martedì 2 agosto 2016

Inps: nuove istruzioni per la cassa integrazione ordinaria


L'Inps ha fornito le istruzioni per la concessione della cassa integrazione ordinaria. Il documento completa il quadro normativo a seguito delle novità introdotte dal decreto legislativo 148/2015 del Jobs act quasi un anno fa e dal decreto ministeriale 95442, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale lo scorso 14 giugno, relativo ai criteri per l’esame delle domande di Cigo.

A differenza di quanto avvenuto in passato, per chiedere la cassa integrazione è necessario presentare una relazione tecnica dettagliata sullo stato di salute dell’azienda con l’obiettivo di “certificare” la temporaneità della situazione di difficoltà e quindi la concreta possibilità di una ripresa dell’attività a pieno regime, come già ribadito dallo stesso Inps a inizio luglio con il messaggio 2908/2016.

L'Inps ha precisato che il nuovo procedimento di concessione della CIGO, che si applica alle domande presentate a partire dal 29 giugno 2016, sarà a breve gestito esclusivamente con il sistema del Ticket, cioè attraverso un codice che servirà per la presentazione della domanda da parte dell'azienda.

Le novità principali della procedura sono:

la competenza esclusiva delle sedi Inps alla concessione della prestazione, con la corrispondente soppressione delle Commissioni provinciali CIGO;

l'individuazione di criteri univoci e standardizzati per la valutazione delle domande;

l'obbligo per le aziende richiedenti di predisporre una relazione tecnica dettagliata in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che indichi gli elementi probatori indispensabili per la concessione della CIGO (la relazione è obbligatoria anche in caso di richiesta di proroga della domanda originaria);

la facoltà dell’Inps di svolgere un supplemento istruttorio richiedendo all'azienda un'integrazione dei documenti.

La CIGO era e resta un istituto invocabile per crisi di breve durata e di natura transitoria. Il ricorso all'integrazione salariale è infatti ammesso nei casi già contemplati dall'art. 11 del D.Lgs. n. 148/2015: situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali, e situazioni temporanee di mercato.

Oltre alla relazione obbligatoria l’azienda ha facoltà di presentare ulteriore documentazione, relativa, ad es., alla solidità finanziaria dell’impresa o a report concernenti la situazione temporanea di crisi del settore, oppure alle nuove acquisizioni di ordini o alla partecipazione qualificata a gare di appalto, all’analisi delle ciclicità delle crisi e alla CIGO già concessa.

Il provvedimento di concessione o di rigetto (totale o parziale) della CIGO deve contenere una congrua motivazione, che menzioni gli elementi documentali e di fatto esaminati e le ragioni che hanno determinato l’adozione del provvedimento, anche in relazione alla prevedibilità ex ante della ripresa dell’attività.

Requisito comune a tutte le fattispecie è la transitorietà della crisi aziendale: deve essere prevedibile, al momento della presentazione della domanda di CIGO, la ripresa della normale attività lavorativa.
L’INPS sottolinea che le aziende soggette a cicliche contrazioni dell’orario di lavoro in periodi ricorrenti causate da particolari caratteristiche del processo produttivo non possono accedere all’intervento di CIGO durante tali soste, siano o no le stesse a carattere stagionale.

Altro requisito trasversale è la “non imputabilità”, intesa come involontarietà, mancanza di imperizia e negligenza delle parti, ma anche non riferibilità dell’evento all’organizzazione o programmazione aziendale.

Si ribadisce infine che la mono-committenza non può costituire elemento di valutazione ai fini della concessione o meno della CIGO e quindi non è, di per sé, causa di rigetto della domanda.

L’INPS,inoltre ha  affermato che in linea di massima la causale non è integrabile, in quanto la sospensione dell’attività lavorativa è già contemplata nel capitolato di appalto ed è quindi connessa al rischio di impresa.

Soltanto in caso di circostanze del tutto imprevedibili, casi fortuiti o di forza maggiore,
che inducano l’azienda committente ad ordinare la sospensione dei lavori, sarà possibile ricorrere alla CIGO

Le causali previste dal decreto ministeriale
mancanza di lavoro/commesse da parte di un’impresa che abbia avviato l’attività produttiva da più di un trimestre;

crisi di mercato o settore merceologico, per un’azienda che abbia avviato l’attività produttiva da almeno un trimestre.

In entrambi i casi, nella relazione tecnica dettagliata, deve essere data prova di un andamento involutivo degli ordini e delle commesse perdurante nel tempo. In questo caso costituiscono elementi probanti: il significativo calo di ordini e commesse, la diminuzione dei consumi energetici, l’andamento involutivo e/o negativo del fatturato, o del risultato operativo, o del risultato di impresa o dell'indebitamento rispetto alle due annualità precedenti l’anno in cui il periodo di integrazione è richiesto.

fine cantiere/fine lavoro: si tratta di brevi periodi di sospensione dell’attività lavorativa tra la fine di un lavoro e l'inizio di un altro che non devono essere superiori a tre mesi. Nella relazione va documentata la prevista durata dei lavori nonché la fine degli stessi;


fine fase lavorativa è caratterizzata, invece, dalla sospensione dell’attività di lavoratori specializzati in una particolare lavorazione che, terminata la fase di lavoro cui sono addetti, rimangono inattivi in attesa di un nuovo reimpiego. La sospensione tuttavia non deve interessare l’intera maestranza;

perizia di variante e suppletiva: sospensioni dell’attività lavorativa dovute a situazioni di accertata imprevedibilità ed eccezionalità non imputabile alle parti o al committente. La fattispecie non deve derivare dalla necessità di variare i progetti originari o di ampliare gli stessi per esigenze della committenza sopraggiunte in corso d’opera, ma da situazioni di accertata imprevedibilità ed eccezionalità non imputabile alle parti o al committente. Non sono pertanto integrabili sospensioni dovute ad esigenze della committenza di  variare i progetti originari o di ampliare gli stessi sopraggiunte in corso d’opera (ampliamento dei lavori per l’utilizzo dei ribassi delle basi d’asta, modifiche progettuali, necessità di provvedere a nuovi calcoli ecc.).

In questo caso possono essere presentati i seguenti ulteriori elementi: copia del contratto con il committente, copia del verbale del direttore dei lavori attestante la fine fase lavorativa, la documentazione probante o dichiarazione della pubblica autorità circa l'imprevedibilità della variante per le richieste motivate da perizia di variante e suppletiva.

mancanza di materie prime/componenti, non imputabile all’azienda. A corredo della domanda, le imprese dovranno, in particolare, documentare con la relazione tecnica dettagliata sia le modalità di stoccaggio seguite, sia la data dell'ordine delle materie prime o delle componenti, attraverso infruttuose ricerche di mercato effettuate (tramite e-mail, contatti epistolari etc. ).

eventi meteo: nella relazione tecnica dettagliata va dettagliata l'attività e/o la fase lavorativa in atto al verificarsi dell'evento insieme alle conseguenze che l'evento stesso ha determinato. Alla relazione tecnica vanno allegati i bollettini meteo rilasciati da organi accreditati. Le Direzioni regionali potranno fornire indicazioni sugli enti o organismi usualmente consultati dalle Sedi territoriali per la verifica della sussistenza degli eventi meteo. Le imprese industriali svolgenti attività di impiantistica non al coperto, sono tenute a provare che l’attività aziendale espletata non poteva proseguire al coperto, senza un aumento dei costi, il prolungamento dei tempi di lavoro e/o il pregiudizio per la qualità dei prodotti o dei servizi resi.



Pensione: anzianità e anticipata requisiti e tabelle



A decorrere dal 1° gennaio 2012, dunque i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 possono conseguire il diritto alla pensione di anzianità al perfezionamento dei  requisiti anagrafici che seguono, suddivisi per categorie di lavoratori ( Per gli anni futuri i requisiti  sono da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.)

a)  per le lavoratrici iscritte all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti:
 dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 62 anni
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 62 anni e 3 mesi
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 63 anni e 9 mesi
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 65 anni  e 3 mesi ( req. da adeguare a speranza di vita)
dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 66 anni  e 3 mesi da adeguare a speranza di vita)

2)  per le lavoratrici iscritte alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata ( legge 8 agosto 1995, n. 335):

dal 1° gennaio 2012 al 31dicembre 2012 63 anni e 6 mesi
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 63 anni e 9 mesi
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 64 anni e 9 mesi
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 65 anni e 9 mesi (req da adeguare)
dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 66 anni e 3 mesi (req. da adeguare)

c)  per i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e per le lavoratrici dipendenti iscritte alle forme esclusive dell'A.G.O. di cui all’art 22-ter, comma 1, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 nonché  per i lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata :

dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 66 anni
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 66 anni e 3 mesi (req. adeguato)
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020 66 anni e 3 mesi ( req. da adeguare)

Nulla è modificato in materia di età anagrafica e di disciplina delle decorrenze per l’accesso alla pensione di anzianità per i seguenti soggetti:

- non vedenti (art. 1, comma 6,  del d. lgs. n. 503 del 1992; circ. n. 65  del 1995);

- invalidi in misura non inferiore all’80% (art. 1, comma 8, del d. lgs. n. 503 del 1992; circ. 65 del 1995).

Requisiti contributivi
Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue  esclusivamente in presenza di un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni. Ai fini del raggiungimento di tale requisito è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato.

A decorrere dal 1° gennaio 2012, i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

maturazione degli stessi requisiti anagrafici e contributivi previsti al punto 1.1, a condizione che l’importo della pensione risulti essere non inferiore, per l’anno 2012, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (c.d. importo soglia).

Il predetto importo soglia è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare.

b) 70 anni di età e 5 anni di contribuzione “effettiva”, a prescindere dall’importo della pensione.

Ai fini del requisito di 5 anni di contribuzione si precisa che è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.

Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 il requisito anagrafico di 70 anni, al fine dell’adeguamento alla speranza di vita, è incrementato di tre mesi, per effetto del D.M. 6 dicembre 2011. In attuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il requisito in questione potrà subire ulteriori incrementi di adeguamento.

TABELLA PENSIONE ANTICIPATA
Decorrenza Uomini Donne
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 42 anni e 1 mese
(pari a 2189 settimane) 41 anni e 1 mese
(pari a 2137 settimane)
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 42 anni e 5 mesi
 (pari a 2206 settimane) 41 anni e 5 mesi
(pari a 2154 settimane)
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 42 anni e 6 mesi
 (pari a 2210 settimane) 41 anni e 6 mesi
(pari a 2158 settimane)
Dal 1° gennaio 2016 42 anni e 10 mesi (pari a 2228 settimane) 41 anni e 10 mesi (pari a 2176 settimane)
Dal 1° gennaio 2017 42 anni e 10 mesi
(pari a 2228 settimane) 41 anni e 10 mesi (pari a 2176 settimane)
Dal 1° gennaio 2018 42 anni e 10 mesi
(pari a 2228 settimane) 41 anni e 10 mesi (pari a 2176 settimane)
Dal 1° gennaio 2019 43 anni e 02 mesi
(pari a 2245 settimane) 42 anni e 02 mesi (pari a 2193 settimane)
Dal 1° gennaio 2020 43 anni e 02 mesi
(pari a 2245 settimane) 42 anni e 02 mesi (pari a 2193 settimane)

La pensione anticipata dal 2017

Tali lavoratori potranno andare in pensione con il pagamento di una rata di ammortamento di 20 anni, con la copertura assicurativa ed una detrazione fiscale sulla parte del capitale anticipato per alcuni soggetti più deboli. Non c'è nessuna penalizzazione ma solo una rata di ammortamento di 20 anni, che è una penalizzazione implicita, con copertura assicurativa, e una detrazione fiscale modulata rispetto a chi è più o meno meritevole di tutela.

Sull’applicazione dell’APE, si pongono però una serie di problemi:

lo Stato dovrebbe coprire i costi per l’anticipazione e lo Stato ha la copertura?

in caso di morte del lavoratore, prima dei 20 anni previsti per l’ammortamento, cosa si fa?

verrà gestito dalle assicurazione e dalle banche, visto che si chiede una copertura assicurativa;

qual è il ruolo dell’Inps.

Inoltre, tutti gli altri lavoratori che avranno raggiunto i 63 anni di età con reddito alto o che comunque hanno raggiunto la quota di rendita pensionistica,  potranno andare in pensione ma con decurtazioni sull’assegno che potrebbero essere alte. Nella seduta del 10 giugno si parlava del 15%.



Riforma pensioni: le misure dal 2017



Parliamo dei possibili mutamenti che potrebbero essere introdotti con la prossima legge di stabilità 2017 e che riguarda la Riforma delle Pensioni 2017, come sappiamo il cantiere delle Pensioni è sempre aperto e non chiude mai, infatti Governo e Sindacati s’incontrano quasi tutti i giorni per mettere a punto la manovra sulle pensioni del prossimo anno, da questi incontri qualcosa filtra e in questo proponiamo una panoramica generale su tutti i temi che sono oggetto di dibattito e che subiranno con tutta probabilità delle modifiche.

Le Casse previdenziali, oggetto negli ultimi tempi di grossi scandali che mettono a rischio i diritti degli iscritti e la speranza di una pensione adeguata;  si affronta poi  la materia delle pensioni con il sistema contributivo puro  che ancora non è ben chiaro a nessuno.

Si parla infatti sempre dei pensionati o dei pensionandi che godono ancora di un sistema misto retributivo-contributivo, ma  poco si parla dei futuri pensionati che rientrano nel sistema contributivo puro al 100%  e ci si guarda bene dal quantificare le pensioni che spetteranno a questi poveri sfortunati. Sfortunati mi sembra la parola giusta, perché questi poveri-pensionati saranno quelli chiamati a pagare l’allegra gestione del sistema pensionistico degli ultimi 30-40 anni.

La Riforma delle pensioni è un argomento fondamentale per tutti i governi ed è sempre stato uno dei temi più salienti sui quali si sta discute.

anticipo di pensione con prestito APE

Casse previdenziali;
Opzione Donna;
blocco speranza di vita;
bonus lavoratori precoci;
ricongiunzione contributi;
perequazione pensioni;
lavori usuranti.

Questa è il quadro che si dovrebbe risolvere con la riforma delle pensioni e la legge di stabilità 2017.

L’APE è una delle proposte maggiormente discusse, il Governo vorrebbe consentire a coloro che intendono lasciare il mondo del Lavoro con qualche anno di anticipo di poterlo fare con un prestito che andrebbe a pagare la loro pensione mensile fino al raggiungimento della normale età pensionabile, questo prestito verrebbe concesso dalle banche in cooperazione con le Assicurazioni che dovrebbero garantire il pagamento del prestito in caso di morte prematura.

Il pensionato dovrebbe quindi stipulare un prestito con una banca convenzionata e restituirlo (con gli interessi) spalmato in 20 anni, per cui ogni mese dall’assegno di pensione verrebbe decurtata la rata relativa al prestito, in questo articolo abbiamo trattato l’argomento in maniera approfondita, evidenziando tutti i lati negativi della proposta.

Si sta pensando di bloccare questa continua affannosa rincorsa verso la pensione, le proposte fatte al momento vogliono bloccare l’età pensionabile a 66 anni e 7 mesi fino al 2020 poi dal 2021 verrà aumentata l’età a 67 senza apportare ulteriori modifiche.

Si parla poi di un Bonus per quei lavoratori precoci che hanno maturato 41 anni di contributi anziché 43 anni di contributi ed infine tra le varie proposte in cantiere c’è quella di eliminare la ricongiunzione a pagamento e facciamo un cumulo gratuito senza alcuna limitazione.

Opzione Donna (pensione anticipata per le lavoratrici a 58 anni), Per le donne dipendenti che hanno maturato 57 anni e 3 mesi di età e 35 di contributi (58 anni e 3 mesi per le autonome) entro il 2015, è ancora aperta l'opzione donna, cioè la possibilità di andare in pensione trascorsi la finestra mobile o anche successivamente a fronte però del calcolo dell'assegno con il metodo contributivo che comporta in media una penalizzazione del 25-30% rispetto al sistema misto a cui avrebbero diritto.

Infine c’è il capitolo della perequazione della pensione che interessa tutti i pensionati, un punto dolente poiché sono anni che le pensioni perdono il loro potere di acquisto in continuazione, per questo sono al vaglio alcune novità che potrebbero entrare in vigore dal 2017, tra cui il ritorno all’antico e rivalutando al 100% tutte le pensioni fino a 1.500 € al mese, al 90% dal 1.500 a 2.000 € al mese e il 75% per quelle pensioni che vanno dai 2.500 € in su al mese.

Poi c’è la questione dei Lavori usuranti, nello specifico si sta cercando di includere anche i lavoratori Edili, Macchinisti, Infermieri, ed altre categorie.

Vediamo come funziona e si articola la pensione anticipata.

In pensione anticipata, a tre anni dai requisiti pieni, con una decurtazione dell’assegno proporzionale al piano di rientro del prestito pensionistico (APE): durata 20 anni, taglio massimo 15%: tutti i dettagli del meccanismo, proposto dal Governo per la prossima Legge di Stabilità, sono stati spiegati ai sindacati nel corso del secondo tavolo sulla Riforma Pensioni 2017.

In particolare, è emerso che  il lavoratore interessato alla pensione anticipata APE non dovrà rapportarsi con banche o assicurazioni (finanziatori privati) ma continuerà ad avere come unico interlocutore l’INPS. E qui si registra sul fronte negoziale il primo passo avanti: nessuna critica sindacale nei confronti dell’intervento delle banche in questa forma di anticipo pensione.

Il meccanismo è il seguente: possono scegliere la pensione anticipata APE (anticipo pensionistico) i nati fra il ’51 e il ’55, quindi coloro a cui mancano al massimo tre anni al raggiungimento della pensione di vecchiaia. In pratica, l’opzione per la flessibilità in uscita sarà esercitabile da lavoratori con almeno 63 anni e 7 mesi (62 anni e 7 mesi per le donne del settore privato) a partire dal 1° gennaio 2017.

Riceveranno un trattamento fino al raggiungimento della pensione vera e propria, che poi restituiranno con ammortamento ventennale tramite decurtazione dell’assegno previdenziale. Gli interessi del prestito dovrebbero essere a carico dello Stato, almeno per le fasce più svantaggiate (es.: esodati…). E se il lavoratore muore prima di aver restituito il prestito pensionistico? In caso di decesso prima dei 20 anni di ammortamento agli eredi probabilmente non sarà richiesto nulla.

Il taglio massimo, nel caso di ritiro anticipato di tre anni, è quantificato tra il 2% e il 15%della pensione piena. Le variabili in gioco sono; periodo di anticipo, reddito e situazione lavorativa. E’ poi previsto un sistema di detrazioni fiscali che ammorbidisce o azzera (ad esempio per i disoccupati) la decurtazione dell’assegno. Ricordiamo che per categorie di lavoratori particolarmente disagiate, come i disoccupati di lunga durata, la Riforma Pensioni prevede un prestito non finanziato dalle banche ma dallo Stato.

Esempio
Il lavoratore con i requisiti anagrafici verifica l’ammontare dei contributi versati fino a quel momento e chiede, tramite l’INPS, un prestito bancario: otterrà, come anticipo sulla pensione, una somma corrispondente al proprio reddito per gli anni che lo separano dalla pensione vera e propria (devono essere massimo 3). Se per esempio gli manca il 70%, dopo tre anni dovrà restituire un debito pari a 2,1 volte il trattamento annuale, da restituire in 20 anni dovrà versando una rata pari al 10,5% della pensione. Il caso peggiore sarebbe quello in cui gli mancasse il 100% della futura pensione, nel qual caso subirebbe poi una decurtazione del 15% (che corrisponderebbe alla rata da versare per estinguere il debito).

Come si calcola
Tecnicamente, il montante pensionistico su cui si calcola la pensione sarà quello raggiunto alla richiesta di anticipo (quindi, si perdono i tre anni di contribuzione corrispondenti al pensionamento anticipato), mentre il coefficiente di trasformazione è quello relativo al raggiungimento dell’età di vecchiaia. Il trattamento è frutto di un finanziamento bancario erogato dall’INPS, che funziona come front-office dell’APE. E’ previsto un contratto di assicurazione sul prestito - che copre ad esempio il rischio di decesso del pensionato prima dei 20 anni di ammortamento - senza costi per il pensionato, al quale non possono essere chieste garanzie reali (es.: sulla casa di proprietà).



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