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martedì 21 giugno 2016

Pensione: part time agevolato le novità


E’ ufficiale: il nuovo intervento di flessibilità in uscita previsto dalla legge di Stabilità, ossia la possibilità di accedere al part-time agevolato per la pensione per i lavoratori del settore privato a cui mancano al massimo 3 anni al raggiungimento del requisito di vecchiaia, sarà operativo dal 2 giugno prossimo.

Il  cambio di appalto fa venir meno il part time agevolato. E questo anche se il lavoratore è assunto dal nuovo appaltatore in continuità. Pertanto, in caso di subentro nell’appalto, il datore di lavoro e il lavoratore dovranno avviare una nuova procedura e verificare che i fondi non siano esauriti. Questo è uno dei chiarimenti della circolare 90/2016 dell’Inps in cui sono state fornite le istruzioni operative per fruire del nuovo strumento di pensionamento anticipato introdotto con la legge di Stabilità 2016.

Dal 2 giugno si può avviare l’iter amministrativo che porta il lavoratore al part time agevolato. Un iter che parte dalla richiesta di certificazione dei requisiti all’Inps ma che ha come atto fondamentale la firma di un accordo tra lavoratore e datore di lavoro in cui è necessario specificare nel dettaglio numerosi elementi: dalla norma di riferimento alla mancata reversibilità, dalla percentuale di riduzione dell’orario fino alla stessa clausola di decadenza dell’accordo, appunto in caso di cambio appalto (si veda il decalogo nel grafico a fianco).

I lavoratori interessati sono tutti i dipendenti con contratto a tempo pieno e indeterminato del settore privato (incluso i dipendenti degli enti pubblici economici), iscritti sia in Inps che in altre gestioni assicurative compreso la gestione ex Inpdap, in possesso del requisito contributivo di 20 anni al momento del rilascio della certificazione e che raggiungano, entro il 31 dicembre 2018, l’età pensionabile prevista per il pensionamento di vecchiaia (66 anni e 7 mesi).

Restano, invece, esclusi i lavoratori delle pubbliche amministrazioni in senso stretto (articolo 1 comma 2 Dlgs 165/2001) e quelli che oltre al rapporto di lavoro oggetto di trasformazione svolgono altra attività lavorativa (sia subordinata che autonoma) da cui consegue l’obbligo di versamento di contribuzione in qualsiasi gestione previdenziale compresa la gestione separata dell’Inps.
Sono incompatibili con la nuova disciplina i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, il lavoro domestico, il lavoro intermittente, il lavoro a domicilio. Mentre possono stipulare l’accordo coloro che lavorano con un contratto di somministrazione o di lavoro agricolo.

Per accedere al part time agevolato è irrilevante se il lavoratore sia già titolare di un trattamento pensionistico, purché la richiesta riguardi un percorso lavorativo distinto e, per quest’ultimo, egli sia in possesso del requisito di almeno 20 anni di contributi (diversi dunque da quelli che hanno dato diritto al trattamento pensionistico).

L’Inps ha precisato che il perfezionamento del diritto alla pensione anticipata successivamente al riconoscimento del diritto al part time agevolato non comporta di per sé la decadenza dal beneficio; mentre il conseguimento della pensione anticipata successivamente al riconoscimento del diritto al part time agevolato comporta la decadenza.

A coloro che rientrano nel regime contributivo puro (anzianità contributiva successiva alla data del 31 dicembre 1995) non è consentito l’accesso al regime agevolato se, al momento della domanda, l’importo della pensione, calcolato sulla base del coefficiente di trasformazione relativo all'età pensionabile, sia inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale.

Il primo passaggio essenziale della procedura amministrativa è la domanda di rilascio della certificazione Inps utile ad attestare il possesso dei requisiti. Non è previsto alcun termine entro cui l’Inps deve rilasciare tale certificazione.

Successivamente, si potrà procedere alla redazione e sottoscrizione dell’accordo di trasformazione da full time a part time la cui durata è legata alla data di raggiungimento dell’età pensionabile. È bene chiarire che la successiva modifica dei termini dell’accordo (ad esempio la modifica della percentuale), determina la cessazione del beneficio riconosciuto dallo Stato. L’Inps ha spiegato che si dovrà procedere a riavviare integralmente l’iter amministrativo previsto.

Concluso il contratto fra le parti, il datore lo dovrà trasmettere alla Direzione del lavoro territorialmente competente, tenuta a rilasciare un proprio visto di conformità con sistema di silenzio assenso, in caso di mancato riscontro entro cinque giorni.

Ricevuto il visto o trascorsi inutilmente i cinque giorni, il datore di lavoro trasmetterà istanza telematica all’Inps con le indicazioni utili alla stima del beneficio e i dati del contratto di lavoro.

L’ente previdenziale, entro cinque giorni lavorativi dalla domanda, dovrebbe rilasciare la relativa autorizzazione (in questo caso però non si applica il silenzio assenso).

Questo intervento permette a tali lavoratori di poter optare per un part-time al 40-60%, con una busta paga più alta rispetto all’orario di lavoro ridotto, in quanto anche comprensiva di un importo esentasse che sarà pari ai contributi per l’orario che non più lavorato, e contributivi figurativi che vanno a coprire gli anni del part-time come fossero full-time.

Pertanto, ne consegue che nonostante la scelta dell’orario lavorativo ridotto, il lavoratore non arriva a subire nessun taglio sulla pensione finale.

Lo Stato, per la porzione di orario non lavorato  riconoscerà al lavoratore una contribuzione figurativa “corrispondente alla prestazione non effettuata, in modo che alla maturazione dell'età pensionabile il lavoratore percepirà l'intero importo della pensione, senza alcuna penalizzazione”. In altre parole, lo scopo è quello di evitare che il lavoratore percepisca meno contributi negli ultimi anni di attività, cosa che comporterebbe una decurtazione ingente del futuro assegno previdenziale.

Facendo un esempio pratico: nel caso in cui il lavoratore decida di ridurre il proprio orario di lavoro del 50%, grazie al meccanismo previsto all’interno del decreto, riceverà una retribuzione corrispondente a circa il 65% di ciò che percepiva in precedenza. Nel momento in cui andrà in pensione, riceverà il 100% dell’assegno previdenziale.

Il beneficio viene riconosciuto dall’INPS fino a esaurimento risorse, così ripartite:

60 milioni di euro per il 2016,

120 milioni di euro per il 2017,

60 milioni di euro per il 2018.



domenica 29 maggio 2016

Come si calcola il part time prima della pensione


Relativame
nte al part-time agevolato per i dipendenti del settore privato prossimi alla maturazione del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia, l’INPS – con la Circolare n. 90 del 2016 – ha reso nota la regolamentazione operativa e le istruzioni per la fruizione di tali benefici agli interessati. Il part time pre-pensione può essere utilizzato anche dai dipendenti degli studi professionali.

Il datore di lavoro che concorda un contratto part time pre-pensione con un dipendente dovrà erogare in busta paga un “bonus” pari ai contributi pieni (in genere 23,81%) sulla retribuzione persa, anche se con il contratto a tempo pieno e trasformato prevedeva sgravi o agevolazioni economiche.

L’applicazione di un’aliquota più bassa è consentita solo nel caso in cui sussista un regime contributivo differenziato (per esempio quello dell’apprendistato).

Si prevede in favore dei dipendenti del settore privato con contratto a tempo pieno e indeterminato che maturano il requisito anagrafico (66 anni e 7 mesi gli uomini, 65 anni e 7 mesi le donne nel 2016-17, un anno in più nel 2018) per la pensione di vecchiaia entro il 31 dicembre 2018 ma che sono già in possesso del requisito contributivo. Per la completa operatività della disposizione occorrerà, tuttavia, attendere il 2 giugno, data di entrata in vigore del decreto ministeriale 7 aprile 2016.

La norma offre la possibilità di modificare l’entità della prestazione lavorativa svolta, stipulando con il datore di lavoro - per un periodo non superiore a quello intercorrente tra la data di accesso al beneficio e quella di maturazione del requisito anagrafico - un contratto a tempo parziale in cui la riduzione dell’attività oscilli tra il 40% e il 60% dell’orario pieno.

La diminuzione della retribuzione è in parte compensata dalla ricezione in busta paga di un “bonus” - erogato dal datore di lavoro - corrispondente ai contributi pensionistici datoriali (23,81%) calcolati sulla parte di retribuzione non più dovuta, per effetto della riduzione di orario. Tale importo è esente da imposte, contributi e premi Inail. Il periodo in part time, inoltre, non penalizza la sfera pensionistica del dipendente in quanto, in relazione alla parte non lavorata, egli può contare sulla copertura figurativa, nel limite massimo di 60 milioni di euro per il 2016, 120 milioni per il 2017 e 60 milioni per il 2018.

Nella circolare viene chiarito che, oltre ai dipendenti  del settore privato, possono richiedere il part time agevolato anche i dipendenti di enti pubblici economici (Epe) che svolgono, in via principale o esclusiva, un’attività economica. L’accesso è circoscritto a chi è titolare di un rapporto subordinato a tempo pieno compatibile con il part time. Quindi non sono incluse alcune tipologie contrattuali specifiche quali il lavoro domestico, quello intermittente e a domicilio. Sul punto sorprende che l’ente di previdenza abbia indicato come esclusi i contratti a progetto, visto che non si tratta di lavoro subordinato.

L’Inps fa presente che, per tutta la durata del part time agevolato non deve essere presente, sulla posizione del lavoratore, contribuzione obbligatoria versata per altra attività lavorativa - diversa dal part time agevolato – all’assicurazione generale obbligatoria (Ago), a fondi sostitutivi, esclusivi, esonerativi della stessa, comprese le gestioni speciali dei lavoratori autonomi e la gestione separata.

Fra i principali chiarimenti, l'Istituto precisa che al provvedimento sono interessati tutti i lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (Inps), nonché alle forme sostitutive (lavoratori dello spettacolo iscritti alla gestione ex Enpals) ed esclusive (ex Inpdap), compresi i dipendenti di enti pubblici economici e con la sola eccezione dei lavoratori del pubblico impiego. I datori di lavoro, a loro volta, possono essere imprenditori ma anche non imprenditori, quali ad esempio studi professionali, associazioni culturali, politiche, sindacali o del volontariato.

Dal punto di vista operativo, la legge di stabilità 2016 prevede che l’accesso ai benefici di cui alla norma in oggetto sia autorizzato dall’INPS, su domanda del datore di lavoro e previo accordo tra le parti, nei limiti delle risorse stanziate dalla legge e sulla base delle modalità stabilite con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

In particolare, il diritto all’accesso al “part-time agevolato”, previo accordo con il proprio datore di lavoro, può essere riconosciuto ai lavoratori in possesso dei seguenti requisiti e al ricorrere delle seguenti condizioni:

sussistenza, al momento della richiesta, della titolarità di un rapporto di lavoro subordinato del settore privato, anche agricolo, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato;

iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria o alle forme sostitutive o esclusive della medesima;
maturazione entro il 31 dicembre 2018 del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia da parte dei lavoratori già in possesso, al momento della domanda,  del relativo requisito contributivo.

Nella circolare dell'INPS chiariti poi i contenuti e il procedimento per accedere al beneficio, le modifiche del rapporto di lavoro, la presentazione della domanda,  i criteri che portano alla cessazione e alla revoca del beneficio e le istruzioni  per la compilazione delle denunce retributive e contributive, oltre a quelle di natura contabile.


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