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venerdì 3 aprile 2015

ASpI, Mini-ASpI e Naspi istruzioni per la domanda



La richiesta di anticipazione ASpI o Mini-ASpI per nuova attività autonoma dà diritto all'indennità piena, senza eventuale decurtazione in base al reddito presunto: circolare INPS.

L'Inps ha emanato una circolare, la 62/2015, in cui da istruzioni circa la possibilità di incassare il sussidio di disoccupazione Aspi ( in futuro Naspi) in un'unica soluzione. Lo scopo è aiutare i disoccupati ad aprire un'attività imprenditoriale. Ecco i requisiti per effettuare la richiesta e le indicazioni per presentarla. Ricordiamo che fino al 31 di aprile, il sussidio è l'Aspi (o Mini Aspi), mentre a partire dal primo di maggio entrerà in vigore la Naspi.

Il lavoratore che chiede la liquidazione anticipata in un’unica soluzione del trattamento di disoccupazione ASpI e Mini-ASpI ha diritto all’intera somma ancora non percepita, senza decurtazioni, anche se intraprende un’attività autonoma che resta sotto il limite previsto restare in disoccupazione: lo specifica l’INPS, con la circolare 62/2015, che riguarda sia le modalità operative di richiesta sia la natura giuridica di questo istituto.

Il chiarimento fondamentale è il seguente:

L’erogazione anticipata in un’unica soluzione di ASpI e Mini-ASpI, «non è più funzionale al sostegno dello stato di bisogno che nasce dalla disoccupazione e non ha più la connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale», ma la natura specifica di un «contributo finanziario per lo sviluppo dell’autoimprenditorialità destinato a sopperire alle spese iniziali di un’attività che il lavoratore in disoccupazione svolge».

Fra l’altro, fra le finalità dell’anticipazione ASpI e Mini-ASpI, c’è anche quella di «ridurre la pressione sul mercato del lavoro subordinato indirizzando i disoccupati nel settore delle attività autonome e delle cooperative», anche in considerazione della difficoltà di trovare un lavoro come dipendente in un periodo caratterizzato dalla crisi.

L’INPS sottolinea che questo scopo, già in altri casi perseguito dal legislatore, è anche confermato da alcune sentenze di Cassazione sul tema analogo dell’anticipazione dell’indennità di mobilità (Cassazione Sezione Lavoro 9007/2002 e Cassazione sezione lavoro 12746/2010).
Per queste ragioni, l’INPS ritiene che l’anticipazione ASpI e Mini-ASpI si differenzi dall’istituto dell’indennità percepita in forma mensile. Quest’ultima, viene ridotta nel caso in cui il lavoratore intraprenda un’attività autonoma con reddito fino a 4800 euro annui (il limite per conservare lo stato di disoccupazione). In questo caso, il disoccupato è tenuto a effettuare la comunicazione all’INPS entro 30 giorni dall’inizio della nuova attività.

Ebbene, nel caso in cui però si richiesta il trattamento anticipato, questo paletto decade. Il disoccupato ha diritto all’intera quota di ASpI e di Mini-ASpI ancora non goduta, senza il taglio in base al reddito previsto. Attenzione: la domanda di liquidazione anticipata deve però essere inviata da un disoccupato che non sia decaduto dal beneficio. Se quindi è stato comunicato all’INPS il superamento del limite di reddito, o se il beneficio è stato perso per aver omesso le necessarie dichiarazioni, non si può chiedere alcuna anticipazione ASpI e mini Aspi.

Se però, dopo aver aperto un’attività autonoma, il lavoratore non presenta entro 30 giorni la comunicazione sull’apertura della nuova iniziativa e sul reddito presunto, ma entro lo stesso termine presenta invece la richiesta di anticipazione ASpI o Mini-ASpI , quest’ultima viene riconosciuta.

A un lavoratore che apre un’attività autonoma e mantiene i requisiti di reddito per rientrare nello stato di disoccupazione, converrà inviare entro 30 giorni la richiesta di anticipazione ASpI o Mini-ASpI, in luogo della comunicazione sulla nuova iniziativa che è invece obbligatoria nel caso in cui scelga di continuare a percepire l’indennità mensilmente

Anche per il nuovo sussidio di disoccupazione Naspi è prevista la stessa possibilità, ovvero ricevere la somma totale in anticipo rispetto all'ultima scadenza allo scopo di avviare un'attività imprenditoriale. Bisogna però chiarire che il DL sugli ammortizzatori sociali non contiene istruzioni dettagliate in merito, nè queste sono state fornite dall'Inps.



lunedì 2 luglio 2012

Riforma del lavoro 2012. ASPI


Ogni tipo di tutela della disoccupazione confluirà nell'Assicurazione Sociale per l'Impiego (Aspi), con il graduale superamento dell'indennizzato di mobilità .La nuova assicurazione sociale per l'impiego parte nel 2013 e sostituirà a regime, nel 2017, l'indennità di mobilità e le varie indennità di disoccupazione. Ne potranno usufruire oltre i lavoratori dipendenti anche gli apprendisti e gli artisti.

La contribuzione è estesa a tutti i lavoratori che rientrino nell'ambito di applicazione dell'indennità. L'aliquota sarà gravata di un ulteriore 1,4% per i lavoratori a termine. Sarà possibile trasformare l'indennità Aspi in liquidazione per poter così avere un capitale e avviare un'impresa. Il lavoratore che però rifiuta un impiego con una retribuzione superiore almeno del 20% rispetto all'indennità che percepisce perde il sussidio. I requisiti per l'accesso sono: anzianità di almeno de anni e 52 settimane di contribuzione nell'ultimo biennio.
L'Aspi durerà in relazione all'età dei lavoratori interessati da nuovi eventi di disoccupazione involontaria verificatisi a decorrere dal 1º gennaio 2016, prevedendo un periodo massimo di fruizione pari a 12 mesi per i lavoratori con età inferiore a 55 anni e di 18 mesi per quelli con età maggiore di 55 anni. L'importo massimo sarà di euro 1.119,32.
La mini-Aspi, è volta ad assicurare, dal 1° gennaio 2013, i lavoratori che non abbiano i requisiti per la fruizione dell'Aspi. La mini-Aspi va a sostituire l'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, condizionandola alla presenza e permanenza dello stato di disoccupazione. In particolare, la mini-Aspi può essere concessa in presenza di almeno 13 settimane di contribuzione di attività lavorativa negli ultimi dodici mesi, e consiste in un'indennità di pari importo dell'Aspi.

L'Aspi: spetta dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, o dal giorno successivo a quello in cui sia stata presentata la relativa domanda, a condizione che permanga la condizione di disoccupazione. La liquidazione dell'indennità avviene, a pena di decadenza, dietro presentazione, da parte dei lavoratori aventi diritto di un'apposita domanda, da inviare all'Inps esclusivamente in via telematica, entro due mesi dalla data di spettanza del trattamento. La fruizione dell'indennità è comunque condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione.
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