lunedì 17 febbraio 2014

Riforma gestioni previdenziali per il 2014



Tra i molteplici interventi della legge di stabilità 2014 non possono essere dimenticate le nuove aliquote previste per la gestione separata INPS.

Se da un lato i professionisti titolari di partita IVA vengono agevolati con un blocco degli aumenti per l’anno 2014, i pensionati e i soggetti già iscritti ad altre forme di previdenza complementare si troveranno, per l’anno a venire, davanti ad un ulteriore aumento, il quale va a sommarsi a quello già disposto con la Riforma Fornero.

Nessuna modifica è stata invece prevista per la gestione artigiani e commercianti.
I professionisti titolari di partita iva vengono sottratti agli aumenti previsti dalla Legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. Riforma Fornero), con la quale erano state fissate aliquote crescenti negli anni, pari al 27 per cento per l'anno 2012 e per l'anno 2013, al 28 per cento per l'anno 2014, al 30 per cento per l'anno 2015, al 31 per cento per l'anno 2016, al 32 per cento per l'anno 2017 e al 33 per cento a decorrere dall'anno 2018.

Non è ancora ben chiaro se ogni volta che si ritorna sul tema della revisione del decreto 703/96 si prospetti la caduta del Governo – con un conseguente nulla di fatto – oppure che la relazione sia di tipo inverso. Ad ogni buon conto, il Consiglio di Stato ha reso pubblico il proprio parere sullo schema di regolamento oggetto di analisi, infinita direi. Il documento è stato sottoposto anche alla pubblica consultazione nella quale sono state raccolte diverse critiche accompagnate però da molteplici spunti di riflessione e proposte di modifica o di integrazione allo stesso. Il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole, dando quindi un preciso impulso alla finalizzazione della riforma, fornendo importanti osservazioni e suggerimenti di modifica.

Il recepimento nel nostro ordinamento della direttiva europea impone una evoluzione dei Fondi Pensione verso un nuovo assetto di governance dove la funzione di risk management assume un ruolo molto più importante ed autorevole. Questa è la direzione che il regulator, la Covip, deve far propria.

Punto nodale risulta è la consapevolezza che le forme pensionistiche non devono guardar e solo all'aspetto finanziario di allocazione delle risorse ma devono adottare una gestione integrata e coerente con le aspettative. Come sottolineato dal consiglio di Stato.

L'operatività del Fondo non può basarsi che sull'interesse dell'iscritto, trovando la sua naturale forma nella esplicitazione degli obiettivi della gestione. L'approccio del nuovo decreto, caldeggiato dalle autorità di vigilanza, conferisce una maggiore autonomia gestionale dei fondi pensione, responsabilizzando i relativi consigli di amministrazione, oggi dotati di una specifica funzione finanza, invitati ad avvalersi di strutture organizzative e di professionalità adeguate ai rischi connessi alla politica di investimento perseguita. Questo pone il tema della dimensione dei fondi. Per giustificare una seria ed efficiente gestione, ottimizzando la combinazione redditività-rischio i fondi devono aggregarsi per raggiungere masse di gestione che consentano delle economie di scala della struttura organizzativa da una parte e una maggior selezione degli amministratori e dirigenti dall'altra.

Come noto sono tenuti ad iscriversi alla gestione separata INPS tutti coloro che percepiscono le seguenti tipologie di redditi:

- Redditi derivanti dall’esercizio abituale e professionale di un’attività di lavoro autonomo per la quale non è stata prevista una specifica cassa previdenziale. Si tratta di tutti i professionisti senza Albo, degli iscritti ad Albi per i quali non è prevista una Cassa di previdenza o, infine, dei professionisti iscritti ad Albi per i quali è prevista la Cassa di previdenza ma risultano essere esonerati dalla stessa;

- Redditi derivanti dai rapporti di collaborazione a progetto o di collaborazione coordinata e continuativa, nonché i redditi derivanti da rapporti di lavoro autonomo occasionale che superano la soglia dei 5.000 euro;

- Redditi derivanti da attività di vendita a domicilio ex art. 36, L. 426/71;

- Redditi derivanti da altre specifiche attività che sono state ricondotte a questa forma previdenziale. Si pensi, a tal proposito, agli assegni di ricerca, alle borse per dottorati di ricerca, ai redditi percepiti dagli amministratori locali, agli associati in partecipazione e ai prestatori di lavoro occasionale accessorio.
Finora, per tutte le categorie reddituali di cui sopra erano previste identiche regole di applicazione di aliquote e massimale.

Il recente intervento legislativo ha infatti previsto che “per l’anno 2014, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l’aliquota contributiva, di cui all’articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è del 27 per cento.”

Viene pertanto momentaneamente “congelato” l’aumento previsto dalla Riforma Fornero, e a beneficiare del blocco dell’aliquota saranno solo i professionisti, in quanto ritenuti più penalizzati dall’eventuale aumento.

Non si deve infatti dimenticare che, mentre per i parasubordinati, i contributi previdenziali risultano essere a carico per i 2/3 del committente e solo per 1/3 a carico del collaboratore, nel caso dei professionisti titolari di partita iva tutti i contributi sono a carico dello stesso, e in un periodo di crisi economica come quello attuale, un aumento di tale portata inciderebbe in misura forte sui redditi netti percepiti dagli stessi.

Fondi pensione, quale garanzia paga?



La previdenza complementare ha lo scopo di integrare il trattamento pensionistico garantito ai lavoratori dall'assicurazione generale obbligatoria.

Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce:
•    alla maturazione del diritto nel regime obbligatorio di appartenenza
•    con almeno 5 anni di partecipazione al fondo.
Si possono richiedere anticipazioni :
•    in qualsiasi momento nel limite del 75% per spese sanitarie
•    dopo 8 anni di iscrizione nel limite del 75% per l'acquisto e manutenzione della prima casa
•    dopo 8 anni di iscrizione nel limite 30% per ulteriori esigenze degli aderenti.

Casi particolari:
•    inoccupazione per un periodo superiore a 4 anni: in tal caso vi è la possibilità di anticipare la prestazione pensionistica di 5 anni  rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio

Non tutti i risparmiatori e soprattutto coloro che sono prossimi alla pensione sono disposti a mettere a rischio i propri contributi e il proprio Tfr sui mercati finanziari globali. Anzi, una fetta consistente - soprattutto quelli che in pensione ci dovranno andare tra pochissimi anni, riforme pensionistiche permettendo – punta alla garanzia; circa la metà dei nuovi iscritti ai fondi di categoria, infatti, aderisce a una linea garantita, che ciascuno strumento di previdenza complementare deve mettere a disposizione dei propri iscritti.

Nel lungo periodo - per chi ha per esempio meno di 40 anni e ha molti anni di lavoro davanti a sé - il mercato azionario tende a ottenere rendimenti importanti, spesso superando in modo rilevante la stessa inflazione; così com'è risaputo nel breve/medio periodo è possibile incassare ottenere delle riduzioni nel valore quota di tutti i comparti, da quelli bilanciati a quelli ed azionari (e pertanto sulla propria rendita pensionistica complementare). Da qui l'indicazione per chi è vicino alla pensione, di consolidare i rendimenti accumulati in passato passando a una linea prudente e, meglio ancora, garantita. Ma quanto rende il comparto garantito di un fondo pensione? Abbiamo provato a confrontare  i rendimenti relativi al 2013 dei comparti garantiti di alcuni fondi negoziali. Le performance medie dei 34 negoziali analizzati ammontano al 2,26%, ossia circa un terzo più di quanto genera la rivalutazione annua delle quote di Tfr relativa allo stesso periodo.

Ci sono Fondi che riescono ad ottenere performances di tutto rispetto (si pensi a Cooperlavoro e a Fondapi con guadagni intorno al 3,4%), così come ci sono stati Fondi che hanno ottenuto rendimenti sinceramente deludenti come ad esempio il caso Fonchim rivalutatosi solo dello 0,7% nel suo comparto più avverso al rischio. Questo perché ogni fondo affida il mandato di gestione con obiettivi diversi: dalla garanzia del valore nominale a un rendimento minimo garantito. È bene ricordare che la garanzia di rendimento scatta non in ogni circostanza, ma al sopraggiungere di una serie di eventi: pensionamento: premorienza, invalidità e inoccupazione per oltre 48 mesi (ciascun fondo può estendere o restringere questi requisiti). Attenzione però: in caso di trasferimento da un comparto garantito a un altro, il valore di "riscatto" o "uscita" sarà quello del valore quota: nel bene, se la performance è stata alta, o nel male, se invece è stata negativa. Per questo è importante tenere d'occhio il risultato della gestione di questi comparti.

Se un lavoratore non è appagato del gestore del proprio fondo di categoria può sempre optare per un fondo aperto o per un piano individuale previdenziale; di questi ultimi si attende di conoscere i rendimenti delle gestioni separate delle polizze previdenziali, che verranno diffuse più avanti. Per quanto riguarda gli aperti si deve tenere presente che la media delle performance dei comparti garantiti nel 2013 è stata più bassa di quella dei fondi negoziali, complice la loro tradizionale maggior esposizione alle azioni: la media dei rendimenti dei comparti garantiti infatti è stata pari a circa l'1,52% quindi addirittura del 12% inferiore alla rivalutazione del Tfr. Anche in questo caso, così come per i negoziali, c'è una forte varianza nei risultati da fondo a fondo. E' sempre bene ricordare che le performance passate non possono essere tenute in considerazione per il futuro, ma rappresentano in ogni caso importanti osservazioni che si possono fare per la scelta del fondo cui affidare il destino della propria pensione complementare. Nel 2013, il sistema fondi pensione italiani monitorato dalla Covip, la commissione di vigilanza sui fondi pensione, ha fatto registrare performance medie di tutto rispetto e un continuo aumento delle adesioni, anche se in modo non uniforme tra le differenti tipologie di strumenti.

Una volta esercitata la scelta del conferimento del Tfr ad un Fondo Pensione la possibilità di disporne si riduce a poche situazioni. Vediamole in dettaglio:

1.Prima della maturazione del diritto all'erogazone del trattamento pensionistico:

(a) possibilità di trasferire il montante accumulato alla nuova forma pensionistica complementare prevista dal nuovo contratto collettivo di lavoro nel quale si rientra in conseguenza di cambio di lavoro;

(b) possibilità di trasferire il montante accumulato ad un altro fondo, compatibile con il contratto collettivo di appartenenza, dopo 2 anni di versamenti;

(c) riscatto parziale nella misura del 50% del montante accumulato, in caso di:

cessazione dell'attività lavorativa che comporti inoccupazione per un periodo superiore ad 1 anno;

mobilità;

cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;

(d) riscatto totale del montante accumulato, in caso di:

invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo di quella ordinaria;

cessazione dell'attività lavorativa che comporti disoccupazione per un periodo di tempo superiore a 4 anni;

2.Dopo la maturazione del diritto all'erogazone del trattamento pensionistico:

(a) liquidazione parziale fino ad un massimo del 50% del montante accumulato fino a quel momento.

(b) liquidazione totale del montante accumulato, solo per i dipendenti che risultano iscritti alla previdenza complementare prima del 29 aprile 1993.

Pertanto, dal punto di vista della liquidazione:

il TFR lasciato in azienda funziona esattamente come prima, sia come liquidazione finale e sia come possibilità di richiedere anticipazioni (è comunque l'azienda a farlo conguagliando poi le somme nei versamenti successivi all’Inps)

Se si aderisce ad un fondo non c’è più la liquidazione: al momento della cessazione del rapporto di lavoro non si prende un centesimo. Il capitale accumulato nei fondi può essere liquidato, a richiesta, per un massimo del 50% al momento in cui maturano i requisiti per andare in pensione. Il resto viene comunque trasformato in una rendita pagata mensilmente.



mercoledì 12 febbraio 2014

Inps: controllo dei pagamenti on line a sostegno del reddito



L’Inps ha comunicato che è attivo sul proprio portale un nuovo servizio per controllare on line i dati dei pagamenti delle prestazioni a sostegno del reddito. Con messaggio nr. 2436 del 10 febbraio 2014, comunica che è attivo sul proprio portale un nuovo servizio che consente ai cittadini di controllarei dati  dei pagamenti INPS delle prestazioni a sostegno del reddito; vale a dire, indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI, indennità di disoccupazione agricola, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione ordinaria, ed altro.

Nell’ambito delle attività poste dall’Istituto per migliorare la trasparenza e la fruibilità delle informazioni, l’applicazione “Cassetto previdenziale del cittadino” è stata integrata con una nuova funzionalità che consente la consultazione dei dati di dettaglio dei pagamenti dei trattamenti di disoccupazione.

La nuova funzione si trova all’interno dell’applicazione “Cassetto previdenziale del cittadino” che consente a tutti i cittadini muniti di pin di controllare la propria situazione nei confronti dell’Istituto Previdenziale.

Per accedere alla consultazione dei pagamenti della disoccupazione e simili, una volta entrati nel proprio cassetto previdenziale, bisogna selezionare sul menù a sinistra, la voce “Prestazioni” e poi la sottovoce “Pagamenti”.

Quindi, appare il “Riepilogo dei pagamenti eseguiti”, vale a dire la lista, divisa per anno, dei pagamenti eseguiti in favore dell’assicurato. Dal “Riepilogo dei pagamenti eseguiti”, selezionando poi la categoria di prestazione desiderata (relativa ad un determinato anno) appaiono le “Prestazioni in pagamento per l’anno xxxx”, vale a dire i dati di riepilogo dei pagamenti delle prestazioni comprese nella categoria medesima, eseguiti nel corso di quell’anno.

Infine, dalla schermata recante le “Prestazioni in pagamento per l’anno xxxx”, cliccando sul contenuto della sezione “Note” del singolo pagamento appare il “Dettaglio pagamenti”, cioè un prospetto che indica le singole voci che compongono l’importo in pagamento.


A tale funzionalità possono accedere sia i cittadini che gli operatori INPS, con le modalità di seguito rispettivamente indicate:

- il cittadino si collega al sito istituzionale “www.inps.it” e, previa identificazione tramite PIN, accede al proprio Cassetto previdenziale; dal Cassetto seleziona, sul menù a sinistra, la voce “Prestazioni” e poi la sottovoce “Pagamenti”;

-l’operatore INPS si collega al sito intranet dell’Istituto e seleziona, in successione, il menù “Processi”, la voce “Assicurato pensionato” e l’applicazione “Cassetto previdenziale del cittadino”; su tale applicazione effettua la ricerca per codice fiscale o per dati anagrafici dell’assicurato di interesse e, una volta apparsa la schermata contenente il “Dettaglio soggetto”, seleziona, sul menù a sinistra, la voce “Prestazioni” e poi la sottovoce “Pagamenti”.

In entrambi i casi, selezionata la sottovoce “Pagamenti” appare il “Riepilogo dei pagamenti eseguiti”, vale a dire la lista, divisa per anno, dei pagamenti eseguiti in favore dell’assicurato.

Dal “Riepilogo dei pagamenti eseguiti”, selezionando poi la categoria di prestazione desiderata (relativa ad un determinato anno) appaiono le “Prestazioni in pagamento per l’anno xxxx”, vale a dire i dati di riepilogo dei pagamenti delle prestazioni comprese nella categoria medesima, eseguiti nel corso di quell’anno.

Infine, dalla schermata recante le “Prestazioni in pagamento per l’anno xxxx”, cliccando sul contenuto della sezione “Note” del singolo pagamento appare il “Dettaglio pagamenti”, cioè un prospetto che indica le singole voci che compongono l’importo in pagamento, del quale si riporta di seguito lo schema:

Beneficiario: xxxxxx xxxxxx 
Prestazione in pagamento: xxxxxx
Numero della domanda: xxxxxxxxxxxxx
Giorni erogati: xxx 
Periodo di riferimento: xx/x/xxxx - xx/x/xxxx 

Importo indennita': +  xxxxxx
Trattenute sindacali: -  xxxxxx
Importo ANF: +  xxxxxx   
Tattenute IRPEF Anno Corrente: -  xxxxxx   

Netto Pagamento: +  xxxxxx
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