L'Agenzia delle Entrate: in arrivo 2,2 miliardi per rimborsare l'Iva alle imprese, 400 milioni da subito.
È una forte respiro per le aziende, a corto di liquidità, alle riprese con i ritardi sui rimborsi Iva. E' una boccata di ossigeno per più di 11.000 partite Iva, ossia per chi vanta crediti sull'imposta sul valore aggiunto. Sono in arrivo per imprese, artigiani e professionisti, rimborsi di crediti Iva per circa 2,2 miliardi di euro. Lo comunica l'Agenzia delle Entrate. In particolare, 400 milioni di euro saranno erogati già nei prossimi giorni, mentre 1,8 miliardi verranno pagati a partire dalla seconda metà del mese di maggio. La somma complessiva rimborsata nel 2012 a imprese, artigiani e professionisti arriverà a 3,1 mld (+14% rispetto ai 2,7 mld del 2011).
In particolare, ha spiegato l'Agenzia delle Entrate, 400 milioni saranno erogati già nei prossimi giorni, mentre 1,8 miliardi verranno pagati a partire dalla seconda metà del mese di maggio. Con questa nuova iniezione di liquidità, la somma complessiva rimborsata nel 2012 a imprese, artigiani e professionisti arriverà a 3,1 miliardi di euro, a fronte dei 2,7 miliardi erogati nello stesso periodo del 2011.
Sono quattro le strade possibili per ottenere il rimborso dei crediti Iva: l'istanza di rimborso, la compensazione, la cessione a terzi e l'attestazione bancaria. Ogni strada, però, è piena di ostacoli rappresentati da limiti quantitativi o da inerzie degli uffici.
Analizziamole in modo accorto.
Istanza di rimborso
I crediti Iva annuali possono essere chiesti a rimborso compilando il quadro VR della dichiarazione Iva, che va presentata in via telematica dal 1° febbraio dell'anno successivo a quello dichiarato e fino alla fine di settembre. L'istanza di rimborso del credito Iva dei primi tre trimestri dell'anno viene presentata in via telematica con il modello Iva TR, entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre (per il primo trimestre entro il 30 aprile, per il secondo entro il 31 luglio e per il terzo entro il 31 ottobre).
Se viene scelta la procedura semplificata per il pagamento del credito Iva da parte del fisco, questo dovrebbe essere pagato entro 60 giorni dalla richiesta direttamente dal concessionario della riscossione sul c/c bancario o postale comunicato dall'intestatario del conto fiscale. Se si sceglie il metodo ordinario il rimborso dovrebbe essere effettuato entro tre mesi.
Non tutti i contribuenti possono chiedere il rimborso annuale o trimestrale, che sono concessi solo a determinate condizioni.
L'istanza di rimborso del credito Iva può essere presentata solo per i crediti maturati nei primi tre trimestri dell'anno; il credito dell'ultimo trimestre va in dichiarazione annuale Iva.
Il credito Iva dovrebbe essere pagato dal 90esimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (dal 60esimo per i rimborsi chiesti all'agente della riscossione). Sul rimandato pagamento sono riconosciuti gli interessi del 2% annuo, senza sanzioni a carico del fisco.
Compensazione
Anche senza la presentazione della richiesta di rimborso annuale, il credito Iva dell'anno può essere utilizzato per compensare i debiti Iva dei periodi successivi, in liquidazione, per qualunque importo, anche superiore a 516.456,00 euro. Può essere compensato con il modello F24 per pagare l'Iva dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico.
Può essere compensato con il modello F24 anche per pagare imposte o contributi di natura diversa e/o nei confronti di diversi enti impositori, per un importo complessivo inferiore a 5mila euro annui, già dal primo giorno del periodo d'imposta successivo a quello in cui il credito stesso è maturato. Per i crediti trimestrali, la compensazione dei primi 5 mila euro, invece, può essere effettuata dalla data di presentazione dell'istanza senza attendere il giorno 16 del mese successivo a quello di invio (data rilevante, invece, per gli importi superiori a 5mila euro).
La compensazione del credito annuale (F24) con altri tributi per importi superiori a 5mila euro e fino a 15mila può essere effettuata dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale e per importi superiori solo se c'è il visto di conformità di un dottore commercialista, esperto contabile o consulente del lavoro.
Senza chiedere il compenso, si recupera velocemente il credito Iva vantato, ma il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili in F24 è di 516.456,90 euro per ciascun anno solare. L'eccedenza può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari o portata in compensazione nell'anno solare successivo.
Cessione a terzi
La cessione a terzi del credito Iva annuale, preventivamente chiesto a rimborso nel quadro VR della dichiarazione Iva, deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio. Questo atto deve tra l'altro contenere l'esatta individuazione delle parti e dell'importo del credito ceduto (risoluzione 6 del settembre 2006, n. 103).
Il creditore, cedente dell'eccedenza di Iva ha l'obbligo di notificare formalmente all'ufficio dell'agenzia delle Entrate competente l'avvenuta cessione – che può essere anche parziale – del credito.
Colui che cede il credito Iva annuale deve inviare la copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata dal notaio all'ufficio Iva competente territorialmente nei suoi confronti (circolare 8 luglio 1997, n. 192/E).
Possono essere ceduti solo i crediti risultanti dalla dichiarazione Iva annuale per i quali sia stato chiesto il rimborso nel quadro VR del modello Iva. Il credito Iva dei primi tre trimestri, per il quale è stato effettuato il rimborso, non può formare oggetto di cessione a meno che non confermato in dichiarazione annuale.
Il cessionario paga al cedente del credito Iva annuale il prezzo della cessione e le Entrate rimborsano il credito del cedente al cessionario. Quando viene notificata una cessione di credito all'ufficio Iva, questo, se ha perplessità sui documenti prodotti, deve informare il cedente prima dell'ordine di pagamento.
Attestazione del credito
I contribuenti creditori d'imposta, intestatari del conto fiscale, possono richiedere all'Agenzia delle Entrate di attestare la certezza e la liquidità del credito, nonché la data indicativa di erogazione del rimborso (articolo 10, comma 1 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269).
Anche in questo caso è indispensabile aver chiesto prima il rimborso del credito alle Entrate. L'Agenzia può rilasciare l'attestazione anche per i crediti Iva (risoluzione 4 aprile 2006, n. 49/E; allegato I circolare 3 marzo 2004, n. 9/E). Oltre all'Iva, la certificazione può riguardare i crediti per l'Irpef, l'Ires, l'Irap, le imposte sostitutive, le ritenute alla fonte, l'imposta di registro, l'imposta sulle successioni e donazioni, le imposte ipotecarie e catastali, l'imposta sulle assicurazioni e l'imposta di bollo (circolare 3 marzo 2004, n. 9/E).
Il rilascio di questa attestazione non è presupposto per l'immediata liquidazione del rimborso, in quanto l'ufficio deve prima effettuare tutti i necessari controlli. L'amministrazione finanziaria, infatti, attesta la certezza e la liquidità del credito e non anche la sua esigibilità (circolare 3 marzo 2004, n. 9/E).
L'attestazione consente agli istituti di credito (che hanno sottoscritto convenzioni con l'Agenzia) di anticipare ai creditori il 90% del credito. Così si facilita l'accesso al credito a tutte le imprese in attesa di rimborsi periodici Iva in conto fiscale, senza la necessità di una vera e propria cessione.
Nessun commento:
Posta un commento