sabato 3 dicembre 2011

Contratto di lavoro per gli studi professionali. Le novità per i dipendenti


 



Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti degli studi professionali, sottoscritto da Confprofessioni con le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil) ha apportato  alcune novità che sono  destinate ad avere un impatto notevole nella regolazione dei rapporti di lavoro all'interno degli studi professionali.
Il rinnovo del Ccnl degli studi professionali è valido dall'ottobre 2010 al settembre 2013. Ricordiamo che le retribuzioni erano ferme al 30 settembre 2010. Nel nuovo contratto è prevista una progressione che comprende sei aumenti. Due di questi riguardano periodi pregressi. A regime, per il terzo livello è fissato un aumento di 87,50 euro. Il pagamento degli arretrati (che interesserà solo i lavoratori in forza al 1 ottobre 2011) verrà eseguito in due rate; la prima a novembre 2011 e sarà pari al 60% degli arretrati delle mensilità precedenti. La seconda rata, pari al 40%, dovrà - invece - essere corrisposta a febbraio.
Vediamo i punti più importanti. In coerenza con gli obiettivi di ampliamento della sfera di rappresentanza di Confprofessioni è stato esteso l'ambito di applicazione del Ccnl. Gli studi professionali cui fa riferimento la nuova disciplina contrattuale oltre a comprendere le tradizionali quattro aree Amministrativa, Tecnica, Giuridica e Sanitaria si estende anche a tutte le attività professionali, che rientrano nella più ampia sfera delle professioni intellettuali. Prendendo le mosse dalle ultime attitudini del mercato del lavoro e delle forme di collaborazione che si instaurano all'interno degli studi, il rinnovo del Ccnl getta le basi per estendere le tutele di welfare contrattuale anche a nuove figure professionali.
Quindi disciplina del nuovo apprendistato; valorizzazione della contrattazione di secondo livello; possibilità di clausole compromissorie per affidare ad arbitri la risoluzione di controversie; tutele anche per i collaboratori; possibilità di job on call; contratti a termine per gli studenti universitari.
Oltre i tirocini e gli stages già presenti nel precedente contratto, con il nuovo Ccnl si propone di incentivare l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro attraverso una ampia serie di innovativi strumenti contrattuali, che vanno dalle nuove forme di lavoro a termine specificamente finalizzata al coinvolgimento degli studenti universitari in percorsi brevi e coerenti con il percorso di studi ad alcune tipologie contrattuali flessibili che permettono al titolare di uno studi professionale di gestire al meglio le proprie esigenze. Su questo fronte, va segnalata la previsione del contratto di lavoro a chiamata.
Per quanto riguarda l'apprendistato, che debutta in un contratto collettivo con tutte le tipologie previste dal nuovo Testo unico. In linea generale tutte le tipologie di apprendistato  vengono previste dal nuovo Ccnl degli studi.
Nelle nuove disposizioni contrattuali viene infatti regolamentata la formazione esclusivamente aziendale, ossia quella formazione organizzata e gestita integralmente dallo studio professionale, all'interno e/o all'esterno dello stesso. Da questo punto di vista il Ccnl offre una ampia gamma di interventi sulle modalità di erogazione della formazione agli apprendisti.
All'articolo 72 sono definiti i profili professionali, ossia la classificazione del personale. Nella precedente versione del Ccnl era presente una classificazione generale da ritenersi non più rispondente alla realtà occupazionale e professionale del settore. Si è pertanto stabilito di introdurre cinque classificazioni del personale, valide per ognuna delle cinque macroaree, ed ognuna divisa in otto livelli classificatori e retributivi. Il rinnovo ha stabilito nuovi livelli retributivi sostanzialmente contenuti a partire dal 1° ottobre 2010 e con validità retroattiva. L'accordo prevede, infatti, un aumento della retribuzione pari a 87,50 euro lordi (riferito al 3° livello).
Poiché il rinnovo contrattuale viene presentato a novembre, si ritiene che nella retribuzione di questo mese si debba erogare anche l'arretrato di ottobre. Molti studi professionali, però, potrebbero aver già compilato le buste paga di novembre e quindi la regolarizzazione slitterebbe al mese di dicembre. In tal caso, le quote arretrate saranno due: quelle di ottobre e di novembre che si andranno ad aggiungere alla prima rata degli arretrati (60%). Su queste somme si potrà applicare la tassazione separata.

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