 50 anni), e poi inizierà a crescere arrivando a coprire, nel 2016, 12 mesi per gli under 54 e 18 mesi per chi ha superato questa età.

Sui nuovi ammortizzatori resta critica la posizione dei sindacati, in particolare su un punto: il fatto che l’Aspi dal 2017 sostituirà la mobilità. E’ infatti vero, come sottolineato dal ministro Fornero, che l’indennità copre un periodo più lungo rispetto all’attuale disoccupazione, ma la stessa considerazione non vale per la mobilità, che invece può durare (con le proroghe) fino a quattro anni.

La riforma si fonda su due pilastri: Aspi e fondi di solidarietà bilaterali per i quali "il Governo si è impegnato con la legge di stabilità a garantire risorse". L'Aspi, ha aggiungto il ministro, rappresenta "la tutela universale per tutti i lavoratori dipendenti" e sarà "più generosa" della vecchia disoccupazione e mobilità. "Un lavoratore che percepisca 1.300 euro al mese per 13 mensilità - sottolinea - ora avrà tra il 6 e il 10% in più rispetto al vecchio sistema. Chi prendeva 1.800 euro avrà tra il 14% e il 21% in più".

sabato 12 maggio 2012

Lavoro a progetto salario minimo

Le modifiche al ddl lavoro riferito ai contrati di lavoro per i co.co.pro., arriva una sorta di salario minimo o salario.

Il compenso dei collaboratori a progetto «deve essere adeguato alla quantità e qualità del lavoro eseguito e non può comunque essere inferiore, in proporzioni di durata del contratto, all'importo annuale determinato periodicamente con decreto del Ministero del Lavoro». Per raggiungere questo obiettivo, i principi previsti sono «da un lato gli emolumenti previsti per analoghe prestazioni svolte nella forma del contratto d'opera» così come previsto dal codice civile e «dall'altro la media delle retribuzioni previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in riferimento a prestazioni comparabili e omogenee rese in forma di lavoro subordinato. Il decreto ministeriale è emanato sentite le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro».

Per i cosiddetti co.co.pro., viene introdotto il principio della giusta retribuzione calcolata sulla media tra le tariffe del lavoro autonomo e dei contratti collettivi di lavoro. Quindi le aziende dovranno corrispondere ai collaboratori un salario minimo in modo tale da tutelare soprattutto i giovani precari che spesso vengono “sfruttati” come si sul dire, con compensi irrisori.

Altra novità è la volonta di introdurre una indennità di disoccupazione per chi ha un contratto a progetto, anche se in una unica soluzione, guardando verso una mini Aspi. Gli emendamenti dei relatori prevedono infatti che venga rafforzata l’attuale una tantum per una fase sperimentale che durerà 3 anni al termine della quale sarà effettuata una verifica per passare ad una mini Aspi.

L’esempio fatto dai relatori è quello di un collaboratore a progetto che, avendo lavorato 6 mesi, percepirà nell’anno successivo circa 6 mila euro sotto forma di una-tantum.

Si tratta sicuramente di importanti novità nel mondo del lavoro che coinvolgeranno i lavoratori parasubordinati che in Italia, secondo i dati Isfol, sono 1 milione 422 mila. Il 46,9% (676 mila) sono collaboratori a progetto (co.co.pro.) con un reddito medio di 9.855 euro l’anno e il 35,1% di loro ha un’età inferiore ai 30 e il 28,7% tra i 30 e i 39 anni. Quindi una salario minimo e indennità di disoccupazione per i contratti di collaborazione a progetto andranno a beneficio dei giovani lavoratori.
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