martedì 16 novembre 2010

CONTRATTO DI INSERIMENTO CHI DEVE ESSERE INTERESSATO?

Il contratto di inserimento ha lo scopo di inserire nel mondo del lavoro determinate categorie di persone, attraverso un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del singolo a un determinato contesto lavorativo. Il momento centrale del contratto è la redazione del piano di inserimento lavorativo, che deve garantire l'acquisizione di competenze professionali attraverso la formazione.
Questa fattispecie contrattuale si pone l’obiettivo di garantire l’inserimento (o la ricollocazione) nel mercato del lavoro di soggetti socialmente più deboli.

Chi sono i lavoratori interessati?
Questo contratto di lavoro potrà essere stipulato nei seguenti casi:
giovani di età compresa dai 18 ai 29 anni;
disoccupati di lunga durata da 29 a 32 anni, soggetti che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di un anno;
lavoratori con più di 50 anni privi di un posto di lavoro;
lavoratori che intendono riprendere un’attività e che non hanno lavorato per almeno due anni;
donne di qualsiasi età che risiedano in aree geografiche disagiate, in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore di almeno il 20% rispetto a quello maschile oppure il cui tasso di disoccupazione sia superiore del 10%;
persone diversamente abili ossia colpite da un grave handicap fisico, mentale o psichico.

Quali possono essere i datori di lavoro?
Enti pubblici economici, imprese e loro consorzi; gruppi di società aggregazioni di imprese che, se pur formalmente indipendenti, risultano assoggettate alla direzione di una società capogruppo, la quale direttamente o indirettamente le controlla, coordinandole per il raggiungimento di un interesse economico unitario e comune a tutto il gruppo; Associazioni professionali socio-culturali e sportive; Fondazioni; Enti di ricerca pubblici e privati; Organizzazioni e associazioni di categoria.

Chi può usufruirne?
Quei datori di lavoro che hanno mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui medesimo contratto sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti la nuova assunzione. Ossia: dimissionari; licenziati per giusta causa; coloro che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; quelli con contratto risolto nel corso o al termine del periodo di prova.

Per ulteriori informazioni invito a visitare il sito Mondo lavoro.

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