domenica 27 novembre 2011

Contratto di lavoro a tempo parziale è nullo

Se il datore di lavoro decide senza accordi il tempo parziale di un dipendente è nullo e lo stesso ha diritto al risarcimento.
La scelta unilaterale del datore di lavoro di ridurre l'orario di lavoro dei propri dipendenti è nulla ed costringe l'azienda a pagare la retribuzione piena. E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, sentenza 24476/2011 , bocciando il ricorso di una impresa farmaceutica attiva che era stata condannata in Appello dopo aver vinto in primo grado.
La sentenza riguarda la storia di un dipendente di lungo corso che dopo quasi trenta anni di servizio, si vede ridurre per una decisione aziendale l'orario di lavoro e quindi la fonte retributiva, lo stipendio. Andato in pensione tre anni dopo, nel 2011, aveva richiesto il pagamento per tutte le ore prestate in meno, determinandone l'ammontare a quasi 10mila euro. Il tribunale di Lecce in prima istanza bocciò la domanda sulla base del fatto che dalla testimonianza dello stesso dipendente era emersa la sottoscrizione di un accordo sindacale del 1990 in cui si accettava la riduzione dell'orario di lavoro.
Per la Corte d'Appello, ragionamento poi condiviso in Cassazione, però quell'accordo sindacale era troppo datato nel tempo per poter essere applicato al caso specifico, che invece dipendeva da una decisione datoriale autonoma del 1999. Non solo, ma anche se vi fosse stato un ulteriore accordo verbale sulla riduzione dell'orario sarebbe comunque mancata la forma scritta che in questo caso è richiesta ad substantiam. Ragion per cui la clausola era da considerarsi nulla e il rapporto convertito nuovamente in contratto a tempo pieno, con il conseguente diritto a vedersi retribuite le ora lavorative non prestate. Infatti, ricorda la Cassazione la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale è ammessa soltanto su accordo delle parti, risultante da atto scritto, e per di più convalidato dalla Direzione provinciale del Lavoro dopo aver ascoltato il dipendente.
Quindi deve essere risarcito il dipendente se non condivide la riduzione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

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