Anche per l’anno 2013, è stata approvata la detassazione di salari di produttività. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 29 marzo del 2012, del decreto della Presidenza del consiglio dei ministri, l'agevolazione è entrata nella fase operativa. I lavoratori del settore privato, che nel 2012 hanno conseguito una retribuzione da lavoro dipendente non superiore a 40mila euro, potranno beneficiare di una tassazione al 10% al posto dell'Irpef sugli importi di massimo 2.500 euro erogati per incrementare la produttività.
L’agevolazione è stata introdotta, in forma sperimentale nel 2008 e successivamente sempre rinnovata anche su richiesta di aziende e sindacati. L’agevolazione concessa alle imprese, ed ai lavoratori contribuenti, consiste quindi nell’applicazione di una imposta sostitutiva dell’Irpef pari al 10%. Pertanto i lavoratori pagano il 10% di imposta sostitutiva in luogo delle aliquote Irpef previste per scaglioni di reddito dal TUIR.
Aliquote che vanno dal 23% per i redditi fino a 15.000 euro, al 27% per la parte di reddito che va da 15.000,01 a 28.000 euro, al 38% per la parte di reddito che va da 28.000,01 a 55.000 euro, al 41% per la parte di reddito che va da 55.000,01 a 75.000 euro, al 43% per la parte di reddito oltre 75.000 euro.
Pagare il 10% in luogo di queste percentuali, è considerevole nella retribuzione netta in busta paga. Si tratta di una agevolazione fiscale, che consente ai lavoratori di ottenere un netto superiore sulle prestazioni di lavoro aggiuntive effettuate per effetto degli incrementi di produttività. Il pagamento di una imposta al 10%, e quindi un risparmio sull’Irpef del 13% o 7% o anche più, oltre al compenso maggiorato per la prestazione di lavoro straordinario, ad esempio, consentono un incasso maggiore per il lavoratore in termini di stipendio netto.
La versione attuale accoglie alcune novità rispetto all’anno scorso. I parametri individuati negli accordi, sulla base del Dpcm, possono essere sostanzialmente di due tipi. Il primo, a cui agganciare le retribuzioni di produttività, è costituito da indicatori quantitativi relativi a produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione. Il secondo, più complesso, richiede l’attivazione di una misura in almeno tre delle seguenti aree di intervento:
ridefinizione dei sistemi di orari e della loro distribuzione con modelli flessibili;
distribuzione flessibile delle ferie;
adozione di misure volte a rendere compatibile l’impiego di nuove tecnologie con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori;
attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni e di integrazione delle competenze (ossia interscambiabilità delle funzioni).
L’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% per la detassazione di straordinari, lavoro notturno, ed elementi legati all’incremento di produttività, trova applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore nel medesimo anno 2012, a 40.000 euro, al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno 2012 all’imposta sostitutiva, sempre la produttività ma per l’anno 2012. Ricordiamo che nel 2012 il reddito era di 30.000 euro.
Limite a 2.500 euro lordi di retribuzione detassata. La retribuzione di produttività individualmente riconosciuta che può beneficiare dell’imposta sostitutiva, non può comunque essere complessivamente superiore, nel corso dell’anno 2013, ad euro 2.500 lordi di retribuzione percepita, nell’anno 2012. Ne consegue quindi che tutti gli elementi di incremento della produttività legati alla detassazione, come ad esempio il lavoro notturno, straordinario, festivo, ecc., non possono superare la retribuzione di 2.5000 euro annui lordi. O meglio, fino a 2.500 euro godono dell’agevolazione fiscale dell’imposta sostitutiva al 10% (in luogo dell’Irpef che come minimo è al 23% e poi sale la percentuale per scaglioni di reddito). Oltre si applicano le normali aliquote Irpef del 23% fino.
Il lavoratore può dedurre le somme relative al reddito assoggettato ad imposta sostitutiva nel modello Cud consegnato dal lavoratore.
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sabato 20 aprile 2013
Retribuzioni di produttività all'imposta del 10% per il 2013
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sabato 6 aprile 2013
Conguaglio fiscale 2013 sulle pensioni
L’Inps ha provveduto ad effettuare il conguaglio fiscale relativo all’anno 2012, per i pensionati della Gestione Dipendenti Pubblici, con effetto sulla rata di pensione di marzo.
Quindi per effetto dell’incorporazione in Inps di Inpdap ed Enpals, tutte le prestazioni erogate dall’Ente di Previdenza, relative al singolo contribuente, sono state abbinate e sono confluite in un’unica certificazione fiscale (CUD 2013), determinando il conguaglio fiscale.
Nel messaggio n. 5447 del 2 aprile 2013 sono riepilogate le modalità con cui l’Inps ha provveduto ad effettuare il conguaglio fiscale relativo all’anno 2012 per i pensionati della gestione dipendenti pubblici. All’interno del quale sono riepilogate le modalità con cui l’Istituto ha provveduto ad effettuare il conguaglio fiscale relativo all’anno 2012 per i pensionati della gestione dipendenti pubblici. Si acquisisce dalla circolare che il debito d’imposta risultante dal conguaglio fiscale dell’anno reddituale 2012, ultimato dall’Istituto entro il 28 febbraio 2013, è stato recuperato in un’unica soluzione mediante ritenuta sulla rata di pensione del mese di marzo 2013 ad eccezione di coloro che percepiscono redditi da pensione non superiori a 18.000 euro.
Nei confronti dei pensionati, il conguaglio fiscale a debito di importo superiore a € 100, è stato rateizzato a decorrere dal mese di marzo 2013 in un numero massimo di 10 rate e privato dell’applicazione degli interessi. Per gli altri pensionati che hanno un reddito da pensione pari o superiore a 18 mila euro il debito d’imposta risultante dal conguaglio fiscale è stato recuperato integralmente nei limiti della capienza della rata di pensione di marzo 2013, in base a quanto sancito dalla disciplina tributaria. In seguito a specifica richiesta in tale senso da parte dell’Istituto, l’Agenzia dell’Entrate ha deciso comunque di autorizzare, a decorrere dalla rata di aprile 2013, una più ragguardevole rateizzazione che verrà effettuata mediante specifici termini.
Nei riguardi dei pensionati che sono titolari di un reddito da pensione pari o superiore a 18 mila euro e per i pensionati nei confronti dei quali non è stato possibile recuperare integralmente il debito fiscale sulla rata di marzo 2013, ha precisato il messaggio, il recupero del residuo debito avverrà a decorrere dalla rata di aprile 2013 con l’applicazione di una particolare salvaguardia. Nello specifico, per i pensionati che possiedono un trattamento pensionistico mensile netto di importo superiore ad € 1.238,58, il recupero del residuo debito fiscale sarà operato dalla rata di aprile 2013 assicurando il pagamento di un importo mensile netto di € 990,86, corrispondente al doppio del trattamento minimo per l’anno 2013. Questa modalità sarà applicata anche nei mesi successivi fino alla totale cancellazione del debito fiscale, usufruendo anche dell’importo della tredicesima eccedente (€ 990,86) qualora il debito non venisse estinto prima.
Per i pensionati il cui trattamento pensionistico mensile (al netto di tutte le ritenute comprese le addizionali regionali e comunali) è uguale o inferiore ad € 1.238,58 mensili, il debito fiscale sarà recuperato entro il limite della trattenuta di un quinto della pensione; tale modalità sarà applicata anche nei mesi successivi fino alla totale eliminazione di quanto dovuto all’erario, avvalendosi anche dell’importo della tredicesima qualora il debito non venga estinto prima. Nel caso in cui il debito non venisse integralmente recuperato entro il mese di dicembre 2013, sarà l’Istituto a comunicare al diretto interessato l’obbligo di provvedere personalmente al saldo entro la data del 15 gennaio 2014, attraverso versamento con Modello F24 prestampato con gli importi ed inviato, a tempo opportuno, congiuntamente alla comunicazione.
Nel caso in cui la rateizzazione sia in corso e venga interrotta la corresponsione della pensione (ad esempio in caso di decesso del titolare), il residuo debito ed i relativi termini di scadenza saranno comunicati agli eredi che dovranno a loro volta provvedere al saldo di quanto dovuto.
Se il debito con l’Inps non sarà saldato attraverso le dieci rate previste, quindi entro il mese di dicembre 2013, il pensionato ancora in debito dovrà procedere al saldo entro il 15 gennaio 2014 tramite modello F24. Tutti i dati relativi al conguaglio verranno riportati nella dichiarazione del sostituto d’imposta Modello 770/2013 – CUD 2013.
Quindi per effetto dell’incorporazione in Inps di Inpdap ed Enpals, tutte le prestazioni erogate dall’Ente di Previdenza, relative al singolo contribuente, sono state abbinate e sono confluite in un’unica certificazione fiscale (CUD 2013), determinando il conguaglio fiscale.
Nel messaggio n. 5447 del 2 aprile 2013 sono riepilogate le modalità con cui l’Inps ha provveduto ad effettuare il conguaglio fiscale relativo all’anno 2012 per i pensionati della gestione dipendenti pubblici. All’interno del quale sono riepilogate le modalità con cui l’Istituto ha provveduto ad effettuare il conguaglio fiscale relativo all’anno 2012 per i pensionati della gestione dipendenti pubblici. Si acquisisce dalla circolare che il debito d’imposta risultante dal conguaglio fiscale dell’anno reddituale 2012, ultimato dall’Istituto entro il 28 febbraio 2013, è stato recuperato in un’unica soluzione mediante ritenuta sulla rata di pensione del mese di marzo 2013 ad eccezione di coloro che percepiscono redditi da pensione non superiori a 18.000 euro.
Nei confronti dei pensionati, il conguaglio fiscale a debito di importo superiore a € 100, è stato rateizzato a decorrere dal mese di marzo 2013 in un numero massimo di 10 rate e privato dell’applicazione degli interessi. Per gli altri pensionati che hanno un reddito da pensione pari o superiore a 18 mila euro il debito d’imposta risultante dal conguaglio fiscale è stato recuperato integralmente nei limiti della capienza della rata di pensione di marzo 2013, in base a quanto sancito dalla disciplina tributaria. In seguito a specifica richiesta in tale senso da parte dell’Istituto, l’Agenzia dell’Entrate ha deciso comunque di autorizzare, a decorrere dalla rata di aprile 2013, una più ragguardevole rateizzazione che verrà effettuata mediante specifici termini.
Nei riguardi dei pensionati che sono titolari di un reddito da pensione pari o superiore a 18 mila euro e per i pensionati nei confronti dei quali non è stato possibile recuperare integralmente il debito fiscale sulla rata di marzo 2013, ha precisato il messaggio, il recupero del residuo debito avverrà a decorrere dalla rata di aprile 2013 con l’applicazione di una particolare salvaguardia. Nello specifico, per i pensionati che possiedono un trattamento pensionistico mensile netto di importo superiore ad € 1.238,58, il recupero del residuo debito fiscale sarà operato dalla rata di aprile 2013 assicurando il pagamento di un importo mensile netto di € 990,86, corrispondente al doppio del trattamento minimo per l’anno 2013. Questa modalità sarà applicata anche nei mesi successivi fino alla totale cancellazione del debito fiscale, usufruendo anche dell’importo della tredicesima eccedente (€ 990,86) qualora il debito non venisse estinto prima.
Per i pensionati il cui trattamento pensionistico mensile (al netto di tutte le ritenute comprese le addizionali regionali e comunali) è uguale o inferiore ad € 1.238,58 mensili, il debito fiscale sarà recuperato entro il limite della trattenuta di un quinto della pensione; tale modalità sarà applicata anche nei mesi successivi fino alla totale eliminazione di quanto dovuto all’erario, avvalendosi anche dell’importo della tredicesima qualora il debito non venga estinto prima. Nel caso in cui il debito non venisse integralmente recuperato entro il mese di dicembre 2013, sarà l’Istituto a comunicare al diretto interessato l’obbligo di provvedere personalmente al saldo entro la data del 15 gennaio 2014, attraverso versamento con Modello F24 prestampato con gli importi ed inviato, a tempo opportuno, congiuntamente alla comunicazione.
Nel caso in cui la rateizzazione sia in corso e venga interrotta la corresponsione della pensione (ad esempio in caso di decesso del titolare), il residuo debito ed i relativi termini di scadenza saranno comunicati agli eredi che dovranno a loro volta provvedere al saldo di quanto dovuto.
Se il debito con l’Inps non sarà saldato attraverso le dieci rate previste, quindi entro il mese di dicembre 2013, il pensionato ancora in debito dovrà procedere al saldo entro il 15 gennaio 2014 tramite modello F24. Tutti i dati relativi al conguaglio verranno riportati nella dichiarazione del sostituto d’imposta Modello 770/2013 – CUD 2013.
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domenica 24 febbraio 2013
Sostituto d'imposta Cud 2013 le novità
Il datore di lavoro, l'ente pensionistico e i sostituti d'imposta in genere devono attestare i redditi di lavoro dipendente (Cud), assimilati e di pensione corrisposti nel 2012, oltre alle ritenute d'acconto operate, le detrazioni effettuate, i dati previdenziali e assistenziali relativi alla contribuzione versata e/o dovuta all'Inps e all'ex Inpdap e l'importo dei contributi previdenziali a carico del lavoratore.
Entro il 28 febbraio i sostituti d’imposta dovranno consegnare i modelli CUD 2013 a dipendenti e pensionati, con la certificazione di emolumenti corrisposti e ritenute fiscali quindi i redditi percepiti nell'anno 2012: per le aziende si tratta di certificare i redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati.
Nel CUD dovranno essere indicate generalità e codice fiscale del contribuente che ha percepito il reddito; la natura dello stesso; l’oggetto e la data dell’operazione; la quantità delle attività finanziarie oggetto dell’operazione; corrispettivi, differenziali e premi.
Vediamo alcune importanti novità presenti nel modello CUD 2013.
Per i lavoratori residenti in Italia, pur prestando servizio in zone di frontiera, i cosiddetti lavoratori “transfrontalieri”, il limite di reddito esente dalla tassazione è fissato a 6.700 euro (contro gli 8.000 euro del 2011).
Chi versa i contributi e lavora per la prima volta potrà inoltre godere di una ulteriore deduzione per i contributi versati alle forme pensionistiche complementari grazie al plafond accumulato nei primi 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare.
La maggiore deduzione fruibile dai lavoratori di prima occupazione per i contributi versati alle forme pensionistiche complementari;
La detassazione sulle somme erogate per l'incremento della produttività;
L'agevolazione destinata ai lavoratori impiegati all'estero che rientrano in Italia;
Le indicazioni sulla regolarizzazione degli adempimenti e dei versamenti omessi dopo il terremoto in Emilia del 2012 e la detrazione di 145,75 euro per il personale impiegato nel comparto sicurezza prevista per il 2012.
Ricordiamo che i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007, a partire dal 2012, possono portare in deduzione dal proprio reddito complessivo (nei venti anni successivi al quinto, di partecipazione a forme di previdenza integrativa) i contributi versati ai fondi complementari, usando oltre all'ordinario plafond di deducibilità di 5.164,57 euro annui – un ulteriore bonus corrispondente a 2.582,29 euro annui, sino a concorrenza dell'ammontare che corrisponde alla differenza positiva fra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche. Il sostituto d'imposta deve inserire questi dati nella parte B, sezione «Altri dati», nei punti da 122 a 126.
L'agevolazione fiscale prevista dalla legge 238/2010, destinata ai lavoratori italiani che sono rientrati in Italia dopo aver maturato esperienze culturali e professionali all'estero, consiste nell'abbattimento della base imponibile dichiarata ai fini Irpef pari all'80% se i soggetti coinvolti sono donne e al 70% se uomini. Per questa casistica, nella parte B - punto 1, deve essere indicato il 20% o il 30% dei redditi corrisposti ai lavoratori che hanno richiesto di fruire del beneficio fiscale, mentre nelle annotazioni deve essere riportato l'ammontare complessivo delle somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (codice BM)
Un’altra novità riguarda l’8 per mille, dove fanno ingresso i nuovi beneficiari “Sacra Arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa”, “Chiesa apostolica in Italia” e “Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia”.
In caso di personale impiegato nel comparto sicurezza, la detrazione è fissata per quest’anno a 145,75 euro.
È una conferma invece l’abbattimento della base imponibile per il cosiddetto rientro dei cervelli in Italia, ovvero lavoratrici (80%) e lavoratori (70%) – per effetto della legge n. 238/2010 – che hanno avuto esperienze culturali e lavorative all’estero e tornano in Italia: con il codice “Bm” si dà conto degli sconti fiscali per il rientro dei talenti nel Paese. E’ possibile indicare il valore complessivo delle somme erogate e di quelle che non hanno concorso a formare il reddito imponibile dei lavoratori rientrati dall’estero.
Confermati anche le imposte sostitutive dell’IRPEF al 10% per le somme erogate in caso di incrementi della produttività con un massimale di 2.500 euro lordi.
Mentre per i redditi esenti la compilazione del codice BQ non è obbligatorio. Si tratta della nuova annotazione in cui i sostituti d’imposta devono indicare i redditi non tassati da loro erogati, che non incidono sulle imposte dovute dal contribuente. I sostituti d’imposta non sono tenuti a segnalare nella nuova annotazione BQ del Cud 2013, i redditi esenti da loro corrisposti nel 2012, se i sistemi informativi a disposizione, non consentano di inserire il dato entro il 28 febbraio, data ultima per la consegna della certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati.
Di conseguenza, se il sostituto ha erogato soltanto questo tipo di redditi esenti, può anche non consegnare il Cud. Si tratta, infatti, di redditi non imponibili, che non vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non incidono sul calcolo delle imposte dovute dal contribuente.
L’opportunità, di cui informa l’Agenzia delle Entrate con un comunicato stampa, tiene conto delle possibili difficoltà tecniche applicative incontrate per la gestione del dato.
Nella parte C del Cud devono essere indicati i dati previdenziali e assistenziali Inps riferiti ai lavoratori subordinati e ai collaboratori coordinati e continuativi (sezione 1 e 2). È stata aggiunta la sezione 3 riservata ai dipendenti pubblici, dopo la soppressione dell'Inpdap
Se il sostituto d'imposta – a seguito della cessazione del rapporto di lavoro nel 2012 – ha rilasciato al lavoratore il modello prima dell'approvazione dello schema Cud 2013 e non ha quindi potuto indicare tutti i dati previsti, deve compilare una certificazione integrativa.
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