giovedì 8 dicembre 2016

Busta paga trattamento fine rapporto



Il trattamento di fine rapporto (conosciuto anche come liquidazione o buonuscita) è una somma accantonata dal datore di lavoro e che viene corrisposta al lavoratore dipendente nel momento in cui il rapporto di lavoro cessa per qualsiasi motivo. Per questa ragione l'accantonamento annuo del TFR viene considerato dal datore di lavoro come un normale costo di competenza dell'esercizio (al pari del salario stesso). In passato il TFR veniva chiamato indennità di anzianità perché il suo scopo era quello di fungere da buonuscita per i lavoratori che rimanevano per molti anni a lavorare in azienda.

I lavoratori dipendenti possono scegliere di mantenere il TFR in azienda (dunque come liquidazione) oppure di versarlo in un fondo pensione, unitamente alla retribuzione, la quota di trattamento di fine rapporto maturata mensilmente.

Il TFR matura durante lo svolgimento del rapporto di lavoro e riveste carattere retributivo, costituendo quella parte di retribuzione accantonata il cui pagamento è differito al momento della cessazione del rapporto stesso.

Il calcolo del TFR è l'importo che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore al termine del rapporto di lavoro e a richiesta dopo un periodo (anticipazione del TFR), di solito 8 anni di servizio nella stessa azienda in determinati casi stabiliti dalla legge come, ad esempio, la necessità di affrontare importanti spese medico-sanitarie. L'anticipazione è limitata al 70% dell'importo liquidato in caso di risoluzione del contratto di lavoro.

Il meccanismo di calcolo prevede che il TFR si calcoli sommando per ogni anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione annua dovuta, divisa per 13,5.

La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni. La quota della retribuzione annuale accantonata deve essere rivalutata ogni anno al 31 dicembre con l'applicazione di un tasso dell' 1,5% in misura fissa e del 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo (per le famiglie di operai ed impiegati) accertato dall'Istat.

Per cominciare il calcolo del TFR è necessario essere in possesso di tutta la documentazione completa del proprio rapporto di lavoro con il datore di lavoro che deve erogare il TFR. Detto questo ne distinguiamo due diversi tipi: il Tfr lordo, che serve ai fini del calcolo di quanto spetta al lavoratore dipendente, e quello netto, che rappresenta la cifra effettiva in denaro che questi percepirà.

Il primo passo per capire a quale cifra corrisponderebbe il TFR netto in busta paga è quello di calcolare il tfr lordo: ovvero, mediante la somma delle quote accantonate in un anno lavorativo (che corrispondono alla quota di retribuzione lorda annua divisa per 13.5 meno il contributo fondo adeguamento pensione (fap) pari allo 0.50% della retribuzione soggetta a contribuzione inps (imponibile previdenziale).L’aliquota da applicare al TFR, in caso di cessazione del rapporto di lavoro ,corrisponde ad un valore medio cosi’ calcolato nel modo seguente:

a) Si determina in primo luogo il TFR lordo complessivo ;

b) Si divide poi il TFR complessivo per il numero di anni e si moltiplica il risultato per 12 (mesi), ottenendo così il reddito annuale di riferimento;

c) Si calcola infine l’aliquota Irpef media , come rapporto tra l’imposta ( determinata applicando al reddito annuale di riferimento l’ aliquota IRPEF vigente ) e l’ammontare del reddito annuo di riferimento; L’aliquota cosi calcolata si applica alla base imponibile;

Come viene calcolato il TFR: un esempio

Si supponga che la retribuzione annua Lorda di un lavoratore sia pari a € 24000 e che la quota accantonata annualmente sia pari a € 1777.77.

A questo punto è necessario moltiplicare quest’importo per gli anni lavorativi. Ad esempio per 15 anni di lavoro, il TFR lordo complessivo corrisponderà a € 26.666.

Per ottenere il reddito annuale di riferimento occorrerà dividere 26.666 per il numero di anni (15) e il risultato moltiplicarlo per 12 mesi :  26.666/15*12= 21,333.24

L’imposta relativa al reddito di riferimento  sarà di € 5159  così ottenuta :
23% di 15000= 3450 €
27%  di 6333.24 =  1709 €
L’aliquota definitiva  relativa al reddito di riferimento:  5159/21,333.24*100= 24.18%

Imposta netta  : 26,666 * 24.18% =  € 6,447

Dunque il TFR netto ammonterà  a :€  26,666 - € 6,447= € 20,219 ( tfr lordo – imposta netta)

La previdenza complementare

Fino al 31.12.2006, il trattamento di fine rapporto non destinato alla previdenza complementare introdotta con il d.lgs. n. 124/1993 al fine di assicurare livelli più elevati di copertura previdenziale, restava in azienda sino alla cessazione del rapporto di lavoro.

A partire dall'1 gennaio 2007 ciascun lavoratore è chiamato a decidere se destinare il proprio TFR alle forme pensionistiche complementari (indicando il fondo pensione prescelto) oppure se mantenerlo presso il datore di lavoro, formulando esplicito rifiuto, altrimenti l'adesione al fondo complementare avviene automaticamente tramite il meccanismo del silenzio-assenso.

La scelta va effettuata entro 6 mesi dall'assunzione, se avvenuta successivamente all'entrata in vigore della riforma (mentre per i lavoratori già in servizio è stata espressa entro il 30.6.2007).

In ogni caso, anche laddove il lavoratore non aderisca alla previdenza complementare, la legge prevede per le aziende con almeno 50 dipendenti che le quote accantonate di TFR non rimangano presso il datore di lavoro, dovendo confluire nell'apposito fondo istituito presso l'Inps.

Il “Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto” è stato istituito presso l'Inps dall'art. 2 della l. n. 297/1982, “con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del TFR, di cui all'art. 2120 c.c., spettante ai lavoratori o loro aventi diritto” ed esteso dal d.lgs. n. 80/1992 anche ai crediti di lavoro diversi dal TFR secondo i presupposti dettati dall'art. 2 dello stesso.

La condizione necessaria per far sorgere il diritto al pagamento del TFR a carico del Fondo di garanzia è l'intervento della situazione di insolvenza del datore di lavoro (Cass. n. 9068/2013) e i casi in cui il lavoratore o i suoi aventi diritto possono richiedere il pagamento del trattamento di fine rapporto e dei relativi crediti accessori sono espressamente disciplinati dall'art. 2, commi 2-5 della l. n. 297/1982 (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, esperimento esecuzione forzata quando le garanzie patrimoniali risultino in tutto o in parte insufficienti).

L'anticipazione del TFR

La legge prevede che il lavoratore, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, possa chiedere, in costanza di rapporto, un'anticipazione del TFR non superiore al 70% sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.
Il datore di lavoro concede le anticipazioni richieste annualmente entro i limiti del 10% degli aventi titolo e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti.

Come espressamente disposto dalla legge, la richiesta deve essere giustificata dalla necessità di far fronte:

-a spese sanitarie per terapie o interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Il carattere di straordinarietà che giustifica la concessione dell'anticipazione va inteso nel senso di particolare complessità o pericolosità delle terapie e degli interventi ovvero di rilevanza importanza medico-economica;

-all'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile. Il diritto sussiste anche nel caso in cui l'acquisto venga effettuato dal coniuge in comunione dei beni;

L'art. 5 del d.lgs. n. 151/2001 ai sensi dell'art. 7 della l. n. 53/2000 prevede, inoltre, che è possibile ottenere l'anticipazione del TFR per far fronte alle spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei “congedi parentali”.

Pertanto, per definizione, il TFR non ha alcun legame con la prestazione pensionistica pubblica e non rappresenta in alcun modo una fonte di finanziamento di quest’ultima, ma può piuttosto essere utilizzato per finanziare la previdenza complementare.

Per esempio, se un lavoratore dipendente privato decide di destinare il TFR maturato nel corso della vita lavorativa a un forma di previdenza complementare può raggiungere, al pensionamento, un’integrazione alla pensione pubblica variabile tra il 6% e il 12% del reddito.

È utile ricordare che chi destina il proprio TFR a un fondo pensione può in caso di necessità ottenere anticipazioni: fino al 75% del montante accumulato per spese mediche e prima casa e fino al 30% senza motivazioni (dopo 8 anni di adesione al fondo). Un'opportunità, in caso di emergenza, da non sottovalutare.







Ricerca lavoro: nelle assunzioni l’età non può essere discriminante



L'età non può essere utilizzata quale discriminante per l'assunzione di un dipendente ma non può essere usata neanche per chiedere un risarcimento danni.

Le direttive Ue prevedono una parità di trattamento in materia di occupazione che non possono utilizzare l’età come una discriminante per l’assunzione di un dipendente, ma cosa accade quando un candidato si presenta per un lavoro ma manca l’intento di occupare veramente quel posto?

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea  ha stabilito, con sentenza del 28 luglio 2016, che l’assunzione non può essere subordinata all'età del candidato se quest’ultimo davvero desidera trovare un’occupazione.

Tale sentenza si rifà alla vicenda di un uomo che fu scartato dalla selezione dei tirocinanti perché aveva superato il limite di età. Costui, quindi, chiese a tale azienda che gli fossero risarciti i danni e in risposta l’uomo fu chiamato per sostenere un nuovo colloquio per valutare le sue effettive attitudini e meriti. Tale persona, però, si rifiutò di sostenerlo e continuò con la causa di risarcimento.


Ecco allora cosa prevedono le direttive europee e come si è arrivati a tale sentenza.

Quando si è alla ricerca di un lavoro il fattore età gioca oggi un ruolo fondamentale, infatti se il candidato ha un’età compresa tra i 35 ed i 40 anni  avrà non poche difficoltà a trovare un impiego, le aziende piccole/medio/grandi preferiscono giovani poiché sono più inclini alle nuove tecnologie e sono dotati di una mente molto più aperta ed elastica, queste sono alcune delle obiezioni che sollevano i datori di lavoro quando si parla di età e lavoro.

Le cose però potrebbero cambiare poiché le questione è approdata alla corte di giustizia europea la quale si è pronunciata sulla questione, in particolare i giudici di Lussemburgo hanno ricordato ed evidenziato come le direttive numero 2000/78/CE e 2006/54/CE siano molto chiare sulla questione, infatti indicano e fissano i principi generali relativi alla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e l’attuazione delle pari opportunità e trattamento sul tema del lavoro dove l’età, in nessun modo deve essere considerato un fattore discriminatorio per l’assunzione di personale.

Questo tema molto sentito nel nostro paese, è approdato alla corte di giustizie europea grazie ad un uomo che non era stato assunto proprio a causa della sua età considerata non più molto giovane, l’uomo non si è perso d’animo ed aveva chiesto all'azienda un risarcimento danni per la discriminazione subita, in seguito a ciò l’azienda aveva deciso di fissare un secondo colloquio con l’uomo con l’intento di valutare effettivamente i suoi meriti e le sue attitudini professionali, l’uomo non ha accettato il secondo colloquio insistendo sulla questione del risarcimento.

La questione è approdata alla Corte di Giustizia europea, la quale ha ricordato che l’età non può essere un fattore discriminante ai fini di un’assunzione, al tempo stesso all’uomo non sono stati riconosciuti il risarcimento dei danni chiesti, poiché secondo gli stessi giudici era chiaro l’intento dell’uomo di ottenere un risarcimento e non un posto di lavoro.

La prossima volta che vi trovate in una situazione del genere, ricordate al selezionatore che non possono utilizzare il fattore età come scusa per non assumervi.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europa comunica che le direttive numero 2000/78/CE e numero 2006/54/CE devono essere interpretate favorevolmente riguardo la questione dell’abolizione di qualsiasi limite di età discriminatorio nei confronti dei candidati. Ricordiamo che la prima direttiva, ovvero quella del 2000, stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento sia per quanto concerne le condizioni di lavoro che in materia di occupazione.

La seconda, invece, e cioè quella del 2006, sancisce la parità di trattamento tra gli uomini e le donne sia in materia di impiego che di occupazione.  Secondo i giudici di Lussemburgo, quindi, entrambe le direttive devono essere lette come atte ad impedire che l’accesso al mondo del lavoro sia vietato a coloro che hanno un’età avanzata.

Risultò quindi chiaro che il fine ultimo dell’uomo fosse quello di ottenere un risarcimento danni piuttosto che un impiego vero e proprio.  La Corte di Giustizia Europa, quindi, è stata chiamata a valutare tale vicenda ed ha comunicato che le direttive 2000/78 e 2006/54 devono essere prese sì in considerazione (in quanto l’assunzione non deve essere subordinata all’età) basti che però il loro utilizzo non sfoci nella frode o nell’abuso.



domenica 4 dicembre 2016

Natale 2016: assunzioni e offerte di lavoro



Oltre 13mila offerte di lavoro in vista delle festività natalizie, nella GDO, turismo, benessere e altro. Grande distribuzione, turismo, benessere e lusso: ecco i settori che si caratterizzano per un aumento delle opportunità di lavoro in vista del Natale, tanto che si stimano le offerte provenienti dalle Agenzie per il lavoro del territorio.

Profili ricercati
A rivelarlo è Assolavoro, che sottolinea come in ambito GDO tra i profili più ricercati figurino gli addetti all'inventario, scaffalisti e magazzinieri, sales assistant e store manager, addetti alle casse.

Nel turismo non mancano le opportunità per i lavori stagionali presso ristoranti e alberghi, ma anche nei villaggi turistici. E ancora, si cercano animatori per i centri commerciali, ottici e optometristi.

Candidature
Per consultare l’elenco delle offerte è sufficiente accedere alla sezione “Agenzie associate” del sito Assolavoro.eu, consultando i singoli portali.

Il periodo delle festività Natalizie è uno dei momenti dell’anno più atteso da grandi e piccini, in cui tutti sono in continuo fermento e sono alla ricerca dei doni da regalare ai propri cari per il tanto atteso Natale. Complici degli ultimi anni del continuo fermento, che incrementano le vendite, sono i piccoli sconti che i negozianti attuano un po’ prima dell’inizio ufficiale dei saldi previsti di norma nel mese di gennaio.

Con l’incremento degli acquisti e di molti clienti, tutti i negozi, centri commerciali, ristoranti, si servono di assunzioni a tempo determinato per far fronte alla grande richiesta di personale, che siano in grado di sopperire tutte le richieste dei clienti.

In questo articolo vi segnaliamo tutte le opportunità di lavoro Natalizio per diverse città del nord e del sud Italia che hanno richiesto personale in differenti settori di vendita tra i quali, settore moda, settore ristorazione, settore intrattenimento e animazione, addetti bar e altre figure che vi elenchiamo in dettaglio di seguito, con le relative città.

Le offerte di lavoro per questo determinato periodo dell’anno sono tanto attese soprattutto da giovani studenti o da persone interessate ad arrotondare con un secondo lavoro, ma è anche il momento per mettersi in gioco per testare la propria “resistenza” a far fronte ad un pubblico di clienti sempre più esigente e che magari si è ridotto all'ultimo momento per far spese sfrenate.

Il periodo che interessa le nuove opportunità lavorative in differenti settori è il periodo che va dal mese di novembre fino al mese di gennaio, alcuni negozi o catene, testato il nuovo personale nel periodo natalizio con un contratto a tempo determinato può anche decidere di assumere il candidato idoneo con contratto a tempo indeterminato.

Quindi occhio, a tener bene in mente tutte le possibilità lavorative offerte in questo articolo.

Le assunzioni previste in tutta Italia sono più di 2000 e variano in differenti settori, vediamo quali:

Assunzioni presso settore della Grande distribuzione organizzata: per le città di Torino, Vercelli, Bergamo, Brescia, Modena e provincia, Roma, Bari e provincia.

20 Addetti Banco Ortofrutta;

20 Addetti Banco Panetteria;

20 Addetti Confezionamento Pacchi;

80 Addetti scaffali e magazzinieri;

200 Addetti all’Inventario.

50 Addetti Cassa;

50 Addetti alla vendita;

20 Addetti Banco Macelleria;

20 Addetti Banco Pescheria;

20 Addetti Banco Gastronomia;

Per le candidature è necessario inviare una mail all’indirizzo: gdo@articolo1.it.

Allegando il proprio curriculum vitae.

Assunzioni per centri commerciali e punti vendita si cercano:

100 promoter per la città di Taranto

20 addetti vendita settore beauty per la città di Roma

Per le candidature inviare domanda di partecipazione alle selezioni ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

taranto@articolo1.it;

roma@articolo1.it.

Assunzioni per il settore moda: presso le sedi di Milano, Roma, Venezia, Firenze, Noventa, Leccio, Serravalle Scrivia, Barberino

100 sales assistant;

50 hostess

Requisiti richiesti per l’ammissione conoscenza della lingua Inglese e esperienza di almeno 2 anni nel settore moda.

Per le candidature inviare domanda all'indirizzo mail:

fashion@articolo1.it.

Assunzioni per il Settore intrattenimento e animazione:

50 Animatori Parco Giochi;
20 Maschere;
10 Vice Responsabili Parco Giochi;
100 assistenti di sala slot / vlt;
100 Addetti Bar.

Per candidarsi inviare curriculum vitae e foto all'indirizzo mail: intrattenimento@articolo1.it

Assunzioni per lavorare nel settore ristorazione e strutture alberghiere: presso le città di Milano e Roma

25 Chef de Rang: si selezionano candidati esperti in servizio alla francese;

25 commis di sala, si richiede esperienza nella mansione e ottima conoscenza della lingua Inglese.

25 camerieri ai piani, i candidati ideali dovranno possedere esperienza nel settore e disponibilità a lavorare su turni.

25 camerieri di sala: diplomati di scuola alberghiera, con esperienza pregressa di almeno un anno.

Inviare il proprio curriculum vitae allegando i propri attestati agli indirizzi mail:

micentro@articolo1.it (per la sede di Milano)
roma@articolo1.it. (per la sede di Roma)

Articolo 1 Soluzioni Hr dà il via alla campagna di selezioni per reclutare nuove risorse da inserire nelle imprese durante le festività natalizie, offrendo opportunità di lavoro per far fronte al boom di acquisti atteso per Natale nel settore del Largo Consumo, del comparto della moda e del lusso e nel ramo Hospitality, ma anche nella sanità.

Per quanto riguarda le figure professionali ricercate, Articolo 1 informa sui profili e sulle zone di riferimento:

Largo Consumo: addetti cassa, addetti alla vendita, addetti banco macelleria, addetti banco pescheria, addetti banco gastronomia, addetti banco ortofrutta, addetti banco panetteria, addetti scaffali e magazzinieri, 300 addetti all’inventario. La sede di lavoro è in Lazio (per candidarsi inviare una email a: gdo@articolo1.it).

Industria: 20 autisti patente C. da inserire in Lombardia (email: micentro@articolo1.it).

Moda e lusso: addetti preparazione pacchetti, sales assistant (lingue inglese, russo, cinese), addetti cassa, hostess, magazzinieri di negozio, runner, beauty consultant, make up artist. Sedi di Milano, Roma, Venezia, Verona, Firenze, Bologna (email fashion@articolo1.it).

Hospitality: addetti servizi mensa, addetti pulizie e lavaggio, cuochi e aiuto cuochi, chef de rang, comis di sala, camerieri ai piani, camerieri di sala. Sedi di lavoro Milano e Roma (micentro@articolo1.it; roma-centro@articolo1.it).

Sanità: ottici/optometristi, infermieri, operatori socio sanitari, farmacisti (sanita@articolo1.it).






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