domenica 7 aprile 2013
Lavorare nei call center nel 2013 più tutele per gli operatori
Il decreto legislativo n. 83 del 2012 che ha introdotto due novità alla disciplina del lavoro a progetto nei call center. La prima riguarda i requisiti per la stipulazione delle collaborazioni da parte di call center che svolgono attività cosiddetta outbound; la seconda riguarda i call center intenzionati a esternizzare le proprie attività.
Entrambe queste novità stabilite dalla nuova legge stabiliscono che le nuove misure «si applicano alle attività svolte da call center con almeno 20 dipendenti». Nonostante la norma, per il ministerodel Lavoro il limite dimensionale è relativo al solo adempimento a carico dei call center che devono delocalizzare l'attività.
Nei call center outbound, dove sono gli operatori a effettuare le chiamate a potenziali clienti, il contratto di collaborazione a progetto, in base alla riforma del lavoro del 2012 (Fornero), ha come presupposto il «corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento». Il ministero ha specificato che si applichi a tutti i call center «a prescindere dal requisito dimensionale».
Per quanto concerne la tipologia di attività (quella outbound), non essendoci una definizione di legge, il ministero ha fatto ricorso alla circolare n. 17/2006 ai sensi della quale tali attività sono definite come quelle «nell'ambito delle quali il compito assegnato al collaboratore è quello di rendersi attivo nel contattare, per un arco di tempo predeterminato, l'utenza di un prodotto o servizio riconducibile a un singolo committente». La novità permette di stipulare collaborazioni senza individuare un preciso progetto «sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento».
In attesa della contrattazione collettiva, il ministero con la circolare 14/2013 ha chiarito che il compenso non potrà essere inferiore, a parità di tempo della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi applicati a figure analoghe, per competenza ed esperienza, al collaboratore a progetto.
E' bene ricordare che l'eventuale pattuizione di corrispettivi inferiori a quanto fissato dalla contrattazione nazionale, infatti, comporta la sanzione della conversione della co.co.co. in rapporto dipendente a tempo pieno e indeterminato. Lo ha stabilito il ministero del lavoro nella circolare n. 14/2013 così, di fatto, smontando l'incentivo a favore dei call center, perché l'eventuale presenza di corrispettivi inadeguati in un normale rapporto di co.co.co. a progetto comporta soltanto il diritto del collaboratore a ottenere la quota differenziale.
Altra novità che riguarda tutte le tipologie di call center e, per il ministero si applica «alle attività svolte dai call center con almeno 20 dipendenti», nonostante la disposizione stabilisca espressamente il riferimento a 20 «dipendenti», per il ministero questo «limite dimensionale va calcolato sia tenendo conto del personale dipendente che del personale in servizio con contratti di collaborazione coordinata e continuativa».
L'adempimento comporta che, qualora un call center intenda delocalizzare l'attività fuori dal territorio nazionale, almeno 120 giorni prima deve darne comunicazione al ministero del lavoro e al garante per la protezione dei dati personali indicando, tra l'altro, il numero dei lavoratori coinvolti.
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sabato 6 aprile 2013
IRAP 2013 istruzioni per lavoro dipendente
Nuove istruzioni dall’Agenzia delle Entrate sul rimborso IRAP sui costi del lavoro dipendente le aziende possono ottenerne la deduzione con il Modello UNICO 2013 di dichiarazione dei redditi 2012.
La nuova circolare 8/E del 3 aprile spiega come ottenere la restituzione dell’imposta versata per il personale dipendente – introdotto dal Salva Italia per il 2012 e poi esteso ai quattro anni precedenti.
Il Fisco è intervenuto a chiarire di alcune questioni dubbie relative alla deducibilità dalle imposte sui redditi dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa alle spese del personale e, in particolare, segnatamente alle istanze di rimborso da presentarsi a cura dei contribuenti.
Alcuni dei temi affrontati nella circolare n. 8/E/13 riguardano la quota deducibile/rimborsabile dell'Irap versata, ma anche le modalità di cumulo della deduzione in parola con quella forfetaria – già operativa – del 10%, in presenza di spese per interessi passivi.
Per i contribuenti con il periodo di imposta coincidente con l'anno solare, l'Irap può essere dedotta dal reddito relativo al periodo di imposta 2012 (modello Unico 2013) a condizione che alla formazione del valore della produzione imponibile abbiano contribuito spese per redditi di lavoro dipendente e per redditi assimilati. Nel caso dei contribuenti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, che hanno chiuso l'esercizio in data anteriore al 31 dicembre 2012, la deduzione dell'Irap dalle imposte sui redditi può, invece, essere fruita presentando istanza di rimborso. Per le annualità pregresse è possibile fare istanza di rimborso, esclusivamente per via telematica, per i versamenti per i quali al 28 dicembre 2011 (data di conversione del decreto legge 201/2011) risulti ancora pendente il termine di 48 mesi.
La deduzione sarà pari all’IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato e va calcolata al netto delle deduzioni spettanti che sono quelle relative a: contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, spese e contributi assistenziali sostenuti per il personale dipendente a tempo indeterminato, spese relative agli apprendisti, ai disabili e al personale assunto con contratto di formazione e lavoro, costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, indennità di trasferta per le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci e alle deduzioni previste per i contribuenti “minori”, che non superano determinate soglie del valore della produzione netta.
Ai fini della deduzione si possono considerare anche:
indennità di trasferta;
somme corrisposte a titolo di incentivo all’esodo;
accantonamenti per il TFR o per altre erogazioni attinenti il rapporto di lavoro dipendente e assimilato da effettuarsi negli esercizi successivi, fermo restando la necessità di recuperare a tassazione la quota IRAP dedotta nel caso in cui la quota accantonata si rilevi successivamente superiore a quella effettivamente sostenuta.
La nuova circolare 8/E del 3 aprile spiega come ottenere la restituzione dell’imposta versata per il personale dipendente – introdotto dal Salva Italia per il 2012 e poi esteso ai quattro anni precedenti.
Il Fisco è intervenuto a chiarire di alcune questioni dubbie relative alla deducibilità dalle imposte sui redditi dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa alle spese del personale e, in particolare, segnatamente alle istanze di rimborso da presentarsi a cura dei contribuenti.
Alcuni dei temi affrontati nella circolare n. 8/E/13 riguardano la quota deducibile/rimborsabile dell'Irap versata, ma anche le modalità di cumulo della deduzione in parola con quella forfetaria – già operativa – del 10%, in presenza di spese per interessi passivi.
Per i contribuenti con il periodo di imposta coincidente con l'anno solare, l'Irap può essere dedotta dal reddito relativo al periodo di imposta 2012 (modello Unico 2013) a condizione che alla formazione del valore della produzione imponibile abbiano contribuito spese per redditi di lavoro dipendente e per redditi assimilati. Nel caso dei contribuenti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, che hanno chiuso l'esercizio in data anteriore al 31 dicembre 2012, la deduzione dell'Irap dalle imposte sui redditi può, invece, essere fruita presentando istanza di rimborso. Per le annualità pregresse è possibile fare istanza di rimborso, esclusivamente per via telematica, per i versamenti per i quali al 28 dicembre 2011 (data di conversione del decreto legge 201/2011) risulti ancora pendente il termine di 48 mesi.
La deduzione sarà pari all’IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato e va calcolata al netto delle deduzioni spettanti che sono quelle relative a: contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, spese e contributi assistenziali sostenuti per il personale dipendente a tempo indeterminato, spese relative agli apprendisti, ai disabili e al personale assunto con contratto di formazione e lavoro, costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, indennità di trasferta per le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci e alle deduzioni previste per i contribuenti “minori”, che non superano determinate soglie del valore della produzione netta.
Ai fini della deduzione si possono considerare anche:
indennità di trasferta;
somme corrisposte a titolo di incentivo all’esodo;
accantonamenti per il TFR o per altre erogazioni attinenti il rapporto di lavoro dipendente e assimilato da effettuarsi negli esercizi successivi, fermo restando la necessità di recuperare a tassazione la quota IRAP dedotta nel caso in cui la quota accantonata si rilevi successivamente superiore a quella effettivamente sostenuta.
Conguaglio fiscale 2013 sulle pensioni
L’Inps ha provveduto ad effettuare il conguaglio fiscale relativo all’anno 2012, per i pensionati della Gestione Dipendenti Pubblici, con effetto sulla rata di pensione di marzo.
Quindi per effetto dell’incorporazione in Inps di Inpdap ed Enpals, tutte le prestazioni erogate dall’Ente di Previdenza, relative al singolo contribuente, sono state abbinate e sono confluite in un’unica certificazione fiscale (CUD 2013), determinando il conguaglio fiscale.
Nel messaggio n. 5447 del 2 aprile 2013 sono riepilogate le modalità con cui l’Inps ha provveduto ad effettuare il conguaglio fiscale relativo all’anno 2012 per i pensionati della gestione dipendenti pubblici. All’interno del quale sono riepilogate le modalità con cui l’Istituto ha provveduto ad effettuare il conguaglio fiscale relativo all’anno 2012 per i pensionati della gestione dipendenti pubblici. Si acquisisce dalla circolare che il debito d’imposta risultante dal conguaglio fiscale dell’anno reddituale 2012, ultimato dall’Istituto entro il 28 febbraio 2013, è stato recuperato in un’unica soluzione mediante ritenuta sulla rata di pensione del mese di marzo 2013 ad eccezione di coloro che percepiscono redditi da pensione non superiori a 18.000 euro.
Nei confronti dei pensionati, il conguaglio fiscale a debito di importo superiore a € 100, è stato rateizzato a decorrere dal mese di marzo 2013 in un numero massimo di 10 rate e privato dell’applicazione degli interessi. Per gli altri pensionati che hanno un reddito da pensione pari o superiore a 18 mila euro il debito d’imposta risultante dal conguaglio fiscale è stato recuperato integralmente nei limiti della capienza della rata di pensione di marzo 2013, in base a quanto sancito dalla disciplina tributaria. In seguito a specifica richiesta in tale senso da parte dell’Istituto, l’Agenzia dell’Entrate ha deciso comunque di autorizzare, a decorrere dalla rata di aprile 2013, una più ragguardevole rateizzazione che verrà effettuata mediante specifici termini.
Nei riguardi dei pensionati che sono titolari di un reddito da pensione pari o superiore a 18 mila euro e per i pensionati nei confronti dei quali non è stato possibile recuperare integralmente il debito fiscale sulla rata di marzo 2013, ha precisato il messaggio, il recupero del residuo debito avverrà a decorrere dalla rata di aprile 2013 con l’applicazione di una particolare salvaguardia. Nello specifico, per i pensionati che possiedono un trattamento pensionistico mensile netto di importo superiore ad € 1.238,58, il recupero del residuo debito fiscale sarà operato dalla rata di aprile 2013 assicurando il pagamento di un importo mensile netto di € 990,86, corrispondente al doppio del trattamento minimo per l’anno 2013. Questa modalità sarà applicata anche nei mesi successivi fino alla totale cancellazione del debito fiscale, usufruendo anche dell’importo della tredicesima eccedente (€ 990,86) qualora il debito non venisse estinto prima.
Per i pensionati il cui trattamento pensionistico mensile (al netto di tutte le ritenute comprese le addizionali regionali e comunali) è uguale o inferiore ad € 1.238,58 mensili, il debito fiscale sarà recuperato entro il limite della trattenuta di un quinto della pensione; tale modalità sarà applicata anche nei mesi successivi fino alla totale eliminazione di quanto dovuto all’erario, avvalendosi anche dell’importo della tredicesima qualora il debito non venga estinto prima. Nel caso in cui il debito non venisse integralmente recuperato entro il mese di dicembre 2013, sarà l’Istituto a comunicare al diretto interessato l’obbligo di provvedere personalmente al saldo entro la data del 15 gennaio 2014, attraverso versamento con Modello F24 prestampato con gli importi ed inviato, a tempo opportuno, congiuntamente alla comunicazione.
Nel caso in cui la rateizzazione sia in corso e venga interrotta la corresponsione della pensione (ad esempio in caso di decesso del titolare), il residuo debito ed i relativi termini di scadenza saranno comunicati agli eredi che dovranno a loro volta provvedere al saldo di quanto dovuto.
Se il debito con l’Inps non sarà saldato attraverso le dieci rate previste, quindi entro il mese di dicembre 2013, il pensionato ancora in debito dovrà procedere al saldo entro il 15 gennaio 2014 tramite modello F24. Tutti i dati relativi al conguaglio verranno riportati nella dichiarazione del sostituto d’imposta Modello 770/2013 – CUD 2013.
Quindi per effetto dell’incorporazione in Inps di Inpdap ed Enpals, tutte le prestazioni erogate dall’Ente di Previdenza, relative al singolo contribuente, sono state abbinate e sono confluite in un’unica certificazione fiscale (CUD 2013), determinando il conguaglio fiscale.
Nel messaggio n. 5447 del 2 aprile 2013 sono riepilogate le modalità con cui l’Inps ha provveduto ad effettuare il conguaglio fiscale relativo all’anno 2012 per i pensionati della gestione dipendenti pubblici. All’interno del quale sono riepilogate le modalità con cui l’Istituto ha provveduto ad effettuare il conguaglio fiscale relativo all’anno 2012 per i pensionati della gestione dipendenti pubblici. Si acquisisce dalla circolare che il debito d’imposta risultante dal conguaglio fiscale dell’anno reddituale 2012, ultimato dall’Istituto entro il 28 febbraio 2013, è stato recuperato in un’unica soluzione mediante ritenuta sulla rata di pensione del mese di marzo 2013 ad eccezione di coloro che percepiscono redditi da pensione non superiori a 18.000 euro.
Nei confronti dei pensionati, il conguaglio fiscale a debito di importo superiore a € 100, è stato rateizzato a decorrere dal mese di marzo 2013 in un numero massimo di 10 rate e privato dell’applicazione degli interessi. Per gli altri pensionati che hanno un reddito da pensione pari o superiore a 18 mila euro il debito d’imposta risultante dal conguaglio fiscale è stato recuperato integralmente nei limiti della capienza della rata di pensione di marzo 2013, in base a quanto sancito dalla disciplina tributaria. In seguito a specifica richiesta in tale senso da parte dell’Istituto, l’Agenzia dell’Entrate ha deciso comunque di autorizzare, a decorrere dalla rata di aprile 2013, una più ragguardevole rateizzazione che verrà effettuata mediante specifici termini.
Nei riguardi dei pensionati che sono titolari di un reddito da pensione pari o superiore a 18 mila euro e per i pensionati nei confronti dei quali non è stato possibile recuperare integralmente il debito fiscale sulla rata di marzo 2013, ha precisato il messaggio, il recupero del residuo debito avverrà a decorrere dalla rata di aprile 2013 con l’applicazione di una particolare salvaguardia. Nello specifico, per i pensionati che possiedono un trattamento pensionistico mensile netto di importo superiore ad € 1.238,58, il recupero del residuo debito fiscale sarà operato dalla rata di aprile 2013 assicurando il pagamento di un importo mensile netto di € 990,86, corrispondente al doppio del trattamento minimo per l’anno 2013. Questa modalità sarà applicata anche nei mesi successivi fino alla totale cancellazione del debito fiscale, usufruendo anche dell’importo della tredicesima eccedente (€ 990,86) qualora il debito non venisse estinto prima.
Per i pensionati il cui trattamento pensionistico mensile (al netto di tutte le ritenute comprese le addizionali regionali e comunali) è uguale o inferiore ad € 1.238,58 mensili, il debito fiscale sarà recuperato entro il limite della trattenuta di un quinto della pensione; tale modalità sarà applicata anche nei mesi successivi fino alla totale eliminazione di quanto dovuto all’erario, avvalendosi anche dell’importo della tredicesima qualora il debito non venga estinto prima. Nel caso in cui il debito non venisse integralmente recuperato entro il mese di dicembre 2013, sarà l’Istituto a comunicare al diretto interessato l’obbligo di provvedere personalmente al saldo entro la data del 15 gennaio 2014, attraverso versamento con Modello F24 prestampato con gli importi ed inviato, a tempo opportuno, congiuntamente alla comunicazione.
Nel caso in cui la rateizzazione sia in corso e venga interrotta la corresponsione della pensione (ad esempio in caso di decesso del titolare), il residuo debito ed i relativi termini di scadenza saranno comunicati agli eredi che dovranno a loro volta provvedere al saldo di quanto dovuto.
Se il debito con l’Inps non sarà saldato attraverso le dieci rate previste, quindi entro il mese di dicembre 2013, il pensionato ancora in debito dovrà procedere al saldo entro il 15 gennaio 2014 tramite modello F24. Tutti i dati relativi al conguaglio verranno riportati nella dichiarazione del sostituto d’imposta Modello 770/2013 – CUD 2013.
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