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lunedì 6 giugno 2016

Inps: garanzia TFR, i documenti per la domanda


L’INPS ha reso noto che, tramite il servizio online “Domanda Fondo di Garanzia”, è un Fondo INPS che si sostituisce al datore di lavoro insolvente, o all'azienda in caso di fallimento, per il recupero del TFR o altri crediti (ultime 3 mensilità) a patto che sia accertato lo stato di morosità: procedura concorsuale, fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria. Restano esclusi tredicesima e prestazioni di malattia e maternità.

E’ possibile allegare la documentazione richiesta a corredo della domanda di prestazione a carico del Fondo di garanzia TFR e crediti di lavoro. Le domande possono essere presentate sia in caso di insolvenza del datore di lavoro a carico del quale sono in atto procedure concorsuali, sia in caso di mancata erogazione del TFR al lavoratore da parte del datore di lavoro che non è soggetto a dette procedure.

Vediamo quale documentazione bisogna allegare è ricordiamo che è disponibile il servizio online.

In caso di datore di lavoro assoggettato a procedura di Fallimento Liquidazione Coatta Amministrativa o Amministrazione Straordinaria:

copia autentica (anche per estratto) dello stato passivo reso esecutivo;

dichiarazione sostitutiva dell’attestazione della cancelleria che il credito non è stato oggetto di opposizione o di impugnazione ai sensi dell’art. 98 lf;

copia autentica del decreto che ha deciso l’eventuale azione di opposizione o impugnazione riguardante i crediti del lavoratore;

modello sr52 (per la liquidazione del tfr e dei crediti di lavoro) e/o modello sr95 (per la liquidazione delle omissioni contributive alla previdenza complementare) sottoscritti dal responsabile della procedura;

copia della domanda di ammissione al passivo completa di documentazione (conteggi, copia dei cedolini paga etc.);

modello sr98 sottoscritto dal legale rappresentante del fondo di previdenza complementare;

copia del documento di identità;

mandato di assistenza e rappresentanza.


In caso di datore di lavoro assoggettato a concordato preventivo:

copia autentica del decreto di omologazione di cui all’art. 180 l.f.;

copia della comunicazione di cui all’art. 171 lf “convocazione dei creditori” ricevuta dal commissario giudiziale, in cui sia possibile evincere l’ammontare del credito, il privilegio riconosciuto e la proposta del debitore;

modello sr52 (per la liquidazione del tfr e dei crediti di lavoro) e/o modello sr95 (per la liquidazione delle omissioni contributive alla previdenza complementare) sottoscritti dal commissario giudiziale o dal liquidatore nominato dal tribunale in caso di concordato con cessione dei beni:

copia dei prospetti paga relativi alle mensilità richieste;

copia del documento di identità;

mandato di assistenza e rappresentanza;

In caso di datore di lavoro assoggettato a procedura in un altro Stato membro dell’Unione Europea.
copia autentica dello Stato Passivo munita di traduzione legale (da cui si deve evincere, in maniera inequivocabile, che le somme sono dovute a titolo T.F.R. e/o di retribuzione per i mesi per i quali viene richiesto il Fondo di Garanzia);

dichiarazione del Tribunale (o del responsabile della procedura) munita di traduzione legale che attesti che lo stato passivo è definitivo ovvero non è soggetto, per quanto riguarda il credito del lavoratore, a modifiche;

Modello SR54 da compilare e sottoscrivere a cura del lavoratore in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;

copia dei cedolini stipendiali relativi al T.F.R. ed alle mensilità di retribuzione per le quali si chiede l’intervento del Fondo di Garanzia;

copia della lettera o contratto di assunzione e della lettera di licenziamento;

copia del documento di identità;

mandato di assistenza e rappresentanza.

In caso di datore di lavoro non assoggettabile a procedura concorsuale (esecuzione individuale, eredità giacente, liquidazione del patrimonio di cui all’art. 14-ter L. 3/2012):
documenti necessari ai fini dell’istruttoria della domanda di intervento dei Fondi di garanzia in caso esecuzione individuale;

documenti necessari ai fini dell’istruttoria della domanda di intervento dei Fondi di garanzia in caso di eredità giacente;

documenti da allegare alla domanda in caso di apertura di una procedura di liquidazione del patrimonio di cui all’art. 14-ter L. 3/2012

Quando la domanda è presentata dagli eredi del lavoratore (in aggiunta a quelli previsti per lo specifico tipo di intervento), in caso di successione legittima:

Dichiarazione sostitutiva del certificato di morte e dello stato di famiglia alla data del decesso del lavoratore dante causa;

Atto di notorietà attestante: 1) le generalità del de cuius, comprensive del luogo e della data di nascita, dello stato civile e del luogo di ultima residenza e domicilio; 2) generalità di tutti gli eredi; 3) che tra il de cuius ed il coniuge superstite non è stata pronunciata sentenza di separazione, passata in giudicato, con addebito a carico del coniuge separato; 4) l’indicazione delle persone che hanno la rappresentanza o l’assistenza di minori o di incapaci, ove vi siano tra gli aventi diritto alla successione; 5) l’indicazione delle persone di cui non consti in modo certo l’esistenza in vita (scomparsi, assenti, morti presunti), ove vi siano tra gli aventi diritto alla successione; 6) che trattasi di successione legittima, non avendo il de cuius disposto con testamento della prestazione domandata;

Modello SR22 – Delega alla riscossione in favore di uno solo degli eredi (eventuale).

In caso di successione testamentaria:

copia autentica del testamento pubblico o del verbale di pubblicazione del testamento olografo o segreto, contenente il certificato di morte;

documentazione che dovesse risultare necessaria in base al contenuto delle disposizioni testamentarie (istituzione di erede o legato);

Modello SR22 – Delega alla riscossione in favore di uno solo degli eredi (eventuale).

L’INPS ha precisato che:

la procedura online richiede obbligatoriamente la dichiarazione, ai sensi dell’art. 19 e s.s. del D.P.R. 445/2000, di conformità agli originali dei documenti allegati;

i beneficiari della prestazione hanno l’obbligo di conservazione dei documenti originali e che le strutture territoriali sono tenute ad effettuare i controlli sulle autocertificazioni, secondo le modalità illustrate da ultimo con messaggio 547/2015;

gli operatori potranno prendere visione della domanda e della documentazione allegata attraverso il servizio di consultazione disponibile sulla Intranet seguendo il percorso: “Processi -> Prestazioni a sostegno del reddito -> Fondo di Garanzia e Fondo di Tesoreria -> Consultazione domande Fondo di Garanzia -> Ricerca e Consultazione domande”.

Che cos'è il fondo di garanzia TFR

Il fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto ha lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro, in caso di insolvenza di quest’ultimo, nel pagamento del T.F.R. e/o delle ultime tre mensilità ai lavoratori subordinati, cessati dal lavoro, o loro aventi diritto.

Il Fondo di Garanzia TFR interviene in tutti i casi di cessazione del rapporto di lavoro subordinato a condizione che sia stato accertato lo stato di insolvenza del datore di lavoro.

Lo stato di insolvenza del datore di lavoro viene debitamente accertato e determinato in seguito dell’apertura di una procedura concorsuale o di esecuzione individuale.
Sono Procedure Concorsuali tutte le procedure che mirano alla sistemazione complessiva dell’ azienda in crisi, con soddisfazione di tutti i creditori nell'ambito della parità di trattamento tra essi.

Per il calcolo del TFR si consiglia l’articolo Calcolo tfr per i lavoratori dipendenti.




lunedì 1 aprile 2013

Amministrazione straordinaria alla luce della riforma del 2013. Quali tutele per i lavoratori?


Quando si parla di crisi economica di un’impresa si è di fronte ad una situazione molto complessa, ed inerenti alla situazione di crisi i mezzi di tutela individuali dei creditori sul debitore, si rivelano spesso insufficienti. Lo svolgimento di un’attività imprenditoriale determina effetti e conseguenze economiche più o meno significative nei confronti di alcuni soggetti quali fornitori, banche, clienti e i dipendenti stessi che hanno instaurato rapporti di affari con l’impresa e crediti, i quali possono essere di natura debitori sia dovuti a impegni già pagati o retribuzioni non liquidate.

La crisi economica dell’impresa ed il dissesto patrimoniale del debitore possono riflettersi e coinvolgere anche i terzi creditori, che possono ritrovarsi nell’impossibilità di realizzare, in tutto o in parte, i crediti vantati nei confronti dell’imprenditore, minacciando così i molteplici interessi collettivi coinvolti.

Un altro problema, è quello relativo all'occupazione creato dalla crisi, soprattutto se di grandi dimensioni. In ogni caso le esigenze sentite come imprescindibili dalla collettività sono necessariamente  quelle della salvaguardia dei livelli occupazionali e della tutela dei diritti dei creditori.

Amministrazione straordinaria. Con questo termine si intende la procedura di amministrazione straordinaria delle grandissime imprese insolventi, introdotta nel nostro ordinamento a seguito del flop della Parmalat, e allo scopo di disciplinarne il dissesto, così come altri dissesti di rilevantissime dimensioni. L'idea che sta alla base della procedura è che – qualora l'impresa sia grandissima, per tale intendendosi attualmente un'impresa dotata di almeno 500 dipendenti e gravata da almeno 300 milioni di euro di debiti – se ne debba tentare la ristrutturazione economico-finanziaria in ogni caso (e quindi senza verificare l'esistenza di concrete prospettive di recupero, come accade per le imprese semplicemente grandi).

Ricordiamo che la procedura ha natura amministrativa. Essa viene infatti aperta da un provvedimento governativo ed è affidata a un commissario straordinario di nomina ministeriale, che è dotato di amplissimi poteri di gestione. Tra questi poteri figura quello di predisporre un programma di ristrutturazione, di esercitare le azioni revocatorie contro gli atti dannosi per i creditori compiuti dall'imprenditore prima di essere ammesso alla procedura, e quello di proporre ai creditori un concordato come strumento per la chiusura della procedura.

Questa forma di concordato, ha un contenuto estremamente flessibile, poiché può prevedere la soddisfazione dei creditori attraverso qualsiasi forma tecnica o giuridica e anche attraverso l'attribuzione ai creditori stessi di azioni o quote della società (o di società di nuova costituzione): con ciò trasformando il debito in capitale di rischio.

Il programma di ristrutturazione deve indicare il piano industriale, descrivere le modalità di prosecuzione dell'attività, la eventuale cessione di beni e attività non strategiche, le fonti e l’ammontare dei finanziamenti o delle altre agevolazioni pubbliche  e i mutamenti degli assetti imprenditoriali, nonché modalità e tempi di soddisfacimento dei creditori, anche se con un piano di risanamento si tende al ripristino della solvibilità. In particolare il commissario deve indicare «i modi della copertura del fabbisogno finanziario con specificazione dei finanziamenti o delle altre agevolazioni pubbliche di cui è prevista l’utilizzazione».

Il commissario straordinario deve provvedere all’amministrazione dell’impresa e al compimento di ogni atto utile all’accertamento dello stato di insolvenza, sino alla sua dichiarazione con sentenza. Le procedure di amministrazione straordinaria possono attuarsi o unitamente alla procedura straordinaria relativa all'impresa capogruppo, oppure in via autonoma, secondo un programma di ristrutturazione o di cessione.

Al commissario straordinario è riconosciuta la facoltà di proporre le azioni revocatorie degli atti pregiudizievoli ai creditori anche dopo l’autorizzazione alla esecuzione del programma di ristrutturazione, purché si traducano in un vantaggio per i creditori.

Disposizioni particolari sono inoltre previste per la soddisfazione dei creditori attraverso un concordato.  Nell’ambito della proposta di concordato è infatti possibile:

suddividere in classi i creditori, secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei;
contemplare un trattamento diverso a seconda della classe di creditori;

ristrutturare il debito e soddisfare i creditori attraverso una varietà di strumenti; in particolare, la proposta di concordato può prevedere l’attribuzione ai creditori, o ad alcune categorie di essi o a società da questi partecipate, di azioni o quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito;

attribuire ad un assuntore le attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato.

Il Commissario straordinario individua l'acquirente mediante trattativa privata tra i soggetti che garantiscono la continuità del servizio nel medio periodo e la rapidità dell'intervento, e fissa il prezzo di cessione ad un valore non inferiore a quello di mercato.

Per quanto riguarda la tutela dei lavoratori di solito si estende la durata massima dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità per il personale con lo scopo di tutelare il reddito dei lavoratori e delle loro famiglie con la continuità degli ammortizzatori sociali, salvaguardando la coesione sociale. Cassa integrazione straordinaria è una prestazione economica erogata dall’Inps per integrare o sostituire la retribuzione dei lavoratori al fine di fronteggiare gravi situazioni di eccedenza occupazionale

Bisogna ricordare che con la riforma del lavoro che è entrata in vigore il 1 gennaio 2013 tra le novità che interessa la cassa integrazione straordinaria è la sua soppressione, dal 1 gennaio 2016, in caso di fallimento dell’impresa, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni e nelle ipotesi di aziende sottoposte a sequestro o confisca.

Ma la novità senza dubbio più rilevante introdotta dalla riforma del lavoro 2012 riguarda la soppressione della stessa cassa integrazione straordinaria a precise condizioni. Al posto della cassa integrazione straordinaria, e solo per quelle aziende con più di 15 dipendenti, verrà istituito infatti presso l’Inps, un Fondo di solidarietà. Il Fondo ha la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale straordinaria o ordinaria.

Il Fondo di solidarietà è obbligatorio per tutti quei settori non coperti dalla cassa integrazione guadagni. La percentuale di contribuzione destinata al finanziamento del Fondo di solidarietà sarà ripartita come segue:
- 2/3 a carico del datore di lavoro,
-1/3 a carico del lavoratore.

La prestazione minima a carico del Fondo di solidarietà è pari alla cassa integrazione guadagno e il trattamento potrà essere erogato per un periodo non superiore ad un ottavo delle ore complessivamente lavorabili.

L'ASPI, in vigore gennaio 2013,  prevede l’erogazione di una indennità mensile ai lavoratori dipendenti del  ,settore privato, compresi gli apprendisti e i soci di cooperativa di lavoro, che si trovano in stato di disoccupazione.

Vediamo gli importi che sono previsti. L’ammontare consiste nel 75% di euro 1.180,00 (euro 885,00) aumentati di una quota del 25% della differenza tra retribuzione percepita ed il limite di euro 1.180,00 nel caso in cui la retribuzione del lavoratore superi quest’ultimo limite.
Per maggiori chiarimenti si consiglia di leggere l'articolo pubblicato a Aspi 2013 la durata e i requisiti.


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