domenica 21 novembre 2010

Pensioni 2011: cosa cambierà



Ormai siamo vicini alla data fatidica. Da gennaio 2011 entreranno in vigore le nuove regole per accedere alla pensione di anzianità, come si può leggere anche sul sito in cui collaboro Mondo-lavoro.com. Innanzitutto per ottenere l'assegno  per la pensione bisognerà aver compiuto almeno 61 anni  e da gennaio l'età minima per entare nel regime pensioninistico  passa da 59 a 60 anni per i lavoratori dipendenti a fronte di almeno 36 anni di contributi) sia quelle sulle finestre ( Riforma 2007) e quelle previste dalla manovra di luglio. Si devono ora aspettare almeno 12 mesi dal raggiungimento dei requisiti, sia di anzianità che di vecchiaia.
Che succede?
La data fatidica ci dice che i lavoratori dipendenti conseguiranno il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico di anzianità e vecchiaia dopo un anno  dalla data di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi. Sicuramente è un forte risparmio, nei tempi lunghi, da parte dell'ente di previdenza INPS, in vista delle molte uscite monetarie in qusto momento di crisi.  

Chi quindi li matura a 60 anni (avendo raggiunto già il monte contributivo) potrà ricevere la pensione solo raggiunti i 61. Per i lavoratori autonomi l'età per la pensione di anzianità si alza ancora visto che ai 61 anni come età minima per l'uscita si aggiungono 18 mesi di attesa della finestra mobile (arrivando a 62 e mezzo). Gli uomini che non hanno i requisiti contributivi per l'anzianità e devono aspettare l'età di vecchiaia (65 anni) usciranno quindi a 66 (i dipendenti mentre per gli autonomi ce ne vorranno 66 e mezzo).

Regole per le donne.
La pensione di anzianità per le donne lavoratrici del settore privato che potranno uscire dal lavoro dopo i 60 anni, età già prevista per la pensione di vecchiaia. Diversa la situazione invece per le impiegate nel pubblico che hanno un requisito anagrafico per il 2011 per la vecchiaia di 61 anni (65 dal 2012). Per loro sarà ancora possibile l'uscita anticipata per anzianità con 60 anni di età e 36 di contributi. Qui si  applica la finestra mobile e quindi un anno di attesa una volta raggiunti i requisiti anagrafici e contributivi. Sarà comunque possibile avere la pensione di anzianità, indipendentemente dall'età con almeno 40 anni di contributi ma a questi andranno comunque aggiunti i 12 mesi di attesa della finestra mobile (e diventeranno 41).

Ricordo che secondo i dati riportati dalle agenzie, quest'anno l'età media di chi ha raggiunto il pensionamento  è di poco più di 61 anni, ma dall'anno prossimo è previsto che la media supererà i 62 anni, avvicinandosi ai 63.
Cosa succede?
 Dal prossimo anno i lavoratori dipendenti andranno in pensione anticipata rispetto all'età di vecchiaia soltanto se la somma di età e anzianità lavorativa ammonta a 96, a patto che abbiano almeno 60 anni d’età. Quindi occorrono 60 anni di età e 36 di contributi ovvero 61 e 35 e non solo una volta raggiunti i requisiti bisogna aspettare un anno.

Forza!!!, dopo tante riforme delle pensione si è arrivati ad una difficile soluzione che i più giovani dovranno trarre i frutti. In fondo effettuare riforme in campo pensionistico è sempre stato estremamente difficile.

giovedì 18 novembre 2010

Il Lavoro interinale: un'opportunità per chi cerca lavoro

Ormai il mondo del lavoro richiede il concetto di flessibilità: un concetto che si traduce in un radicale cambiamento del modo di pensare del passato, rivolto al posto fisso, a favore di  altre tipologie di contratti di lavoro (atipici). Ed in questo contesto sono nate le agenzie per il lavoro interinale.
  • Che cosa sono le agenzie interinali?
Sono agenzie private e, a differenza dei centri per l’impiego, un lavoratore può iscriversi a tutte le agenzie per il lavoro che ritenga opportune.
  • Che cosa offrono?
Le agenzie interinali si propongono di offrire alle aziende un insieme di strumenti innovativi per trovare le proprie risorse che garantiscano la trasparenza del mercato del lavoro, in modo da offrire nuovi canali di inserimento soprattutto ai disoccupati, a chi è in cerca della prima occupazione, a chi è in cerca di uno sviluppo di carriera.
  • Come è il contratto?
Questa tipologia di contratto di lavoro rispetto alle forme tradizionali vede coinvolte tre figure: il lavoratore, l’impresa e l’agenzia per il lavoro interinale che funge da intermediario tra la domanda e l’offerta di lavoro, svolgendo un ruolo che in passato era stato monopolio del Centro per l’impiego (ufficio di collocamento) che avevano una caratterizzazione locale.
L’azienda stipula con l’agenzia interinale un contratto di lavoro ad interim (prestazioni professionali), per un periodo di tempo determinato. Con questo contratto, il lavoratore non dipende dall’impresa ma dall’agenzia e sarà quest’ultima a corrispondergli la retribuzione che dovrà in ogni caso corrispondere a quella degli impiegati presenti all’interno dell’impresa, poiché il legislatore allo scopo di evitare norme discriminatorie ha equiparato il livello retributivo del lavoratore temporaneo a quello dei lavoratori dipendenti.

martedì 16 novembre 2010

CONTRATTO DI INSERIMENTO CHI DEVE ESSERE INTERESSATO?

Il contratto di inserimento ha lo scopo di inserire nel mondo del lavoro determinate categorie di persone, attraverso un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del singolo a un determinato contesto lavorativo. Il momento centrale del contratto è la redazione del piano di inserimento lavorativo, che deve garantire l'acquisizione di competenze professionali attraverso la formazione.
Questa fattispecie contrattuale si pone l’obiettivo di garantire l’inserimento (o la ricollocazione) nel mercato del lavoro di soggetti socialmente più deboli.

Chi sono i lavoratori interessati?
Questo contratto di lavoro potrà essere stipulato nei seguenti casi:
giovani di età compresa dai 18 ai 29 anni;
disoccupati di lunga durata da 29 a 32 anni, soggetti che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di un anno;
lavoratori con più di 50 anni privi di un posto di lavoro;
lavoratori che intendono riprendere un’attività e che non hanno lavorato per almeno due anni;
donne di qualsiasi età che risiedano in aree geografiche disagiate, in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore di almeno il 20% rispetto a quello maschile oppure il cui tasso di disoccupazione sia superiore del 10%;
persone diversamente abili ossia colpite da un grave handicap fisico, mentale o psichico.

Quali possono essere i datori di lavoro?
Enti pubblici economici, imprese e loro consorzi; gruppi di società aggregazioni di imprese che, se pur formalmente indipendenti, risultano assoggettate alla direzione di una società capogruppo, la quale direttamente o indirettamente le controlla, coordinandole per il raggiungimento di un interesse economico unitario e comune a tutto il gruppo; Associazioni professionali socio-culturali e sportive; Fondazioni; Enti di ricerca pubblici e privati; Organizzazioni e associazioni di categoria.

Chi può usufruirne?
Quei datori di lavoro che hanno mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui medesimo contratto sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti la nuova assunzione. Ossia: dimissionari; licenziati per giusta causa; coloro che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; quelli con contratto risolto nel corso o al termine del periodo di prova.

Per ulteriori informazioni invito a visitare il sito Mondo lavoro.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
BlogItalia - La directory italiana dei blog