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giovedì 15 agosto 2013
Assicurazioni professionali obbligatorie dal 15 agosto 2013
"Chiunque esercita un'attività in regime libero-professionale è soggetto all'obbligo dell'assicurazione privata per la responsabilità civile derivante dall'esercizio di tale attività". Così recita l'articolo 1 della proposta di legge, assegnata il 9 gennaio 2013 in sede referente, alle Commissioni riunite Giustizia e Attività produttive di Montecitorio recante "Disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile per coloro che esercitano libere professioni".
L'obbligo non scatta per tutte le categorie e in ogni caso i controlli da parte degli Consigli nazionali non si avvieranno prima di settembre.
L'obbligo di munirsi di un'assicurazione contro i danni provocati ai clienti è stato introdotto dalla L. 148/2011, poi precisato dal Dpr 137/2012 che ne ha fatto slittare l'entrata in vigore di un anno (in origine l'obbligo sarebbe dovuto partire da agosto 2012). Non tutti i professionisti sono però interessati dalla norma: i notai ad esempio hanno l'obbligo di assicurarsi già dal 2006, gli avvocati invece seguono la disciplina dettata dalla riforma forense (L. 247/2012) secondo cui le polizze devono essere stipulate in base a delle condizioni che il ministero della Giustizia deve ancora stabilire. Per i medici è stata concessa una proroga di un anno, approvata nel corso della conversione in legge del decreto del fare (L. 69/2013). Per tutti gli altri iscritti ad Albi, che svolgono un'attività di libero professionista, da giovedì 15 agosto scatta l'obbligo di dotarsi di un'adeguata copertura per garantire il proprio patrimonio e il soddisfacimento risarcitorio dei clienti. Chi non si assicura commette un illecito disciplinare, sanzionato dai Consigli nazionali, i quali però avvieranno i controlli non prima di settembre.
Come previsto dal Decreto Sviluppo Bis, dal 15 agosto commercialisti, avvocati, notai, medici, psicologi, ingegneri, architetti, geometri e, in generale, tutti i professionisti iscritti ad un Albo, dovranno dotarsi di una polizza che li tuteli in caso di danni a terzi provocati durante l'esercizio dell'attività lavorativa.
Nell'ultimo anno, si è assistito alla corsa delle categorie per trovare, come accade col preventivo assicurazione auto, le soluzioni meno onerose. Per questo motivo, si è pensato anche alla stipula collettiva con l'intermediazione del proprio Ordine di appartenenza, ma la questione non è andata oltre l'intesa su semplici convenzioni e sconti minimi.
Il premio della polizza, infatti, non può che essere calibrato sulle esigenze del libero professionista. Il rischio è ovviamente diverso a seconda che l'assicurazione si estenda anche ai collaboratori dello studio, che si scelga una formula retroattiva, che ci siano precedenti di danni nei confronti della clientela, e anche in base al tipo di lavoro svolto (solo per questo motivo, la compagnia potrebbe anche rifiutarsi di emettere la polizza).
Proprio questo groviglio ha portato gli Ordini a chiedere a più riprese una proroga, in attesa che fossero definite in modo più chiare le linee guida. L'ultima in ordine di tempo era stata anche inserita nel Decreto del Fare. Al momento l'unica categoria esclusa dall'obbligo è quella delle professioni sanitarie, per le quali l'ex ministro della Salute Balduzzi aveva previsto una normativa a parte non ancora creata.
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