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lunedì 24 luglio 2017

Lavoro intermittente: legittimo licenziare il lavoratore che compie 25 anni



La disciplina italiana sul lavoro intermittente non viola la disciplina europea in materia di divieti di discriminazioni dei lavoratori in ragione della loro età.

La Corte di Giustizia Europea, con la sentenza 19 luglio 2017, C‐143/16, ritiene che il datore di lavoro può essere autorizzato a concludere un contratto di lavoro intermittente con un lavoratore che abbia meno di 25 anni, qualunque sia la natura delle prestazioni da eseguire, e a licenziare detto lavoratore al compimento del venticinquesimo anno, quando tale disposizione persegue una finalità legittima di politica del lavoro e del mercato del lavoro e i mezzi per conseguire tale finalità sono appropriati e necessari.

Il caso dei giovani commessi di Abercrombie & Fitch è arrivato davanti alla Corte Ue. A portarcelo era stato un giovane assunto nel 2010 e poi licenziato al compimento dei 25 anni. Il lavoratore era stato assunto nel 2010 con contratto di lavoro intermittente a tempo determinato, poi convertito a tempo indeterminato il 1° gennaio 2012. Il 26 luglio di quell'anno, però, era stato licenziato perché compiva 25 anni.

Il lavoratore si era opposto a tale decisione e la Corte di appello di Milano gli aveva dato ragione ritenendo discriminatorio il licenziamento e imponendo all'azienda di riassumere il ragazzo.

La Cassazione aveva successivamente deciso di sollevare davanti alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale, chiedendo se fosse compatibile con il diritto dell’Unione la normativa italiana (Dlgs 276/2003) secondo cui il contratto di lavoro intermittente può riguardare soltanto lavoratori di età inferiore a 25 anni o superiore a 45.

I giudici europei hanno deciso che la legge italiana non contrasta con il diritto dell’Unione e, in particolare, con la Carta dei diritti fondamentali e con la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000. Secondo i giudici «la facoltà di concludere un contratto di lavoro intermittente con un lavoratore che abbia meno di 25 anni, qualunque sia la natura delle prestazioni da eseguire, e di licenziare detto lavoratore al compimento del venticinquesimo anno, persegue una finalità legittima di politica del lavoro e del mercato del lavoro e costituisce un mezzo appropriato e necessario per conseguire tale finalità».

La Corte non nega che la licenziabilità del lavoratore intermittente al compimento del venticinquesimo anno introduca una differenza di trattamento fondata sull’età. «Tuttavia - spiegano i giudici Ue - tale differenza di trattamento è giustificata dalla finalità di favorire l’occupazione giovanile. Infatti, i giovani sotto i 25 anni sono normalmente penalizzati sul mercato del lavoro dall'assenza di esperienza professionale. Per controbilanciare tale situazione, il contratto intermittente riservato agli infraventicinquenni consente agli stessi non tanto di ottenere un lavoro stabile quanto piuttosto di avere una prima esperienza lavorativa funzionale al successivo accesso al mercato del lavoro».

I giudici europei, insomma, alla luce di quanto sopra ritengono ragionevole la scelta del legislatore italiano di prevedere una simile tipologia contrattuale, compiuta in ragione dell'ampio margine discrezionale riconosciuto agli Stati membri nel perseguire uno scopo determinato in materia di politica sociale e dell'occupazione e nel definire le misure atte a realizzarlo. La direttiva 2000/78 è rispettata.

Secondo i magistrati europei la previsione, per il datore di lavoro, della facoltà di concludere un contratto di lavoro intermittente con un lavoratore che abbia meno di 25 anni, qualunque sia la natura delle prestazioni da eseguire, e di licenziare il lavoratore al compimento del venticinquesimo anno, “persegue una finalità legittima di politica del lavoro e del mercato del lavoro e costituisce un mezzo appropriato e necessario per conseguire tale finalità”.

I magistrati sostengono anche che ai lavoratori intermittenti, nei periodi di lavoro, è garantito un trattamento complessivamente “non meno favorevole” rispetto a quello di un lavoratore stabile con mansioni equivalenti. Dunque, in sintesi “nella la misura in cui il limite di venticinque anni di età sia da considerarsi uno strumento appropriato e necessario a raggiungere i richiamati obiettivi di politica occupazionale, deve considerarsi legittimo nel quadro nell'ordinamento dell’Unione”.


giovedì 8 dicembre 2016

Ricerca lavoro: nelle assunzioni l’età non può essere discriminante



L'età non può essere utilizzata quale discriminante per l'assunzione di un dipendente ma non può essere usata neanche per chiedere un risarcimento danni.

Le direttive Ue prevedono una parità di trattamento in materia di occupazione che non possono utilizzare l’età come una discriminante per l’assunzione di un dipendente, ma cosa accade quando un candidato si presenta per un lavoro ma manca l’intento di occupare veramente quel posto?

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea  ha stabilito, con sentenza del 28 luglio 2016, che l’assunzione non può essere subordinata all'età del candidato se quest’ultimo davvero desidera trovare un’occupazione.

Tale sentenza si rifà alla vicenda di un uomo che fu scartato dalla selezione dei tirocinanti perché aveva superato il limite di età. Costui, quindi, chiese a tale azienda che gli fossero risarciti i danni e in risposta l’uomo fu chiamato per sostenere un nuovo colloquio per valutare le sue effettive attitudini e meriti. Tale persona, però, si rifiutò di sostenerlo e continuò con la causa di risarcimento.


Ecco allora cosa prevedono le direttive europee e come si è arrivati a tale sentenza.

Quando si è alla ricerca di un lavoro il fattore età gioca oggi un ruolo fondamentale, infatti se il candidato ha un’età compresa tra i 35 ed i 40 anni  avrà non poche difficoltà a trovare un impiego, le aziende piccole/medio/grandi preferiscono giovani poiché sono più inclini alle nuove tecnologie e sono dotati di una mente molto più aperta ed elastica, queste sono alcune delle obiezioni che sollevano i datori di lavoro quando si parla di età e lavoro.

Le cose però potrebbero cambiare poiché le questione è approdata alla corte di giustizia europea la quale si è pronunciata sulla questione, in particolare i giudici di Lussemburgo hanno ricordato ed evidenziato come le direttive numero 2000/78/CE e 2006/54/CE siano molto chiare sulla questione, infatti indicano e fissano i principi generali relativi alla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e l’attuazione delle pari opportunità e trattamento sul tema del lavoro dove l’età, in nessun modo deve essere considerato un fattore discriminatorio per l’assunzione di personale.

Questo tema molto sentito nel nostro paese, è approdato alla corte di giustizie europea grazie ad un uomo che non era stato assunto proprio a causa della sua età considerata non più molto giovane, l’uomo non si è perso d’animo ed aveva chiesto all'azienda un risarcimento danni per la discriminazione subita, in seguito a ciò l’azienda aveva deciso di fissare un secondo colloquio con l’uomo con l’intento di valutare effettivamente i suoi meriti e le sue attitudini professionali, l’uomo non ha accettato il secondo colloquio insistendo sulla questione del risarcimento.

La questione è approdata alla Corte di Giustizia europea, la quale ha ricordato che l’età non può essere un fattore discriminante ai fini di un’assunzione, al tempo stesso all’uomo non sono stati riconosciuti il risarcimento dei danni chiesti, poiché secondo gli stessi giudici era chiaro l’intento dell’uomo di ottenere un risarcimento e non un posto di lavoro.

La prossima volta che vi trovate in una situazione del genere, ricordate al selezionatore che non possono utilizzare il fattore età come scusa per non assumervi.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europa comunica che le direttive numero 2000/78/CE e numero 2006/54/CE devono essere interpretate favorevolmente riguardo la questione dell’abolizione di qualsiasi limite di età discriminatorio nei confronti dei candidati. Ricordiamo che la prima direttiva, ovvero quella del 2000, stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento sia per quanto concerne le condizioni di lavoro che in materia di occupazione.

La seconda, invece, e cioè quella del 2006, sancisce la parità di trattamento tra gli uomini e le donne sia in materia di impiego che di occupazione.  Secondo i giudici di Lussemburgo, quindi, entrambe le direttive devono essere lette come atte ad impedire che l’accesso al mondo del lavoro sia vietato a coloro che hanno un’età avanzata.

Risultò quindi chiaro che il fine ultimo dell’uomo fosse quello di ottenere un risarcimento danni piuttosto che un impiego vero e proprio.  La Corte di Giustizia Europa, quindi, è stata chiamata a valutare tale vicenda ed ha comunicato che le direttive 2000/78 e 2006/54 devono essere prese sì in considerazione (in quanto l’assunzione non deve essere subordinata all’età) basti che però il loro utilizzo non sfoci nella frode o nell’abuso.



martedì 29 novembre 2016

Contratto dei metalmeccanici i dettagli sul rinnovo del contratto



E' stato siglato il contratto nazionale dei metalmeccanici per il periodo 2016-2019. A regime si stima un aumento mensile medio di circa 92 euro, calcolando tutte le diverse voci, dal recupero previsto per l’inflazione al welfare. Sempre a regime, si stimano incrementi mensili medi in busta paga di 51,7 euro per la prevista inflazione (con un tasso stimato al 2,7%), di 7,69 euro per la previdenza integrativa, di 12 euro per l’assistenza sanità, estesa ai familiari. A cui si aggiungono 13,6 euro di salario non tassato (che includono 450 euro annui di ‘ticket’ più l’una tantum di 80 euro da erogare a marzo prossimo). Completano il quadro 7,69 euro di formazione. Riassumendo si tratta precisamente di 92,68 euro mensili. Così si chiude il rinnovo per un milione di metalmeccanici dopo una trattativa durata più di un anno e una ‘no stop’ iniziata mercoledì. Sul filo di lana sono stati infatti superati gli scogli: niente decalage e recupero del 100% dell’inflazione per tutta la durata del contratto e riconoscimento pieno degli scatti di anzianità.

Più peso alle prestazioni di welfare, premi di risultato realmente variabili, assorbimento nei minimi contrattuali degli incrementi retributivi individuali e degli aumenti fissi collettivi. Nell’ipotesi di contratto nazionale dei metalmeccanici 2016-2019 firmato sabato 26 novembre viene confermato il suo ruolo regolatorio.

Entrando nel merito: gli aumenti del Ccnl sono riconosciuti a tutti i lavoratori, ma non sono più erogati a gennaio, bensì a giugno. Se verranno confermate le attuali previsioni sull’andamento dell’inflazione nel triennio, il nuovo contratto a regime in media equivale a 51 euro di incremento.
Dal lato della sanità integrativa, viene azzerato il contributo a Metasalute a carico del lavoratore, mentre 156 euro annui vengono assicurati dall’azienda per la copertura di prestazioni mediche con un valore di mercato stimato in 700 euro. Questo è inoltre il primo contratto nazionale che prevede l’introduzione del diritto soggettivo alla formazione continua della durata di 24 ore pro-capite nel periodo 2017-2019. Per chi non coinvolto in piani di aggiornamento sarà disponibile un contributo massimo di 300 euro da spendere per attività formative.

Tra il 19 ed il 21 dicembre si svolgerà il referendum tra i lavoratori per la validazione del rinnovo. Il contratto sarà valido se votato a maggioranza semplice, un principio che le stesse imprese hanno riconosciuto valido in un allegato al testo dell’accordo.

I punti salienti dell’intesa:

Aumenti – L’intesa prevede a regime un aumento medio mensile di 92,67 euro, cifra comprensiva di parte salariale, welfare, formazione. Per il recupero dell’inflazione sono previsti 51,7 euro, per il salario non tassato 13,5, 7,69 per la previdenza, 12 per sanità e 19 per welfare; in totale sono 85 euro a cui vanno aggiunti 7,69 euro per la formazione. L’aumento medio calcolato al quinto livello è di 89 euro. I 13,6 euro comprendono anche 80 euro come una tantum in pagamento a marzo prossimo.
Posizioni di partenza – Federmeccanica non prevedeva alcun incremento per il 2016 e un beneficio solo per chi ha un salario individuale inferiore a quello di garanzia. La proposta è stata immediatamente bocciata da Fim, Fiom, Uilm, secondo cui l’aumento sarebbe andato ad appena un 5% dei lavoratori. La piattaforma di Fim e Uilm chiedeva un aumento di 105 euro mensili (per il quinto livello), e sulla stessa linea la Fiom. I sindacati hanno risposto con venti ore di sciopero, decine di manifestazioni, blocchi degli straordinari e delle flessibilità.

Salario ​- Riconoscimento dell’inflazione ex post anno su anno a partire dal 2017. Incrementi retributivi dal mese di giugno di ciascun anno (e non gennaio).
Assistenza sanitaria - Prevista Meta’salute, l’assistenza sanitaria integrativa (156 euro totalmente a carico delle aziende e riconosciuto a tutti i lavoratori metalmeccanici e ai loro familiari a carico, anche ai conviventi).

Welfare aziendale – Previsti Flexible Benefits pari a 100 euro nel 2017, 150 euro nel 2018, 200 euro nel 2019. Soldi netti da spendere, a titolo di esempio, come “carrello della spesa”, buoni carburante, spese scolastiche, e altri beni e servizi.

Formazione – Dal 1 gennaio 2017 le aziende coinvolgeranno i lavoratori a tempo indeterminato ad effettuare, nel triennio, almeno un percorso di formazione di 24 ore pro-capite a loro carico. In assenza di percorsi aziendali, il lavoratore ha il diritto di ricercare e partecipare a corsi di formazione all’esterno, con un contributo di spese direttamente a carico delle aziende fino a 300 euro.

Diritto allo studio – Per i lavoratori studenti universitari, oltre i giorni retribuiti per ciascun giorno d’esame e le 120 ore annue non retribuite, le 150 ore retribuite triennali (50 ore annue) potranno essere utilizzate con maggior flessibilità per la preparazione degli esami. Oltre i 9 esami triennali il lavoratore avrà diritto a 16 ore retribuite aggiuntive per ogni esame.

Congedi parentali - Il padre lavoratore e la madre lavoratrice, per ogni bambino nei primi suoi dodici anni di vita, hanno diritto al congedo parentale che potrà essere utilizzato anche su base oraria (a gruppi di due o quattro ore) oltrechè giornaliera o continuativa.

Previdenza complementare – Cometa, la previdenza integrativa, vede aumentare il contributo a carico dell’azienda dall’1,6% al 2% per incentivare e valorizzare uno strumento fondamentale per le pensioni del futuro, soprattutto per i giovani.
Permessi per eventi, cause particolari, ex art 33, L.104. - Il lavoratore ha diritto ad usufruire di 3 giorni di permesso retributi in caso di decesso o di grave infermità del coniuge anche legalmente separato, o di un parente di secondo grado anche non convivente. I permessi legge 104 sono cumulabili; il lavoratore deve presentare un piano di programmazione mensile.

Salute e sicurezza – Istituita un Commissione con il compito di realizzare un evento annuale a livello nazionale, degli approfondimenti. Nelle aziende con almeno 200 dipendenti si terranno due incontri annuali nelle diverse aree di lavoro, per metà del tempo in orario di lavoro, sui fattori di rischio e per individuare le possibili soluzioni; saranno sperimentati i cosiddetti break formativi dei lavoratori, di 15/20 minuti in orario di lavoro, di aggiornamento sulle procedure di sicurezza dell’area di lavoro. Si introduce infine una piccola ma significativa novità, prevedendo Gli RLS saranno dotati di elementi di identificazione (cartellino, badge, spilla, ecc.) per valorizzare il loro ruolo in azienda. Vengono aumentate lievemente le ore a disposizione del singolo RLS nelle aziende oltre i 300 dipendenti (elevate a 72 ore annue) e oltre i 1000 (elevate a 76 ore annue).

Trasferimenti – Per i trasferimenti individuali di sede di lavoro viene portata a 52 anni (oggi 50) per gli uomini e a 48 per le donne (oggi 45) l’età oltre la quale i trasferimenti possono avvenire solo in casi eccezionali.

Comitato consultivo di partecipazione – Viene istituito nelle aziende con oltre 1.500 dipendenti e con almeno due unità produttive con più di 300 dipendenti, o almeno una unità produttiva con almeno 500 dipendenti, su richiesta di una delle parti. Il comitato verrà convocato dall’azienda in caso di scelte strategiche rilevanti su cui verrà chiesto il parere del sindacato.

Appalti – Viene introdotto, in modo condiviso, il principio di salvaguardare l’occupazione in caso di cambio appalto nell’ambito dei pubblici servizi. Su richiesta di una delle parti, verrà attivato un tavolo di confronto che coinvolgerà le organizzazioni sindacali, l’impresa uscente e quella subentrante, allo scopo di definire l’ambito del “cambio appalto”, il numero dei lavoratori coinvolti.
Contrattazione territoriale – Rilancio della contrattazione aziendale con parametri variabili per rilanciare la produttività aziendale e far crescere i salari. Gli Osservatori territoriali, per la prima volta, avranno il compito di promuovere la contrattazione aziendale anche in quelle aziende in cui non c’è.
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martedì 1 ottobre 2013

Occupazione giovanile: lavoro, contratti e regole



La legge del Governo Letta, oltre agli incentivi per il lavoro, prevede molti altri provvedimenti significativi.

I datori di lavoro che entro il 30 giugno 2015 assumano, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, dipendenti di età tra i 18 e i 29 anni, che non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi o privi di un diploma di scuola media superiore o professionale, avranno diritto per 18 mesi a un contributo pari a un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali. Questa somma non potrà superare i 650 euro. Lo stesso incentivo è previsto, per un periodo di 12 mesi, per chi trasforma un contratto a tempo determinato in uno a tempo indeterminato. A patto che l'imprenditore assuma, entro un mese, un altro lavoratore. Se invece decide, senza esservi tenuto, di stabilizzare un disoccupato che percepisce l'Aspi (l'indennità specifica), riceverà un contributo pari al 50% dell'indennità mensile residua. Per il finanziamento dell'incentivo sono previste risorse statali pari a 500 milioni per le regioni del Sud e a 294 per le altre, nonché possibili finanziamenti da parte delle Regioni stesse. Previste norme anche per la stabilizzazione degli associati in partecipazione con apporto di lavoro. Mentre cresce la dote per la liquidazione dei debiti della Pubblica amministrazione, che si spera invogli gli imprenditori ad assumere: altri 20-25 miliardi in arrivo.

Sarà più semplice mettere su un’ azienda . Per costituire una società a responsabilità limitata, basterà un euro, e i soci fondatori non dovranno per forza avere meno di 35 anni. Si estendono anche al 2016 le agevolazioni fiscali previste per il 2013-2015 in favore di persone fisiche e giuridiche che vogliano investire nel capitale sociale di imprese innovative, e si diminuisce dal 20 al 15% la quota della spesa da destinare ad attività di ricerca e sviluppo. Il fondo per promuovere l'autoimpiego nel Mezzogiorno è finanziato con 80 milioni, e altri 80 milioni ai progetti del piano azione coesione.

La legge sul lavoro prevede l'adozione di linee-guida per l'apprendimento professionalizzante, che dovranno essere adottate entro il 30 settembre dalla conferenza Stato-Regioni. Un milione di euro andrà al Fondo «mille giovani per la cultura» destinato alla promozione di tirocini formativi e orientamento nei settori delle attività e dei servizi per cultura destinati ai giovani fino ai 29 anni. E vengono stanziati 10 milioni per l'alternanza scuola-lavoro, che permette ai ragazzi di passare alcuni giorni negli uffici o nelle officine, a imparare un mestiere. Stanziati 168 milioni per borse di tirocinio per giovani del Sud.

Sono ridotti i tempi tra un contratto a termine e l'altro: da 60 a 10 giorni per i contratti fino a sei mesi e da 90 a 20 giorni per i più lunghi. Senza la pausa, scatta la conversione a tempo indeterminato. Viene estesa la possibilità di fare contratti senza causale, ed eliminato il divieto di proroga del primo contratto a termine casuale. Il contratto a progetto è ampliato: se l'attività di ricerca scientifica si prolunga, il progetto prosegue. Fissato invece un limite massimo di chiamata per i lavori intermittenti: 400 giornate di lavoro effettivo in tre anni.


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