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giovedì 28 febbraio 2019

Reddito di Cittadinanza: come diventare Navigator e cumulabilità




Con l’introduzione del Reddito di Cittadinanza nasce la figura del Navigator, una sorta di tutor chiamato ad affiancare i beneficiari del contributo nelle attività di ricerca di lavoro e riqualificazione.

Una novità prevista dal decreto legge datato 28 gennaio 2019, al centro dell’audizione al Senato che ha coinvolto anche il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro. È proprio da questi ultimi che arrivano alcune perplessità riguardo il ruolo e la figura stessa del Navigator.

Secondo i consulenti del lavoro, infatti, non è chiaro dove i Navigator verrebbero collocati e con quale modello organizzativo dovrebbero operare:

le attività connesse alla stipula del patto per il lavoro sono di pertinenza dei Centri per l’Impiego e, dove previsto, da operatori privati accreditati con proprio personale.
per la gestione dell’Assegno di ricollocazione è prevista la presenza di tutor dipendenti degli operatori stessi.

Secondo quanto affermato dal Consiglio in audizione, caratteristiche e titoli di studio richiesti ai Navigator rientrano nell’ampio plafond di competenze professionali dei consulenti del lavoro: viene pertanto avanzata la disponibilità della categoria a dare il proprio contribut attraverso propri iscritti.

Per diventare Navigator è infatti necessaria laurea quinquennale in economia, giurisprudenza, sociologia, scienze politiche, psicologia o scienze della formazione e servono anche 4 anni di esperienza nel settore della consulenza del lavoro.

Attualmente si attende il bando ufficiale dell’ANPAL che darà il via alle selezioni per assumere circa 6mila Navigator. Le Regioni, in base alla legge, dovrebbero assumerne altri 4mila attraverso dei concorsi pubblici.

Sono previste assunzioni biennali e corsi di formazione ad hoc. Retribuzione media di 1.700 euro al mese più eventuali bonus.

Il Reddito di Cittadinanza introdotto con il decreto legge n. 4/2019  dovrebbe essere erogato a partire dal mese di aprile a circa 4,9 milioni di persone, secondo il Governo, 2,9 secondo l'INPS.  In ogni caso certamente molti di questi soggetti in situazioni di difficoltà economiche sono già titolari di qualche indennità o sostegno al reddito.

Vediamo qui di seguito  quali sono i sussidi o incentivi che non impediscono di ottenere il Reddito di Cittadinanza e si possono cumulare, ricordando che la piena attuazione della misura attende alcuni decreti attuativi da parte del Ministero.

NASPI: il testo del decreto prevede espressamente la cumulabilità con l'indennità per la disoccupazione involontaria,  fino al limite mensile di 780 euro per ciascun beneficiario

DIS COLL: anche questo uno strumento di sostegno contro la disoccupazione e quindi espressamente cumulabile , sempre fino al limite mensile di 780 euro

ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE   Il  bonus per l'orientamento e la formazione dei lavoratori in Cassa integrazione (ADR CIGS)  è ancora attivo e viene erogato all'ente che procura un nuovo posto di lavoro  al titolare del diritto. Non  risultano controindicazioni a beneficiare di entrambi contemporaneamente. Si ricorda che invece l'assegno di ricollocazione per i percettori della

NASPI non è più richiedibile (ma per chi ne aveva fatto richiesta nel 2018 e aveva ottenuto il via libera l'iter prosegue)

BONUS RESTO AL SUD  Nelle regioni del Meridione è previsto  un incentivo per le nuove iniziative imprenditoriali di under 46 di cui 35% a fondo perduto e 65 % con finanziamento bancario tutelato che non dovrebbe  costituire un ostacolo all'erogazione del reddito di cittadinanza.

INDENNITA' INVALIDI CIVILI: Il nucleo familiare può percepire il Reddito o la Pensione di cittadinanza anche  qualora uno o più componenti siano percettori delle prestazioni destinate agli  invalidi civili. In tal caso Rdc/Pdc integrano nei limiti della soglia massima di 780 euro  l’importo di tali  prestazioni.

Ricordiamo che il Reddito di Cittadinanza avrà un importo massimo di 780 euro per un nucleo familiare di una persona tra i 18 e i 67 anni  che non ha altri redditi e verrà erogato per 18 mesi, eventualmente prolungabili dopo un mese di interruzione e  solo in cambio di un impegno ad accettare un offerta di lavoro congrua e a seguire eventuali percorsi di orientamento e formazione.

Per le persone di oltre 67 anni  che vivono soli o in famiglie composte esclusivamente di over 67, il sussidio prende il nome di Pensione di cittadinanza e non comporta obblighi di lavoro.



venerdì 28 settembre 2018

Richiesta di disoccupazione NASpI: procedura online



La NASPI è un assegno che spetta ai lavoratori in disoccupazione involontaria, quindi chiunque ha perso il lavoro a partire dal 1° 2015, ha diritto ad un assegno di disoccupazione se ha lavorato almeno 3 mesi. E' un assegno che spetta ai lavoratori in disoccupazione involontaria, quindi chiunque perde il lavoro a partire dal 1° maggio scorso, ha diritto ad un assegno di disoccupazione se ha lavorato almeno 3 mesi.

La richiesta di disoccupazione, intesa come sussidio INPS, può essere compilata online. La prestazione spetta a tutti i lavoratori che hanno perso involontariamente il lavoro. In base alla tipologia di contratto, si ha diritto alla Dis-Coll (collaboratori) o alla NASpI, da cui però sono escluse alcune categorie, come ad esempio i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni e gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato. La richiesta all’INPS deve avvenire entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, altrimenti si perde il diritto. Per gli aventi diritto alla NASpI, vediamo di seguito in che modo chiedere online il sussidio di disoccupazione.

Procedura online
Prima di tutto si dovrà comprovare il proprio status di disoccupato e poi, per richiedere tale sussidio, si deve:

eseguire il login nell’area dei Servizi online del sito ufficiale dell’INPS;

selezionare Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito e cliccare sulla dicitura Naspi, che comparirà sulla barra di sinistra;

cliccare su Indennità di Naspi e poi su Invio domanda.

controllare propri dati anagrafici, le motivazioni del licenziamento e controllare con cura tutti i dettagli;

inviare la domanda di disoccupazione, mediante la quale verrà richiesta l’indennità.

Una nuova procedura sperimentale, consente di inviare la domanda anche in un altro modo, più diretto: al lavoratore che rimane senza lavoro arriva un link diretto nella propria area del sito INPS: da quella pagina potrà compilare la richiesta NASpI.

Per verificare lo stato della domanda e la decorrenza dei versamenti si utilizza sempre il portale INPS attraverso l’apposito servizio.

Importo sussidio
La retribuzione mensile, ossia, la misura dell'importo dell'assegno di disoccupazione pagato dall'INPS ogni mese con bonifico bancario, si calcola sommando tutte le retribuzioni imponibili ai fini previdenziali, ricevute negli ultimi 4 anni e dividendo il risultato per il numero di settimane di contribuzione. Il quoziente ottenuto va infine moltiplicato per il numero 4,33. La base di calcolo è l’imponibile previdenziale degli ultimi 4 anni, divisa per le settimane di contribuzione e moltiplicata per il coefficiente 4,33. Per le frazioni di mese, il valore giornaliero dell’indennità si determina dividendo l’importo ottenuto con calcolo appena esposto per 30. Si considerano tutte le settimane, interamente o parzialmente retribuite.

Per quanto riguarda il calcolo dell’importo dell’indennità di disoccupazione si deve dividere il totale delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicare il quoziente così ottenuto per il numero 4,33. In ogni caso l’importo dell’indennità di disoccupazione non può superare i 1.300 euro mensili.



mercoledì 4 aprile 2018

Naspi e lavoro, quando è compatibile



L’INPS con Messaggio n. 1162 del 16 marzo 2018 ha fornito chiarimenti sull’indennità di disoccupazione NASPI e sulla compatibilità in caso di titolarità di rapporto di lavoro intermittente o nelle ipotesi di rioccupazione come OTD in agricoltura.

Vediamo alcuni esempi:
Richiesta di NASpI da parte di un lavoratore che, contestualmente al rapporto di lavoro subordinato involontariamente perso, risulti titolare anche di un rapporto di lavoro subordinato di tipo intermittente con indennità di disponibilità o senza indennità di disponibilità. Nell’ipotesi in cui il lavoratore – titolare di un rapporto di lavoro subordinato e di un contratto di lavoro intermittente con obbligo di risposta e, quindi, con indennità di disponibilità – faccia richiesta di NASpI a seguito della cessazione del contratto di lavoro subordinato di tipo non intermittente, la domanda può essere accolta a condizione che il lavoratore stesso comunichi all’INPS, entro trenta giorni dalla domanda di prestazione, il reddito annuo presunto derivante dal suddetto contratto di lavoro intermittente, comprensivo della indennità di disponibilità. In tale ipotesi trova applicazione esclusivamente l’istituto del cumulo della prestazione con il suddetto reddito complessivo, che non deve essere superiore al limite annuo di € 8.000.

Il lavoratore che, dopo aver richiesto la NASpI al termine di un contratto stagionale, viene riassunto dallo stesso datore di lavoro con contratto di lavoro intermittente – con reddito annuale inferiore a quello minimo escluso da imposizione – per le sole giornate in cui risulti necessario ricorrere a ulteriore manodopera. In detta ipotesi non trova applicazione l’istituto del cumulo della prestazione NASpI con il reddito derivante da lavoro intermittente in quanto la condizione richiesta è che il nuovo datore di lavoro sia diverso dal datore di lavoro per il quale il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI.

Qualora, pertanto, il contratto di lavoro intermittente sia di durata pari o inferiore a sei mesi si applica l’istituto della sospensione della prestazione. In particolare, laddove il rapporto di lavoro intermittente sia con obbligo di risposta alla chiamata, e quindi con indennità di disponibilità, la prestazione sarà sospesa per il periodo di durata del rapporto. Qualora invece il rapporto di lavoro intermittente sia senza obbligo di risposta alla chiamata, e quindi senza indennità di disponibilità, la prestazione sarà sospesa per le giornate di effettiva prestazione lavorativa.

Percettore di NASpI che si rioccupi a tempo determinato come OTD in agricoltura. Laddove la durata del nuovo rapporto di lavoro subordinato come OTD non superi i sei mesi, l’indennità è sospesa d’ufficio, a prescindere dal reddito che l’interessato ricava dall’attività svolta. Ai fini della determinazione del periodo di sospensione, in linea con quanto previsto per istituti analoghi dalla prassi consolidatae avuto riguardo alla previsione contenuta all’ultimo periodo del comma 1 del citato articolo 9 del D.Lgs. n. 22 del 2015, vanno considerate le sole giornate di effettivo lavoro in agricoltura.

Esiste la possibilità di sommare il sussidio NASpI con un rapporto di lavoro intermittente a determinate condizioni, mentre in altri casi la sussistenza di un nuovo rapporto di lavoro determina la sospensione del trattamento di disoccupazione. Vediamo come funziona la compatibilità del sussidio di disoccupazione con altre forme di reddito, caso per caso, con l’aiuto del nuovo messaggio INPS 1162/2018.

Iniziamo con il caso del lavoro intermittente. Se il rapporto di lavoro interviene successivamente alla NASpI, i termini di compatibilità sono quelli previsti dall’articolo 9 del D.Lgs 22/2015, in base a cui la discriminante è il reddito. La compatibilità fra NASpI e altri redditi deve restare all’interno dei limiti previsti per il mantenimento dello stato di disoccupazione.

Il lavoratore potrebbe essere però già titolare di un rapporto di lavoro intermittente nel momento in cui perde il lavoro da dipendente a tempo indeterminato che da diritto alla NASpI. In questo caso, il lavoratore deve comunicare all’INPS, entro 30 giorni dalla domanda di NASpI, il reddito annuo presunto derivante dal contratto di lavoro intermittente, comprensivo della indennità di disponibilità. Se il cumulo dei due redditi è sotto gli 8mila euro, la prestazione NASpI verrà corrisposta nella misura piena. Altrimenti, verrà sospesa.

Nel caso in cui il lavoratore continui a lavorare a chiamata, si applica la sospensione della NASpI in relazione ai giorni di effettivo lavoro. Non è possibile, invece, cumulare la NASpI con un contratto di lavoro intermittente stipulato con lo stesso datore di lavoro che stipula il nuovo accordo al termine di un contratto stagionale. Il nuovo datore di lavoro deve essere diverso da quello per il quale il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto che ha determinato il diritto alla NASpI.

In generale resta valida la regola in base alla quale la sospensione della NASpI, nel caso di rioccupazione, si può chiedere solo per contratti inferiori a sei mesi: sopra questa soglia temporale, e anche in caso di proroga e rinnovo, la prestazione decade. Ci sono, infine, regole particolari per i percettori di Naspi che trovino un nuovo lavoro come ODT, operaio a tempo determinato, in agricoltura. Se il contratto non raggiunge i sei mesi, la NASpI è sospesa per le giornate di lavoro effettivo. Se il contratto è sopra i sei mesi, e il reddito è superiore al minimo escluso da imposizione, la NASpI si interrompe definitivamente. Se invece il reddito è inferiore, viene percepita in forma ridotta.

Il lavoratore una volta appurato che la somma dell'indennità naspi e dello stipendio del nuovo lavoro da dipendente, è inferiore al suddetto limite reddituale, deve procedere a comunicare all'INPS, entro un mese dall'inizio dell'attività, il reddito annuo previsto. Inoltre, occorre che il datore di lavoro o l'utilizzatore in caso di contratto di somministrazione, siano diversi da quelli che hanno determinato il diritto alla Naspi a seguito del licenziamento del lavoratore.

Come cambia l'importo della NASpI? A seguito dell'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato compatibile con la disoccupazione, la misura dell'indennità viene ridotta, per tutto il periodo intercorrente tra la data di inizio della nuova attività e la fine della Naspi. Nello specifico, in tale periodo l'importo dell'indennità viene ridotto dell'80% e calcolata d'ufficio in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Quando l'indennità di disoccupazione decade o viene sospesa? Quando il lavoratore non provvede a comunicare all'Inps il reddito annuo previsto, se poi il rapporto di lavoro subordinato ha una durata pari o inferiore a 6 mesi l'Istituto applica la sospensione dell'indennità mentre se la durata è superiore o trattasi di un contratto a tempo indeterminato, vi è la decadenza del beneficio.

La Naspi decade inoltre anche nel caso in cui venga superato il limite reddituale di 8.145 euro, fatta eccezione però in cui la durata del contratto è inferiore a 6 mesi, in tale ipotesi l'INPS applica sulla base delle comunicazioni obbligatorie, la sospensione dell'indennità per tutta la durata del contratto. Una volta concluso, l'erogazione della prestazione riprende per i mesi ancora spettanti.
E' importante ricordare, inoltre, che i contributi versati durante il periodo di sospensione sono utili per determinare la durata della NASPI in caso di una nuova richiesta di disoccupazione.

Comunicazione dei redditi presunti: nell'ipotesi in cui la durata della NASPI superi l'anno solare ed il lavoratore svolga nel frattempo un lavoro autonomo, un'attività parasubordinata, occasionale, oltre che presentare l'autodichiarazione dovrà anche fare la nuova comunicazione del reddito presunto utilizzando il modello NASpI Com, entro il 31 gennaio di ogni nuovo anno in cui si percepisce la prestazione successivamente al primo anno. Tale comunicazione, che serve all'INPS per calcolare la riduzione dell’80% dell'importo perché il lavoratore durante la naspi svolge un lavoro autonomo, se non viene presentata determina la sospensione dell'indennità fino a quando l'INPS non acquisisce il modello.

Cosa succede se il lavoratore in NASpI svolge più attività? In questo caso, l'Inps deve verificare che la somma dei redditi percepiti per ciascuna attività autonoma, parasubordinata o occasionale, non superi il limite massimo consentito dalla normativa vigente per il mantenimento dello stato di disoccupazione.


mercoledì 28 marzo 2018

Assegno di ricollocazione dal 3 aprile 2018



Entra a regime dal 3 aprile l’assegno di ricollocazione, il contributo economico che va da 250 a 5.000 euro per i servizi per il lavoro che offrono un’opportunità di impiego ad un disoccupato che sia almeno da quattro mesi percettore di Naspi, la nuova indennità di disoccupazione, ma anche a chi rientra nelle politiche di contrasto alla povertà (nel Rei) o è in cassa integrazione straordinaria.

Si chiama  Assegno di ricollocazione  (AdR) ed è  un finanziamento che ogni disoccupato può richiedere  all'ANPAL (Agenzia nazionale delle politiche attive per il lavoro)  per avere aiuto nella ricerca di un nuovo lavoro. L'assistenza consiste in un  progetto personalizzato, sulla base del suo profilo,  che viene effettuata sia  direttamente dai Centri per l'impiego (CPI ) che da  enti privati come le Agenzie per il lavoro accreditate.

L'ANPAL ha una funzione di coordinamento dei centri per l'impiego territoriali e di gestione del sistema informativo unitario SIU ma l'erogazione dell'assegno è gestita dai Centri per l'impiego.

Il contributo non viene versato al soggetto disoccupato bensì all'ente , ma  solo se il progetto raggiunge effettivamente  l'obiettivo di una nuova occupazione.

Dal 2017 è stata attiva una sperimentazione su un campione di 30mila soggetti (non del tutto  utilizzata) e adesso si apre la possibilità di richiederlo per tutti gli aventi diritto, L assegno di ricollocazione è indirizzato alle persone disoccupate che percepiscono la Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASPI) da almeno quattro mesi, purché non siano:

impegnate in analoghe misure di politica attiva erogate dalle Regioni e Province autonome (solitamente tali misure sono denominate contratto/assegno di ricollocazione, accompagnamento al lavoro o dote lavoro);

coinvolte in misure di politica attiva finanziate da un soggetto pubblico (quali corsi di formazione per l'inserimento lavorativo, corsi di formazione per l'adempimento dell'obbligo formativo, tirocini extracurriculari, servizio civile);

destinatarie di un finanziamento pubblico per l'avvio di un'attività di lavoro.

A chi ci si deve rivolgere per utilizzare l'assegno di ricollocazione ? Allo scadere del 4 mese di percezione della NASPI il sistema informativo unitario dell' ANPAL dovrebbe inviare via al potenziale destinatario una comunicazione che descrive il funzionamento dell' ADR .

La persona è  libera di decidere se usufruire di questo strumento e  può fare domanda di assegno di ricollocazione:

sul sito dell'ANPAL www.anpal.gov.it  oppure al Centro per l'impiego competente (quello del domicilio del percettore indicato nella domanda NASPI ) dove può scegliere l'ente da cui farsi seguire per il progetto di ricollocazione:  può essere il Centro stesso o le agenzie del lavoro accreditate dal Ministero o la Fondazione Consulenti del lavoro.  Non è indispensabile scegliere per il progetto un ente accreditato della propria zona di residenza.

Dopo  la domanda il CPI ha 15 giorni di tempo per definire l'assegno che viene destinato al lavoratore e fissare un primo appuntamento 

In caso affermativo, il cittadino deve recarsi all'appuntamento. In questo caso, sarà sospeso il Patto di servizio Personalizzato eventualmente sottoscritto dal destinatario con il CPI al momento della dichiarazione DID.
Il progetto di ricollocazione prevede iniziative di orientamento e formazione e contatti con aziende, fino all'offerta di un lavoro coerente con la figura del lavoratore.

I passaggi  previsti sono:

primo incontro e assegnazione di un tutor;

definizione e firma del  programma di ricerca di un lavoro con la collaborazione attiva della persona disoccupata;

eventuali corsi di formazione per migliorare l'occupabilità del soggetto.

Il soggetto disoccupato è tenuto a partecipare agli incontri concordati e ad accettare l'offerta congrua di lavoro; in caso contrario verranno applicate le dovute sanzioni che vanno da una prima riduzione fino alla perdita totale della prestazione di sostegno al reddito.

Il programma dura al massimo 6 mesi, prorogabili di altri sei  per ogni periodo di fruizione della NASPI.

Per dare diritto all'effettiva erogazione dell'assegno alle agenzie per il lavoro , la ricerca di lavoro deve portare:

a un contratto a tempo indeterminato , anche in apprendistato, o a un contratto a tempo determinato di almeno 6 mesi, (anche 3 mesi nelle regioni meridionali in via di sviluppo ).

Una volta che il disoccupato presenta domanda, sceglie chi eroga il servizio di assistenza: può essere un centro per l’impiego o un ente accreditato ai servizi per il lavoro. La richiesta dell’assegno è volontaria e si può presentare anche in via telematica. Il centro per l’impiego, entro 15 giorni, deve decidere se rilasciare o meno l’assegno dopo le verifiche. Se viene accettato si deve quindi elaborare il Patto di servizio personalizzato e il programma di ricerca intensivo. A quel punto il disoccupato deve ,può andare incontro a sanzioni che partono da una prima riduzione dell’assegno e arrivano alla sua perdita totale.

La somma viene intascata dal Centro per l’impiego o dall'agenzia privata per il lavoro “a risultato raggiunto”, cioè alla firma del contratto subordinato. Il disoccupato, per ottenere l’assegno, deve presentare al servizio pubblico (una novità è il coinvolgimento anche dei patronati) la dichiarazione di immediata disponibilità a lavorare, la “Did”, e richiedere la somma. Il servizio si conclude dopo 180 giorni, con una possibile proroga di altri 180 giorni in caso di assunzione con contratto di almeno sei mesi.



sabato 3 febbraio 2018

NASpI in caso di rifiuto al trasferimento





La NASPI è un assegno che spetta ai lavoratori in disoccupazione involontaria, quindi chiunque ha perso il lavoro a partire dal 1° 2015, ha diritto ad un assegno di disoccupazione se ha lavorato almeno 3 mesi.

L’INPS, con messaggio n. 369 del 26 gennaio 2018, si è pronunciato in merito all'accesso alla NASpI nelle ipotesi di:

risoluzione consensuale in seguito al rifiuto da parte del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti (o oltre) con i mezzi di trasporto pubblico;

dimissioni per giusta causa a seguito del trasferimento del lavoratore.

L' Inps ricorda le precedenti istruzioni in materia e sottolinea che in questi casi lo stato di disoccupazione del lavoratore si puo considerare involontario e dare quindi diritto al trattamento di disoccupazione NASPI, sia nel caso si realizzi per risoluzione consensuale con procedura di conciliazione e l'erogazione di somme compensative al lavoratore, sia per dimissioni per giusta causa.

Va ricordato che si ha giusta causa di dimissioni qualora il trasferimento non sia sorretto da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive e ciò anche indipendentemente dalla distanza tra la residenza del lavoratore e la nuova sede di lavoro.

Inoltre, nel caso di specie è possibile accedere all’indennità di disoccupazione NASpI, in presenza di tutti i requisiti legislativamente previsti, anche laddove il lavoratore ed il datore di lavoro pattuiscano, in sede di conciliazione, la corresponsione, a favore del lavoratore stesso, di somme a vario titolo e di qualunque importo.

In caso, invece, di dimissioni a seguito del trasferimento del lavoratore ad altra sede della stessa azienda, ricorre la giusta causa delle dimissioni qualora il trasferimento non sia sorretto da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive e ciò indipendentemente dalla distanza tra la residenza del lavoratore e la nuova sede di lavoro.

Stante quanto sopra, in presenza di dimissioni che il lavoratore asserisce avvenute per giusta causa, a seguito di trasferimento ad altra sede dell’azienda è ammesso l’accesso alla prestazione NASpI a condizione che il trasferimento non sia sorretto da “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” previste dall’art. 2103 c.c.

Al lavoratore è richiesta la  documentazione (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex D.P.R n. 445/2000) da cui risulti almeno la sua volontà di “difendersi in giudizio” nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro (allegazione di diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi d’urgenza ex articolo 700 c.p.c., sentenze ecc. contro il datore di lavoro, nonché ogni altro documento idoneo), e se la controversia giudiziale o extragiudiziale. non ha raggiunto una definizione il lavoratore è tenuto  a comunicarne l’esito . Inoltre laddove l’esito della lite dovesse escludere la ricorrenza della giusta causa di dimissioni, l’INPS potrà procedere al recupero di quanto pagato a titolo di indennità di disoccupazione.

Ma occorre fare molta attenzione al contenuto del messaggio dell’Inps, in quanto, come vedremo, al lavoratore che ha deciso di lasciare il posto di lavoro perché non è sostenibile il trasferimento da parte dell’azienda, conviene la risoluzione consensuale del rapporto, e quindi un accordo con il datore di lavoro, anziché perseguire la strada della dimissione per giusta causa. Vediamo perché.

In ordine al requisito della involontarietà dello stato di disoccupazione, ai sensi dell’art.2 comma 5 della citata legge n. 92 e dell’art. 3 comma 2 del citato decreto n.22 le predette indennità di disoccupazione sono riconosciute anche nelle ipotesi di:

dimissioni per giusta causa;

e di risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione di cui all’art.7 della legge n.604 del 1966 come modificato dall’art.1, comma 40, della legge n.92 del 2012.

Quindi il primo aspetto che chiarisce il messaggio dell’Inps è che la risoluzione consensuale tra datore di lavoro e lavoratore che rifiuta il trasferimento ad altra sede aziendale (sempre distante oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblico) deve essere effettuata nell’ambito della procedura di conciliazione.


giovedì 25 gennaio 2018

NASpI e redditi da lavoro. Casi di interesse




L'INPS ha fornito nuovi dettagli sulla compatibilità di NASpI, ASpI e mini ASpI con redditi da lavoro dipendente o autonomo: borse di studio, soci di capitale, amministratori, liberi professionisti, partite IVA.

La compatibilità dei sussidi di disoccupazione NASpI, ASpI e mini ASpI con i redditi da lavoro prevista dalla Riforma del Lavoro del 2012 (legge 92/2012) si esaurisce, nella pratica, in una serie di situazioni sempre nuove su cui l’INPS interviene con un nuovo documento di prassi. La circolare 174/2017 fornisce una serie di indicazioni operative che riguardano la compatibilità dei trattamenti di disoccupazione con:

borse di studio, stage e tirocini professionali;

attività sportive dilettantistiche;

prestazioni di lavoro occasionale;

attività dei liberi professionisti iscritti alle casse private;

incarichi in ambito societario;

iscrizione ad albi professionali;

titolarità di partita IVA;

incentivo alla autoimprenditorialità.

Per quanto riguarda borse di studio o di assegno, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, la legge (articolo 50, comma 1 lettera c, Dpr 917/1986), prevede l’assimilazione delle somme corrisposte ai redditi da lavoro dipendente, ma solo ai fini fiscali. Per quanto riguarda invece la cumulabilità con i sussidi, l’INPS sottolinea che le remunerazioni derivanti da queste attività sono interamente cumulabili con le indennità NASpI, ASpI e mini ASpI, senza che il beneficiario della prestazione sia tenuto ad effettuare all’INPS alcuna comunicazione.

Diverso è il caso di borse di studio e assegni di ricerca universitaria (quindi, assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio), che sono vere e proprie prestazioni lavorative, con diritto a un sussidio specifico (la Dis-Coll): quindi, al titolare di NASpI che svolge una di queste attività, si applica l’articolo 9 del Dlgs 22/2015, in base al quale i compensi derivanti da queste attività non possono superare il tetto annuo di 8mila euro. Il lavoratore deve informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se l’attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero.

I premi e i compensi che derivano da attività sportiva dilettantistica sono interamente cumulabili con l’indennità NASpI, e il beneficiario della prestazione non è tenuto ad effettuare all’INPS nessuna comunicazione.

Le prestazioni di lavoro occasionale sono compatibili con i sussidi di disoccupazione fino a un reddito di 5mila euro, senza bisogno di comunicare all’INPS i compensi percepiti. Se il lavoratore percepisce anche prestazioni di sostegno al reddito, l’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionali.

Se il titolare della NASpI è un libero professionista, la cumulabilità è ammessa fino a un limite di reddito di 4mila 800 euro. Il beneficiario deve però informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI,  dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne.

L’iscrizione ad un albo professionale, o l’apertura della partita IVA, in corso di prestazione di disoccupazione, non è condizione sufficiente per interrompere il sussidio. Se l’attività è effettivamente svolta, l’interessato deve darne comunicazione all’INPS (pena, la decadenza della prestazione). Se invece l’attività non è effettivamente svolta, non è necessario effettuare comunicazioni. Sarà eventualmente l’INPS a fare le opportune verifiche.

Particolari regole sono previste per lo svolgimento di attività in ambito societario. Le funzioni di amministratore, consigliere e sindaco di società, sono consentite e cumulabili fino a un reddito annuo di 8mila euro, sempre facendo le dovute comunicazioni all’INPS. Il socio di società di persone o società di capitali può cumulare interamente il reddito da capitale. Se è anche un lavoratore dipendente, scatta invece il tetto degli 8mila euro.

Se il socio svolge attività in azienda con carattere di abitualità e prevalenza ed è iscritto alla Gestione previdenziale degli Artigiani o Commercianti, a fronte della produzione di un reddito da lavoro in forma autonoma o di impresa, deve rispettare il limite di reddito di 4mila 800 euro.

Infine, l’INPS precisa i casi in cui il beneficiario NASpI può chiedere la liquidazione anticipata dell’intero trattamento come incentivo all’autoimprenditorialità:
attività professionale esercitata da liberi professionisti anche iscritti a specifiche casse, in quanto attività di lavoro autonomo;

attività di impresa individuale commerciale, artigiana, agricola;

sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio;

costituzione di società unipersonale (S.r.l., S.r.l.s. e S.p.A.) caratterizzata dalla presenza di un unico socio. Di regola il socio unico ha la responsabilità limitata al capitale sociale conferito, a condizione che si versi l’intero capitale sociale sottoscritto, sia comunicato al Registro Imprese la presenza dell’unico socio e sia indicato negli atti e nella corrispondenza della società l’unipersonalità della stessa, senza però indicare il nome del socio unico. Il mancato adempimento di tali obblighi comporta la perdita del beneficio della responsabilità limitata. In quest’ultimo caso, il socio che risponde illimitatamente,  può ottenere l’incentivo  al pari  di chi esercita attività di impresa individuale;

costituzione o ingresso in società di persone (S.n.C o S.a.S) – in analogia peraltro a quanto era già previsto per l’istituto dell’anticipazione in materia di indennità di mobilità (circolare 70/1996) – in quanto il reddito derivante dall’attività svolta dal socio nell’ambito della società è fiscalmente qualificato reddito di impresa;

costituzione o ingresso in società di capitali (S.r.L) per la medesima considerazione sulla natura del reddito derivante dall’attività in ambito societario, qualificato anch’esso fiscalmente reddito di impresa.


giovedì 17 agosto 2017

Guida alla conciliazione dopo il licenziamento





Proponiamo una guida alle tre procedure di conciliazione previste in caso di licenziamento del lavoratore dipendente alla luce della legge vigente.

In caso di licenziamento di un lavoratore è necessario ricorrere alla procedura di conciliazione introdotta dal Jobs Act (Decreto Legislativo n. 23/2015): questo meccanismo è previsto in caso di contenzioso sul lavoro. Alla luce delle diverse normative in vigore, la conciliazione può dunque essere facoltativa, preventiva (nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo) e a “tutele crescenti”.

Vediamole nel dettaglio.

Conciliazione facoltativa
Dal 24 novembre 2010 il tentativo di conciliazione dinanzi alla Commissione della Direzione Provinciale del Lavoro è tornato facoltativo, non più necessariamente propedeutico al ricorso al tribunale (Dlgls 183/2010). Così, in caso di controversia individuale, le parti possono rivolgersi o meno al giudice se la vertenza ha come oggetto:

impugnazione del licenziamento;

pretesa retributiva;

costituzione del rapporto di lavoro;

violazione del dovere di fedeltà;

risarcimento danni;

violazione del patto di non concorrenza;

violazione di obblighi di sicurezza e igiene sul lavoro;

illegittime modalità di attuazione del diritto di sciopero.

La conciliazione facoltativa prevede che il proponente (lavoratore o datore di lavoro) presenti domanda, presso la Segreteria delle Commissioni provinciali, indicando:

generalità delle parti;

luogo della conciliazione;

luogo delle comunicazioni;

esposizione dei fatti;

ragioni che li sostengono.

I funzionari della DTL devono verificare i dati essenziali: se insufficienti vanno integrati, se omessi la procedura non va avanti. Se i dati sono corretti, entro 20 giorni dalla richiesta o dalla ricezione dell’istanza al convenuto, la controparte può depositare le proprie memorie con le contro-difese ed eventuali domande in via riconvenzionale. Nei successivi 10 giorni, i funzionari della DPL devono convocare le parti dinanzi alla commissione o sottocommissione di conciliazione e poi, entro 30 giorni dalla convocazione, deve svolgersi il tentativo di conciliazione.

Nel caso in cui venga espletato, se la conciliazione viene raggiunta anche parzialmente, viene redatto un verbale sottoscritto dalle parti e il giudice del lavoro, su istanza di parte, rende esecutivo il decreto. Se non si raggiunge l’accordo conciliativo, la commissione deve sottoporre alle parti una proposta conciliativa da inserire obbligatoriamente a verbale, con indicazione delle posizioni delle singole parti.

Conciliazione preventiva
La Riforma Fornero (Legge 92/2012) ha modificato l’articolo 7 della legge 604/1966: prima di procedere al licenziamento, il datore di lavoro che abbia i requisiti dimensionali (più di 15 dipendenti nella singola unità produttiva o nell’ambito comunale o più di 60 nell’ambito nazionale) deve esperire una procedura di conciliazione volta all’esame congiunto dei motivi posti a base del recesso e finalizzata al raggiungimento di un eventuale accordo tra le parti (condizione di procedibilità ai fini dell’intimazione del licenziamento: in caso di violazione della suddetta procedura, il licenziamento è illegittimo).

Il datore di lavoro invia alla DTL una comunicazione in cui dichiara l’intenzione di procedere al licenziamento, indicando motivi e misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore. La comunicazione viene trasmessa per conoscenza anche al lavoratore e in seguito la DTL convoca le parti entro 7 giorni dalla ricezione della richiesta. In caso di mancata convocazione entro 7 giorni, il datore di lavoro può procedere al licenziamento. Diversamente, l’incontro si svolge dinanzi alla Commissione di Conciliazione e la procedura deve concludersi entro 20 giorni dalla trasmissione della convocazione, fatta salva l’ipotesi in cui le parti, di comune avviso, ritengano di proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo.

Se il tentativo di conciliazione ha esito negativo, viene redatto un verbale e il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore. Il Giudice, nell’ipotesi in cui dovesse ritenere illegittimo il licenziamento, procederà a determinate l’indennità risarcitoria.

Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la risoluzione consensuale del rapporto, il lavoratore (in deroga alla disciplina ordinaria) avrà diritto alla nuova disoccupazione NASPI (sostitutiva dell’indennità di disoccupazione).


Conciliazione a tutele crescenti
Introdotta dal Jobs Act, si applica ai contenziosi sorti esclusivamente per lavoratori:

assunti a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015;

trasformati da lavoro a termine a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015;

qualificati da un rapporto di apprendistato dal 7 marzo 2015.

Qualora il datore di lavoro abbia intimato il licenziamento nei confronti di un lavoratore assunto a tutele crescenti, può offrirgli entro 60 giorni, al fine di evitare di andare in giudizio, un importo pari a 1 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 2 e non superiore a 18 mensilità. L’importo non costituisce reddito imponibile ai fini fiscali, né è assoggettato a contribuzione previdenziale. Se il lavoratore accetta, il rapporto si estingue e si rinuncia ad eventuale impugnazione anche qualora il lavoratore l’abbia già proposto. Se il datore di lavoro utilizza questa offerta quale che sia l’esito, è tenuto ad effettuare una comunicazione obbligatoria tramite procedura “UNILAV – Conciliazione“ sul portale Cliclavoro, nella sezione “adempimenti”.







domenica 5 marzo 2017

NASPI: una guida per il 2017



Requisiti, calcolo indennità, durata assegno, istruzioni di domanda: ecco una panoramica delle novità 2017 per l’accesso alla NASPI, l’assicurazione sociale per l’impiego introdotta dalla Riforma degli Ammortizzatori Sociali (Jobs Act) corrisposta a coloro che perdono il lavoro. E' un assegno che spetta ai lavoratori in disoccupazione involontaria, quindi chiunque ha perso il lavoro a partire dal 1° 2015, ha diritto ad un assegno di disoccupazione se ha lavorato almeno 3 mesi.

Requisiti NASPI

Ecco cosa serve per poter chiedere la NASPI:

disoccupazione involontaria: da licenziamento o dimissioni per giusta causa (es.: per mancato pagamento retribuzione, molestie sessuali sul lavoro, demansionamento ingiustificato, mobbing, variazione condizioni a seguito cessione azienda, ingiustificato spostamento sede, comportamento ingiurioso del superiore). E’ riconosciuto il diritto anche: in caso di dimissioni durante il periodo tutelato di maternità ex articolo 55 Dlgs 151/2001 ;

13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti: valide tutte le settimane con retribuzione non inferiore ai minimali (anche non versata). Non vale per addetti ai servizi domestici e familiari, operai agricoli, apprendisti (continuano a valere le precedenti regole). Utili al diritto: contributi lavoro subordinato, contributi figurativi per maternità obbligatoria se all'inizio dell’astensione risulta già versata o dovuta contribuzione, periodi di congedo parentale purché indennizzati e in costanza di rapporto di lavoro, periodi di lavoro in paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la possibilità di totalizzazione, periodi di astensione per malattia figli fino agli otto anni di età nel limite di cinque giorni lavorativi nell’anno solare. I periodi nel settore agricolo sono cumulabili se nel quadriennio risulta prevalente la retribuzione non agricola.

Esclusi: malattia e infortunio sul lavoro senza integrazione della retribuzione, cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell’attività a zero ore, assenze per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità;

30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti: giornate di effettiva presenza a prescindere dalla durata oraria. I seguenti eventi determinano un allungamento dei 12 mesi (pari alla durata dell’evento stesso): malattia e infortunio sul lavoro senza integrazione della retribuzione, CIG straordinaria e ordinaria con sospensione dell’attività a zero ore, assenze per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità, maternità, congedo parentale.

NASPI calcolo: la retribuzione mensile, ossia, la misura dell'importo dell'assegno di disoccupazione pagato dall'INPS ogni mese con bonifico bancario, si calcola sommando tutte le retribuzioni imponibili ai fini previdenziali, ricevute negli ultimi 4 anni e dividendo il risultato per il numero di settimane di contribuzione. Il quoziente ottenuto va infine moltiplicato per il numero 4,33. La base di calcolo è l’imponibile previdenziale degli ultimi 4 anni, divisa per le settimane di contribuzione e moltiplicata per il coefficiente 4,33. Per le frazioni di mese, il valore giornaliero dell’indennità si determina dividendo l’importo ottenuto con calcolo appena esposto per 30. Si considerano tutte le settimane, interamente o parzialmente retribuite.

Se la retribuzione mensile è inferiore a 1.195 euro mensili, l’indennità è pari al 75% della retribuzione. Per stipendi superiori, la NASPI è pari al 75% a cui si aggiunge il 25% del differenziale fra retribuzione mensile e 1.195. Dal quarto mese si riduce del 3% ogni mese. La prestazione è erogata per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni (24 mesi).

NASPI importo: In base a tale calcolo, se la retribuzione mensile è pari o inferiore a 1195 euro mensili, l’importo della NASPI è pari al 75% della suddetta retribuzione mentre se è oltre a tale soglia, viene aggiunto al 75% un importo pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo. In ogni caso, l'importo massimo dell'indennità non può superare i 1300 euro al mese. Importo da rivalutare annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo come il massimale di 1195 euro. L’importo massimo dell’indennità NASPI 2017 non può superare 1.300 euro al mese.

Domanda NASPI
E’ il lavoratore che deve presentare domanda all’INPS, in via telematica, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto. Tramite sito INPS (con PIN dispositivo), patronati, contact center integrato INPS INAIL (803164 da rete fissa e 06 164 164 da rete mobile). In caso di licenziamento per giusta causa, i 68 giorni per presentare la domanda decorrono dal 30esimo giorno successivo alla cessazione del rapporto.

Per presentare la domanda di disoccupazione  i lavoratori devono:
Compilare e inviare il modulo domanda di disoccupazione NASPI Inps direttamente online, se dispongono del PIN dispositivo INPS, al seguente percorso: Home > Servizi Online > Elenco di tutti i Servizi  > Servizi per il cittadino> Invio domande prestazioni a sostegno del reddito (Sportello virtuale per i servizi di informazione e richiesta di prestazione) > NASPI.

Far compilare e inviare il modello di domanda a Patronati o Intermediari autorizzati ad inviare le richieste INPS per via telematica.

L’indennità è riconosciuta a partire dall’ottavo giorno successivo alla cessazione se la domanda è presentata entro otto giorni, o dal primo giorno successivo alla domanda se è presentata dopo. Questo, anche nei casi di maternità, malattia, infortunio sul lavoro, mancato preavviso.



sabato 28 gennaio 2017

Assegno di ricollocazione rivolto ai disoccupati, come funziona?



A partire da novembre scorso verrà attuata la seconda parte del Jobs Act rivolta a tutti coloro che sono in stato di disoccupazione. Se, infatti, in un primo momento con il Jobs Act a favore dei disoccupati era stata introdotta la Naspi, l’assegno di disoccupazione di cui può beneficiare chi ha perso il lavoro, ora da novembre verrà aggiunta un’ulteriore tutela: l’assegno di ricollocazione.

L’assegno di ricollocamento 2017 per 4 mesi, spetta a:

chi ha già fruito della NASPI;

ma risulta ancora disoccupati da almeno 4 mesi dopo finita l’indennità di disoccupazione;
sottoscrive un nuovo patto di servizio personalizzato.

Partiranno 10-20 mila disoccupati estratti a sorte che incassano la Naspi per almeno 4 mesi.

Assegno di ricollocazione: di cosa si tratta? Quando parte? Chi lo può riscuotere?

Sono tante le domande che si riferiscono all'assegno di ricollocazione. Che comincerà ad essere assegnato a 10-20 mila disoccupati. Si tratta di un progetto “pilota” che servirà a mettere a regime il modello per tutti i senza lavoro d’Italia. Difficile crederci, certo, dopo un’incredibile rassegna di esperienze fallite negli ultimi decenni. Ma l’assegno di ricollocazione si candida a essere la prima vera esperienza di politiche attive del lavoro nel nostro Paese. Tradotto: non si aiuteranno più i disoccupati dando loro semplicemente un assegno (dal primo gennaio 2017 la mobilità non esisterà più). Ma si cercherà di prenderli per mano uno per uno per fornire loro consigli e strumenti utili a ritrovare un lavoro.

L’assegno di ricollocazione non sarà uguale per tutti. L’ammontare dipenderà da quanto è difficile collocare quel preciso disoccupato. L’assegno più basso sarà attorno ai mille euro (la cifra esatta non è ancora stata definita) e sarà assegnato ai profili più facili da ricollocare come per esempio un giovane ingegnere trentenne che cerchi occupazione in provincia di Milano. L’assegno più elevato arriverà a 5.000 euro e riguarderà invece i disoccupati che hanno meno carte da giocare sul mercato del lavoro, potrebbe essere il caso di un operaio cinquantenne in una provincia del Sud ad alto tasso di disoccupazione. Va chiarito subito che il disoccupato non vedrà né banconote né assegni ma riceverà una sorta di buono simbolico da spendere per ottenere un servizio.

Il servizio in questione potrà essere garantito o dai centri per l’impiego o da agenzie per il lavoro private. Toccherà allo stesso disoccupato scegliere a chi si vuole rivolgere. E qui la questione si complica. Perché in certi territori (la Lombardia per esempio) si è imposta negli ultimi anni l’idea che a fornire questi servizi debbano essere i privati. In altre regioni (l’Emilia Romagna, per esempio) i centri per l’impiego hanno ancora un ruolo centrale.

Gli interlocutori sono diversi ma quello che dovranno fornire è sempre la stessa cosa: la presa in carico da parte di un tutor, un colloquio per capire i punti di forza e di debolezza del candidato, un aiuto nello stilare un curriculum, un aiuto nel cercare e fissare colloqui di lavoro. Non rientra nelle competenze del fornitore di servizi il fatto di mettere a disposizione corsi di formazione ma potrà indicare quali lezioni potrebbero essere utili e chi potrebbe fornire un certo tipo di formazione. Tornando ai centri per l’impiego, dovunque toccherà a loro la presa in carico «burocratica» del disoccupato. I centri più strutturati, poi, potranno anche fornire ai disoccupati il servizio di orientamento vero e proprio. Per quanto riguarda le agenzie per il lavoro private, potranno incassare il bonus pieno dell’assegno di ricollocazione soltanto se il disoccupato viene assunto, e a tempo indeterminato. Il bonus di dimezzerà nel caso l’assunzione sia a termine e così via declassando. Nel caso il lavoratore non venisse assunto all'agenzia sarà riconosciuta una quota dei costi sostenuti per i colloqui.

L’assegno di ricollocazione spetta ai disoccupati che hanno almeno quattro mesi di Naspi. La Naspi è stata istituita il primo maggio dell’anno scorso quindi sono già numerosi i disoccupati che l’hanno già ricevuta per almeno quattro mesi. Si parla di poco meno di centomila disoccupati al mese che entrano in Naspi. E’ all’interno di questa platea che l’Anpal, la nuova agenzia per le politiche attive del lavoro, estrarrà a sorte un campione di oltre 10 mila disoccupati rappresentativo di coloro che hanno diritto all’assegno di ricollocazione. L’obiettivo è testare l’assegno ed eventualmente modificare il modello prima di metterlo a regime. Prima di partire con la sperimentazione sarà però necessario dare il via al nuovo portale dell’Anpal (in sostituzione dell’attuale cliccalavoro) a cui tutti i disoccupati saranno chiamati a iscriversi. Questo passaggio dovrebbe avvenire già nel mese di novembre. Dopo di ché sarà inviata per posta una lettera ai 10 mila disoccupati selezionati per la sperimentazione tra coloro che hanno ricevuto almeno quattro mesi di Naspi. Nella missiva sarà presente un codice e una password. Con questi elementi il disoccupato accederà a una parte riservata del sito dove potrà vedere a quanto ammonta il suo assegno e potrà anche decidere dove spenderlo (agenzia privata o collocamento). Prima di iniziare l’attività di orientamento vera e propria, però, sarà indispensabile formalizzare la presa in carico al centro per l’impiego.

Per l’operatività a regime dell’assegno di ricollocazione bisognerà aspettare il 2017. Anche per quanto riguarda la sperimentazione, chi riceverà la lettera dell’Anpal non sarà tenuto a rispondere e a «incassare» l’assegno. Chi si mette in gioco avrà più possibilità di trovare un lavoro. Ma allo stesso tempo se non si presenterà ai colloqui si vedrà decurtata la Naspi. A comunicare all’Inps i mancati adempimento del disoccupato sarà direttamente il centro per l’impiego. Fin d’ora si può immaginare che non tutti i disoccupati si renderanno disponibili. Di certo chi incassa la Naspi e nello stesso tempo lavora in nero potrebbe non averne convenienza.


lunedì 12 dicembre 2016

Naspi durata 2017: novità



E' un assegno che spetta ai lavoratori in disoccupazione involontaria, quindi chiunque ha perso il lavoro a partire dal 1° 2015, ha diritto ad un assegno di disoccupazione se ha lavorato almeno 3 mesi.

La Naspi dal 2016 spetta ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e determinato, gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa che hanno aderito o instaurato dopo l'associazione, un rapporto di lavoro in forma subordinata, per il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato mentre per i precari e co.co.co. che hanno versato almeno tre mesi di contributi, hanno diritto, a partire sempre dal 1° maggio 2015.

La Naspi spetta ai lavoratori in possesso dei seguenti requisiti:
stato di disoccupazione;

se nei 4 anni precedenti al licenziamento possono far valere almeno 13 settimane di contributi versati;

possono far valere 30 giornate di lavoro effettivo o equivalenti, a prescindere dai contributi versati nei 12 mesi prima dell’inizio del periodo di disoccupazione.

La disoccupazione è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

La sua durata, secondo quanto previsto dal Jobs Act , dura nel 2016 per 24 mesi e spetta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni, senza tenere conto dei periodi coperti da contributi figurativi che hanno già dato luogo al pagamento di prestazioni di disoccupazione, anche se pagate in un'unica soluzione anticipata.

Per i lavoratori precari invece la durata massima per l'erogazione dell'assegno di disoccupazione è per 6 mesi, in base alla presunzione che dietro la collaborazione di un anno di lavoro si possa configurare in realtà un contratto di lavoro subordinato.

Per maggiori informazioni: Naspi durata massima e minima.

NASPI 2017 durata: Novità

In base alle circolari pubblicate dall’INPS, che spiegano come e quando si ha diritto alla nuova indennità di disoccupazione, e alla normativa Jobs Act, la durata della NASPI dal 1° gennaio 2017 si sarebbe dovuto ridurre da 2 anni a 78 settimane.

Grazie al successivo decreto attuativo del Jobs Act, n° 148/2015, la NASPI durata 2017 è di 24 mesi.
Pertanto, la disoccupazione NASPI 2017, continuerà ad essere corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà di quelle di contribuzione degli ultimi 4 anni.

Si ricorda inoltre che, ai fini di calcolo della durata disoccupazione 2017, non devono essere considerati utili i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di altre prestazioni di disoccupazione, anche nei casi in cui dette prestazioni siano state fruite anticipatamente in un'unica soluzione.

Naspi calcolo: la retribuzione mensile, ossia, la misura dell'importo dell'assegno di disoccupazione pagato dall'INPS ogni mese con bonifico bancario, si calcola sommando tutte le retribuzioni imponibili ai fini previdenziali, ricevute negli ultimi 4 anni e dividendo il risultato per il numero di settimane di contribuzione. Il quoziente ottenuto va infine moltiplicato per il numero 4,33.

Naspi importo: In base a tale calcolo, se la retribuzione mensile è pari o inferiore a 1195 euro mensili, l’importo della Naspi è pari al 75% della suddetta retribuzione mentre se è oltre a tale soglia, viene aggiunto al 75% un importo pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo. In ogni caso, l'importo massimo dell'indennità non può superare i 1300 euro al mese. Importo da rivalutare annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo come il massimale di 1195 euro.

Riduzione indennità NASPI progressiva a partire daI primo giorno del 5° mese di fruizione dell’indennità, per cui l’importo della naspi è ridotto del 3% al mese a partire dal primo giorno del 4° mese di fruizione. Infine non si applica la trattenuta del 5,84% prevista sull’importo delle prestazioni di sostegno al reddito.

Dal 2016, la riduzione dell'assegmo è a partire dal 91° giorno.

Come funziona per i lavoratori licenziati per motivi disciplinari?

Naspi ai lavoratori licenziati per motivi disciplinari: la nuova disoccupazione è riconosciuta anche ai lavoratori licenziati per motivi disciplinari. Questo è quanto confermato e ribadito il ministero del Lavoro, intervenuto a chiarire meglio il campo di applicazione della nuova assicurazione sociale per l’impiego in base al primo decreto attuativo del Jobs act, il Dlgs 22/2015 e come si attua la procedura di conciliazione volontaria introdotta dall’articolo 6, del Dlgs 23/2015.

Pertanto, il decreto NASPI conferma che il presupposto della nuova disoccupazione è l’involontarietà della perdita del posto di lavoro, per cui l'indennità va riconosciuta anche nei casi licenziamento disciplinare che di dimissioni per giusta causa e di risoluzione consensuale del rapporto, per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, intervenuta in sede di conciliazione preventiva presso la Dtl.

Circa invece la possibilità di percepire l'indennità Naspi da parte dei lavoratori che non accettano l’indennità economica prevista dalla nuova offerta conciliativa del contratto a tutele crescenti, il Ministero ricorda che tale conciliazione ha'obiettivo di impedire che il licenziamento possa essere impugnato, per cui il diritto alla Naspi è riconosciuta anche in questo caso.

Novità lavoratori stagionali:
Il testo del decreto sul riordino degli ammortizzatori sociali è intervenuto a fissare:

Nuovi requisiti e condizioni per l'autorizzazione della CIG e CIGS

Fondi di solidarietà,

Prolungare la NASPI fino a 24 mesi anche dopo il 2016,

Assegno di ricollocazione ASDI;

Salvaguardia per i lavotatori stagionali.

Lavoratori in Cassa Integrazione e a zero ore:

Naspi e Cassa Integrazione a zero ore Ministero del Lavoro: Con il comunicato stampa del 20 marzo dello scorso anno, il Ministero è intervenuto a chiarire i primi dubbi circa il calcolo dei contributi utili ai fini della nuova NASpI in presenza di periodi di Cassa Integrazione a zero ore o di altri periodi non coperti da contribuzione obbligatoria INPS avvenuti immediatamente prima al licenziamento e alla cessazione del rapporto di lavoro.

Per rispondere a tale problematica, il Ministero, fa innanzitutto riferimento al DL 22/2015 rinviando, per questi casi, alla normativa vigente e chiarisce che tali periodi sopra descritti, devono essere considerati come prima, ossia, periodi neutri la cui durata, andrà ad aumentare il requisito delle 13 settimane di contribuzione, nel corso dei 4 anni antecedenti, necessari per fruire della nuova disoccupazione universale. Analoga considerazione per il nuovo requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo negli ultimi 12 mesi prima dell'evento di disoccupazione.


NASPI precari scuola: docenti e personale ATA come funziona la domanda?

NASpI precari scuole: come funziona la richiesta di disoccupazione?

Grazie alla semplificazione intervenuta con l’avvio della procedura online Naspi, è possibile oggi, per i lavoratori licenziati involontariamente, fare domanda NASPI INPS, entro 68 giorni dal termine del proprio contratto di lavoro.

Il termine dei 68 giorni, non è obbligatorio, ma serve a velocizzare la lavorazione della pratica ed ottenere così, immediatamente l’assegno di disoccupazione, senza perdere alcuna settimana di indennità.

NASPI precari docenti e personale ATA come si presenta la domanda all’INPS?

In attesa che entri in funzione il nuovo Portale Unico di Registrazione disoccupati, i precari docenti e personale ATA, per presentare la domanda Naspi 2016 all’INPS, devono recarsi al centro per l’impiego, anche se per loro non vige l’obbligo di iscrizione immediata, in quanto può essere demandata al massimo entro 15 giorni dalla sottoscrizione della DID e del Patto di Servizio Personalizzato, PSP.

Ciò è dovuto al fatto, che la domanda di disoccupazione, potrebbe essere rigettata proprio perché il soggetto non si è presentato prima al centro per l’impiego, e quindi non sia in possesso di un requisito fondamentale per il riconoscimento del beneficio, ossia, lo stato di disoccupazione.

Per cui i precari per richiedere la NASPI docenti e personale ATA devono:
1. Recarsi al centro per l’impiego e rilasciare la DID, dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, oppure, assolvere tale adempimento in sede di presentazione telematica della domanda NASPI all’INPS, compilando gli appositi campi, alla pagina 3, inerenti allo stato di disoccupazione.

2. Sottoscrivere presso il Centro per l’impiego, il Patto di servizio personalizzato. I precari quindi devono recarsi entro 15 giorni dalla presentazione della domanda Naspi, al centro per l’impiego, per stipulare il PSP, attestante l’impegno del lavoratore disoccupato, alla ricerca attiva di un nuovo posto di lavoro comprendente anche la partecipazione obbligatoria a corsi di riqualificazione e formazione.

La mancata sottoscrizione, è punibile con le sanzioni previste dalla legge (DL 150/2015 articolo 21).

E’ inoltre, importante riportare che al momento sono diverse le province italiane, che consentono ai lavoratori, di presentare la DID e il PSP online, in sede di compilazione presentazione della domanda NASPI all’INPS.

Naspi e assegno di ricollocamento in base a quanto previsto da uno dei decreti attuativi del Jobs Act, è stato introdotto un nuovo assegno di disoccupazione, riservato a chi, una volta finita la NASPI, risulta ancora disoccupato da almeno 4 mesi.

L’assegno di ricollocamento NASPI o di ricollocazione, prevede la possibilità per il lavoratore ancora privo di occupazione, di ottenere dei voucher disoccupati, di importo variabile in base alla propria profilazione, da spendere presso il centro per l’Impiego o l’agenzia del lavoro, per farsi aiutare nella ricerca di una nuova occupazione.


NASPI 2017 domanda di disoccupazione: requisiti, durata ed importo



Sparisce la mobilità a favore della Naspi. Ecco cosa cambia. Dal 2017 uno degli strumenti più utilizzati e maggiormente noti per la gestione delle crisi aziendali scomparirà. Infatti, dei lavoratori che involontariamente perderanno il lavoro a partire dal 31 dicembre 2016 non avranno più diritto all'indennità di mobilità attualmente riconosciuta ai lavoratori di aziende con più di 15 dipendenti, ma potranno solo fare richiesta della Naspi, la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, in vigore dal 1° maggio 2015 ed erogata dall'Inps.

Con il decreto sul riordino degli ammortizzatori sociali, inoltre, chi ha diritto alla Naspi, così come gli altri assegni di disoccupazione ,deve rendersi anche disponibile a sottoscrivere un patto di servizio per essere inserito nelle PAL ossia le politiche attive per il lavoro che prevedono ore di orientamento, corsi di formazione e consulenza per riuscire ad inserirsi nuovamente e quanto prima nel mondo del lavoro.

Ci sono una serie di casi in cui è possibile percepire l’indennità di disoccupazione NASpI e svolgere un’attività lavorativa, sia autonoma sia subordinata: la discriminante in genere è il reddito, ma ci sono una serie di regole diverse a seconda della tipologia di attività. Vediamo una breve guida alla compatibilità fra la NASpI l’attività lavorativa.

Che cos'è la disoccupazione NASpI?

E' un assegno che spetta ai lavoratori in disoccupazione involontaria, quindi chiunque perde il lavoro a partire dal 1° maggio scorso, ha diritto ad un assegno di disoccupazione se ha lavorato almeno 3 mesi.

Per cui basta con i ferrei limiti dell'ASPI, contributi da almeno due anni e aver lavorato negli ultimi 12 mesi, e della mini Aspi 13 settimane di contribuzione nell'ultimo anno e avanti con la nuova disoccupazione Naspi per:

Lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e determinato;

Apprendisti;

Soci lavoratori di cooperativa che hanno aderito o instaurato dopo l'associazione, un rapporto di lavoro in forma subordinata, per il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.

Per i lavoratori precari e co.co.co. che hanno versato almeno tre mesi di contributi, hanno diritto, a partire sempre dal 1° maggio, alla nuova Dis. Coll fino al 31 dicembre 2016.

Si ricorda inoltre come da Messaggio INPS del 30 aprile scorso, la disoccupazione NASpI, sostituisce, a partire dalle cessazioni di lavoro che si verificano dal 1° maggio, le indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI per la cessazione involontaria dal lavoro che si verificano fino al 30 aprile.

Per cui:

Licenziamento fino al 30 aprile: il lavoratore ha diritto alla ASPI o Mini Aspi.

Licenziamento dal 1° maggio in poi, 2016 e 2017: il lavoratore ha diritto all'indennità NASPI.

Dal 2017, la mobilità viene sostituita dalla Naspi.

Per presentare la domanda di disoccupazione  i lavoratori devono:

Compilare e inviare il modulo domanda di disoccupazione NASPI Inps direttamente online, se dispongono del PIN dispositivo INPS, al seguente percorso: Home > Servizi Online > Elenco di tutti i Servizi  > Servizi per il cittadino> Invio domande prestazioni a sostegno del reddito (Sportello virtuale per i servizi di informazione e richiesta di prestazione) > NASpI.

Far compilare e inviare il modello di domanda a Patronati o Intermediari autorizzati ad inviare le richieste INPS per via telematica.

A chi spetta la Naspi? Requisiti 2017 INPS:
Naspi requisiti 2017 nuova disoccupazione introdotta dalla legge delega con l'attuazione del Jobs Act, è un'indennità, che verrà gestita dalla nuova Agenzia unica del lavoro attraverso i centri per l’impiego a cui il lavoratore licenziato si dovrà rivolgere per sottoscrivere la DID, dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e attivare così le procedure di politica attiva del lavoro, e dall'INPS che avrà il compito di recepire, lavorare le domande telematiche di disoccupazione ed erogare l'indennità spettante.

Cosa cambia dal 1° maggio? A cambiare è la platea di lavoratori a cui spetterà l'assegno di disoccupazione involontaria, in quanto il diritto nuovo sussidio universale sarà esteso a chiunque perda il lavoro, quindi anche a precari e collaboratori a progetto, sempre se hanno versato e lavorato almeno 3 mesi prima della perdita del lavoro.

Naspi 2017 INPS domanda di disoccupazione requisti e condizioni per richiedere e accedere alla nuova indennità?

Quali sono le nuove modalità per calcolare l'importo e la durata?

A chi spetta la nuova Naspi INPS?
Vediamo di rispondere a tutte queste domande in modo attento e approfondito, cercando di soffermarci soprattutto sui punti più importanti della riforma riordino degli ammortizzatori sociali.

Disoccupazione 2017: Naspi Asdi Dis-coll e ricollocamento

La riforma degli ammortizzatori sociali introdotta con il Jobs Act, ha previsto, per chi perde involontariamente il lavoro a partire dal 1° maggio dello scorso anno.

Nuova indennità di disoccupazione 2017: NASpI, Asdi, Dis-Coll e ricollocamento:

La NASpI 2017 è il sussidio di disoccupazione universale che sostituisce dal 1° maggio scorso l'assegno unico di disoccupazione introdotto dalla Riforma Fornero. Tale indennità, prevede nuove modalità di calcol che influiscono sia sulla misura stessa del beneficio che sulla sua durata.
ASDI: è l'indennità che spetta per ulteriori 6 mesi ai lavoratori che finita la Naspi sono ancora privi di lavoro. Tale beneficio, spetta solo agli over 55 anni e con figli minori a carico con ISEE sotto i 5000 euro.

Nuovo assegno di ricollocamento 2017,  è diventato ormai misura strutturale come sostegno al reddito di coloro che finita la fruizione della Naspi, conservano per almeno i 4 mesi successivi, lo stato di disoccupazione. Tale beneficio, non consiste in un contributo in denaro ma in voucher disoccupati, disoccupati parziali e a rischio di disoccupazione da spendere presso enti di formazioni e centri per l'impiego, per corsi di formazione e professionali.

DIS-COLL è invece la nuova disoccupazione collaboratori un'altra misura a sostegno dei lavoratori che perdono involontariamente il posto di lavoro. Questo tipo di indennità spetta ai collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita Iva. L'erogazione dell'assegno, spetta a chi ha determinati requisiti ovvero: almeno 3 mesi di contributi versati a partire dal 1° gennaio dell’anno solare precedente.

L'importo Dis-coll è pari al 75% del reddito percepito ma solo se pari o inferiore all’importo di 1195 euro mensili rivalutabile annualmente mentre se il reddito è superiore a predetta soglia, l’indennità spettante aumenta fino ad un massimo di 1300 euro. La durata Dis-coll è pari alla metà dei mesi in cui si è effettuata la contribuzione a partire dal primo gennaio dell’anno solare precedente fino l’evento di cessazione del lavoro, per cui se sino versati 8 mesi di contributi da gennaio ad agosto, la durata dell'indennità dis coll. è pari a 4 mesi. La Dis-coll,è stata prorogata fino al 31 dicembre 2016.



Disoccupazione NASpI cos'è?



La NASPI è un assegno che spetta ai lavoratori in disoccupazione involontaria, quindi chiunque ha perso il lavoro a partire dal 1° 2015, ha diritto ad un assegno di disoccupazione se ha lavorato almeno 3 mesi.

Che cos'è la disoccupazione NASpI?


E' un assegno che spetta ai lavoratori in disoccupazione involontaria, quindi chiunque perde il lavoro a partire dal 1° maggio scorso, ha diritto ad un assegno di disoccupazione se ha lavorato almeno 3 mesi.

Per cui basta con i ferrei limiti dell'ASPI, contributi da almeno due anni e aver lavorato negli ultimi 12 mesi, e della mini Aspi 13 settimane di contribuzione nell'ultimo anno e avanti con la nuova disoccupazione Naspi per:

Lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e determinato;

Apprendisti;

Soci lavoratori di cooperativa che hanno aderito o instaurato dopo l'associazione, un rapporto di lavoro in forma subordinata, per il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.
Per i lavoratori precari e co.co.co. che hanno versato almeno tre mesi di contributi, hanno diritto, a partire sempre dal 1° maggio, alla nuova Dis. Coll fino al 31 dicembre 2016.

Si ricorda inoltre come da Messaggio INPS del 30 aprile scorso, la disoccupazione NASpI, sostituisce, a partire dalle cessazioni di lavoro che si verificano dal 1° maggio, le indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI per la cessazione involontaria dal lavoro che si verificano fino al 30 aprile. Per cui:
Licenziamento fino al 30 aprile: il lavoratore ha diritto alla ASPI o Mini Aspi.
Licenziamento dal 1° maggio in poi, 2016 e 2017: il lavoratore ha diritto all'indennità NASPI.
Dal 2017, la mobilità viene sostituita dalla Naspi.

A chi spetta la Naspi? Requisiti 2017 INPS:
Naspi requisiti 2017 nuova disoccupazione introdotta dalla legge delega con l'attuazione del Jobs Act, è un'indennità, che verrà gestita dalla nuova Agenzia unica del lavoro attraverso i centri per l’impiego a cui il lavoratore licenziato si dovrà rivolgere per sottoscrivere la DID, dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e attivare così le procedure di politica attiva del lavoro, e dall'INPS che avrà il compito di recepire, lavorare le domande telematiche di disoccupazione ed erogare l'indennità spettante.

Cosa cambia dal 1° maggio? A cambiare è la platea di lavoratori a cui spetterà l'assegno di disoccupazione involontaria, in quanto il diritto nuovo sussidio universale sarà esteso a chiunque perda il lavoro, quindi anche a precari e collaboratori a progetto, sempre se hanno versato e lavorato almeno 3 mesi prima della perdita del lavoro.

Naspi requisiti 2017: la nuova disoccupazione in vigore dal 1° maggio spetta ai lavoratori in possesso dei seguenti requisiti:
Stato di disoccupazione.
Se nei 4 anni precedenti al licenziamento possono far valere almeno 13 settimane di contributi versati.
Possono far valere 30 giornate di lavoro effettivo o equivalenti, a prescindere dai contributi versati nei 12 mesi prima dell’inizio del periodo di disoccupazione.

L’assegno di ricollocamento 2017 per 4 mesi, spetta a:

chi ha già fruito della NASpI;

ma risulta ancora disoccupati da almeno 4 mesi dopo finita l’indennità di disoccupazione;

sottoscrive un nuovo patto di servizio personalizzato.

Voucher disoccupazione Naspi: importo assegno
L’importo dei voucher disoccupazione NASPI, varia a seconda della classe di profilazione che il Centro per l'Impiego, attribuisce alla persona disoccupata, in sede di sottoscrizione del nuovo patto di servizio personalizzato.

Pertanto, sulla base di un colloquio privato, il CPI valuta il livello di occupabilità del lavoratore, ossia, verifica quante possibilità ha il disoccupato di trovare una nuova occupazione, e commisura l'importo del vocuher che gli spetta.

Maggiori sono le possibilità di trovare un nuovo posto di lavoro congruo, e minore sarà l'importo dell'assegno, partendo comunque da un minimo di 1500 euro ad un massimo di 3 mila.

Nuova assicurazione sociale per l’impiego (Naspi), il sussidio per chi perde il lavoro introdotto dal Jobs act, diventerà strutturale e durerà 24 mesi. Il ministro del Lavoro Giuliano Poletti ha annunciato la novità al termine dell'incontro con le parti sociali per presentare le Linee guida sui decreti attuativi della legge delega sul lavoro relativi alla riforma degli ammortizzatori sociali e alle politiche attive.

L'allungamento della Naspi era previsto a 24 mesi per il 2015 e il 2016, mentre sarebbe sceso a 18 mesi dal 2017. Il governo ha deciso di eliminare quest’ultima la riduzione a 18 mesi, prevista inizialmente per mancanza di risorse: «Abbiamo deciso di fissare strutturalmente la durata a 24 mesi». I nuovi termini verranno introdotti da una norma ad hoc, diversa dal Dlgs sugli ammortizzatori.

Le novità in arrivo per la Cig
Sugli ammortizzatori, ha spiegato il ministro, «la discussione è entrata nel merito», con l’analisi delle novità in arrivo, tra cui l’estensione della Cassa integrazione guadagni a tutte le imprese, anche sotto i 15 dipendenti, compresi gli apprendisti. La Cig ordinaria o straordinaria coprirà il lavoratore al massimo per 24 mesi nel quinquennio. Per arrivare a 36 mesi di sussidio si dovrà passare dai contratti di solidarietà. La solidarietà, spiegano le fonti sindacali, sarà equiparata alla cassa integrazione con un trattamento che sarà fisso all'80% dello stipendio. A regime, le aziende potranno contare su una riduzione dell'aliquota sulla contribuzione ordinaria alla Cig del 10%, ma la forbice dell'addizionale raddoppia passando dal 4-8% attuale al 9-15% per penalizzare chi attiverà la cassa integrazione per più tempo. Il meccanismo, di fatto, è quello del bonus-malus.


venerdì 11 novembre 2016

Disoccupati, arriva il bonus da mille a 5mila euro, come si ottiene



Al via da novembre l'assegno anti-disoccupazione. Da 1.000 fino a 5mila euro, il bonus per la ricollocazione sarà erogato dall'Anpal e sarà tanto più alto quanto più fragile è la posizione del senza lavoro, personalizzato sulla base di un 'rating', fissato con un algoritmo e condizionato al reale impegno a trovare un lavoro: niente assegno all'agenzia per l'impiego che non si impegna, niente Naspi al disoccupato che rifiuta un contratto congruo.

Il contratto di ricollocazione è uno speciale istituto destinato ai lavoratori disoccupati di lunga data che garantisce loro un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di una nuova occupazione. In pratica, con il contratto di ricollocazione il lavoratore licenziato riceve l'indennità di disoccupazione prevista dalla legge, cioè la Naspi, e inizia contemporaneamente un percorso di formazione e reinserimento professionale, attraverso un programma coordinato dalla sua Regione. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto di ricollocazione riceve dall'amministrazione regionale un contributo in denaro (voucher) che potrà poi spendere per un percorso di formazione presso un'agenzia di lavoro privata.

"Siamo pronti per fare partire già questo mese la fase sperimentale, mettendo a disposizione un primo blocco di circa 30mila assegni da offrire su tutto il territorio nazionale per poi estenderlo a tutti i richiedenti nella prima parte del 2017", ha annunciato Maurizio Del Conte, presidente della neonata Agenzia per le politiche attive per il lavoro, sottolineando come si tratti della "prima vera misura di politica attiva nazionale".

Nella fase sperimentale la scelta dei disoccupati ai quali verrà offerto il bonus avviene con metodi statistici, con un sistema ovviamente randomizzato che potrebbe suscitare qualche polemica, ma è garanzia di non discriminatorietà.

L'assegno, spendibile entro 12 mesi, va all'operatore (agenzie di impiego ecc.) che lo potrà incassare solo se colloca il disoccupato. Questi a sua volta incorre in sanzioni se rifiuta offerte di lavoro valide, dall'erosione della Naspi fino alla revoca. Il tutto con l'obiettivo di superare il concetto di sussidi passivi e favorire la ricollocazione.

Una volta a regime il sistema funzionerà così: sul sito dell'Anpal (che sarà attivato a breve e prenderà il posto di 'Cliclavoro') il disoccupato con almeno 4 mesi di Naspi effettua online la Did, dichiarazione di immediata disponibilità, e inserisce tutte le informazioni necessarie per stilare il suo profilo, dalla scolarizzazione, alle competenze, area geografica, durata disoccupazione, tra le altre. Qui un algoritmo elabora in automatico il profilo occupazionale, il profiling appunto, un indicatore di distanza dal mercato del lavoro che si riassume con un numero da 0 a 1 che gli dà diritto all'assegno di ricollocazione.

Dal 2017 la misura dovrebbe andare a regime, dove tutti i disoccupati potranno iscriversi e avere accesso alla misura effettuando la seguente procedura:

collegarsi al sito dell’Anpal;

effettuare online la dichiarazione di immediata disponibilità (DID);

compilare il form relativo con informazioni circa scolarizzazione, competenze, area geografica, durata disoccupazione e così via;

il sistema tramite un algoritmo elaborerà in automatico il profilo occupazionale, o profiling, un indicatore di distanza dal mercato del lavoro che gli dà diritto all’assegno di ricollocazione.

Per fare un esempio pratico:

0 rappresenta la minore distanza dal mondo del lavoro e quindi la più alta probabilità di trovare lavoro;

0,5 50% delle possibilità di trovare lavoro (con diritto all’assegno di 1000 euro);
1 rappresenta la maggiore difficoltà a trovare lavoro, che dà diritto ad ottenere l’assegno più alto (5mila euro).

Quindi per esempio chi segna uno 'score' di 0,5 ha il 50% delle possibilità di trovare lavoro, chi segna 1 avrà l'assegno più alto (5mila euro), chi segna 0 quello più basso (mille) e nel mezzo tutti i decimali possibili a cui corrisponde dunque una diversa entità dell'assegno entro la forchetta 1.000-5.000.

"Più alta è la distanza del disoccupato dal mercato del lavoro, più alto sarà l'assegno e quindi l'aiuto a rientrare nel mercato", commenta il giuslavorista. "Una rivoluzione culturale, un cambio di prospettiva - conclude Del Conte - una volta il futuro di chi restava senza lavoro erano gli ammortizzatori, oggi è cercare un nuovo posto di lavoro".

Settecentotrenta milioni di fondi Ue da destinare alle decontribuzioni mirate per giovani e Sud per il 2017 fino a 8mila euro. Il provvedimento, che sarà varato la prossima settimana dall'Agenzia per le politiche attive per il Lavoro che gestisce tali fondi (Anpal), colma parzialmente il mancato intervento in legge di Bilancio per il 2017 reperendo le coperture appunto nei fondi comunitari, in attesa nel 2018 di poter procedere verso un taglio strutturale del cuneo fiscale. "Un super bonus occupazionale da introdurre con un atto amministrativo dell'Agenzia - ha spiegato il presidente Anpal Maurizio Del Conte - una misura forte e selettiva per le categorie svantaggiate previste dai fondi comunitari". I fondi "sono destinati alle imprese che assumono giovani iscritti a Garanzia Giovani o lavoratori di qualunque età al Sud che siano senza lavoro da almeno sei mesi da destinare a decontribuzioni fino a 8.060 euro, come nel 2015", spiega ancora il giuslavorista.

Accusate di dopare il mercato del lavoro, le decontribuzioni sui neoassunti sono state introdotte dal governo a partire dal 2015, poi dimezzate nel 2016 per procedere con l'ultimo decalage nel prossimo anno. Ma alla fine l'intervento per il 2017 non è stato incluso nella Legge di Bilancio attualmente in discussione alla Camera: l'estensione a tutti del decalage sarebbe stata di entità troppo bassa, con il rischio di non rappresentare un incentivo attraente, una misura selettiva rischiava la bocciatura Ue configurandosi come aiuto di stato distorsivo del mercato. da qui il ricorso ai fondi Ue per assicurare continuità alle politiche del governo per il mercato del lavoro completando il triennio di decontribuzioni in vista di un taglio strutturale del cuneo nel 2018.

Il disoccupato che rifiuta congrue offerte di lavoro vedrà erodersi la Naspi e anche eventualmente la sua revoca. La dichiarazione di Immediata disponibilità per potersi avvalere dell’assegno va fatta dal disoccupato da almeno 4 mesi. Compilando una serie di dati otterrà un punteggio che vale un assegno diverso fra mille e 5mila euro.

Le cifre parlano chiaro, saranno oltre 20.000 i disoccupati non qualificati in cerca di una nuova occupazione. Sarà rivolto a questi ultimi il bonus da 5000 euro, in previsione del tempo che impiegheranno le agenzie del lavoro per la loro ricollocazione. Bisogna specificare che il bonus verrà dato per intero se il disoccupato in cerca di lavoro verrà assunto a tempo indeterminato. Viceversa, se il disoccupato verrà assunto con contratto a termine, il bonus sarà dimezzato.


lunedì 19 settembre 2016

Naspi: da gennaio 2017 il sussidio di disoccupazione sostituirà l'indennità di mobilità


Novità per i disoccupati. Sparisce la mobilità a favore della Naspi. Ecco cosa cambia. Dal 2017 uno degli strumenti più utilizzati e maggiormente noti per la gestione delle crisi aziendali andrà scomparirà. Infatti, dei lavoratori che involontariamente perderanno il lavoro a partire dal 31 dicembre 2016 non avranno più diritto all'indennità di mobilità attualmente riconosciuta ai lavoratori di aziende con più di 15 dipendenti, ma potranno solo fare richiesta della Naspi, la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, in vigore dal 1° maggio 2015 ed erogata dall'Inps.

Con il decreto sul riordino degli ammortizzatori sociali, inoltre, chi ha diritto alla Naspi, così come gli altri assegni di disoccupazione ,deve rendersi anche disponibile a sottoscrivere un patto di servizio per essere inserito nelle PAL ossia le politiche attive per il lavoro che prevedono ore di orientamento, corsi di formazione e consulenza per riuscire ad inserirsi nuovamente e quanto prima nel mondo del lavoro.

La scomparsa della mobilità, stabilita dalla legge 92/12, segnerà la fine di un’epoca e comporterà effetti sia per una consistente platea di lavoratori, sia per la generalità dei datori di lavoro.

I primi perderanno una forma di sostegno che li ha tutelati per 25 anni; i secondi dovranno fare i conti con due conseguenze: le imprese che gravitano in orbita mobilità non potranno più contare su una leva utile a governare le eccedenze di personale nei momenti di difficoltà; tutti i datori di lavoro - quindi anche coloro cui non si applica la disciplina della legge 223/91 - perderanno, inoltre, misure incentivanti molto diffuse.

Per chi è già in mobilità alla data del 31 dicembre 2016, non ci saranno cambiamenti e continuerà a percepire l’indennità prevista fino alla fine del periodo di assistenza.

Diverso è l’arco temporale di spettanza: 12 mesi per le assunzioni a tempo determinato, a cui si aggiungono altrettanti in caso di trasformazione a tempo indeterminato; 18 mesi nelle ipotesi di assunzione con un contratto a tempo indeterminato. L’agevolazione compete anche per le assunzioni part-time.

Il passaggio da una forma di indennità collettiva come la mobilità ad un trattamento di tipo individuale come la Naspi comporterà in molti casi, una penalizzazione per il disoccupato che, se inizialmente potrebbe ricevere un assegno più alto di quello previsto dal trattamento di mobilità, vedrà lo stesso ridursi col tempo.

Ad esempio, la mobilità prevede il versamento di un’indennità per un periodo che può arrivare fino a 48 mesi (dipende dall’area geografica di residenza e dall’età del beneficiario) e con massimali che sono di 960 euro lordi per gli stipendi fino a 2000 euro e di 1150 euro lordi per le retribuzioni superiori a 2000 euro.

Nel caso della Naspi, invece, il tetto massimo dell’assegno è fissato a 1300 euro, ma la durata del sussidio può essere al massimo pari alla metà delle settimane di contributi versati nei quattro anni precedenti. Questo significa che i disoccupati a partire dal 1° gennaio 2017 riceveranno un sussidio di disoccupazione al massimo per una durata di 24 mesi. L’assegno percepito, inoltre, a partire dal quarto mese, subirà una riduzione del 3 per cento al mese annullando rapidamente il vantaggio dell’assegno di partenza più alto.

Per presentare la domanda Naspi i lavoratori devono:

compilare e inviare il modulo domanda direttamente online, se dispongono del PIN dispositivo INPS, al seguente percorso: Home > Servizi Online > Elenco di tutti i Servizi  > Servizi per il cittadino> Invio domande prestazioni a sostegno del reddito (Sportello virtuale per i servizi di informazione e richiesta di prestazione) > NASpI;

far compilare e inviare il modello di domanda a Patronati o Intermediari autorizzati ad inviare le richieste INPS per via telematica.

L’assegno di disoccupazione: Naspi, verrà gestito dalla nuova agenzia unica per il lavoro, in stretta collaborazioni con i Centri per l’Impiego e dell’Inps sul territorio.






domenica 4 settembre 2016

NASpI e attività di lavoro quando possono coincidere



La NASPI è un assegno che spetta ai lavoratori in disoccupazione involontaria, quindi chiunque ha perso il lavoro a partire dal 1° 2015, ha diritto ad un assegno di disoccupazione se ha lavorato almeno 3 mesi. Con la Naspi dal 2016 per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e determinato, gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa che hanno aderito o instaurato dopo l'associazione, un rapporto di lavoro in forma subordinata, per il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato mentre per i precari e co.co.co. che hanno versato almeno tre mesi di contributi, hanno diritto, a partire sempre dal 1° maggio 2015.

Ci sono una serie di casi in cui è possibile percepire l’indennità di disoccupazione NASpI e svolgere un’attività lavorativa, sia autonoma sia subordinata: la discriminante in genere è il reddito, ma ci sono una serie di regole diverse a seconda della tipologia di attività. Vediamo una breve guida alla compatibilità fra la NASpI l’attività lavorativa.

Lavoro subordinato

Si può sommare alla NASpI se il reddito annuo è inferiore agli 8mila euro. Ci sono una serie di procedure da rispettare: bisogna comunicare all’INPS l’inizio del rapporto di lavoro entro un mese, indicando anche il reddito annuo previsto. Il datore di lavoro deve essere diverso da quello con il quale si è interrotto il rapporto che ha provocato la disoccupazione. Attenzione: il trattamento (come in tutti gli altri casi) è ampiamente ridotto di un importo pari all’80% del reddito da lavoro. In caso di mancata comunicazione del reddito, si decade dal beneficio: se il contratto di lavoro è inferiore ai sei mesi, la NASPI viene sospesa per il periodo corrispondente, se invece il rapporto di lavoro è più lungo, si perde l’ammortizzatore sociale.

Se il reddito da lavoro è più alto, decade la NASPI. Unica eccezione, un rapporto di lavoro subordinato a termine entro i sei mesi, caso in cui la NASPI è sospesa per il periodo corrispondente e poi riprende con trattamento pieno. Ecco in tabella tutte le casistiche appena descritte.


Rapporto di lavoro
NASPI con reddito inferiore a 8 mila euro
NASPI con reddito sopra 8 mila euro
 Dipendente a tempo indeterminato o determinato con durata superiore ai sei mesi
 Importo ridotto dell’80% del reddito
 No
 Dipendente a tempo determinato con durata fino a sei mesi
 Importo ridotto dell’80% del reddito
 Sospeso per la durata del contratto
 Autonomo o parasubordinato
 Importo ridotto dell’80% del reddito
 No

Se il lavoratore cessa da uno solo di due diversi rapporti di lavoro part-time, e ha un reddito inferiore a  8 mila euro, può mantenere il lavoro part-time e chiedere la NASpI, che anche in questo caso sarà ridotta dell’80% del reddito. Devono essere rispettati tutti i requisiti di accesso alla NASpI, la domanda va presentata all’INPS, bisogna comunicare il reddito annuo previsto per la prestazione lavorativa in essere.

Lavoro autonomo
Un’attività autonoma può essere svolta da chi percepisce la NASpI se il reddito non supera i 4 mila 800 euro, che diventano 8mila nel caso del lavoro parasubordinato. Bisogna informare l’INPS dell’inizio della nuova attività entro un mese. Obbligatoria è un'autodichiarazione sul reddito ricavato dall'attività lavorativa entro il 31 marzo dell’anno successivo alla percezione della prestazione. La NASPI sarà ridotta dell’80% del reddito previsto.

Se il lavoratore in disoccupazione svolge diverse attività, l’INPS dovrà verificar e il reddito complessivo, riducendo poi di conseguenza il trattamento.

In conclusione possiamo affermare che qualora il disoccupato faccia domanda per la NASPI  e  l'INPS accetti la sua richiesta, questi può svolgere attività di lavoro autonomo o parasubordinato o d'impresa individuale e continuare a ricevere il sussidio di disoccupazione se il reddito lordo annuo  percepito dall'attività nell'anno solare non è superiore a 4.800, questo è l'unico vincolo imposto per continuare a incassare la NASPI e anche per i contratti di lavoro parasubordinato o di collaborazioni professionali non rileva la durata.

Diverso è il caso di lavoro occasionale accessorio pagato con i voucher, che non è lavoro autonomo nè da dipendente o parasubordinato: entro i 3.000 euro netti l'anno (4.000 euro lordi) la NASPI non subisce decurtazioni e non si deve comunicare nulla, oltre i 3.000 euro netti l'anno viene ridotta in proporzione a quanto si percepisce ed in questo caso è obbligatorio comunicare all'INPS entro un mese dall'inizio del lavoro accessorio occasionale o dalla domanda di naspi se fatta dopo l'inizio del  lavoro accessorio occasionale o dalla domanda di NASPI se fatta dopo l'inizio del  lavoro e comunque prima che si superino i 3.000 euro altrimenti la NASPI va annullata



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