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lunedì 6 giugno 2016

Inps: garanzia TFR, i documenti per la domanda


L’INPS ha reso noto che, tramite il servizio online “Domanda Fondo di Garanzia”, è un Fondo INPS che si sostituisce al datore di lavoro insolvente, o all'azienda in caso di fallimento, per il recupero del TFR o altri crediti (ultime 3 mensilità) a patto che sia accertato lo stato di morosità: procedura concorsuale, fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria. Restano esclusi tredicesima e prestazioni di malattia e maternità.

E’ possibile allegare la documentazione richiesta a corredo della domanda di prestazione a carico del Fondo di garanzia TFR e crediti di lavoro. Le domande possono essere presentate sia in caso di insolvenza del datore di lavoro a carico del quale sono in atto procedure concorsuali, sia in caso di mancata erogazione del TFR al lavoratore da parte del datore di lavoro che non è soggetto a dette procedure.

Vediamo quale documentazione bisogna allegare è ricordiamo che è disponibile il servizio online.

In caso di datore di lavoro assoggettato a procedura di Fallimento Liquidazione Coatta Amministrativa o Amministrazione Straordinaria:

copia autentica (anche per estratto) dello stato passivo reso esecutivo;

dichiarazione sostitutiva dell’attestazione della cancelleria che il credito non è stato oggetto di opposizione o di impugnazione ai sensi dell’art. 98 lf;

copia autentica del decreto che ha deciso l’eventuale azione di opposizione o impugnazione riguardante i crediti del lavoratore;

modello sr52 (per la liquidazione del tfr e dei crediti di lavoro) e/o modello sr95 (per la liquidazione delle omissioni contributive alla previdenza complementare) sottoscritti dal responsabile della procedura;

copia della domanda di ammissione al passivo completa di documentazione (conteggi, copia dei cedolini paga etc.);

modello sr98 sottoscritto dal legale rappresentante del fondo di previdenza complementare;

copia del documento di identità;

mandato di assistenza e rappresentanza.


In caso di datore di lavoro assoggettato a concordato preventivo:

copia autentica del decreto di omologazione di cui all’art. 180 l.f.;

copia della comunicazione di cui all’art. 171 lf “convocazione dei creditori” ricevuta dal commissario giudiziale, in cui sia possibile evincere l’ammontare del credito, il privilegio riconosciuto e la proposta del debitore;

modello sr52 (per la liquidazione del tfr e dei crediti di lavoro) e/o modello sr95 (per la liquidazione delle omissioni contributive alla previdenza complementare) sottoscritti dal commissario giudiziale o dal liquidatore nominato dal tribunale in caso di concordato con cessione dei beni:

copia dei prospetti paga relativi alle mensilità richieste;

copia del documento di identità;

mandato di assistenza e rappresentanza;

In caso di datore di lavoro assoggettato a procedura in un altro Stato membro dell’Unione Europea.
copia autentica dello Stato Passivo munita di traduzione legale (da cui si deve evincere, in maniera inequivocabile, che le somme sono dovute a titolo T.F.R. e/o di retribuzione per i mesi per i quali viene richiesto il Fondo di Garanzia);

dichiarazione del Tribunale (o del responsabile della procedura) munita di traduzione legale che attesti che lo stato passivo è definitivo ovvero non è soggetto, per quanto riguarda il credito del lavoratore, a modifiche;

Modello SR54 da compilare e sottoscrivere a cura del lavoratore in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;

copia dei cedolini stipendiali relativi al T.F.R. ed alle mensilità di retribuzione per le quali si chiede l’intervento del Fondo di Garanzia;

copia della lettera o contratto di assunzione e della lettera di licenziamento;

copia del documento di identità;

mandato di assistenza e rappresentanza.

In caso di datore di lavoro non assoggettabile a procedura concorsuale (esecuzione individuale, eredità giacente, liquidazione del patrimonio di cui all’art. 14-ter L. 3/2012):
documenti necessari ai fini dell’istruttoria della domanda di intervento dei Fondi di garanzia in caso esecuzione individuale;

documenti necessari ai fini dell’istruttoria della domanda di intervento dei Fondi di garanzia in caso di eredità giacente;

documenti da allegare alla domanda in caso di apertura di una procedura di liquidazione del patrimonio di cui all’art. 14-ter L. 3/2012

Quando la domanda è presentata dagli eredi del lavoratore (in aggiunta a quelli previsti per lo specifico tipo di intervento), in caso di successione legittima:

Dichiarazione sostitutiva del certificato di morte e dello stato di famiglia alla data del decesso del lavoratore dante causa;

Atto di notorietà attestante: 1) le generalità del de cuius, comprensive del luogo e della data di nascita, dello stato civile e del luogo di ultima residenza e domicilio; 2) generalità di tutti gli eredi; 3) che tra il de cuius ed il coniuge superstite non è stata pronunciata sentenza di separazione, passata in giudicato, con addebito a carico del coniuge separato; 4) l’indicazione delle persone che hanno la rappresentanza o l’assistenza di minori o di incapaci, ove vi siano tra gli aventi diritto alla successione; 5) l’indicazione delle persone di cui non consti in modo certo l’esistenza in vita (scomparsi, assenti, morti presunti), ove vi siano tra gli aventi diritto alla successione; 6) che trattasi di successione legittima, non avendo il de cuius disposto con testamento della prestazione domandata;

Modello SR22 – Delega alla riscossione in favore di uno solo degli eredi (eventuale).

In caso di successione testamentaria:

copia autentica del testamento pubblico o del verbale di pubblicazione del testamento olografo o segreto, contenente il certificato di morte;

documentazione che dovesse risultare necessaria in base al contenuto delle disposizioni testamentarie (istituzione di erede o legato);

Modello SR22 – Delega alla riscossione in favore di uno solo degli eredi (eventuale).

L’INPS ha precisato che:

la procedura online richiede obbligatoriamente la dichiarazione, ai sensi dell’art. 19 e s.s. del D.P.R. 445/2000, di conformità agli originali dei documenti allegati;

i beneficiari della prestazione hanno l’obbligo di conservazione dei documenti originali e che le strutture territoriali sono tenute ad effettuare i controlli sulle autocertificazioni, secondo le modalità illustrate da ultimo con messaggio 547/2015;

gli operatori potranno prendere visione della domanda e della documentazione allegata attraverso il servizio di consultazione disponibile sulla Intranet seguendo il percorso: “Processi -> Prestazioni a sostegno del reddito -> Fondo di Garanzia e Fondo di Tesoreria -> Consultazione domande Fondo di Garanzia -> Ricerca e Consultazione domande”.

Che cos'è il fondo di garanzia TFR

Il fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto ha lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro, in caso di insolvenza di quest’ultimo, nel pagamento del T.F.R. e/o delle ultime tre mensilità ai lavoratori subordinati, cessati dal lavoro, o loro aventi diritto.

Il Fondo di Garanzia TFR interviene in tutti i casi di cessazione del rapporto di lavoro subordinato a condizione che sia stato accertato lo stato di insolvenza del datore di lavoro.

Lo stato di insolvenza del datore di lavoro viene debitamente accertato e determinato in seguito dell’apertura di una procedura concorsuale o di esecuzione individuale.
Sono Procedure Concorsuali tutte le procedure che mirano alla sistemazione complessiva dell’ azienda in crisi, con soddisfazione di tutti i creditori nell'ambito della parità di trattamento tra essi.

Per il calcolo del TFR si consiglia l’articolo Calcolo tfr per i lavoratori dipendenti.




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